Corte II I
C-2987/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(decisione su opposizione del 28 settembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2987/2006
Fatti:
A.
Mediante decisione del 29 giugno 2006, la Cassa svizzera di
compensazione ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano,
nato il --, una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° aprile
2004. L'importo di questa prestazione (Fr. 49.- mensili per il 2004,
Fr. 50.- a partire dal 2005) è stato calcolato in base ad una durata
contributiva di 2 anni e 9 mesi, una scala rendite 2 ed un reddito
annuo medio determinante di Fr. 14'190.-. Alla terza pagina del
provvedimento venivano indicati gli anni di contribuzione ed il relativo
reddito conseguito ogni anno, nonché la durata contributiva espressa
in mesi (1961 8 mesi; 1962 10 mesi; 1963 8 mesi; 1964 5 mesi; 1965 2
mesi).
B.
Con tempestiva opposizione del 20 luglio 2006, A._______ ha fatto
presente di aver lavorato nel nostro Paese per l'impresa di costruzioni
e di pavimentazione stradale E._______ dal 1961 al 1965 e
precisamente da marzo a dicembre 1961, da febbraio a dicembre
1962, da febbraio a dicembre 1963, da febbraio a dicembre 1964 per
circa un mese e mezzo nel 1965, per poi lavorare per una certa ditta di
pulizie (B. ?) e per un grande albergo nella città di Svitto. L'opponente
ha quindi chiesto un riesame della sua posizione assicurativa. Con
scritto del 3 settembre 2006, il nominato ha ribadito la sua richiesta
pur non apportando novità in merito alla sua attività in Svizzera.
C.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha chiesto chiarimenti alla
Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo, unica Cassa ad aver
inviato un conto individuale. Con scritto del 20 settembre 2006, la
Cassa zurighese ha confermato il conto individuale già ad atti ed ha
precisato che dal 1961 al 1964 i contributi sono stati versati da Jules
E._______, da Carl B. nel 1964 e da Albert B. nel 1965 .
Nella sua decisione su opposizione del 28 settembre 2006, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 29 giugno 2006.
D.
Con gravame del 23 ottobre 2006 depositato presso la Commissione
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federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (CFR), A._______ ha chiesto, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad un importo
pensionistico fondato su di una durata contributiva maggiore di quella
ritenuta dall'amministrazione. Il ricorrente precisa che lo stipendio
presso la ditta E._______ comprendeva, a fine anno, una retribuzione
per ferie sottoposta a deduzione AVS.
E.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al Tribunale amministrativo federale (TAF), competente a
partire dal 1° gennaio 2007.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 gennaio 2007, la CSC ha
proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
l'insorgente, con scritto del 20 febbraio 2007, ha ribadito la sua
intenzione di mantenere il ricorso. Egli precisa ancora i datori di lavoro
ed indica di aver lavorato come stagionale.
F.
Il TAF, con lettera del 22 maggio 2008, in esito ad informazione
telefonica del ricorrente, ha svolto un'inchiesta complementare presso
il Comune di Oberengstringen, ove l'interessato ha risieduto nel corso
della sua attività in Svizzera. Nella sua risposta del 26 maggio 2008,
l'Ufficio controllo abitanti del menzionato Comune ha attestato che il
nominato vi ha risieduto dal 13 marzo al 15 dicembre 1961, dal 3
febbraio al 10 dicembre 1962, dal 25 marzo al 12 dicembre 1963, dal
12 marzo al 20 maggio 1964 e dal 28 aprile al 1° luglio 1965, sempre
in arrivo ed in partenza per l'Italia. L'Ufficio menzionato non è però
stato in grado d'indicare con quale tipo di permesso l'interessato vi
risiedesse.
Diritto:
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1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
2.
La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in
particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa
convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte
contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai
fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù
del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli
dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia e i superstiti.
3.
3.1 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in
vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose
disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di
questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate
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dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel
tenore vigente a partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2 Ai sensi dell'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA); è pertanto necessario entrare nel
merito.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne una presunta carenza di periodi
contributivi. L'interessato fa falere, per ogni anno lavorativo (1961-65),
un periodo superiore a quello registrato dall'amministrazione. Egli è
del parere che non tutti i datori di lavoro gli abbiano versato tutti i
contributi dovuti.
5.
5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
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individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA
del 24 luglio 1985 in re K.K.G.; H 94/84). In altre parole, il permesso di
tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del
Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato
è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro
(cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998 in re P., H 90/97).
5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (in re A.D.; H 195/01), la
massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione
affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in
sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto
a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se
necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli
stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo
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proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto
2001 in re S. (H 161/01), 25 settembre 2001 in re B. (H 163/01) e 26
aprile 2002 in re E. (H 336/01).
6.
6.1 Il ricorrente non ha esibito certificati di lavoro e/o buste paga. Nel
corso della fase istruttoria e prima della decisione su opposizione
l'amministrazione ha effettuato le dovute ricerche. Ora, la Cassa di
compensazione del Cantone di Zurigo ha confermato, con nota del 20
settembre 2006, il conto individuale già esibito in sede d'istruttoria.
I datori di lavoro menzionati dal ricorrente che hanno versato contributi
sono la ditta Jules E._______ di Zurigo (dal 1961 al 1964), la ditta Carl
B. di Zurigo (nel 1964) e la ditta Albert B. di Zurigo nel 1965. I loro
contributi figurano nel conto individuale dell'interessato.
La differenza di durata contributiva riscontrata dall'insorgente è da
ascrivere al fatto che, in carenza di certificati di lavoro,
l'amministrazione ha applicato le apposite tavole per la determinazione
della durata contributiva presumibile dal 1948 al 1968. Il TAF,
effettuando un'inchiesta complementare, ha cercato di verificare se
l'interessato beneficiasse di un permesso annuale (B), il che, secondo
la giurisprudenza sopra riferita, permetterebbe di riconoscere una
durata di contribuzione maggiore. Ora, l'Ufficio controllo abitanti di
Oberenstringen non ha saputo indicare con quale tipo di permesso
A._______ risiedesse in quel Comune, ma è stato in grado di
precisare le date di arrivo e di partenza dell'interessato. È più che
verosimile che il nominato fosse al beneficio di un permesso
stagionale (A), il che vincola l'amministrazione e lo scrivente Tribunale
a dover applicare le tavole menzionate (cfr. consid. 4.4). Questa
circostanza è del resto confermata dal ricorrente medesimo che, nel
suo scritto del 20 febbraio 2007, afferma di essere stato stagionale e
nello scritto del 10 gennaio 2007 riferisce le parole “quando finivo la
stagione...”.
6.2 Per quel che riguarda la sua attività di un mese in un grande
albergo di Svitto o del Cantone di Svitto, le indicazioni fornite
dall'insorgente non sono sufficienti per indurre questo Tribunale a
dover effettuare ulteriori ricerche. Peraltro, l'aumento di un solo mese
al periodo contributivo già accertato non potrebbe modificare la scala
rendite applicabile.
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6.3 Visto quanto precede, la durata contributiva determinata
dall'amministrazione in 2 anni e 9 mesi e calcolata in base alle
apposite tabelle deve essere confermata. Questa durata è stata
ricontrollata in questa sede e vede l'applicazione della tavola 37 dal
1961 al 1964 (settore edile) e della tavola 25 (imprese di pulizia)
ancora nel 1964 e nel 1965.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
7.
7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS)
7.2 Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte,
non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. x)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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