Corte II I
C-2968/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2968/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato dal (...), ha
lavorato in Svizzera quale stagionale dal 1969 al 1974, dal 1987 al
1993 e dal 2001 al 2002, da ultimo nel settore alberghiero, ed ha
versato regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi. Rientrato in Italia
ha lavorato quale commerciante e/o gestore di bar/paninoteca/pub fino
al 29 dicembre 2006 allorquando ha cessato definitivamente la propria
attività lavorativa da indipendente per motivi che imputa al suo
precario stato di salute. È al beneficio di una pensione d'invalidità
italiana dal 1° aprile 2005. In data 10 agosto 2005, A._______ ha
formulato una richiesta volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-18 e 85).
Il richiedente è stato visitato il 15 novembre 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di (...),
ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "epatopatia cronica HBV,
HCV, alcool correlata; diabete mellito tipo II; dislipidemia mista;
ipertensione arteriosa e lieve insufficienza renale" e, dopo aver
precisato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri come pure il suo ultimo lavoro ed un'attività lavorativa
adeguata a tempo pieno, ha posto un tasso di invalidità del 70% per
qualsiasi attività lavorativa secondo le disposizioni di legge del Paese
di residenza (doc. 57). Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un
insieme di documenti medici obiettivi (referti di esami ematocromatici,
ecografie, radiografie, esami elettrocardiografici, esami neuropsichici
ed elettroencefalografici, TAC spinale C4-C7, TC spinale L2/S1, TC
cranio, svariati certificati medici, un biglietto di reparto, ecc.) relativi
all'anno 1972, allorquando l'assicurato è rimasto vittima di un incidente
stradale a seguito del quale ha riportato un trauma cranico commotivo
e fino al 2006 (doc. 20-56).
Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario per l'assicurato ed il questionario per gli indipendenti,
ambedue del 3 marzo 2006 (doc. 12 e 18).
B.
Nel suo rapporto del 13 luglio 2006, il Dott. B._______ del Servizio
medico regionale (SMR), ha posto la diagnosi principale di "epatopatia
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cronica con infezione cronica HBV e HBC" e secondaria (con
ripercussioni sulla capacità lavorativa) di "problemi degenerativi del
rachide ed iniziale gonartrosi" e (senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa) di "diabete mellito II; obesità; HTA; problemi depressivi
nell'aprile del 2005 e TCC nel 1992" ed è giunto alla conclusione che
l'assicurato è abile al 100% nell'attività abituale di gestore di
bar/paninoteca/pub (doc. 59).
C.
Mediante progetto di decisione del 28 luglio 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni
avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di grado
pensionabile (doc. 60).
Con scritto del 22 settembre 2006, rimesso alle poste italiane il 29
successivo e pervenuto all'amministrazione in data 12 ottobre 2006,
l'assicurato chiede il riconoscimento del diritto a prestazioni
assicurative sussistendo un'invalidità superiore al 70% e produce un
nuovo insieme di documenti medici e, più precisamente: un certificato
del 12 settembre 2006 del Dott. S._______, il quale evidenzia un
"ulteriore e recente decadimento delle condizioni generali del paziente
con ulteriore compromissione delle capacità lavorative" ed un parere
medico-legale del 13 settembre 2006 del Dott. M._______ il quale
ritiene la capacità lavorativa del paziente inferiore ad un terzo (doc. 69,
74-76).
Mediante decisione del 5 ottobre 2006 l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni dell'assicurato per carenza d'invalidità di grado
pensionabile (doc. 64) mentre, con scritto del 17 ottobre 2006, ha
accusato ricevuta dell'opposizione dell'assicurato invitandolo nel
contempo a considerare senza oggetto la predetta decisione (doc. 73).
L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
B._______ che, nel suo rapporto medico del 22 novembre 2006,
fondandosi sull'incarto aggiornato, ha aggiunto alla diagnosi principale
di "epatopatia cronica con infezione cronica HBV e HBC" anche quella
di "problemi depressivi" rilevando nel contempo la necessità di
completare ulteriormente l'istruttoria tramite l'acquisizione agli atti di
un rapporto psichiatrico dettagliato (doc. 79).
L'amministrazione ha quindi assunto agli atti un modulo 213
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aggiornato al 23 gennaio 2007 giusta il quale l'assicurato risulta
essere affetto da diabete mellito tipo II con dislipidemia in precario
compenso nonostante la terapia; epatopatia cronica a eziologia mista
(HBV-HCV-Alcool); malattia artrosica diffusa; disturbo dell'adattamento
con ansia e umore depresso e nel quale il sanitario incaricato, dopo
aver precisato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri, ha posto un tasso di invalidità del 67% dal 1° aprile
2006 per qualsiasi attività lavorativa (doc. 86). Sono stati esibiti i referti
di una visita neurologica (diagnosi: remoto trauma cranico fratturativo
in sede parietale sinistra con riferiti episodi critici mal definiti e
comunque mai trattati con terapia specifica anticomiziale; diabete
mellito NID; cervico disco artrosi) e di una visita psichiatrica (diagnosi:
disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso), ambedue del
14 dicembre 2006 (doc. 87 e 88).
Chiamato a pronunciarsi, il Dott. B._______, nel suo rapporto medico
del 14 marzo 2007, dopo aver precisato la diagnosi principale
specificando che l'assicurato soffre di "disturbo dell'adattamento con
ansia e umore depresso", ha confermato integralmente le sue
precedenti prese di posizione del 13 luglio e del 22 novembre 2006,
ritenendo l'assicurato abile al 100% nell'attività abituale di gestore di
bar/paninoteca/pub (doc.91).
Mediante decisione del 16 marzo 2007 l'amministrazione ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per carenza
d'invalidità di grado pensionabile (doc. 92).
D.
Con gravame del 27 aprile 2007, depositato alla posta lo stesso
giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di
Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita di invalidità. A suffragio delle sue conclusioni
produce una relazione medica del 20 aprile 2007 del Dott. P._______ il
quale ritiene il paziente assolutamente incapace di svolgere un' attività
lavorativa essendo assolutamente impossibilitato alla capacità
concentrativa richiesta per periodi prolungati. L'assicurato, con scritto
del 29 maggio 2007, produce altresì un certificato medico del 21
maggio 2007 del Dott. S._______, il quale evidenzia un "ulteriore
decadimento delle condizioni generali del paziente con
compromissione delle capacità lavorative".
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L'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. B._______ il quale,
nel suo rapporto del 17 ottobre 2007, fondandosi sull'incarto
aggiornato, ha ribadito integralmente le sue precedenti prese di
posizione (doc. 94).
Nelle osservazioni responsive dell'11 settembre 2007 e nel rispettivo
complemento del 22 ottobre 2007 l'amministrazione propone quindi la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Con scritti del 25 settembre e del 14 novembre 2007 il ricorrente ha
ribadito la propria posizione processuale.
In data 10 dicembre 2007/3 gennaio 2008, egli ha versato l'anticipo di
300.-- franchi equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 agosto 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 10 agosto 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 16 marzo 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti due
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
Pagina 7
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Pagina 8
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8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.2 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che, nei casi in cui
stabilire i redditi risulta particolarmente difficile, la giurisprudenza
ammette che la graduazione dell'invalidità avvenga eccezionalmente
secondo il metodo straordinario. Per quanto concerne la fissazione del
grado di incapacità al guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza
federale, ha già stabilito che l'invalidità è fissata secondo la riduzione
del rendimento nella situazione concreta in cui viene svolta l'attività e
quindi considerando le ripercussioni economiche di questa riduzione.
In base a questo metodo dapprima si constata l'impedimento dovuto al
danno alla salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento
sull'incapacità di guadagno (metodo straordinario). Una determinata
limitazione della capacità produttiva funzionale può, quindi, non
produrre una perdita di guadagno della medesima entità (sentenza del
17 giugno 2008 del Tribunale federale 9C_580/2007 consid. 4; DTF
128 V 29 consid. 1 e referenze ivi citate; 105 V 151;104 V 137 consid.
2c). Occorre ancora precisare che, nel caso in cui l'assicurato cessa
l'attività indipendente, si può rinunciare all'applicazione del metodo
straordinario in quanto il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo
la sopravvenienza del danno alla salute non è più attuabile (RAMI
1995 p. 107).
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9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
10.
Per costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che
hanno modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di
regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF
129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid.
1b). Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi possono servire
all'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V
101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4,
RCC 1970 pag. 582 consid. 3). La documentazione medica prodotta
dall'assicurato successivamente al 16 marzo 2007 può quindi essere
esaminata nella misura in cui permette di acclarare lo stato di salute
del ricorrente nel periodo di riferimento del presente giudizio.
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11.
Nella specie dev'essere rilevato che A._______, compilando il
questionario per l'assicurato ed il questionario per gli indipendenti
ambedue del 3 marzo 2006 (doc. 12 e 18) come pure in una lettera
all'amministrazione del 5 gennaio 2007 (doc. 85), ha dichiarato di aver
lavorato in Italia come gestore di bar/paninoteca/pub dal 1° giugno
1991 senza limitazioni fino al 18 gennaio 2005 precisando di aver
ridotto in seguito per motivi di salute il proprio impegno da 72/h a 42/h
settimanali, di aver dovuto chiudere l'esercizio pubblico dal 1°
dicembre 2005 al 20 aprile 2006 a causa delle sue precarie condizioni
di salute e per poter procedere alla manutenzione ordinaria del locale
ed infine aver dovuto cessare definitivamente la propria attività
lavorativa da indipendente a decorrere dal 29 dicembre 2006 per
motivi di salute.
Da quanto precede è quindi lecito concludere che il ricorrente ha
lavorato da ultimo in Italia, come gestore di bar/paninoteca/pub, senza
limitazioni fino al 18 gennaio 2005 e che pertanto, almeno fino a tale
data, A._______, non ha subito un'invalidità a livello pensionabile.
Occorre invece fondarsi sulla documentazione medica al fine di
valutare l'eventuale incapacità lavorativa dell'assicurato nel periodo
intercorrente tra il 19 gennaio 2005 ed il 16 marzo 2007, data della
decisione impugnata.
12.
12.1 La diagnosi, nel periodo di cognizione in oggetto, risulta essere
condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in
merito. L'assicurato risulta affetto da "epatopatia cronica con infezione
cronica HBV e HBC; problemi degenerativi del rachide ed iniziale
gonartrosi; diabete mellito II; eccedenza ponderale; dislipidemia mista;
ipertensione arteriosa; disturbo dell'adattamento con ansia e umore
depresso" (cfr. moduli E 213 del 15 novembre 2005 e del 23 gennaio
2007; referti delle visite in neurologia ed in psichiatria del 14 dicembre
2006; rapporti medici del 13 luglio e del 22 novembre 2006, del 14
marzo e del 17 ottobre 2007 del Dott. B._______; certificato medico
del 12 settembre 2006 e del 21 maggio 2007 del Dott. S._______;
parere medico-legale del 13 settembre 2006 del Dott. M._______;
relazione medica del 20 aprile 2007 del Dott. P._______). Le altre
patologie attestate - invero in maniera alquanto generica - dai medici
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curanti dell'assicurato non risultano obiettivamente comprovate. Il
collegio giudicante non ravvisa quindi ragioni che gli impediscano di
far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
12.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la lettera a dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno
durante un anno.
13.
13.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS, nel suo rapporto del 15
novembre 2005, dopo aver precisato che l'assicurato è in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri come pure il suo ultimo lavoro ed
un'attività lavorativa adeguata a tempo pieno, ha posto un tasso di
invalidità del 70% per qualsiasi attività lavorativa conformemente alle
disposizioni di legge del Paese di residenza (doc. 57) mentre, nel suo
rapporto del 23 gennaio 2007, dopo aver precisato che l'assicurato è
in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ha posto un tasso di
invalidità del 67% dal 1° aprile 2006 per qualsiasi attività lavorativa
sulla scorta altresì dei referti delle visite in neurologia ed in psichiatria
del 14 dicembre 2006 (doc. 86). Secondo i medici curanti
dell'assicurato, in particolare il Dott. S._______, nei suoi certificati
medici del 12 settembre 2006 (doc. 74) e del 21 maggio 2007, il
paziente presenta un decadimento delle sue condizioni generali con
compromissione delle capacità lavorative che, tuttavia, non viene
meglio specificata. Il Dott. M._______, nel suo parere medico-legale
del 13 settembre 2006, si limita ad attestare che la capacità lavorativa
del paziente è inferiore ad un terzo (doc. 75). Mentre il Dott.
P._______, nella sua relazione medica del 20 aprile 2007, attesta che
il paziente è assolutamente incapace di svolgere un'attività lavorativa
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essendo assolutamente impossibilitato alla "capacità concentrativa"
richiesta per periodi prolungati. Dal canto suo, il Dott. B._______
dell'UAIE, nei suoi rapporti medici del 13 luglio e del 22 novembre
2006, del 14 marzo e del 17 ottobre 2007, è giunto alla conclusione
che l'assicurato è abile al 100% nell'attività abituale di gestore
bar/paninoteca/pub (doc. 59, 79, 91 e 94).
13.2 Ora, dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato nel
1972 è rimasto vittima di un incidente stradale a seguito del quale ha
riportato un trauma cranico fratturativo in sede parietale. I riferiti
episodi critici sono mal definiti e comunque non trattati con specifica
terapia anticomiziale (cfr. referto di visita neurologica del 14 dicembre
2006: doc. 87). Gli esami oggettivi effettuati all'inizio del 2005 (TAC del
cranio ed elettroencefalogramma) sono risultati negativi: è stata
rilevata un'assenza della densiometria cerebrale ed il tracciato
elettroencefalografico non ha evidenziato elementi di patologia
comiziale. L'interessato ha una costituzione robusta con lieve
eccedenza ponderale e presenta un portamento ed un'andatura
normali nonostante il rachide venga definito ipomobile in toto; le
alterazioni degenerative del rachide sono banali e comunque da
ricondurre anche all'età fisiologica del ricorrente. La TAC spinale L2S1
del 21 gennaio 2005 ha mostrato unicamente dei segni di artrosi, con
ampiezza del canale conservata e non visibilità di immagini
significative da patologia discoradicolare in atto. Dal punto di vista
epatico, i tests effettuati mostrano solo delle lievi alterazioni dei
parametri, non è stato instaurato alcun trattamento specifico e risulta
pertanto poco probabile che la patologia al fegato possa aver
determinato una diminuzione significativa della capacità di lavoro. Per
quanto concerne il lato psichiatrico, dalla visita effettuata il 14
dicembre 2006 si è evidenziato unicamente un disturbo
dell'adattamento ed umore depresso, il paziente è orientato nel tempo
e nello spazio, con livello attentivo buono, capacità critica conservata e
discreto livello di consapevolezza. La percezione risulta indenne con
ideazione congrua, fluida e coerente, il pensiero rileva un disagio con
preoccupazione per il proprio futuro e la salute. Tali reperti,
antecedenti solo di qualche mese al rapporto del Dott. P._______,
peraltro non specialista in psichiatria, hanno permesso al medico
dell'UAIE di escludere una patologia invalidante anche in
considerazione del fatto che il precitato sanitario descrive una
sindrome depressiva reattiva resistente ai trattamenti abituali senza
tuttavia menzionare a quali cure farmacologiche è stato sottoposto il
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paziente.
Stante quanto precede il collegio giudicante può condividere le
conclusioni cui è pervenuto il Dott. B._______ e ritenere che la
capacità di lavoro dell'assicurato nella sua precedente attività di
gestore di bar/paninoteca/pub, era del 100% anche nel periodo
successivo al 19 gennaio 2005.
13.3 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 e riferimenti ivi citati). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della
sua invalidità, se necessario in una nuova professione . Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il
libero professionista può essere trattato , ai fini della valutazione del
suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività
indipendente (sentenza del Tribunale federale del 22 ottobre 2001
nella causa in re W. I 224/01). In tal caso, per stabilire l'invalidità
vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite
un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute
(sentenza del Tribunale federale del 27 agosto 2004 nella causa I. I
543/03 consid. 4.3).
13.4 Considerato che il ricorrente ha dapprima ridotto e poi cessato
definitivamente la sua attività indipendente non è possibile applicare il
metodo straordinario per calcolare il tasso d'invalidità (cfr. consid. 8.2).
Inoltre, ritenuto che dal ricorrente si può esigire un cambiamento di
professione in un'attività analoga a quella svolta in precedenza quale
independente sia nel settore alberghiero che nel settore ad esempio
del commercio al dettaglio al 100%, è lecito applicare il metodo
ordinario del raffronto dei redditi. Fondandosi pertanto sui dati statistici
dell'Ufficio federale di statistica nell'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari, tenuto conto di una capacità lavorativa del 100%, di una
durata lavorativa normale, ossia in media 42 ore settimanali, il
Tribunale conclude che ricorrente non ha pertanto mai subito una
perdita di guadagno a livello pensionabile e non ha diritto ad una
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rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Circa la censura
riguardante la durata lavorativa effettuata nell'ambito dell'attività
dipendente, 72 ore settimanali, questa non può essere ritenuta in
quanto avrebbe potuto essere presa in considerazione solo nell'ambito
del metodo straordinario.
13.5 Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
14.
14.1 A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
10 dicembre 2007/3 gennaio 2008.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (...),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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