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{T 0/2}
Numero di ruolo: C-2982/2006
paf/paf
Decisione del 15 maggio 2007
Composizione: Giudice Parrino, Cancelliere Croci Torti
A.________, ricorrente,
patrocinato dall'Avv. Odilia De Blasi, Via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità
inferiore
in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità (decisione del 2 ottobre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III
Casel la postale
CH-3000 Berna 14
Telefono +41 (0)58 705 26 20
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2Il Tribunale amministrativo federale, considerando in fatto e in diritto:
che, con decisione del 2 ottobre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità presentata il 5 agosto 2005 dal cittadino italiano
A.______, nato il 21 dicembre 1955,
che il 16 ottobre 2006, l'interessato ha interposto ricorso contro detta decisione,
che riservate le eccezioni previste all’art. 32 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32), giusta l’art. 31 LTAF il Tribunale
amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per l'invalidità
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19
giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che giusta l’art. 63 cpv. 4 PA, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali e stabilisce un congruo termine a questo scopo con la comminatoria che
altrimenti non entrerà nel merito,
che con decisione incidentale del 6 marzo 2007, il Tribunale ha ingiunto al ricorrente di
versare entro e non oltre il 30 aprile 2007 un anticipo dell’ammontare di CHF. 300.-- in
garanzia delle probabili spese processuali, con la comminatoria che altrimenti non
sarebbe entrato nel merito del ricorso,
che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,
che pertanto il Tribunale, quale giudice unico, non entra nel merito del ricorso (art. 63
cpv. 4 PA e art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF),
che, per quanto riguarda la presente procedura, le spese processuali possono essere
condonate in applicazione dell'art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAS, RS
173.320.2),
3Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Non si entra nel merito del ricorso del 16 ottobre 2006.
2. Non si percepiscono spese processuali.
3. Comunicazione:
- alla parte ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità inferiore (n. di rif. _________)
- all'Ufficio federale dell'assicurazioni sociali, Berna
Rimedi giuridici :
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Il Giudice: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti