Corte III
C-2957/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 30 maggio 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher e Stefan
Mesmer; Cancelliere Dario Croci Torti
A._______, IT-66016 Guardiagrele, ricorrente, rappresentato dal Patronato
EPASA, Via della Liberazione 69, IT-66100 Chieti,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore,
concernente la decisione su opposizione del 13 settembre 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 13 settembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad
A._______, cittadino italiano, nato il 31 marzo 1946, che la sua domanda
del 19 maggio 2005 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza
d'incapacità al lavoro di livello pensionabile;
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato EPASA di Chieti,
con atto del 10 ottobre 2006 (depositato alla posta il 12 ottobre
successivo), ha tempestivamente impugnato detto provvedimento
amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso (CFR) in
materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il
riconoscimento di prestazioni assicurative;
nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 novembre 2006, l'UAIE ha proposto
la reiezione dell'impugnativa non essendo emersi nuovi elementi rispetto
l'istruttoria;
chiamato a pronunciarsi in merito alla risposta dell'amministrazione, il
Patronato EPASA, con scritto del 21 gennaio 2007, ha ribadito l'intenzione
del proprio assistito di mantenere il gravame ed ha esibito diversa
documentazione economica e medica;
ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico, il quale, nella sua relazione del 14 marzo 2007, ha
constatato un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente
perlomeno dal luglio 2005; il medico dell'UAIE ha tuttavia proposto di
aggiornare l'indagine psichiatrica;
nella sua duplica del 24 aprile 2007, l'UAIE propone il parziale
accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire
l'indagine dal punto di vista sanitario;
con ordinanza del 9 maggio 2007, il Giudice istruttore ha inviato alla parte
ricorrente copia della duplica dell'UAIE menzionata e copia del rapporto
del proprio servizio medico; nel contempo ha comunicato alle parti la
composizione del collegio giudicante;
a tutt'oggi non sono state formulate domande di ricusazione;
i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente; è
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
3amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32;
in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge
federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20);
ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa;
queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione visto che l'indagine sanitaria specialistica proposta appare
indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare se
l'interessato ancora lavori ed esaminare in maniera ancor più dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA,
perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la
memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, da porre a carico dell'ufficio AI
intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 13 settembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca
di nuovo.
42. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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