Corte III
C-2968/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 4 ottobre 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Alberto Meuli
(presidente della Corte) ed Eduard Achermann, giudici,
Paola Carcano, cancelliera.
B._______,
patrocinato dal Patronato INCA, casella postale 287, 4005 Basilea 5,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2,
autorità inferiore
concernente
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. B._______, cittadino italiano, nato l'_______, coniugato dal _______, ha
lavorato in Svizzera dal 1963 al 1977 presso diversi datori di lavoro quale
falegname solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In Italia
ha continuato a lavorare quale falegname dal 1978 presso diversi datori di
lavoro e, da ultimo, dal 4 dicembre 1995 fino al 6 ottobre 2003 a tempo
pieno presso la ditta T._______ di L._______, allorquando si è ritirato per
ragioni che egli imputa al suo stato precario di salute mentre il suo datore
di lavoro indica dei motivi economici (riduzione del personale) precisando
che la ditta ha cessato l'attività il 31 dicembre 2003. L'ultimo giorno
effettivo di lavoro dell'assicurato risale al 29 agosto 2003. Dal 1° aprile
2003 al 1° gennaio 2005 ha percepito una pensione d'invalidità italiana di
complessivi Euro 453.68 mensili. In data 28 settembre 2004, B._______
ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-5 e 10-12).
B. L'assicurato è stato visitato il 28 dicembre 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di L._______, ove la
sanitaria incaricata (Dott.ssa E._______) ha evidenziato la diagnosi di
"pregressa (1996) emicolectomia dx per neoformazione vegetante ileo-
cecale (adenocarcinoma infiltrante la tonaca muscolare propria); segni
radiologici di broncopneumopatia senza deficit ventilatorio; note di artrosi
ad attuale lieve impegno funzionale (...) ed ha posto un tasso di invalidità
parziale del 55% per l'ultimo lavoro svolto precisando altresì che non è
idoneo ad esercitare un'attività (doc. 24).
È stata inoltre esibita la seguente documentazione medica obiettiva: una
cartella clinica relativa al ricovero dal 1° al 9 giugno 1993 presso la clinica
di medicina del lavoro di Milano, oltre a referti medici vari allegati alla
stessa; una cartella clinica relativa al ricovero dal 1° al 19 febbraio 1996
presso l'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per
emicolectomia dx per neoformazione vegetante ileo-cecale
(adenocarcinoma ben differenziato del grosso intestino infiltrante la tonaca
muscolare propria), oltre a referti medici vari allegati alla stessa; un
certificato medico attestante il ricovero dal 13 al 19 giugno 2004 per ernia
inguinale; un referto ecografico del 14 febbraio 2003 attestante una
epatopatia cronica evoluta già presente nel 1998 ed una sofferenza renale
bilaterale senza idronefrosi; una certificazione medica del 10 ottobre 2003
attestante una broncopatia cronica; un referto radiologico del 30 luglio
2004 attestante segni di periartrite scapolo omerale sx; un referto
radiologico del 15 febbraio 2005; un referto radiologico (rachide cervicale-
dorsale-spalla sx) del 18 febbraio 2005; un referto di una visita ortopedica
3del 21 febbraio 2005; un referto ecografico del 21 febbraio 2005; un referto
di colonscopia del 28 febbraio 2005; una certificazione del 10 marzo 2005
dell'unità operativa di oncologia dell'azienda sanitaria di L._______ (doc.
13-23).
C. Nel suo rapporto dell'8 settembre 2005 il Dott. E1_______ del servizio
medico regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha ritenuto
che nel caso concreto non vi sia alcuna ragione medica giustificante
un'incapacità di lavoro prolungata e che l'assicurato può continuare a
svolgere a tempo pieno la sua attività precedente (falegname) senza
alcuna limitazione (doc. 25 e 26).
Con decisione del 22 settembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di B._______ (doc. 27).
D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea,
ha formulato tempestiva opposizione in data 19 ottobre 2005, chiedendo in
sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc.
29). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una relazione medica
dell'8 ottobre 2005 del Dott. R._______ (doc. 28) basata in parte su della
documentazione medica già agli atti (doc. 30.1-30.5) ed in parte su un
esame audiometrico del 6 marzo 2003 attestante una ipoacusia
neurosensoriale bilaterale (doc. 30.6).
E. Ricevuta l'opposizione, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa
S._______ del servizio medico regionale (SMR), la quale, nel suo rapporto
del 27 marzo 2006 (doc. 32), fissa, a partire dal 30 luglio 2004 (data del
referto radiologico attestante segni di periartrite scapolo omerale sinistra:
cfr. doc. 17), un tasso di invalidità parziale del 70% nella sua attività
precedente (falegname), tuttavia considerando l'assicurato abile all'80% in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (quali, ad
esempio, operaio di fabbrica, portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi
e/o musei, magazziniere, riparazione di piccoli elettrodomestici).
