Corte II I
C-3009/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 ° l u g l i o 2 0 0 8
Giudice:Francesco Parrino, giudice unico;
Cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 17 aprile 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3009/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 17 aprile 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha respinto, per
carenza d'invalidità di livello pensionabile, la domanda di rendita AI
formulata il 5 marzo 2007 dalla cittadina svizzera residente in
Argentina, A._______, nata nel ;
che in data 29 aprile 2008, l'interessata ha spedito all'UAIE un
messaggio elettronico nel quale ha manifestato la sua volontà di
impugnare il suddetto provvedimento amministrativo;
l'amministrazione ha trasmesso tale invio telematico allo scrivente
Tribunale amministrativo federale (TAF);
mediante ordinanza del 9 maggio 2008, ricevuta dall'interessata il 17
maggio successivo, il TAF ha impartito all'assicurata un termine la cui
scadenza è stata fissata a 10 dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza
stessa, per precisare le conclusioni e i motivi del gravame ed apporre
la firma sulla versione originale dello stesso, come prescritto dall'art.
52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendola nel contempo che in
caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato inammissibile;
l'interpellata non ha risposto;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni previste dall'art. 32 LTAF;
in particolare le decisioni rese dall'UAIE in materia di assicurazione
per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
nella specie, l'invio per posta elettronica del 29 aprile 2008 non
soddisfa i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA in quanto non si configura
in un atto originale munito della firma della ricorrente;
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i ricorsi che pervengono via telecopia o per posta elettronica non sono
ammissibili per la ragione sopra esposta; infatti, la giurisprudenza ha
precisato che la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non
può essere inoltrato via telefax o posta elettronica (sentenza del 30
agosto 2005 del Tribunale federale nella causa 1P.254/2005; DTF 121
II 252; 112 Ia 173);
facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario
applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 9 maggio 2008
e non entrare nel merito della comunicazione del 29 aprile 2008;
non si prelevano spese;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (per via consolare)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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