B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3018/2011
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio legale e notarile Grandini Scolari Medici,
Via Motta 24, Casella postale 5708, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina russa, nata il …, è proprietaria del fondo n. … RFD
Morcote (doc. G). In Svizzera soggiorna pure, a beneficio di un permesso
di dimora B, il figlio B._______ con la propria famiglia (doc. C). Inoltre nel
2004 l'interessata ha pure subito un'operazione presso l'Istituto Cardio-
centro Ticino, con sede a Lugano (doc. D).
B.
Essa è stata posta a beneficio di un visto Schengen per 90 giorni valido
dal 8 novembre 2009 al 7 novembre 2010. In questo arco di tempo
A._______ è entrata in Svizzera 5 volte, soggiornando sempre dal figlio,
e più precisamente:
- dal 10 novembre al 28 novembre2009 per un totale di 19 giorni;
- dal 16 dicembre al 12 febbraio 2010 per un totale di 59 giorni;
- dal 1° aprile al 24 maggio 2010 per un totale di 54 giorni;
- dal 17 luglio al 17 agosto 2010 per un totale di 32 giorni;
- dal 27 ottobre al 4 novembre 2010 per un totale di 9 giorni.
C.
Con decreto d'accusa del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, cresciu-
to in giudicato, A._______ è stata condannata alla multa di fr. 600.--, per
infrazione alla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20), in particolare per essere entrata illegalmente in Svizzera il 17
luglio e il 27 ottobre 2010, e per aver soggiornato illegalmente dal 13 apri-
le al 4 novembre 2010, priva di un valido permesso, poiché i 90 giorni di
soggiorno ammessi dal relativo visto erano esauriti.
D.
Alla decisione giudiziaria sopra menzionata ha fatto seguito la decisione
dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) che l'11 febbraio
2011 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata, vali-
do da subito e sino al 10 febbraio 2013, per violazione e minaccia della
sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr). L'autorità di prime cure ha
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inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso
per la pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen – SIS.
E.
Il 26 maggio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e postulando la re-
stituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. A sostegno delle proprie alle-
gazioni essa ha sottolineato di aver violato la LStr per negligenza, causa-
ta dal suo precario stato di salute e dagli impegni con i nipoti. A suo dire il
divieto d'entrata pronunciato sarebbe una misura eccessiva e non pro-
porzionale, nonché le impedirebbe di sottoporsi a controlli medici regolari
di cui necessita presso il Cardiocentro Ticino. La ricorrente ha infine riba-
dito che l'affermazione dell'UFM secondo cui essa avrebbe "violato e mi-
nacciato la sicurezza e l'ordine pubblico" non corrisponderebbe all'atteg-
giamento di negligenza riconosciuto dal decreto di accusa, come pure ha
ricordato di aver beneficiato per diversi anni di "permessi di entrata" "sen-
za mai abusare e/o creare problemi di sorta".
F.
Con decisione incidentale del 24 giugno 2011 il Tribunale amministrativo
federale (in seguito TAF o il Tribunale) ha respinto la richiesta di restitu-
zione dell'effetto sospensivo.
G.
Con osservazioni del 5 agosto 2011, l'UFM ha indicato che il comporta-
mento dell'interessata, constatato dal decreto di accusa del 6 dicembre
2010, "costituisce una grave infrazione all'ordine pubblico". L'autorità di
prime cure, non ritenendo di modificare il proprio apprezzamento alla luce
dei fatti esposti dalla ricorrente e meglio, l'operazione subita nel 2004, i
necessari controlli specialistici 2 volte l'anno, nonché la presenza del figlio
e dei nipoti in Ticino, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il ricorso
infondato in tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata.
H.
Invitata a replicare con ordinanza del 10 agosto 2011, la ricorrente non vi
ha dato alcun seguito.
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Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come
definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF,
il quale – nella fattispecie – statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 della LStr, lo straniero che intende entrare in
Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione rico-
nosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a),
deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non de-
ve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le rela-
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zioni internazionali della Svizzera (let. c), non dev’essere oggetto di una
misura di respingimento (let. d).
Questa disposizione, relativa all'entrata in territorio svizzero, si applica
soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non
contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d’entrata per un
soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen).
3.3 L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde
largamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema
PHILIPP EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr,
n 14) indica che per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei
mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consen-
tano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto va-
lido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consi-
glio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle
frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido
(let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e di-
sporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del
soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un
paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai
fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia
per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali
degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
3.4 In virtù dell'Allegato I al Regolamento CE 539/2001 nonché in assen-
za di accordi specifici tra la Svizzera e la Russia, i cittadini russi che si re-
cano in Svizzera devono essere in possesso di un visto d'entrata.
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Pagina 6
4.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LStr per un soggiorno di tre mesi al massimo senza
attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, a meno che
nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore; inoltre lo straniero che
intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa
necessita di un permesso (art. 10 cpv. 2 LStr). L'ordinanza del 24 ottobre
2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, 142.201)
precisa all'art. 9 cpv. 1 OASA che per un soggiorno non superiore a tre
mesi in un arco di tempo di sei mesi dall’entrata, lo straniero senza attività
lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notifi-
carsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l’interessato è tenuto
a dimostrare la data dell’entrata mediante documenti idonei (art. 9 cpv. 2
OASA).
5.
5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
5.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante
l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi
gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo
definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in
esame, si osserva che: l’ordine pubblico comprende l’insieme della no-
zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-
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tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; la sicurezza pubblica significa invece l’inviolabilità dell’ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio menzionato,
FF 2002 3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA precisa inoltre che vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici.
Ciò detto, ne discende dunque che i reati perpetrati contro le norme del
diritto degli stranieri, rappresentano quindi delle violazioni di legge, san-
zionate secondo gli art. 115 e segg. della legge federale sugli stranieri
(LStr, RS 142.20), e possono in quanto tali condurre
all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia inter-
pretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di prote-
zione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messag-
gio precitato FF 2002 pag. 3428).
5.4 Qualora una decisione di divieto di entrata è stata pronunciata ai sen-
si dell'art. 67 LStr nei confronti di un cittadino di uno Stato non parte agli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato
1 cifra LStr), questi - conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Con-
venzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del-
la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione (LSIP, RS 361) – viene di principio segnalato ai fini
della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr.
anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conse-
guenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen
(cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento euro-
peo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle perso-
ne [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]).
Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri
possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS
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(art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schen-
gen).
5.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 Nella fattispecie l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un
divieto di entrata di 2 anni con validità sino al 10 febbraio 2013, ritenendo
che l'interessata abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubbli-
co, per essere entrata il 17 luglio e il 7 ottobre 2010 nonché per avere
soggiornato tra il 13 aprile ed il 4 novembre 2010 in Svizzera, senza vali-
do permesso.
6.2 A._______ ha riconosciuto la violazione alla LStr, in particolare le en-
trate e il soggiorno illegale, rilevando comunque di avere commesso l'in-
frazione per negligenza. Essa ha però contestato di aver costituito un pe-
ricolo per l'ordine pubblico e la sicurezza interni giusta i combinati disposti
degli art. 64d e 67 LStr, poiché, se così fosse stato, "l'ordine di allonta-
namento doveva essere impartito in un termine inferiore ai sette giorni".
6.3 Alla luce delle disposizioni legali sopra esposte, il Tribunale sottolinea
che la commissione per negligenza non comporta un'esenzione o atte-
nuazione del divieto d'entrata quale misura amministrativa ai sensi
dell'art. 67 Str. Inoltre, considerato che la ricorrente avrebbe beneficiato
nel passato di diversi visti di entrata, a maggior ragione essa doveva es-
sere a conoscenza dei termini di entrata ed uscita dal territorio svizzero.
