Corte II I
C-3026/2007
{T 0/2}
Sentenza del 15 ottobre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinata dall'Avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto di riesame di un divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3026/2007
Fatti:
A.
Interrogata il 14 dicembre 2005 dalla Polizia cantonale ticinese,
A._______, cittadina ucraina nata il..., ha dichiarato di risiedere in
Italia dall'8 aprile 2002 a beneficio di un permesso di soggiorno con
scadenza al 9 dicembre 2005 di cui ha richiesto il rinnovo e di lavorare
nella vicina Penisola come commerciante ambulante e domestica.
Essa ha poi rilevato di voler intraprendere presso le competenti
autorità ticinesi i passi necessari al fine di svolgere l'attività di
prostituta presso il bar B._______ di C._______. L'interessata ha
infine affermato di avere lavorato come prostituta nel suddetto
esercizio pubblico a tre riprese, e meglio: per circa una settimana nel
maggio 2004 e per circa due mesi, a due riprese, dal maggio 2005,
rispettivamente dall'agosto dello stesso anno.
B.
Con decisione del 16 gennaio 2006, notificata il 23 gennaio seguente,
l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata
valido fino al 15 gennaio 2009. L'autorità inferiore ha motivato la
decisione come segue:
"Gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno illegale,
abusiva attività). Straniera il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del
suo comportamento (prostituzione)".
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al
ricorso.
L'interessata non ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione,
la quale è pertanto cresciuta in giudicato.
C.
In data 6 marzo 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ ha inoltrato presso l'UFM un'istanza di riesame della
decisione del 16 gennaio 2006. Essa ha in particolare rilevato come
l'autorità penale non avesse ravvisato alcuna attività o soggiorno
abusivi nel suo atteggiamento, constatazione rafforzata dall'agente
interrogante che le aveva assicurato di potere continuare a
soggiornare in Ticino, purchè senza svolgere attività, precisando poi
come l'autorità amministrativa fosse vincolata dai fatti appurati
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dall'autorità penale. L'interessata ha inoltre dichiarato di essere
convolata a nozze nel settembre 2006 con un cittadino italiano titolare
di un permesso quale frontaliere in Svizzera, di modo che essa può
beneficiare delle libertà assicurate dagli accordi bilaterali.
D.
Con decisione del 26 marzo 2007, l'UFM ha respinto la suddetta
domanda di riesame. L'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato
come A._______ avesse confermato di avere lavorato quale prostituta
presso il locale B._______ di C._______ a tre riprese tra il 18 maggio
2004 e il 29 agosto 2006 senza autorizzazione, commettendo in tal
modo gravi infrazioni alla legge del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117). Il
suddetto Ufficio ha poi affermato che, in virtù del principio della
separazione dei poteri, l'autorità amministrativa può decidere
indipendentemente dalle considerazioni del giudice penale e che
quindi, sebbene l'autorità penale non ha emesso alcuna sanzione
inerente il comportamento dell'interessata, la decisione in oggetto è
pienamente giustificata quale provvedimento amministrativo preventivo
e di controllo. Esso ha infine dichiarato che il fatto che A._______ è al
beneficio di un valido permesso di soggiorno in Italia dall'aprile 2002 e
che essa è coniugata dal settembre 2006 con un cittadino italiano
titolare di un permesso di frontaliere non costituiscono motivi
determinanti atti a modificarne la posizione.
E.
In data 29 aprile 2007, l'interessata è insorta avverso la suddetta
decisione. Essa ha in primo luogo affermato che la decisione
impugnata era stata emanata sulla scorta di un'assunzione di prove
irregolare non essendo stato rispettato il diritto dell'avvocato a
partecipare agli interrogatori di polizia, prevalendosi poi di una
violazione del diritto di essere sentito in quanto l'UFM si è rifiutato di
compiegare le notifiche che vengono citate nel verbale di polizia e che
l'autorità di prime cure ritiene essere la causa dell'infrazione. La
ricorrente, moglie extraeuropea di un cittadino italiano, si è prevalsa di
una violazione del principio della non-discriminazione garantito dall'art.
2 dell'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea e
i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS
0.142.112.681) in rapporto a persone oggetto di un divieto d'entrata
che, sposate con cittadini svizzeri, ne ottengono la revoca, rilevando la
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presenza di una disuguaglianza anche nei confronti di due cittadine
dei paesi baltici che, oggetto della medesima inchiesta, hanno
ottenuto la revoca del provvedimento pronunciato nei loro confronti.
Essa ha infine rilevato una violazione del diritto al soggiorno ed
all'attività lucrativa dei famigliari di cittadini europei (art. 7 lett. d e e
ALC), nonché di quello di assicurare ogni facilitazione all'ottenimento
di tali autorizzazioni (art. 1 allegato I ALC).
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 14 giugno 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha ripreso le argomentazioni sviluppate nella
sua decisione del 26 marzo 2007, precisando che la situazione
dell'interessata non si è modificata in modo tale da giustificare una
valutazione diversa della fattispecie.
G.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 3 luglio 2007 la ricorrente ha ribadito che il
suo matrimonio con un cittadino italiano frontaliere in Ticino costituisce
una circostanza modificata rispetto alla situazione iniziale che
giustifica l'annullamento del divieto d'entrata. Essa ha poi rilevato che
la prostituzione costituisce un'attività tutelata dalla libertà economica,
di modo che il provvedimento in oggetto, il quale si fonda su un
controllo per un'attività che essa potrebbe esercitare liberamente
nell'ambito degli accordi bilaterali, risulta pertanto paradossale.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
16 luglio 2007, l'UFM ha affermato che, nonostante il matrimonio con
un cittadino europeo, A._______ non può beneficiare degli accordi
bilaterali, in quanto l'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede
unicamente che i membri della famiglia di un cittadino di una parte
contraente avente diritto di soggiorno hanno il diritto di stabilirsi con
esso, nella fattispecie quindi in Italia. L'autorità di prime cure ha inoltre
sottolineato che l'attività di prostituta, sebbene tutelata dalla libertà
economica, non dispensa il cittadino straniero che la svolge di farlo nel
rispetto delle disposizioni legali che concernono l'entrata e il soggiorno
degli stranieri.
I.
Con scritto del 15 maggio 2008, la ricorrente ha contestato
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l'estensione al Liechtenstein del divieto d'entrata pronunciato nei suoi
confronti, ritenendo che la Svizzera non ha la competenza o la facoltà
di limitare la libera circolazione nel Principato sancito dalle norme
comunitarie a cui essa ha diritto di appellarsi, chiedendo nel contempo
il ritiro a titolo provvisionale di questo limite posto dall'UFM.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta missiva, con preavviso
complementare del 6 giugno 2008, l'UFM ha affermato che l'ALC,
concluso tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Paesi
membri, non può essere applicato al di fuori delle parti contraenti, in
casu al Liechtenstein. L'autorità di prime cure ha rilevato che, giusta
l'art. 3 dell'Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul
trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del
Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla
collaborazione nell'ambito di quest'ultima (RS 0.142.115.143), gli
effetti del divieto d'entrata in oggetto si estendono al territorio della
Confederazione elvetica come pure a quello del Principato del
Liechtenstein. Il suddetto Ufficio ha infine ribadito che A._______,
quale moglie di un cittadino di un Paese membro dell'UE che svolge
un'attività in Svizzera quale frontaliere non può beneficiare delle
disposizioni degli Accordi bilaterali.
K.
Invitata a prendere posizione in merito al preavviso complementare
dell'autorità intimata, con replica del 27 giugno 2008 la ricorrente ha
affermato che il Principato del Liechtenstein fa parte dell'Unione
europea, di modo che il divieto d'entrata in oggetto pronunciato da
un'autorità amministrativa svizzera viola il principio della libera
circolazione sancito tra i Paesi dell'Unione europea. Essa ha poi
rilevato che in data 2 novembre 1994 la Svizzera ha concluso con il
Principato un aggiornamento del suddetto accordo al cui art. 2 let. e è
previsto che “in caso di divergenze tra la legislazione federale sull'entrata,
l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri e il diritto dello SEE, per il
Principato del Liechtenstein si applica il diritto dello SEE nei confronti delle
sue relazioni con le parti contraenti dell'accordo SEE”.
L.
Con duplica dell'11 luglio 2008, l'UFM ha sottolineato che il Principato
del Liechtenstein non fa parte dell'Unione europea, rilevando poi che
l'art. 2 lett. e dell'accordo del 6 novembre 1963 si applica unicamente
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alle eventuali divergenze tra la legislazione svizzera e quella dello SEE
ma non tratta eventuali divergenze tra il diritto SEE e le relazioni
bilaterali tra la Svizzera e il Liechtenstein.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF, il
quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione
quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV,
RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201),
l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS del 1949,
RU 1949 I 233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata
e la notificazione degli stranieri (OEnS, RU 1998 194) e l'ordinanza del
6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986
1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
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presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o
di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una
riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha
acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente contemplata
dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 63.45 consid. 3a e
riferimenti ivi citati; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia dedotta dall'art. 66 PA,
dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché
dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico
straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i
termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid.
2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale
federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948).
Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un
errore di diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di
beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o
ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al
momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b;
GAAC 53.4 consid. 4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276).
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Nella misura in cui la domanda di riesame costituisce un rimedio
giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad
occuparsene unicamente a certe condizioni.
In assenza di una decisione su ricorso sul merito relativa alla
decisione di cui è chiesto il riesame, le condizioni sono adempiute
allorquando il richiedente invoca uno dei motivi di revisione di cui
all'art. 66 PA o una modifica rilevante delle circostanze dal momento in
cui è stata emanata la prima decisione (cfr. DTF 124 II 1 consid. 3a,
120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100
Ib 368 consid. 3 e riferimenti ivi citati; GAAC 67.106 consid. 1 e
riferimenti ivi citati; cfr. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, p. 156 segg.; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 171ss, in particolare p. 179 e
185 e riferimenti ivi citati).
La domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo
sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare - a seguito di
un apprezzamento giuridico corretto - l'esito della contestazione e,
quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della
decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che
i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi
di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3,
110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del
16 agosto 2002 consid. 4.3; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ;
GRISEL, op. cit., p. 944; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berna 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2).
5.
Nel corso della procedura inerente la presente fattispecie A._______
ha affermato che la decisione dell'UFM del 16 gennaio 2006
sottoposta a riesame era stata emanata sulla scorta di un'assunzione
di prove irregolare ed in violazione del suo diritto di essere sentita. La
ricorrente, convolata a nozze con un cittadino italiano a beneficio di un
permesso di frontaliere in Ticino, si è inoltre prevalsa di una violazione
del principio della non-discriminazione garantito dall'art. 2 ALC, ha
invocato l'esistenza di una disuguaglianza nei confronti di due cittadine
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dei paesi baltici che hanno ottenuto la revoca del provvedimento
pronunciato nei loro confronti e del non rispetto del suo diritto al
soggiorno ed all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 7 lett. d e e ALC),
nonché di quello di assicurare ogni facilitazione all'ottenimento di tali
autorizzazioni (art. 1 allegato I ALC). Essa ha infine sostenuto che la
Svizzera non ha la competenza per limitare la libera circolazione nel
Principato del Liechtenstein sancito dalle norme comunitarie a cui
essa ha diritto di appellarsi.
5.1 Nella fattispecie la decisione del 16 gennaio 2006 dell'UFM di cui
è chiesto il riesame non è stata impugnata e non ha quindi fatto
oggetto di una decisione su ricorso. Le condizioni per un riesame sono
pertanto adempiute se il richiedente invoca uno dei motivi di revisione
di cui all'art. 66 PA (cfr. supra 4). Il Tribunale rileva che le
argomentazioni di A._______ inerenti le asserite violazioni di natura
procedurale nell'inchiesta che ha portato all'emanazione di un divieto
d'entrata nei suoi confronti, nonché l'estensione di questo
provvedimento al territorio del Principato del Liechtenstein non
costituiscono nuovi elementi suscettibili di modificare l'apprezzamento
dei fatti della causa. L'interessata era al corrente degli stessi già al
momento dell'adozione del provvedimento amministrativo, ed essa
avrebbe dovuto quindi prevalersi delle suesposte argomentazioni nel
quadro di una procedura di ricorso avverso la decisione di divieto
d'entrata pronunciata in data 16 gennaio 2006 (cfr. art. 66 cpv. 3 PA).
Giova infatti rammentare che l'oggetto della procedura di riesame è
limitato ai fatti nuovi intervenuti posteriormente alla pronuncia della
decisione contestata e che hanno comportato una modifica della
situazione personale della richiedente. Il Tribunale non deve quindi
entrare nel merito delle suddette contestazioni.
5.2 Di contro, il matrimonio celebrato in data 18 settembre 2006 dalla
ricorrente con un cittadino italiano, quindi posteriore alla data di
crescita in giudicato dalla decisione di divieto d'entrata in oggetto,
costituisce un fatto nuovo tale da modificare in maniera rilevante le
circostanze. È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha
ritenuto la richiesta del 6 marzo 2006 come una domanda di riesame
della sua precedente decisione di divieto d'entrata in Svizzera ed è
entrata in materia sulla stessa (per quanto attiene la delimitazione tra
la competenza dell'autorità di prima istanza in materia di riesame e
quella dell'autorità di ricorso in materia di revisione: cfr.
Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso
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in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c p. 202 segg e
riferimenti ivi citati).
5.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I ALC, i membri della famiglia di
un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno diritto di stabilirsi con esso. Giusta il cpv. 2 lett. a di questa
norma, il coniuge, qualunque sia la sua cittadinanza, è considerato
membro della famiglia. Il diritto al ricongiungimento familiare, il quale
garantisce poi un diritto di accedere ad un'attività economica (art. 3
cpv. 5 Allegato I ALC), presuppone sempre un diritto di residenza
originario di un cittadino CE/AELS giusta le disposizioni dell'ALC. Il
diritto di residenza dei familiari costituisce quindi un diritto derivato,
valido di principio solo fino a che sussiste il diritto originario (cfr.
Istruzioni dell'UFM concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone [versione 30 giugno 2008], pag. 87). Nella
fattispecie A._______ ha contratto matrimonio con un cittadino italiano
a beneficio di un permesso di frontaliere in Svizzera, vale a dire con
una persona che ha la sua residenza sul territorio della parte
contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra
parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni
giorno, o almeno una volta alla settimana (art. 7 cpv. 1 Allegato I ALC).
Alla luce di quanto esposto, come rilevato a giusto titolo dell'autorità
intimata nella sua duplica del 16 luglio 2007, la ricorrente, nonostante
il matrimonio con un cittadino di un Paese dell'UE attivo quale
frontaliere in Svizzera, non può beneficiare delle disposizioni degli
Accordi bilaterali. L'interessata non può pertanto prevalersi del
principio della non discriminazione ancorato all'art. 2 ALC, norma che
si applica unicamente ai cittadini di una parte contraente.
5.4 Nel suo ricorso del 29 aprile 2007, A._______ ha inoltre sostenuto
che due cittadine dei paesi baltici, oggetto della medesima inchiesta,
hanno ottenuto la revoca del divieto d'entrata pronunciato nei loro
confronti, prevalendosi quindi implicitamente di una violazione del
principio dell'uguaglianza garantito dall'art. 8 Cst. L'interessata si è
prevalsa di questa argomentazione in termini generali, senza
referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere di
sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni necessarie
al fine di permettere le verifiche delle sue argomentazioni (cfr. in
particolare la sentenza del Tribunale federale 2A.449/1999 del
10 gennaio 2000 consid. 4a/bb). Inoltre ogni fattispecie va trattata
singolarmente alla luce delle proprie particolarità, di modo che il fatto
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che altre persone, peraltro cittadine di Stati entrati a far parte della
Comunità europea, abbiano ottenuto la revoca dei provvedimenti
amministrativi pronunciati nei loro confronti non è determinante.
6.
Alla luce di quanto esposto, si constata che la ricorrente non ha
apportato alcun fatto o mezzo di prova rilevante posteriore
all'emanazione della decisione del 16 gennaio 2006 cresciuta in
giudicato. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure
ha respinto la domanda di riesame dell'interessata.
7.
Ne discende che l'UFM con decisione del 26 marzo 2007 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 700.- , sono poste a carico della ricorrente
e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
7 agosto 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 6097790.2 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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