B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-2976/2013
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato da Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° maggio 2013).
C-2976/2013
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figli, ha lavo-
rato alle dipendenze di una ditta, in qualità di copritetto, dal marzo del
2000 al dicembre del 2011, solvendo contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Ha interrotto il lavoro il 27 di-
cembre 2011 per motivi di salute (doc. A 3-1 e 14-1). Il 15 giugno 2012,
ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità (doc. A 3-1).
B.
B.a Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Can-
tone B._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti documenti
medici di data intercorrente da gennaio a settembre 2012 (doc. A 11-1,
12-1 e 23-1 e doc. C 1-1 a 12-5) ed il questionario per il datore di lavoro
del 30 luglio 2012 (doc. A 14-1).
B.b Nei rapporti del 16 gennaio ed 11 e 14 febbraio 2013, il dott.
C._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha rite-
nuto per l'interessato un'incapacità al lavoro del 100% dal 27 dicembre
2011, dello 0% dal 16 gennaio 2012 e del 100% dal 20 gennaio 2012 nel-
la precedente attività ed un'incapacità al lavoro del 100% dal 27 dicembre
2011, dello 0% dal 16 gennaio 2012, del 100% dal 20 gennaio 2012 e
dello 0% dal 27 agosto 2012 in un'attività confacente allo stato di salute
(doc. A 27-1, 28-1 e 31-1).
B.c Il 22 febbraio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha determina-
to, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità del
20% (doc. A 34-1).
C.
C.a Con progetto di decisione del 22 febbraio 2013, l'Ufficio AI del Canto-
ne B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della documen-
tazione medica agli atti, la richiesta di prestazioni è (recte sarebbe stata)
respinta, ritenuto in particolare che, dal 1° dicembre 2012, l'esercizio di
un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute è da considerare esi-
gibile in misura tale da escludere il diritto ad una rendita. L'Ufficio AI ha al-
tresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30
giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per i-
scritto (doc. A 35-1).
C-2976/2013
Pagina 3
C.b Il 20 marzo 2013, l'interessato ha chiesto il riesame della domanda di
rendita d'invalidità svizzera dal momento che secondo il certificato medico
del 13 marzo 2013 del dott. D._______, allegato in copia (doc. A 37-2),
non è in grado di svolgere un'attività confacente allo stato di salute a
tempo pieno (doc. A 37-1).
C.c Nel rapporto del 3 aprile 2013, il dott. E._______ ha rilevato che il
certificato medico del marzo 2013 espone la nota diagnosi e descrive un
quadro clinico sovrapponibile a quello esistente al momento della perizia
dell'agosto 2012 del dott. F._______. Ha quindi confermato la precedente
valutazione (doc. A 39-1).
D.
Il 1° maggio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha rilevato, in virtù della docu-
mentazione medica agli atti, che, dal 1° dicembre 2012 (decorso il termi-
ne di attesa legale di un anno, giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), l'assicura-
to presenta un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività,
ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività confacente allo stato di
salute, ciò che conduce, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, ad
un grado d'invalidità del 20%, che esclude il riconoscimento del diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto l'adempi-
mento delle condizioni per un aiuto al collocamento (doc. A 43-1).
E.
Il 24 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° maggio 2013
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di un quarto di rendita d'in-
validità eventualmente di una rendita maggiore nonché di provvedimenti
d'integrazione professionale da gennaio del 2013. Ha segnalato che, in
virtù della documentazione medica agli atti, a causa delle affezioni di cui
soffre è abile al lavoro nella misura del 50% in un'attività confacente allo
stato di salute (doc. TAF 1). Il 12 giugno 2013, ha versato l'anticipo spese
(doc. TAF 2 a 4).
F.
Con risposta del 12 luglio 2013, l'UAIE ha proposto la reiezione del gra-
vame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di
posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 10 luglio 2013, se-
condo la quale in virtù della perizia dell'agosto 2012 del dott. F._______ –
perizia che peraltro è conforme ai criteri di una perizia neutrale speciali-
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stica (v. le prese di posizione di gennaio, febbraio ed aprile 2013 dei dott.
C._______ e E._______ [doc. A 27-1, 28-1, 31-1 e 39-1]) – l'assicurato è
abile al lavoro nella misura del 100% in attività confacenti allo stato di sa-
lute dal 27 agosto 2012. Detto Ufficio ha poi ribadito la correttezza del
confronto dei redditi effettuato, che comporta un grado d'invalidità del
20%. Infine, per quanto attiene all'adozione di provvedimenti d'integrazio-
ne professionale, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha sottolineato che
l'assicurato ha diritto ad un sostegno nella ricerca di un posto di lavoro
appropriato (aiuto al collocamento; è in particolare fatto riferimento al
rapporto del febbraio 2013 della consulente in integrazione professionale
[doc. A 29-1]; doc. TAF 6).
G.
Nella replica del 20 agosto 2013, l'insorgente si è riconfermato, in virtù del
certificato medico del marzo 2013 del dott. D._______ agli atti (doc. A 37-
2), nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 maggio
2013 (doc. TAF 9), atto di replica che è poi stato trasmesso da questo
Tribunale con provvedimento del 27 agosto 2013 all'autorità inferiore per
conoscenza (doc. TAF 10).
H.
Il 30 gennaio 2014, il ricorrente ha segnalato che, in virtù del rapporto or-
topedico del 24 gennaio 2014 del dott. G._______, allegato in copia, pre-
senta una completa incapacità al lavoro (doc. TAF 14).
I.
Nelle osservazioni del 4 marzo 2014, l'UAIE ha nuovamente proposto la
reiezione del gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone B._______ del 27 febbraio 2014 nonché all'annessa annotazio-
ne dell'11 febbraio 2014 del dott. H._______, medico SMR, secondo cui il
rapporto ortopedico del gennaio 2014, che fa stato di un peggioramento
clinico (segnatamente presenza di sintomatologia lomboradicolare a de-
stra), peggioramento documentato da novembre del 2013 (data di una ri-
sonanza magnetica alla colonna lombo-sacrale), si riferisce ad un'epoca
successiva alla data di emissione della decisione impugnata e non è
dunque suscettibile di modificare la valutazione clinica-lavorativa del ri-
corrente (doc. TAF 16).
J.
In una presa di posizione inoltrata il 25 marzo 2014, l'interessato ha se-
gnalato che, in virtù dell'allegata relazione di dimissione ospedaliera del
marzo 2014, è stato sottoposto ad un intervento di artrodesi vertebrale
C-2976/2013
Pagina 5
(doc. TAF 19), scritto di osservazioni che è poi stato trasmesso da questo
Tribunale con provvedimento del 3 aprile 2014 all'autorità inferiore per
conoscenza (doc. TAF 20).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le
persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa
possono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la com-
petente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione
vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una deci-
sione su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un
presupposto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicem-
bre 2011 consid. 1.1 nonché relativi riferimenti). Nella decisione impugna-
ta del 1° maggio 2013, l'autorità inferiore si è pronunciata esclusivamente
sul diritto ad una rendita d'invalidità. Nella misura in cui, nel gravame del
24 maggio 2013, il ricorrente postulasse l'adozione di un provvedimento
professionale diverso dall'aiuto al collocamento, tale conclusione è mani-
festamente inammissibile in questa sede, avuto riguardo al fatto che e-
sorbita l'oggetto dell'impugnata decisione, senza che siano date le condi-
zioni per un'estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo
alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V
413 consid. 2a).
C-2976/2013
Pagina 6
1.4.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e a-
vente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è,
con la riserva di cui al considerando 1.4.1 del presente giudizio, ammissi-
bile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il
1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com-
prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'U-
nione europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
C-2976/2013
Pagina 7
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il
suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren-
dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1
consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali
in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo succes-
sivo, le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid.
3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediata-
mente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 15 giugno 2012. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate
altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente
giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale
è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicu-
razioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della si-
tuazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tut-
tavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano impor-
si quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del-
la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contribu-
ti all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p.
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4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n.
883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione eu-
ropea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), duran-
te tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combina-
zione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricor-
rente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 11 anni (doc. A 9-
1 e 14-1) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mi-
nima di contribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
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consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali-
dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu-
zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido
(reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310
consid. 3c).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.
