B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 18.10.2018 (9C_755/2017)
Corte III
C-2985/2017
Sen t en z a d e l 2 1 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Successione fu A._______ (deceduto il …),
rappresentato da B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisioni
del 20 aprile 2017).
C-2985/2017
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Fatti:
A.
Con sentenza del 13 dicembre 2016 (doc. 278), il Tribunale amministrativo
federale ha parzialmente accolto, nella misura in cui ammissibile, il ricorso
del 22 luglio 2014 e riformato la decisione del 9 luglio 2014 dell’Ufficio
dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero
(UAIE), nel senso che è stato riconosciuto a A._______ – cittadino serbo,
nato il (…), coniugato (da …) e padre di due figli (nati nel … e nel …; v.
doc. 289) – il diritto ad una mezza rendita dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita
dal 1° gennaio al 30 settembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre
2004. La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
B.
Dal certificato di morte rilasciato dal Servizio dello stato civile del comune
di C._______ il 20 dicembre 2016 risulta che l’interessato è deceduto il (…;
doc. 283 pag. 1).
C.
Con decisioni del 20 aprile 2017 (doc. 297 a 299), l’UAIE ha deciso, su
richiesta della coniuge del de cuius (v. scritto del 29 marzo 2017; doc. 306
pag. 1), di assegnare a quest’ultima la mezza rendita d’invalidità svizzera
attribuita al de cuius dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2003, i tre quarti
di rendita d’invalidità attribuiti al de cuius dal 1° gennaio al 30 settembre
2004 e la rendita intera attribuita al de cuius dal 1° ottobre 2004 al 30 aprile
2014. Queste rendite sono state calcolate in base ad una durata di contri-
buzione di 8 anni ed 11 mesi, un riconoscimento di accrediti per compiti
educativi di 3 anni, un reddito annuo medio da fr. 65'124.- a fr. 75'816.- ed
una scala delle rendite 12 (v. foglio di calcolo; doc. 289).
D.
Con scritto del 20 aprile 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC)
ha informato la coniuge del de cuius che si sarebbe pronunciata sul diritto
di quest’ultimo ad una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia,
la rendita d’invalidità svizzera essendo versata fino al mese del compi-
mento dei 65 anni (doc. 304).
E.
Il 22 maggio 2017, la coniuge del de cuius ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro le decisioni dell’UAIE del 20 aprile
2017 (doc. TAF 1 e 3).
C-2985/2017
Pagina 3
F.
Con decisione del 23 maggio 2017, la Cassa svizzera di compensazione
ha deciso di erogare in favore del de cuius una rendita di vecchiaia svizzera
di fr. 607.- al mese dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2016 (doc. 313).
G.
Il 22 giugno 2017, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell’incarto dell’UAIE (doc. TAF 4).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Nel gravame del 22 maggio 2017 (doc. TAF 1 e 3), la coniuge del de
cuius si duole delle decisioni afferenti alla rendita d’invalidità del de cuius
rese dall’UAIE il 20 aprile 2017. Con sentenza del 13 dicembre 2016 (doc.
