Corte II I
C-3007/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentato da Patronato E.N.A.S.C.O.,
via Roma 8, IT-95034 Bronte,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia (decisione su opposizione
del 13 settembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Oggetto
Composizione
Parti
C-3007/2006
Fatti:
A.
Il cittadino italiano A._______, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera negli anni dal 1967 al 1977 solvendo contributi
all'assicurazione AVS/AI. Mediante decisione del 22 febbraio 1980 la
Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo lo ha posto al
beneficio di una mezza rendita d'invalidità per caso di rigore a partire
dal 1° ottobre 1977 (doc. 41). L'importo della rendita era calcolato in
base a 9 anni e 7 mesi di contributi. Questa prestazione è stata
soppressa dal 1° maggio 1980 a seguito del rientro in Italia
dell'interessato (decisione del 3 settembre 1980, doc. 43). A partire dal
1° gennaio 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero gli ha
nuovamente versato una mezza rendita d'invalidità sempre calcolata
su una durata contributiva di 9 anni e 7 mesi (decisione del 10 giugno
1997, doc. 66). Va qui rilevato che per calcolare la scala rendite,
l'amministrazione ha tenuto conto anche dei contributi AVS/AI versati
dall'interessato nel 1979 (6 mesi) e nel 1980 (12 mesi), in qualità di
persona senza attività lucrativa. Per ottenere invece il reddito annuo
medio determinante (RAM) la CSC ha ritenuto i redditi conseguiti fino
al 1976 (ossia l'anno precedente il riconoscimento della mezza rendita
AI per caso di rigore), soluzione più favorevole per l'assicurato, in
quanto il reddito totale è diviso, solamente, per 9 anni e 7 mesi.
Con il raggiungimento dei 65 anni, mediante decisione del 10 marzo
1999, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha sostituito la
rendita d'invalidità con una rendita ordinaria di vecchiaia dell'importo di
Fr. 381.- calcolata fondandosi sugli stessi elementi della prima (doc. 94
e 100). Questa prestazione era assortita da una rendita completiva per
la moglie.
B.
In seguito al pensionamento anticipato della coniuge, la prestazione di
vecchiaia di A._______ è stata ricalcolata basandosi sulla durata di
contribuzione di quest'ultimo, cioè 11 anni e 1 mese. Mediante
decisione dell'11 maggio 2006 (doc. 112-114), la CSC gli ha erogato
una rendita mensile di Fr. 339.-. Alla terza pagina del provvedimento
sono stati indicati gli anni di contribuzione (1967-1976; 1979 e 1980),
la relativa durata contributiva ed i redditi conseguiti.
L'interessato si è opposto a tale provvedimento chiedendo per quali
Pagina 2
C-3007/2006
motivi l'importo della sua prestazione è stata ridotta.
Mediante decisione del 13 settembre 2006 (doc. 117, 118), la CSC ha
respinto l'opposizione e confermato la decisione dell'11 maggio 2006.
La Cassa spiega che la prestazione è stata calcolata in base alle
disposizioni legali vigenti e che non è possibile ripristinare la rendita
versata prima del pensionamento della moglie.
C.
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ENASCO, è
insorto contro tale decisione presso la Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
chiedendone l'annullamento. L'insorgente fa valere di avere versato dei
contributi anche nel 1977 e nel 1978 contrariamente a quanto non
indicato nella decisione impugnata. A suo parere l'importo della
prestazione dovrebbe essere ricalcolato tenendo conto di questi
contributi.