In un calcolo comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che
nell'ambito delle predette attività sostitutive l'interessato subirebbe una
perdita di guadagno del 48% a partire dal 30 luglio 2004 (doc. 33).
F. Mediante decisione su opposizione del 20 settembre 2006, l'UAIE ha
pertanto accolto parzialmente la predetta opposizione, annullando la
propria decisione del 19 ottobre 2005 e riconoscendo all'assicurato il diritto
ad un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° luglio 2005 (doc. 36).
4G. Con gravame del 17 ottobre 2006 alla Commissione federale AVS/AI di
ricorso per le persone residenti all'estero (CFR), B._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita di
invalidità, rispettivamente a tre quarti di rendita di invalidità.
H. Nelle sue osservazioni responsive del 13 novembre 2006 l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
I. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato
INCA ha ribadito, con scritto del 29 novembre 2006, l'intenzione del
proprio assistito di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni
ha prodotto un referto radiologico (bacino e anche) del 16 ottobre 2006 ed
un certificato medico del 21 ottobre 2006, giusta il quale l'assicurato è
affetto da cervicoartrosi, coxoartrosi bilaterale, osteoartrosi e sclerosi
subcondreale della spalla sinistra, dorso curvo ed osteoporosi e deambula
con zoppia di fuga a destra.
J. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti
alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR).
Il Tribunale amministrativo federale ha quindi comunicato in data 29
giugno 2007 alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il
termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
5decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1)
che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, sono
determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il giudice delle assicurazioni sociali
si basa, ai fini dell'esame della vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino
al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2004, giova ricordare
che le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1° gennaio
2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire da tale data.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
6svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n
° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di
invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa
maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un
assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è
determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 settembre 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
7annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28
settembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della
domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 20
settembre 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata,
in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità
del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
8un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
8. Il ricorrente ha svolto l'attività di falegname presso diversi datori di lavoro
in Svizzera dal 1963 al 1977 ed in Italia dal 1978 fino al 6 ottobre 2003,
allorquando si è ritirato per ragioni che egli imputa al suo stato precario di
salute mentre il suo datore di lavoro (ditta T._______ di L._______) indica
dei motivi economici (riduzione del personale) precisando che la ditta ha
cessato l'attività il 31 dicembre 2003. L'ultimo giorno effettivo di lavoro
dell'assicurato risale al 29 agosto 2003.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato è affetto da
"pregressa (1996) emicolectomia dx per neoformazione vegetante ileo-
cecale (adenocarcinoma infiltrante la tonaca muscolare propria); segni
9radiologici di broncopneumopatia senza deficit ventilatorio; note di artrosi
ad attuale lieve impegno funzionale (...) (cfr. perizia particolareggiata
dell'INPS del 28 dicembre 2004: doc. 24), da ipoacusia neurosensoriale
bilaterale (cfr. esame audiometrico del 6 marzo 2003: doc. 30.6) e da
segni di periartrite scapolo omerale sx (cfr. referto radiologico del 30 luglio
2004: doc. 17).
Tali diagnosi sono state confermate pure dalla Dott.ssa S._______ del
servizio medico regionale (SMR) nel suo rapporto del 27 marzo 2006 (doc.
32).
Dalla documentazione agli atti si evince, inoltre, che l'assicurato, presenta
una zoppia di fuga a destra e che, pertanto, gli è stato consigliato un
intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra (cfr. certificato medico
del 21 ottobre 2006).
9.2 Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa (cfr. considerando 5), ritenuto che i
fatti accaduti posteriormente (e che hanno modificato questa situazione)
devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo
(DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366
consid. 1b). Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può
anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, di fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati
all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle
circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1,
DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid.
4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In questo contesto occorre quindi tenere
conto anche del referto radiologico del 16 ottobre 2006 e del certificato
medico del 21 ottobre 2006 prodotti dal ricorrente in data 29 novembre
2006 e quindi successivamente al 20 settembre 2006 (data della decisione
su opposizione qui impugnata) poiché trattasi di fatti intervenuti
posteriormente, stabiliti in modo sufficientemente preciso, strettamente
legati all'oggetto della causa e, quindi, suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti.
9.3 Giova in proposito precisare che le patologie riportate al considerando 9.1
di cui è affetto l'assicurato debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate
alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
10
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-
labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in
mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale
prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe
pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a
partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il
periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno
durante un anno
10. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante,
secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(DTF 125 V 353; Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
2001 p. 109).