278), il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto a quest’ultimo il
diritto ad una mezza rendita d’invalidità svizzera dal 1° novembre 2000 al
31 dicembre 2003, a tre quarti di rendita dal 1° gennaio al 30 settembre
2004 e ad una rendita intera dal 1° ottobre 2004. Questa sentenza è cre-
sciuta incontestata in giudicato, di modo che l’UAIE ben doveva emanare
una decisione di assegnazione di rendita d’invalidità come deciso da que-
sto Tribunale con sentenza del 13 dicembre 2016. Nelle decisioni impu-
gnata del 20 aprile 2017, l’UAIE ha poi in effetti attribuito al de cuius una
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mezza rendita d’invalidità svizzera dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre
2003, tre quarti di rendita d’invalidità dal 1° gennaio al 30 settembre 2004
ed una rendita intera dal 1° ottobre 2004 al 30 aprile 2014. Nella misura in
cui la coniuge del de cuius avesse voluto concludere all’esame della pre-
tesa erroneità delle decisioni di invalidità rese dall’UAIE, decisioni peraltro
fondate sulla sentenza cresciuta in giudicato di questo Tribunale del 13 di-
cembre 2016, nel senso che il de cuius presentava un’invalidità del 100%
dal 27 settembre 2000 (è fatto riferimento alla decisione del Fondo repub-
blicano per l’assicurazione pensionistica e d’invalidità di D._______ del 20
luglio 2015; doc. TAF 1, doc. 3), tale conclusione è manifestamente inam-
missibile in questa sede, di modo che un’estensione del procedimento di
ricorso ad un tema (la pretesa erroneità delle decisioni di rendita d’invali-
dità) estraneo alle decisioni amministrative, non entra in linea di conto (DTF
130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid. 2a). Nella misura in cui la
coniuge del de cuius avesse invece voluto concludere al riconoscimento
per il medesimo di una rendita d’invalidità anche dopo il 30 aprile 2014, tale
conclusione dovrebbe essere respinta siccome chiaramente infondata. In
effetti, ai sensi dell’art. 30 LAI, il diritto alla rendita AI si estingue con l’inizio
del diritto ad una rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 21 LAVS). Il de cuius,
nato il 13 aprile 1949, non aveva più diritto ad una rendita d’invalidità a
partire dal momento, il 1° maggio 2014, in cui è sorto il diritto ad una rendita
di vecchiaia (art. 30 LAI e art. 21 LAVS). Quanto alla decisione della Cassa
svizzera di compensazione del 23 maggio 2017 in materia di rendita di
vecchiaia del de cuius (doc. 313), la stessa non è oggetto della causa in
esame.
1.4.2 Per il resto, nella misura in cui, nel gravame del 22 maggio 2017, la
coniuge del de cuius postula l’accertamento dell’importo dovuto dall’UAIE
a titolo di risarcimento per danni alla salute del de cuius (quantificato in 1
milione di franchi) e nella misura in cui chiede il rimborso da parte della
E._______ di una prestazione di libero passaggio (quantificata in fr.
103'039.50; doc. TAF 1, doc. 2), tali conclusioni sono manifestamente
inammissibili in questa sede, avuto riguardo al fatto che esorbitano l’og-
getto delle decisioni impugnate, senza che siano date le condizioni per
un’estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla deci-
sione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché 125 V 413 consid.
2a). Queste conclusioni sono peraltro già state esaminate e dichiarate
inammissibili nella sentenza di questo Tribunale del 13 dicembre 2016 (cfr.
considerando 1.4.1 della citata sentenza, cui può essere rinviato), senza
che sia stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale contro tale
C-2985/2017
Pagina 5
giudizio. La semplice riproposizione delle medesime conclusioni nell’am-
bito del presente ricorso sconfina dunque pure nella temerarietà proces-
suale.
1.4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è,
con l’eccezione di cui ai considerandi 1.4.1 e 1.4.2 del presente giudizio,
ammissibile.
1.4.4 Va pure precisato che il diritto ad una rendita d’invalidità non è stret-
tamente personale. Esso è pertanto trasmissibile per successione (art. 560
cpv. 2 CC; DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e relativi riferimenti). In altri termini,
il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità ricade nella massa ere-
ditaria e gli eredi, anche a titolo individuale, sono di principio autorizzati a
proseguire una procedura in materia di AI promossa dal de cuius (sentenza
del TF 8C_146/2008 del 22 aprile 2008 consid. 1; DTF 136 V 7 consid.
2.1.2 e 99 V 58). Nel caso concreto, la coniuge del de cuius ha prodotto il
certificato di morte del marito (doc. 283) e lasciato intendere di volere su-
bentrare nei diritti del marito (v. scritto del 29 marzo 2017; doc. 306) e per-
tanto di volere continuare la procedura che lo stesso aveva promosso di-
nanzi all’UAIE, di modo che la causa, conto tenuto altresì dell’esito del pre-
sente ricorso, può essere decisa senza ulteriori approfondimenti riguardo
alla legittimazione della ricorrente a rappresentare in questa sede la comu-
nione ereditaria. Incomberà poi all’UAIE di accertare a chi debba essere
infine versata la rendita AI a favore del de cuius.
1.5 Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza
sociale con la Serbia, che preveda, fra l’altro, la possibilità di effettuare la
notificazione per posta di una sentenza in materia di prestazioni di vec-
chiaia, per i superstiti e d’invalidità, il presente giudizio è notificato alla co-
niuge del de cuius per via diplomatica (art. 36 PA).
2.
Il de cuius era rispettivamente gli eredi sono cittadini serbi, domiciliati in
Serbia, per cui è applicabile, di principio, la Convenzione dell'8 giugno 1962
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Ju-
goslavia concernente le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1; v., sulla
questione, la sentenza del TF 9C_892/2010 del 17 novembre 2010). Se-
condo l'art. 1 cpv. 1 lett. a.ii e l'art. 2 della Convenzione, i cittadini svizzeri
e jugoslavi godono della parità di trattamento quanto ai diritti e agli obblighi
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derivanti, fra le altre, dalla legislazione federale svizzera sull'assicurazione
contro l'invalidità, salvo eccezioni previste dalla Convenzione o dal suo
Protocollo finale. Per quanto attiene alle condizioni per il diritto ad una ren-
dita d'invalidità svizzera ed alle disposizioni procedurali applicabili, non
sono previste eccezioni al principio della parità di trattamento nella Conve-
zione e neppure nel suo Protocollo finale (v., sulla questione, la sentenza
del TAF C-6956/2009 del 4 novembre 2010 consid. 3).
3.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se il calcolo dell’importo mensile della rendita d’invali-
dità effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto.
4.
4.1 Quanto all’importo mensile della rendita d’invalidità, la coniuge del de
cuius indica che “la pensione di invalidità calcolata sul reddito (del de cuius)
era di circa fr. 1'540.-“ (doc. TAF 3 pag. 2).
4.2 Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto a una rendita ordinaria gli
assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per al-
meno tre anni. Le disposizioni della LAVS (RS 831.10) sono applicabili per
analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI).
4.3 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat-
tispecie, il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di con-
tribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'e-
vento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell'art. 30bis LAVS e
dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso
è obbligatorio.
4.4
4.4.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
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sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
4.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e)
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato
comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se
non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se
la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registra-
zioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si
verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano
evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.4.3 Quanto al periodo contributivo in Svizzera, l'autorità inferiore ha con-
siderato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto individuale
(doc. 138), che il de cuius ha pagato i contributi AVS da marzo a novembre
del 1990 (9 mesi), da marzo a dicembre del 1991 (10 mesi), da marzo a
dicembre del 1992 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1993 (10 mesi), da
marzo a dicembre del 1994 (10 mesi), da marzo a dicembre del 1995 (10
mesi) e da gennaio del 1996 a dicembre del 1999 (48 mesi; doc. 297 pag.
5). Il periodo contributivo del de cuius è di 8 anni ed 11 mesi (107 mesi),
ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti che possano
dimostrare l’erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ultimo è peraltro
incompleto, gli assicurati della classe di età del de cuius (anno 1949)
avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 30 anni fino al 2000
(anno a partire dal quale è stato riconosciuto al de cuius il diritto ad una
rendita d’invalidità; doc. 297 pag. 3; Tabelle delle rendite 2000 pag. 7).
4.5 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo del de cuius corrisponde ad 8 anni completi.
Le tabelle delle rendite 1999 prevedono che al rapporto fra gli 8 anni interi
di contribuzione del de cuius ed i 30 anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 12 (doc. 297 pag.
3; Tabelle delle rendite 2000 pag. 8). L'importo della rendita del de cuius è
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Pagina 8
quindi stato determinato in base ad una scala delle rendite 12 ed in fun-
zione del suo reddito annuo medio.
4.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa
è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione
dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice
dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.6.1
4.6.1.1 Per quanto attiene al reddito proveniente da un'attività lucrativa,
l'art. 6 cpv. 1 OAVS prevede che un siffatto reddito comprende qualsiasi
reddito in denaro o in natura conseguito in Svizzera o all'estero con l'eser-
cizio di un'attività, inclusi i guadagni accessori. Non sono considerati red-
dito proveniente da un'attività lucrativa, fra gli altri, in particolare le presta-
zioni di assicurazione in caso di infortunio, malattia o invalidità, eccettuate
le indennità giornaliere giusta l'art. 25 LAI, le prestazioni d'istituzioni assi-
stenziali e di soccorso nonché le prestazioni regolamentari di istituzioni di
previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente
all'insorgenza dell'evento assicurato o allo scioglimento dell'istituzione di
previdenza (art. 6 cpv. 2 OAVS).
4.6.1.2 Secondo l'estratto del conto individuale dell'interessato (doc. 138),
i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni
dal 1990 al 1999 ammontano a fr. 463'231.- (25'686 + 38'030 + 29'141 +
38'117 + 41'280 + 33'335 + 62'045 + 54'178 + 74'334 + 67'085; doc. 297
pag. 5). A tal proposito, la coniuge del de cuius ha indicato che il medesimo,
dopo la cessazione dell'attività lucrativa, è stato posto al beneficio di inden-
nità giornaliere per malattia da ottobre a novembre del 2001 (doc. TAF 3
pag. 2; v. anche doc. TAF 1, doc. 1). Sennonché, le prestazioni di assicu-
razione in caso di malattia e le prestazioni di istituzioni di previdenza pro-
fessionale non possono, ai sensi di legge (art. 6 cpv. 2 OAVS), essere con-
siderate reddito proveniente da un'attività lucrativa. Pertanto, non poteva
che essere ritenuto l'importo di fr. 463'231.- a titolo di redditi risultanti dall'e-
sercizio di un'attività lucrativa in Svizzera. Quest'importo è stato rivalutato
in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscri-
zione nel conto individuale posteriore all'anno del compimento dei 20 anni
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è avvenuta nel 1990 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-
4294/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è
pari a 1.000 (Tabelle delle rendite 2000 pag. 21). L'importo del reddito è
stato rivalutato a fr. 463'231.- (463'231 x 1.000). Tale importo è stato diviso
per il periodo di contribuzione di 8 anni ed 11 mesi, corrispondenti a 107
mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2000 ammonta a fr.
51'951.- ([463'231 : 107]) x 12).
4.6.2
4.6.2.1 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS
stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni
durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che
non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS,
non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il
figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi
sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una persona è assicurata
soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno
civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art.
52f cpv. 5 OAVS). Se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, l'accredito per compiti edu-
cativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS). Secondo
l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, l'accredito per compiti educativi corrisponde al
triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il pe-
riodo di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.6.2.2 I figli del de cuius essendo nati rispettivamente nel 1972 e nel 1977
(doc. 289), un accredito per compiti educativi potrebbe essere attribuito dal
1973 (anno successivo a quello in cui è nato il primo figlio) e sino al 1993
(anno in cui il secondo figlio ha compiuto i 16 anni). Negli anni dal 1973 al
1993, il de cuius è stato assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti svizzera dal marzo del 1990 al dicembre del 1993 per 39
mesi (3 anni e 3 mesi [di cui ai sensi di legge possono essere contabilizzati
3 anni; art. 52f cpv. 5 OAVS]; doc. 297 pag. 3). Da quanto esposto, di-
scende che è possibile riconoscere al de cuius accrediti per compiti edu-
cativi per 3 anni. Considerato che nel 1999, l'importo mensile della rendita
di vecchiaia minima (per un periodo di contributo completo, giusta la scala
delle rendite 44), ammonta a fr. 1'005.- (Tabelle delle rendite 1999 pag. 24),
l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 12'173.- ([1'005 x 12 x 3 x 3] :
107 x 12).
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Pagina 10
4.6.3 Il reddito annuo medio determinante del de cuius per il 2000 am-
monta in totale a fr. 64'124.- (51'951 + 12’173). Tale importo è stato arro-
tondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio de-
terminante indicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 12. L'auto-
rità inferiore ha considerato un reddito annuo medio determinante di fr.
65'124.- nel 2000 (le tabelle delle rendite 1999 indicano un reddito annuo
medio determinante di fr. 65’124.- quale importo superiore più vicino ad un
reddito annuo medio di fr. 64'124.- [Tabelle delle rendite 1999 pag. 89]), di
fr. 66'744.- nel 2001 (reddito annuo medio 2000 aggiornato al 2001), di fr.
68'364.- nel 2003 (reddito annuo medio 2001 aggiornato al 2003), di fr.
69'600.- nel 2005 (reddito annuo medio 2003 aggiornato al 2005), di fr.
71'604.- nel 2007 (reddito annuo medio 2005 aggiornato al 2007), di
73'872.- nel 2009 (reddito annuo medio 2007 aggiornato al 2009), di fr.
75'168.- nel 2011 (reddito annuo medio 2009 aggiornato al 2011) e di fr.
75'816.- nel 2013 (reddito annuo medio 2011 aggiornato al 2013).
4.6.4
4.6.4.1 Le tabelle delle rendite 1999 prevedono che la mezza rendita d’in-
validità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un red-
dito annuo medio di fr. 65’124.- ammonta a fr. 261.- (Tabelle delle rendite
1999 pag. 89), le tabelle delle rendite 2001 prevedono che la mezza rendita
d’invalidità mensile corrispondente ad una scale delle rendite 12 e ad un
reddito annuo medio di fr. 66'744.- ammonta a fr. 268.- (Tabelle delle ren-
dite 2001 pag. 89) e le tabelle delle rendite 2003 prevedono che la mezza
rendita d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e
ad un reddito annuo medio di fr. 68'364.- ammonta a fr. 274.- (Tabelle delle
rendite 2003 pag. 83).
4.6.4.2 Le tabelle delle rendite 2004 prevedono che i tre quarti di rendita
d’invalidità mensili corrispondenti ad una scala delle rendite 12 e ad un
reddito annuo medio di fr. 68'364.- ammontano a fr. 411.- (Tabelle delle
rendite 2004 pag. 83).
4.6.4.3 Le tabelle delle rendite 2004 prevedono che la rendita intera d’in-
validità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un red-
dito annuo medio di fr. 68'364.- ammonta fr. 548.- (Tabelle delle rendite
2004 pag. 82), le tabelle delle rendite 2005 prevedono che la rendita intera
d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 12 e ad un
reddito annuo medio di fr. 69'660.- ammonta a fr. 558.- (Tabelle delle ren-
dite 2005 pag. 82), le tabelle delle rendite 2007 prevedono che la rendita
intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 2007
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e ad un reddito annuo medio di fr. 71'064.- ammonta a fr. 574.- (Tabelle
delle rendite 2007 pag. 82), le tabelle delle rendite 2009 prevedono che la
rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite
12 e ad un reddito annuo medio di fr. 73'872.- ammonta a fr. 592.- (Tabelle
delle rendite 2009 pag. 82), le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la
rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite
12 e ad un reddito annuo medio di fr. 75'168.- ammonta a fr. 602.- (Tabelle
delle rendite 2011 pag. 82) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che
la rendita intera d’invalidità mensile corrispondente ad una scala delle ren-
dite 12 e ad un reddito annuo medio di fr. 75'816.- ammonta a fr. 607.-
(Tabelle delle rendite 2013 pag. 82).
4.7 Il de cuius ha pertanto diritto a una mezza rendita d’invalidità di fr. 261.-
al mese dal 1° novembre al 31 dicembre 2000, di fr. 268.- al mese dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e di fr. 274.- al mese dal 1° gennaio al
31 dicembre 2003 (doc. 297 pag. 3), a tre quarti di rendita d’invalidità di fr.
411.- al mese dal 1° gennaio al 30 ottobre 2004 (doc. 298 pag. 3) e ad una
rendita intera di fr. 548.- al mese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004, di fr.
558.- al mese dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, di fr. 574.- al mese
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, di fr. 592.- al mese dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2010, di fr. 602.- al mese dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2012 e di fr. 607.- al mese dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2014
(doc. 299 pag. 3), come calcolato dall'autorità inferiore (doc. 289), calcolo
che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha
motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d'ufficio.
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice
dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti –
decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-
mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, e per quanto
ammissibile, il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argo-
menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre-
sente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
6.
6.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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6.2 Alla coniuge del cuius, soccombente, non spetta altresì alcuna inden-
nità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso
concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del de cuius (notificazione per via diplomatica;
allegata: copia del foglio di calcolo [doc. 289])
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegati: copie del ricorso e
della traduzione in lingua italiana del ricorso)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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