D.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha effettuato ricerche
complementari. Ad atti è pervenuta la distinta salari della ditta B. di
Sciaffusa per il 1977 dalla quale risulta essere stata versata, alla
Cassa 32 (commercio ed industria della Svizzera orientale), una
contribuzione annua calcolata su 12 mesi di Fr. 5'871,10 (doc. 120). La
CSC ha constatato che ad atti figurano 2 conti individuali poco leggibili
(doc. 34 e 35). In uno di questi (doc. 35) della Cassa 94 (VATI, ora
assorbita dalla Cassa 32) per quanto attiene al 1977 risultano
accreditati redditi per Fr. 5'871.- e non si riesce a dedurre se questi
siano stati stornati; nell'altro (doc. 34), risultano accreditati Fr. 1000.-
per il 1978 e Fr. 2000.- per il 1979 (Cassa di compensazione del
Canton Zurigo). In una comunicazione telefonica del 18 aprile 2007
(doc. 125), una impiegata della Cassa 32 ha affermato di non capire
per quale motivo, a suo tempo, la Cassa 94 (ora 32) avrebbe stornato i
contributi del 1977. Dal canto suo, la Cassa di compensazione del
Cantone di Zurigo ha confermato la contribuzione del 1978 e del 1979
ed ha precisato che, per il 1980, non figurano contributi alla stessa
Cassa di compensazione (doc. 128-130).
E.
Il 1° gennaio 2007 la causa è stata ripresa dal Tribunale amministrativo
federale in seguito alla riforma dell'ordine giudiziario svizzero.
Pagina 3
C-3007/2006
Nella sua presa di posizione del 26 aprile 2007 la CSC propone, in via
principale, di respingere il ricorso per effetto della prescrizione in
merito alla possibilità per il ricorrente di contestare le basi di calcolo. In
via subordinata, l'amministrazione lascia a questo Tribunale la
possibilità di decidere delle basi di calcolo applicabili alla
determinazione della rendita AVS.
Con replica del 19 maggio 2007, l'interessato ha confermato le sue
conclusioni ed ha precisato che la ditta B. aveva versato contributi per
almeno i primi tre mesi del 1977 mentre dal 1° aprile 1977 al 31 marzo
1980 la contribuzione AVS/AI era stata versata dal Comune ove
risiedeva l'interessato, nell'ambito di “un'anticipazione di salario”.
Allega il certificato di lavoro della ditta B._______ AG attestante
un'attività ininterrotta dal 5 giugno 1967 al 31 marzo 1977.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge
federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20
dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
Pagina 4
C-3007/2006
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
Pagina 5
C-3007/2006
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile.
4.
4.1 L'oggetto del litigio è costituito dalla durata di contribuzione alla
base della prestazione erogata al ricorrente. L'insorgente spiega che
non sono stati presi in considerazione i contributi versati dal 1°
gennaio 1977 al 30 giugno 1979. In particolare nella sua replica del 19
maggio 2007 precisa di avere preso conoscenza di questa lacuna solo
dopo avere ricevuto la decisione impugnata.
La CSC risponde a questo argomento facendo valere che sarebbe
“prescritto” poiché mai prima della presentazione del ricorso
l'interessato aveva menzionato di avere versato dei contributi nel
suddetto periodo. Le precedenti decisioni concernenti le rendite
d'invalidità, ma anche quella del 10 marzo 1999 con oggetto la rendita
di vecchiaia, indicavano a chiare lettere la durata di contribuzione che
appunto non menzionava alcun contributo per il 1977 e il 1978 e solo 6
mesi nel 1979.
4.2 La censura sollevata dalla CSC corrisponde alla questione di
sapere se la durata di contribuzione è stata già decisa e se
all'assicurato può essere opposto il principio di forza in giudicato
formale delle precedenti decisioni.
Ora il Tribunale federale delle assicurazioni, oggi Corte di diritto
sociale del Tribunale federale, ha già avuto modo di osservare che, nel
caso di sostituzione di una rendita in corso con altra di genere diverso,
il principio di forza in giudicato non vincola il giudice chiamato a
pronunciarsi sulla nuova (DTF 117 V 121 consid. 3). Si deve pertanto
riesaminare la durata di contribuzione alla base della decisione
impugnata.
Pagina 6
C-3007/2006
5.
La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza del 31 ottobre
1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS, RS
831.101]).
Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto conto
o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale
può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato,
soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente
provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica
qualora sia fornita la prova assoluta che un datore di lavoro ha
effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una
convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno
convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico
esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335
consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata
di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La
regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
6.
6.1 Per quanto riguarda il 1977 la decisione impugnata non ha
registrato alcun contributo per l'insorgente. Va tuttavia osservato che
da un conto individuale elaborato nell'ambito del calcolo della prima
rendita d'invalidità risulta una registrazione di Fr. 5871.- nel 1977 come
reddito a favore dell'interessato (doc. 35). Questa indicazione è
seguita da un'annotazione pressoché illeggibile. Da una nota
apportata a mano sul doc. 35 si deduce che il totale dei redditi versati
durante la carriera lavorativa da A._______ sarebbe di Fr. 194'172.-.
Per giungere a questo risultato bisognerebbe però ammettere che nel
Pagina 7
C-3007/2006
1977 l'interessato non ha avuto alcun reddito. Da una riunione dei
conti effettuata in occasione del calcolo della rendita d'invalidità nel
1999, risulta effettivamente che l'iscrizione di Fr. 5'871.- nel 1977 è
stata stornata (doc. 87, conto individuale nella versione fornita il 24
aprile 2007). Fondandosi su questi elementi, la CSC non ha pertanto
ritenuto alcun contributo per il 1977.
6.2 In seguito al ricorso, la CSC ha operato alcune ricerche presso la
Cassa di compensazione per il commercio e l'industria della Svizzera
orientale (doc. 119). È stata quindi prodotta una distinta salari della
ditta B._______ AG di Sciaffusa, presso la quale A._______ ha
lavorato, dalla quale risulta che gli sono stati versati Fr. 5'871.- per il
periodo da gennaio a dicembre 1977 (doc. 120). In sede di replica
l'interessato ha inviato un certificato del datore di lavoro del 1°
settembre 1980 che attesta un'attività ininterrotta dal 5 giugno 1967 al
31 marzo 1977.
Di fronte a queste informazioni contraddittorie, la CSC ha chiesto alla
Cassa di compensazione per quale motivo l'iscrizione di Fr. 5'871.- era
stata stornata per il 1977. L'impiegata interpellata non ha tuttavia
saputo fornire una spiegazione (doc. 125). Per quanto concerne il
1977, nella sua risposta del 26 aprile 2007 la CSC rinuncia pertanto a
prendere posizione sul ricorso.
6.3 Alla luce di quanto precede il collegio giudicante ritiene che vi sia
stato un errore di registrazione nel conto individuale di A._______. È
infatti incontestabile che il datore di lavoro ha versato una retribuzione
di Fr. 5'871.- nel 1977 come risulta dalla distinta salari prodotta dalla
Cassa di compensazione e, seppur non materialmente, dal certificato
di lavoro del 1° settembre 1980. D'altra parte non si conoscono i motivi
all'origine dello storno di questa somma. Il conto individuale
dell'insorgente deve quindi essere rettificato nel senso che gli deve
essere riconosciuta una durata di contribuzione completa per il 1977 e
un importo di Fr. 5'871.- quale reddito.
7.
7.1 L'insorgente chiede inoltre che gli venga riconosciuta una durata
di contribuzione completa nel 1978 e nel 1979.
Dal canto suo la CSC ha ammesso una durata contributiva di 6 mesi
Pagina 8
C-3007/2006
nel 1979 e di 12 mesi nel 1980, mentre per il 1978 non ha riconosciuto
alcun contributo.
7.2 Per sua stessa ammissione l'insorgente non ha più lavorato dopo
il 31 marzo 1977 (cf. replica del 19 maggio 2007 e attestato del datore
di lavoro). Dopo la cessazione dell'attività lucrativa ha continuato a
risiedere in Svizzera fino al 30 aprile 1980 (cf. la domanda di rendita,
doc. 53, ma anche la decisione del 3 settembre 1980). Dal 1° ottobre
1977 era stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità per
caso di rigore.
