Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} C 3/03 Sentenza del 21 agosto 2003 IIIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere Parti C._________, ricorrente, contro Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente Istanza precedente Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (Giudizio del 25 novembre 2002) Fatti: A. C._________ si č iscritto all'assicurazione disoccupazione a far tempo dal 4 maggio 2001 dopo aver disdetto il rapporto di lavoro concluso con la ditta X.________. La Cassa disoccupazione OCST di Z._________ ha quindi sospeso per 31 giorni il diritto alle indennitŕ, in quanto l'interessato andava considerato disoccupato per colpa propria. Nel frattempo l'assicurato ha riavviato un'attivitŕ indipendente precedentemente esercitata, notificando i relativi guadagni intermedi. Il 6 agosto 2001 C._________ ha sottoscritto un contratto di lavoro quale montatore e meccanico con la ditta Y.________SA avente effetto dal 3 settembre 2001, che ha tuttavia disdetto giŕ il 28 agosto 2001. Con decisione del 7 marzo 2002 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (ora Sezione del lavoro) ha poi decretato che dal 1° settembre 2001 C._________ andava considerato inidoneo al collocamento, in quanto a seguito dell'attivitŕ indipendente svolta egli non era a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste. B. Contro la decisione amministrativa č insorto l'assicurato con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di giudicare sul proprio diritto a indennitŕ di disoccupazione dal mese di maggio 2001 al mese di marzo 2002, rispettivamente alle prestazioni di sostegno per l' inizio di una nuova attivitŕ. Con giudizio del 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame adducendo che l'assicurato era seriamente intenzionato a svolgere attivitŕ indipendente in proprio, a scapito dell'assunzione di una possibile occupazione quale dipendente, e quindi andava considerato inidoneo al collocamento. Il tribunale cantonale non ha invece statuito sul diritto ai sussidi per intraprendere un'attivitŕ indipendente, in quanto nella decisione impugnata l'autoritŕ amministrativa non si era pronunciata sulla questione. C. Avverso la pronuncia cantonale insorge C._________ con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo le richieste presentate in sede cantonale. Egli non contesta l'intenzione di riprendere l'attivitŕ indipendente giŕ precedentemente svolta; dichiara tuttavia di aver chiesto aiuto alla Cassa disoccupazione per la durata di tre-quattro mesi, cosě come l'assegnazione dei sussidi concernenti gli oneri sociali assegnati dal Cantone ai nuovi imprenditori, richiesta che ribadisce in sede federale. Chiamato a pronunciarsi sul gravame, il Segretariato di Stato dell'economia non si č espresso, mentre la Sezione cantonale del lavoro propone di respingerlo. Diritto: 1. In via preliminare va rilevato che nella procedura pendente presso il Tribunale federale delle assicurazioni l'oggetto impugnato ai sensi dell'art. 128 e 97segg. OG č il rapporto giuridico determinato dalla pronunzia cantonale secondo l'art. 98 lett. g OG, che, in seguito all'effetto devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in prima istanza (DTF 117 V 295 consid. 2a; sentenza del 21 aprile 1993 in re S. consid. 2a e 3a, K 117/92). Oggetto del contendere č quindi unicamente la questione di sapere se l'assicurato va considerato inidoneo al collocamento a partire dal 1° settembre 2001. Né in sede giudiziaria cantonale né in sede amministrativa č stato infatti statuito sul diritto o meno dell'assicurato ad ottenere sussidi per intraprendere un'attivitŕ indipendente. E neppure egli ha preteso dall'amministrazione l'emanazione di una decisione formale. Nella misura in cui pertanto l'assicurato censura la mancata assegnazione delle citate prestazioni, il ricorso č irricevibile. 2. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 3. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennitŕ di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli č idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato č idoneo al collocamento se č disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneitŕ al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - piů particolarmente di esercitare un'attivitŕ lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciň che implica non solo la volontŕ di assumere una simile attivitŕ quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilitŕ sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli puň consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attivitŕ indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilitŕ di farlo, non esclude a priori il diritto a indennitŕ di disoccupazione. In effetti, tale agire č compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante č, come giŕ detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non č in grado di esercitare un'attivitŕ dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attivitŕ indipendente, nella misura in cui non puň piů essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilitŕ normalmente esigibile. L'idoneitŕ al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attivitŕ lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilitŕ di trovare un impiego č molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneitŕ deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attivitŕ indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter piů essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non č tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione č esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attivitŕ indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). 4. In casu un attento esame dell'incarto permette a questa Corte di confermare integralmente le conclusioni cui č giunto il Tribunale cantonale. Alla luce della succitata giurisprudenza, infatti, a partire dal 1° settembre 2001 l'interessato non puň - anche per sua stessa ammissione - essere considerato idoneo al collocamento. In proposito va rilevato che dai documenti prodotti agli atti risulta che C._________ era intenzionato a riprendere - rispettivamente ampliare - l'esercizio dell'attivitŕ lucrativa indipendente da lui svolta diversi anni prima e continuata a tempo parziale, in misura tale da non essere in grado di assumere normalmente un impiego quale dipendente perlomeno dal mese di settembre 2001. Giŕ nel corso del mese di luglio 2001 egli ha infatti sottoposto all'Ufficio regionale di collocamento di Z._________ un progetto relativo all'apertura di un'officina meccanica, per cui vi era giŕ il locale, alcuni macchinari e addirittura quaranta clienti a disposizione. Il ricorrente ha poi dichiarato, durante l'audizione che ha avuto luogo nel mese di gennaio 2002 presso l'allora Ufficio del lavoro, di aver ricevuto diversi nuovi lavori alcuni mesi dopo essersi iscritto alla disoccupazione, precisando che, se avesse ottenuto gli aiuti sperati, consistenti nel rimborso degli oneri sociali, avrebbe rinunciato a controllare la disoccupazione durante il mese settembre. Nel medesimo periodo, in particolare alla fine di agosto, egli ha poi rinunciato, ancor prima di iniziare, al posto di lavoro a tempo pieno presso la ditta Y.________ SA. Infine, sempre nell'ambito dell'audizione presso l'Ufficio del lavoro, ha ammesso di non essere in grado di assumere un normale posto di lavoro. La stessa circostanza emerge anche dal tenore delle osservazioni presentate nell'ambito della procedura ricorsuale cantonale, rispettivamente dal ricorso di diritto amministrativo a questa Corte in cui l'interessato precisa di aver manifestato da subito la volontŕ di riprendere la vecchia attivitŕ quale indipendente. Visto quanto sopra, va considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'assicurato, qualche mese dopo l'iscrizione alla disoccupazione, in particolare dal mese di settembre 2001, non disponeva piů del tempo necessario per svolgere, accanto all'attivitŕ indipendente, un'occupazione salariata a tempo pieno. Correttamente egli non poteva quindi piů essere considerato idoneo al collocamento. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo č respinto. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie. 3. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione OCST, Z._________, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. Lucerna, 21 agosto 2003 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: