B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3018/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° maggio 2012.
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 1° maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° ottobre 2010 al
31 luglio 2011 (doc. 75);
il 5 giugno 2012, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
INCA di Basilea, ha depositato, presso lo scrivente Tribunale, un ricorso
contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconosci-
mento del suo diritto ad una mezza rendita AI dopo il 31 luglio 2011 o, e-
ventualmente, ad una rendita più elevata;
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una perizia medico-legale
redatta il 29 maggio 2012 dal Dott. Legrenzi di Como;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 7 giugno
2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla
documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per e-
saminare sul merito la richiesta di prestazioni, ha sottoposto gli atti al
proprio consulente medico (Dott. Erba) che, nel suo rapporto del 3 luglio
2012, ha affermato che dalla documentazione esibita emergevano consi-
derazioni sanitarie da approfondire sia dal lato reumatologico che psichia-
trico;
nella sua risposta di causa del 12 luglio 2012, l'autorità inferiore ha per-
tanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo
ad una rivalutazione del caso come indicato dal Dott. Erba;
anche l'UAIE, nella sua risposta del 19 luglio 2012, ha proposto di am-
mettere parzialmente il gravame;
mediante ordinanza del 25 luglio 2012, copia delle risposte delle rispettive
autorità inferiori e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla
parte ricorrente,
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la parte ricorrente è stata inoltre invitata a indicare quale seguito intende-
va dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se inten-
deva ritirare il ricorso, dato che, dall'esito di questi nuovi accertamenti, a-
vrebbe potuto emergere che l'assicurato abbia diritto a una rendita intera
d'invalidità, che la prestazione riconosciuta con decisione del 1° maggio
2012 sia confermata, ma anche che questa venga soppressa o diminuita,
ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per la parte ricorrente;
la parte ricorrente ha risposto con scritto del 24 agosto 2012, manifestan-
do la sua volontà di continuare il ricorso;
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 5 giugno 2012, è tempestivo ed ossequioso dei re-
quisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno pre-
stare adesione: un'istruttoria complementare in reumatologia e psichiatria
appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente
appare carente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridi-
camente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
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è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba,
ossia con investigazioni supplementari in reumatologia e psichiatria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di 1000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 1° maggio 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
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4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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