È utile qui ricordare che sulle prestazioni dell'assicurazione invalidità
non sono prelevati contributi AVS (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS). Dal conto
individuale dell'interessato emerge tuttavia che è stato registrato un
reddito di Fr. 1'000.- per il 1978 e di Fr. 2'000.- per il 1979 quale
persona senza attività lucrativa (doc. 34, conto individuale della Cassa
di compensazione del Cantone di Zurigo). Queste iscrizioni sono state
riprese quando sono stati riuniti i conti per calcolare la rendita
d'invalidità nel 1997 (doc. 57, riprodotto tuttavia dalla CSC ai fini della
documentazione ricorsuale il 12 dicembre 2006), la rendita di
vecchiaia nel 1999 (doc. 84, riprodotto il 24 aprile 2007) e anche per la
decisione impugnata. Come segnalato dalla CSC nella sua presa di
posizione del 26 aprile 2007 vi è stato un errore di registrazione in
quanto l'importo di Fr. 1'000.- è stato conteggiato nel 1979 invece del
1978 e quello di Fr. 2'000.- nel 1980 invece del 1979. Questo errore è
tuttavia ininfluente sull'importo della prestazione di vecchiaia versata.
Le registrazioni rispettivamente di Fr. 1'000.- e 2'000.- per il 1978 e
1979 sono state confermate dalla Cassa di compensazione del
Cantone di Zurigo che ha inoltre negato una qualsiasi registrazione
per il 1980 (doc. 130). Il ricorrente da parte sua non è stato in grado di
fornire alcuna prova che potrebbe dimostrare che queste iscrizioni
sono errate. Soltanto un estratto del conto individuale che figura
nell'incarto come doc. 88 (redatto comunque il 24 aprile 2007)
menziona una doppia iscrizione di Fr. 1'000.- per il 1978 e di Fr. 2'000.-
per il 1979, ma nulla per il 1980. In proposito, la CSC ha spiegato,
nella sua presa di posizione del 26 aprile 2007, che si tratta di un
errore d'iscrizione nel senso che i redditi sono stati registrati a torto
due volte. Questa spiegazione è verosimile soprattutto se si considera
che la prima riunione dei conti individuali indicava un solo versamento
di Fr. 1'000.- e Fr. 2'000.- (doc. 34).
Pagina 9
C-3007/2006
7.3 Resta da determinare se per il 1978, al quale vanno attribuiti i
Fr. 1'000.- erroneamente conteggiati per il 1979, non possono essere
riconosciuti 12 mesi invece dei 6 ammessi dalla CSC. Ora, anche se si
dovesse ammettere una durata contributiva completa di 12 mesi per il
1978, questo non apporterebbe alcun vantaggio per l'insorgente. Infatti
per ottenere una scala delle rendite superiore è necessario avere
almeno 13 anni interi d'assicurazione computabili (invece di 12,
compreso il 1977). Con i 6 mesi supplementari che si verrebbero ad
aggiungere al 1978, A._______ potrebbe vantare una durata
contributiva di 12 anni e 7 mesi. Per effetto di una durata contributiva
maggiore, il reddito annuo medio determinante sarebbe inferiore con
conseguente riduzione della prestazione di vecchiaia.
8.
Visto quanto precede si deve riconoscere che il conto individuale di
A._______ è errato per quanto riguarda il 1977. Per quest'anno va
conteggiata una durata contributiva di 12 mesi e un reddito di
Fr. 5'871.-. Per il 1978 va conteggiata una durata contributiva di 6 mesi
e un reddito di Fr. 1'000.- e per il 1979 12 mesi e un reddito di
Fr. 2'000.-, mentre per il 1980 non va conteggiato alcun reddito né
durata di contribuzione, facendo difetto il contributo minimo annuale
(art. 28 e 50 OAVS). La durata di contribuzione complessiva è di 12
anni e 1 mese.
Il ricorso deve essere parzialmente ammesso e la decisione
impugnata. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché ricalcoli la
prestazione spettante all'interessato ed emani una nuova decisione
impugnabile.
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
9.2 Alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per le spese
ripetibili di Fr. 500.- a carico della CSC (art. 7 cpv. 1 del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo
federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 10
C-3007/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione annullata. La causa è
rinviata alla Cassa svizzera di compensazione per nuova decisione ai
sensi del considerando 8.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per le spese ripetibili di
Fr. 500.- a carico della Cassa svizzera di compensazione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/ x)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 11