8.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
C-2976/2013
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8.2 Nei rapporti del gennaio e febbraio 2013, su cui si fonda la decisione
impugnata, il dott. C._______, medico SMR (doc. A 27-1, 28-1 e 31-1), ha
precisato che si è basato in particolare sulla perizia dell'agosto 2012 del
dott. F._______, specialista in medicina interna (medico incaricato
dall'assicurazione I._______). In particolare, nella perizia del 28 agosto
2012 (doc. C 12-1), è indicato che l'assicurato presenta delle alterazioni
strutturali a carico della colonna lombare all'origine della sintomatologia
dolorosa con blocchi iperalgici, delle alterazioni statiche ed un'insufficien-
za posturale (v. doc. C 12-5). All'esame clinico è segnatamente segnalato
una colonna vertebrale in asse, deambulazione rigida, articolazione sa-
croiliaca sinistra ipomobile e destra bloccata e dolente, mobilità della co-
lonna cervicale conservata, a livello lombare dolenzia alla palpazione,
flessione laterale diminuita di due terzi verso sinistra e bloccata verso de-
stra, flessione ventrale diminuita di due terzi, estensione di un terzo, ri-
flessi osteotendinei simmetrici, segno di Lasègue negativo ed articolazio-
ni periferiche senza problemi (v. doc. 12-4). Il dott. F._______ ha quindi
posto la diagnosi segnatamente di sindrome lombospondilogena su alte-
razioni statiche e degenerative (segnatamente, scoliosi destro-convessa,
anterolistesi di L5 su S1, discopatia lombosacrale, spondilosi e spondilo-
artrosi L5-S1, disfunzione delle articolazioni sacroiliache ed insufficienza
posturale; con ripercussione sulla capacità lavorativa) e di stato dopo in-
cidente della circolazione senza lesioni strutturali osteoarticolari, stato
dopo due interventi per lesioni meniscali al ginocchio sinistro e sovrappe-
so (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa; doc. C 12-4). Lo specia-
lista ha ritenuto che l'interessato è inabile al lavoro al 100% nell'attività
abituale (di copritetto) dal 27 dicembre 2012 (recte 2011), mentre in un'at-
tività confacente allo stato di salute il medesimo presenta una capacità al
lavoro del 100 da "subito" (doc. C 12-5).
8.3 Questo Tribunale osserva che la perizia dell'agosto 2012 del dott.
F._______ si fonda su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai
medici curanti, sull'esame del quadro clinico del ricorrente, sulle risultan-
ze della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli
atti. Il rapporto di perizia comporta un'introduzione, l'anamnesi, informa-
zioni tratte dall'incarto, indicazioni del peritando, la diagnosi nonché la di-
scussione. Tale perizia può pertanto essere considerata un mezzo proba-
torio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente e dell'e-
sigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata.
8.4 Nei rapporti del 16 gennaio ed 11 e 14 febbraio 2013, il dott.
C._______ ha ritenuto per l'interessato, in virtù della menzionata perizia,
una capacità al lavoro dello 0% dal 27 dicembre 2011 (interruzione del la-
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Pagina 11
voro per motivi di salute), del 100% dal 16 gennaio 2012 e dello 0% dal
20 gennaio 2012 (prova lavorativa per l'attività abituale fallita) nella pre-
cedente attività ed una capacità al lavoro dello 0% dal 27 dicembre 2011,
del 100% dal 16 gennaio 2012, dello 0% dal 20 gennaio 2012 e del 100%
dal 27 agosto 2012 (giorno dell'effettuazione della perizia) in un'attività
confacente allo stato di salute (doc. A 27-1, 28-1 e 31-1).
8.5 Il ricorrente ha certo fatto valere in sede di ricorso di avere diritto ad
un quarto di rendita d'invalidità da gennaio del 2013, in quanto le affezioni
di cui soffre comportano un'incapacità al lavoro nella misura del 50% in
un'attività confacente allo stato di salute (doc. TAF 1). Sennonché, agli at-
ti di causa non figura alcun documento medico di data anteriore alla deci-
sione impugnata, ma posteriore alla perizia medica dell'agosto 2012 del
dott. F._______, che concluda sulla base di esami oggettivi ad un'incapa-
cità lavorativa in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute.
Per quanto attiene segnatamente al certificato medico del 13 marzo 2013
del dott. D._______, specialista in neurochirurgia (doc. A 37-2), prodotto
con scritto di obiezioni al progetto di decisione, occorre precisare che lo
stesso espone le patologie ortopedico-reumatologiche note e preceden-
temente diagnosticate e riferisce di una deambulazione normale, mobilità
lombare ridotta e dolente in inclinazione e flessioni laterali, dell'assenza di
compressioni radicolari (quadro clinico che appare peraltro sovrapponibile
a quello esistente al momento della valutazione peritale del dott.
F._______; v. doc. 12-4) nonché di un esame neurologico negativo in as-
senza di deficit sensomotorio, segnala che non appare potersi "escludere
che (…) un intervento di fissazione intersomatica del segmento L5-S1 sia
da prendere in considerazione" e non si pronuncia sull'evoluzione nel
tempo dei disturbi ortopedico-reumatologici, fermo restando che, nel certi-
ficato medico del 18 settembre 2012 (doc. A 23-1), il dott. D._______
concludeva che "il paziente senz'altro è in grado di riprendere il suo lavo-
ro" (di copritetti). Tale documento medico non può pertanto fondare né
un'incapacità lavorativa né giustificare la necessità di ulteriori accerta-
menti fattuali.
8.6 In conclusione, sulla scorta in particolare delle risultanze della perizia
medica dell'agosto 2012 del dott. F._______ nonché delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale non può che confermare quanto ritenuto
dall'autorità inferiore, ossia che lo stato di salute del ricorrente ha impedi-
to al medesimo di svolgere sia la sua precedente attività di copritetto sia
un'attività sostitutiva adeguata dal 27 dicembre 2011 al 26 agosto 2012. A
decorrere dal 27 agosto 2012, al medesimo sarebbero state proponibili,
nella misura del 100%, attività sostitutive confacenti al suo stato di salute.
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9.
9.1 Ritenuto che, a far tempo dal 27 agosto 2012, l'insorgente è abile al
100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, occorre
esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità infe-
riore. L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile
dal ricorrente nel 2011 come copritetto, ossia fr. 65'800.- (secondo le indi-
cazioni del datore di lavoro ed i conteggi del salario per l'anno 2011) ed
ha ritenuto quale reddito da invalido quello ottenibile in attività semplici e
ripetitive, ossia fr. 61'895.-- (secondo le statistiche dell'Ufficio federale di
statistica), secondo le basi di calcolo di cui al documento A 34-1, tra-
smesso all'insorgente mediante il provvedimento del 17 luglio 2013 di
questo Tribunale (doc. TAF 7), basi di calcolo rimaste incontestate e che
questo Tribunale non ha motivo di modificare d'ufficio. Peraltro, il reddito
da invalido può essere ulteriormente ridotto, al massimo del 25%, per te-
nere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75).
L'UAIE ha operato una riduzione del 15%, la quale appare ammissibile.
Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 52'611.-. Dal
confronto fra il reddito da valido di fr. 65'800.- e quello da invalido di fr.
52'611.- consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 20% che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indica-
to come segue: (65'800 – 52'611) x 100] : 65'800 = 20,04% (doc. A 43-1).
Peraltro, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, la
differenza tra i redditi di riferimento non permette in alcun modo di rag-
giungere la percentuale minima del 40% necessaria per ottenere il diritto
ad una rendita.
9.2 Per il resto, come indicato dall'Ufficio AI del Cantone B._______ nella
presa di posizione del 10 luglio 2013 (doc. TAF 6), il ricorrente può chie-
dere di beneficiare dell'aiuto al collocamento.
10.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al-
tro, dei generici argomenti presentati – deve ritenersi siccome manife-
stamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può per-
tanto essere resa a giudice unico.
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Pagina 13
11.
Giova infine osservare che il ricorrente, con scritti del 30 gennaio e 25
marzo 2014, ha fatto presente (implicitamente) che recentemente le sue
condizioni di salute sono peggiorate ed ha esibito due rapporti medici del
24 gennaio ed 11 marzo 2014 (doc. TAF 14 e 19). Per quanto risulta dagli
atti di causa, occorre rilevare, come indicato dal dott. H._______ (v. anno-
tazione dell'11 febbraio 2014 [doc. TAF 16]), che l'incidenza funzionale
delle patologie ortopedico-reumatologiche diagnosticate ha subito un
cambiamento significativo. Se la perizia dell'agosto 2012 del dott.
F._______ (doc. C 12-1) evidenziava un segno di Lasègue negativo e il
certificato medico del 13 marzo 2013 del dott. D._______ (doc. A 37-2) ri-
feriva di un esame neurologico negativo in assenza di deficit sensomoto-
rio e dell'assenza di compressioni radicolari, la situazione appare essersi
modificata significativamente a partire al più tardi dal 24 gennaio 2014,
data del rapporto ortopedico del dott. G._______ (doc. TAF 14), in cui è
fatto stato di una discopatia degenerativa L4-L5 con ernia discale destra,
di segno di Lasègue positivo a destra ed ipoestesia all'arto inferiore de-
stro. Dalla relazione dell'11 marzo 2014 dell'Istituto ortopedico J._______
(doc. TAF 19) emerge altresì che l'insorgente è stato ricoverato dal 6
all'11 marzo 2014 ed ha subito un intervento di artrodesi vertebrale. Detta
documentazione va pertanto trasmessa all'UAIE quale nuova domanda di
rendita.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico am-
montare, versato dall'insorgente stesso il 12 giugno 2013.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Gli scritti del 30 gennaio e 25 marzo 2014 del ricorrente, unitamente agli
allegati rapporti medici, sono trasmessi all'autorità inferiore quale nuova
domanda di rendita.
3.
Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. L'an-
ticipo spese di fr. 400.-, versato il 12 giugno 2013, è computato con le
spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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