Inoltre va rilevato che la decisione di divieto d'entrata in esame non si
fonda sui combinati disposti art. 67 cpv. 1 let. a e 64d cpv. 2 let. a LStr,
come lascerebbe intendere la ricorrente, in base ai quali qualora lo stra-
niero "costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici" un ter-
mine di allontanamento può essere inferiore a 7 giorni, bensì sull'art. 67
cpv. 2 LStr che dà facoltà all'UFM di vietare l'entrata qualora lo straniero
ha violato l'ordine e la sicurezza pubblici. In proposito, A._______ ha ri-
conosciuto di aver infranto le norme relative all'ammissione e al soggior-
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no, e pertanto, giusta l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA sopracitato, vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici, con conseguente facoltà
all'UFM di emanare, a giusta ragione, il divieto di entrata.
Considerato che A._______ non ha avuto il comportamento che è giustifi-
cato attendersi da ogni straniero che desidera entrare e soggiornare in
questo paese, il divieto di entrata pronunciato dall'UFM appare giustifica-
to.
7. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel
suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontana-
mento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 2 anni, è adeguata al-
le circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Trai-
té de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo
scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue
(DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 Nella fattispecie la ricorrente non ha contestato l'entrata illegale a due
riprese e il soggiorno senza valido permesso. Anzi essa ha ammesso: "in
sostanza, dopo 12 giorni di soggiorno durante la terza entrata
(1.4.2010/24.5.2010) avevo già esaurito i 90 giorni previsti dal visto. Ciò
comporta che per le 2 successive entrate e i rispettivi soggiorni sono en-
trata ed ho soggiornato illegalmente" (verbale di interrogatorio della poli-
zia cantonale del Canton Ticino, pag. 2).
In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista
A._______ rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui all'art. 115 cpv. 1 let a
e b LStr. Entrando e soggiornando in modo illegale in Svizzera essa ha
quindi indiscutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stra-
nieri, reati per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA prescrive che vi è conse-
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Pagina 10
guente violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali pos-
sono esserci quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul terri-
torio svizzero (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). D'altro canto
l'interesse della ricorrente all'annullamento dalla decisione amministrativa
va ricercato sostanzialmente nell'asserita necessità di controlli due volte
all'anno presso il Cardiocentro Ticino e nel desiderio di rendere visita al
proprio figlio e alla sua famiglia. Per quanto attiene alla prima motivazio-
ne, va tuttavia indicato, come già ricordato da questo Tribunale con deci-
sione incidentale del 24 giugno 2011, che l'interessata ha la facoltà di po-
stulare all'UFM la sospensione del divieto d'entrata per un periodo limita-
to, cosa peraltro non avvenuta; per quanto riguarda invece il desiderio di
visitare i propri parenti in Svizzera – peraltro comprensibile - essa non ha
allegato un'impellente e importante necessità; inoltre, seppur con qualche
difficoltà, i rapporti interpersonali possono essere mantenuti nel proprio
Paese d'origine dove i famigliari possono renderle visita, come pure con
conversazioni video/telefoniche.
Va detto infine, e come già rilevato con la decisione incidentale del 24
giugno 2011 che l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) non
trova applicazione, poiché esso interviene unicamente nel quadro dei
rapporti tra i coniugi, nonché nei rapporti tra i genitori e figli minorenni che
vivono in comunione, e solo eccezionalmente sono presi in considerazio-
ne i rapporti tra i genitori e i figli maggiorenni (DTF 129 II 11 consid. 2,
pag. 14).
Ne consegue dunque che, tenuto conto dell'insieme degli elementi ogget-
tivi e soggettivi della causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pub-
blico all'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valu-
tazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto
d'entrata di 2 anni appare proporzionato ed adeguato alle circostanze del
caso concreto (art. 49 lett. c PA).
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione dell'11 febbraio 2011 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA); per questi motivi il ricorso va respinto
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Pagina 11
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali restano a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo versato in data 8 luglio 2011.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SYMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: