Corte II I
C-2980/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Olivier Corda,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2980/2009
Fatti:
A.
Con sentenza del 17 marzo 2006 il presidente della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio ha dichiarato A._______, cittadino italiano
nato il ..., autore colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità
in rapina e atti preparatori punibili di rapina, condannandolo alla pena
di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un
periodo di sette anni.
B.
Con decisione del 21 aprile 2006 l'UFM ha pronunciato nei confronti
dell'interessato un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata con-
formemente all'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117).
Un suo ritorno in Svizzera è stato considerato indesiderato a motivo
del suo comportamento (complicità in rapina aggravata e complicità in
rapina; atti preparatori punibili di rapina) e per motivi di ordine e di si-
curezza pubblici. La decisione è stata intimata all'interessato il 21 set-
tembre 2006. L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricor-
so.
C.
Con sentenza del 4 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale
(di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto il ricorso interposto dall'inte-
ressato in data 23 ottobre 2006 contro la decisione dell'UFM. In so-
stanza il Tribunale ha ritenuto che l'interessato rappresentava una mi-
naccia reale e attuale per l'ordine pubblico ai sensi delle norme e della
giurisprudenza comunitaria, tenuto conto della gravità del crimine
commesso e del pericolo di recidiva.
D.
Contro la suddetta sentenza, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale federale l'11 luglio 2008 ed ha presentato nel contempo
una domanda di revisione dinanzi al TAF.
E.
Con sentenza del 3 aprile 2009, il Tribunale federale ha accolto il ricor-
so interposto dal ricorrente contro la suddetta sentenza del TAF. In so-
stanza esso ha rilevato che il TAF ha constatato in modo manifesta-
mente inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Nonostante
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la gravità del crimine commesso, l'interessato aveva assunto infatti
solo un ruolo secondario agendo quale complice senza influenza né
potere decisionale e non quale coautore, rilevando pertanto una
violazione dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC, RS 0.142.112.681). Esso ha poi rinviato la causa all'autorità
scrivente affinché provveda a pronunciare un nuovo giudizio ai sensi
dei considerandi.
F.
Con decisione del 13 maggio 2009, per volontà dell'insorgente, il TAF
ha stralciato dai ruoli la procedura inerente la domanda di revisione in-
terposta l'11 luglio 2008.
G.
Invitato a fornire al Tribunale delle delucidazioni in merito alla sua si-
tuazione personale e professionale, con scritto del 7 dicembre 2009
l'interessato ha prodotto l'estratto del suo casellario giudiziale del 18
novembre 2009, una dichiarazione attestante il suo reinserimento pro-
fessionale nonché una dichiarazione personale.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate al-
l'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata
in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie, giudica quale
autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in
relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).
1.2 In concreto la competenza del TAF e la qualità per agire di
A._______ risultano dalla sentenza 2C_520/2008 del 3 aprile 2009
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pronunciata dal Tribunale federale, con la quale esso ha sancito il
rinvio della presente causa per nuovo giudizio.
2.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinan-
zi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
3.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125
LStr in relazione con il suo allegato 2 (art. 125), cifra I. Giusta l'art. 126
cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimane
tuttavia applicabile il diritto previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve pertan-
to riferire alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1
LDDS, come altresì alle corrispondenti disposizioni di applicazione.
In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do-
mande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio
2008, è retta dal nuovo diritto.
4.
Nel suo gravame del 23 ottobre 2006 l'interessato ha affermato che la
decisione impugnata è stata pronunciata senza tener conto del suo di-
ritto di essere sentito. In particolare egli ha osservato che non gli è
stata concessa la possibilità di esprimersi al riguardo prima che la de-
cisione venisse emanata e che quest'ultima non contiene alcuna moti-
vazione. Il Tribunale deve pertanto esaminare tali conclusioni formali.
4.1 Il diritto di essere sentito è ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costitu-
zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura amministrativa
federale, esso è consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli
atti), dagli art. 29 a 33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e all'art.
35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali disposizioni
comprendono diverse garanzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
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segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006,
pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000,
pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag.
360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46,
107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005,
pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di
prendere conoscenza dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I
7 consid. 2b), la possibilità di esprimersi in merito agli elementi perti-
nenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre
delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte
di prove rilevanti, di partecipare all'amministrazione delle prove essen-
ziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo
è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Il diritto di essere sentito non
conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudi-
cante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimen-
ti ivi citati nonché DTAF 2007/21 consid. 10.2).
4.2 La giurisprudenza ha poi dedotto dal diritto di essere sentito l'ob-
bligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventual-
mente di impugnarla in modo da rendere possibile all'autorità di ricor-
so eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tri-
bunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 con-
sid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere senti-
to se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 con-
sid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o
l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato
la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di cau-
sa (cfr. sentenze del Tribunale federale summenzionate).
Generalmente la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla com-
plessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle
conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più
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la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adotta-
ta arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere
circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza
del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene
la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito
agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la
decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i
fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può
permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi
per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia
107 consid. 2b).
4.3 Il diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale
di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed
implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipen-
dentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr.
DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130
consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata).
Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito
può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione
ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro
dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di
esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale di-
spone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II
530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a
e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave viola-
zione di procedura, pur tenendo conto del principio dell'economia di
procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo possa sanare (cfr.
LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998,
p. 112 ss). Secondo la dottrina una violazione del diritto di essere sen-
tito può essere sanata unicamente in casi di lieve gravità (cfr. BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, op. cit., art. 29 nota 115; PATRICK SUTTER, op. cit.,
art. 29 nota 21 segg.). Ciò nonostante il Tribunale federale non ha
escluso definitivamente la sanatoria del diritto di essere sentito anche
nel caso di violazioni gravi (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 132 V
387 consid. 5.1).
4.4 In concreto l'autorità di prime cure non ha fornito all'interessato
l'occasione di esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che in-
tendeva emanare nei suoi confronti.
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Ora, come menzionato in precedenza, un'eventuale violazione del di-
ritto di essere sentito nella procedura di prima istanza può essere sa-
nata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente
davanti ad un'autorità di ricorso a beneficio dello stesso potere di co-
gnizione di quello dell'autorità inferiore. Tale circostanza è data nella
presente causa. Il ricorrente infatti non ha soltanto compreso la portata
della decisione impugnandola entro i termini di legge previsti ma ha
anche potuto esprimersi davanti all'autorità scrivente la quale dispone
di piena cognizione e può rivedere sia le questioni di diritto che le
constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore nonché
l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA).
Per quanto attiene alla motivazione, la decisione impugnata risulta re-
lativamente concisa in particolar modo per quanto riguarda la durata
della sanzione prevista. Ciò nonostante l'interessato è stato in grado di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso presentato al Tribunale, egli ha inoltre potuto difendersi in
maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedur-
re i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronun-
ciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata si rileva che tale carenza
sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al
Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preav-
viso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul conte-
nuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente noti-
ficate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui
ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto sopra, le censure del ricorrente, per quanto ricevibili, de-
vono essere respinte, in quanto le eventuali violazioni del diritto di es-
sere sentito devono essere considerate sanate nell'ambito della pre-
sente procedura di ricorso.
5.
Nel suo ricorso del 23 ottobre 2006 e nella sua replica del 23 febbraio
2007 il ricorrente ha inoltre chiesto la sua audizione personale davanti
allo scrivente Tribunale.
A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale
avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
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C-2980/2009
rechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura ammini-
strativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (art.
14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in
presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale
misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nel-
la fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei te-
sti.
Nella specie, il TAF ritiene infatti che attualmente gli elementi
pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non
necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è
infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove
prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che,
procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato
delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza
che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua
opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425
consid. 2.1).
6.
6.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applica-
zione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale
può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa nor-
ma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai
loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a
LDDS). A._______ è cittadino italiano, pertanto nella valutazione della
presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.
6.2 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli-
ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non
può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo.
Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto
può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma del-
l'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC;
DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).
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C-2980/2009
6.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si-
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet-
tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so-
cietà (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II
215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31
maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-
11, punti 23 e 25).
6.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione con il comporta-
mento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applica-
ti (art. 3 par.1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni
sommarie fondate unicamente su motivi generali di natura preventiva.
La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giusti-
ficare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro-
cedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci-
dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan-
ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi-
derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino
trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se-
condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta
tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
(DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten-
za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid.
5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74,
Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28;
Calfa, punto 24).
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6.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la perso-
na soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra-
zioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento.
Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola-
zione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso
troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che
tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particola-
re, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale federale
2C_520/2008 del 3 aprile 2009 consid. 3.2 e 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3). Inoltre, come nel caso di qualsiasi
altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo
presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF
131 II 352 consid. 3.3). Detto principio esige che le misure adottate
dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di
fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i
diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto
ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91
consid. 3.3).
7.
7.1 Con sentenza del 17 marzo 2006, A._______ è stato condannato
alla pena di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per
un periodo di sette anni per essersi reso colpevole di complicità in
rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori punibili di rapi-
na. Egli ha commesso i suddetti reati l'8 settembre 2003 ed in epoca
precedente nonché il 22 ottobre 2004 ed in epoca precedente aiutan-
do intenzionalmente nella realizzazione di due rapine. Egli è stato inol-
tre ritenuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina, per avere, nel
periodo da febbraio a luglio 2005, in correità con terzi e conformemen-
te ad un piano, preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative
finalizzate alla perpetrazione di una rapina.
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7.2 Gli atti illeciti imputati a A._______, sebbene egli sia stato
condannato in quanto complice, riguardano crimini particolarmente pe-
ricolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II
521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 con-
cernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati
membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero
scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle
persone [OLCP, RS 142.203], pag. 97 e segg.). La rapina infatti non
riveste unicamente un crimine contro il patrimonio ma anche contro
l'incolumità fisica e psichica delle persone. Nella specie si constata
inoltre che una della due rapine commesse è stata considerata
aggravata siccome perpetrata con arma da fuoco e altra arma
pericolosa in banda, denotando particolare pericolosità. Si ravvisa poi
che i giudici penali non hanno concesso all'interessato la sospensione
condizionale come da lui richiesta e che l'espulsione dalla Svizzera,
ora decaduta, era stata pronunciata per una durata di sette anni (cfr.
disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, cifra 1 cpv. 2
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]). La
pena irrogata risulta assai pesante nonostante egli sia stato ritenuto
un complice e non un autore principale. A._______ è stato liberato
condizionalmente il 16 novembre 2006 ed è stato sottoposto ad un
periodo di prova di cinque anni che verrà a decadere il 16 novembre
2011 (cfr. decreto del 7 settembre 2006 del Consiglio di vigilanza della
Repubblica e Cantone Ticino).
I reati commessi dal ricorrente hanno indubbiamente toccato un inte-
resse fondamentale della società e l'allontanamento del ricorrente
costituisce una misura giustificata ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LDDS.
Resta da esaminare se il provvedimento amministrativo emanato nei
confronti del ricorrente, in particolare per quanto concerne la sua
durata, è conforme all'ALC, ossia se il comportamento personale del
ricorrente costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta
all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine
pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.
8.
Il ricorrente è stato oggetto di diverse condanne in Italia in particolare
per ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, fal-
sità materiale, furto, omicidio colposo e falsità ideologica ed è stato
condannato in Svizzera per complicità in due rapine, di cui una aggra-
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vata e per atti preparatori punibili di rapina.
Come rilevato dal giudice penale, il ricorrente è ricaduto in un reato
analogo a quello per cui era già stato condannato in Italia nel 1983 a
sei anni di reclusione. Sebbene un rischio di recidiva non possa essere
a priori escluso, il Tribunale ha rilevato un'evoluzione positiva del com-
portamento del ricorrente dopo la sua scarcerazione avvenuta il 16 no-
vembre 2006. Infatti, da quanto emerso dall'estratto del casellario giu-
diziale italiano del 18 novembre 2009, l'interessato non ha più dato
adito a lagnanza alcuna. Si rileva inoltre che il periodo di prova di
cinque anni fissato dal giudice penale non è ancora scaduto e che
pertanto durante tale lasso di tempo vi è una certa garanzia che il
ricorrente non commetta ulteriori reati. Egli ha infine comprovato di es-
sersi reintegrato professionalmente, producendo una dichiarazione at-
testante l'impiego presso una ditta attiva nel settore dell'abbigliamento.
Oltre a ciò, come evidenziato dal Tribunale federale, nonostante la no-
tevole gravità del crimine commesso, il ricorrente ha agito quale com-
plice ciò che costituisce un elemento determinante nella valutazione
della sua pericolosità: il complice non ha infatti alcuna influenza né po-
tere decisionale, contrariamente all'autore che con il suo comporta-
mento influisce sull'evolvere degli avvenimenti. L'interessato ha infine
allegato una dichiarazione del 30 novembre 2009 con la quale garanti-
sce di mantenere un comportamento corretto e ligio nel rispetto delle
leggi.
In tali circostanze, il rischio di rivedere il ricorrente cadere nuovamente
nella delinquenza appare minimo.
9.
Alla luce di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presen-
za conducono il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'al-
lontanamento del ricorrente dalla Svizzera allo stato attuale delle cose
non prevale più su quello privato di quest'ultimo a potersi recare in
Svizzera senza particolari controlli. Tenuto debitamente conto di tutte
le circostanze del caso in particolare del fatto che l'interessato ha svol-
to un ruolo secondario e che egli abbia una situazione personale e
professionale stabile, il Tribunale ritiene che la decisione divieto d'en-
trata debba essere annullata con effetto immediato. Considerato quan-
to precede, il ricorso è accolto.
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10.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA e contrario). L'importo di fr. 700.- versato il 24 novembre
2006 è restituito al ricorrente.
11.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se accoglie il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese proces-
suali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua dif-
ficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi
degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indenni-
tà di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione di divieto d'entrata del
21 aprile 2006 deve essere annullata con effetto immediato.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 700.-
versato il 24 novembre 2006 è restituito al ricorrente.
3.
L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rim-
borso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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