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, la sanitaria medica
dell'INPS ha posto un tasso di invalidità parziale del 55% per l'ultimo
lavoro svolto dal ricorrente precisando altresì che non è idoneo ad
esercitare un'attività (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del 28
dicembre 2004: doc. 24) mentre il Dott. R._______, medico curante
dell'assicurato, nella sua relazione medica dell'8 ottobre 2005 si limita a
rilevare che ritiene abbastanza credibile l'esistenza di un'incapacità
lavorativa a cui corrisponde il diritto alla rendita (doc. 28). Dal canto suo la
Dott.ssa S._______ del servizio medico regionale (SMR), nel suo rapporto
del 27 marzo 2006 ha ritenuto che l'assicurato, a partire dal 30 luglio 2004
(data del referto radiologico attestante segni di periartrite scapolo omerale
sinistra: cfr. doc. 17), è inabile al 70% nella sua attività precedente
(falegname) però è abile all'80% in attività lucrative sostitutive fisicamente
11
meno impegnative (quali, ad esempio, operaio di fabbrica, portinaio,
custode, sorvegliante di parcheggi e/o musei, magazziniere, riparazione di
piccoli elettrodomestici: doc. 32) rilevando che l'assicurato è stato
sottoposto nel febbraio del 1996 ad un intervento di emicolectomia per un
adenocarcinoma ben differenziato del grosso intestino, trattato con
successo ritenuto che a tutt'oggi non sono state evidenziate recidive.
Osserva, inoltre, che l' incapacità di lavoro di lunga durata dell'assicurato è
dovuta non tanto agli esiti di tale intervento quanto piuttosto ai problemi
osteoarticolari (artrosi, scoliosi, osteoporosi radiologica) ritenuto che
l'attività di falegname è molto pesante; viceversa ritiene esigibili delle
attività leggere. Per quanto concerne la relazione medica dell'8 ottobre
2005 del Dott. R._______ (doc. 28), osserva che è basata sulla
documentazione radiologica già agli atti, che riprende la diagnosi anzidetta
e che quanto rilevato (problemi degenerativi soprattutto alla cervicale, ma
anche alla spalla sinistra, una forma di scoliosi ed un'ipoacusia bilaterale)
non apporta, di fatto, alcun nuovo elemento.
10.2 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta la Dott.ssa
S._______. Ella, infatti, ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi
e la sua relazione medica è stata redatta con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi) ed è chiara nella presentazione del
contesto medico ed, infine, le conclusioni a cui giunge sono logiche e
motivate. In quest'ottica pertanto il predetto rapporto medico ossequia
ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza esposta al
considerando 10. Con particolare riferimento alla relazione medica dell'8
ottobre 2005 del Dott. R._______, medico curante dell'assicurato, come
pure al certificato medico del 21 ottobre 2006 dev'essere invece rilevato
che trattasi di attestazioni estremamente generiche ed, in quest'ottica, non
ossequiano sufficientemente i principi posti dalla costante giurisprudenza
esposta al considerando 10.
10.3 Stante quando sopra esposto il collegio giudicante ritiene che l'assicurato,
a partire dal 30 luglio 2004 (data del referto radiologico attestante segni di
periartrite scapolo omerale sinistra: doc. 17), è inabile al 70% nella sua
attività precedente (falegname) però è abile all'80% in attività lucrative
sostitutive fisicamente meno impegnative (quali, ad esempio, operaio di
fabbrica, portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi e/o musei,
magazziniere, riparazione di piccoli elettrodomestici).
11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
12
del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse
diventato invalido.
L'amministrazione ha tenuto conto (calcolo effettuato il 28 marzo 2006:
doc. 33) di un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel
2004 in Italia quale falegname di Euro 1'232.57. Sulla base dei risultati
statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del
lavoro di Ginevra, l'UAIE ha accertato il salario mensile medio ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate e piú precisamente sorvegliante o
custode comparabili all'attività di un impiegato nel settore:
- tessile Euro 1'244.24;
- nell'editoria e industrie connesse Euro 1'119.23;
- nella costruzione di macchine Euro 1'018.01.
Dopo di che ha deciso di non tenere conto del primo salario indicato
poiché più elevato dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato ed ha quindi
considerato un salario mensile da invalido di Euro 1'068.62 [(Euro
1'119.23+Euro 1'018.01):2] al quale ha poi applicato il correttivo massimo
del 25% consentito dalla giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF
126 V 75, Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e
SVR 2000 IV n. 1), visto l'età dell'assicurato (nel 2004: 60 anni) e che puó
esercitare solamente attività leggere e che devono essere svolte in
maniera limitata. É cosí giunta ad un salario mensile medio di Euro 801.46
(100%) pari a Euro 641.17 (80%). Il confronto fra un reddito privo di
invalidità di Euro 1'232.57 ed un introito teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 641.17 comporta una perdita di guadagno del 47,98%
{[(1'232.57-641.17)x100] : 1'232.57}, tasso che comporta il riconoscimento
del diritto ad un quarto di rendita di invalidità. Il collegio può condividerlo.
12. Il ricorso deve quindi essere respinto.
13.
13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il riconoscimento
rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non vengono prelevate
spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30
giugno 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito
del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso contro la decisione impugnata del 20 settembre 2006 è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
13
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- all'autorità inferiore (n. di rif. _______),
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Il presidente della Corte: La cancelliera:
Alberto Meuli Paola Carcano
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: