Corte III
C-3030/2006
{T 0/2}
Sentenza del 27 marzo 2007
Composizione: Giudice Parrino; Cancelliere Croci Torti.
A._______, IT-81054 San Prisco, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA,
Via Arena - S. Benedetto, IT-81100 Caserta, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, Autorità inferiore,
concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 3 ottobre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati
residentiall'estero (UAI) ha comunicato al Patronato INCA di Caserta, regolare
rappresentante di A._______, cittadino italiano, nato il 12 febbraio 1946, che la
sua domanda del 24 giugno 2005 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza
d'incapacità al lavoro di livello pensionabile;
A._______, con atto del 27 ottobre 2006, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA di Caserta, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento
amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso (CFR) in materia di
AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento di
prestazioni assicurative;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico, il quale, nella sua relazione del 3 gennaio 2007, ha constatato un
peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, che non gli
consentirebbe più di esercitare un'attività lucrativa, ma ha nel contempo preso
atto che l'interessato lavorerebbe ancora a tempo parziale (doc. 83);
nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 gennaio 2007, l'UAI propone il parziale
accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire
l'indagine dal punto di vista economico-lavorativo;
con ordinanza del 15 febbraio 2007, il Giudice istruttore ha invitato la parte
ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione;
con risposta del 6 marzo 2007, il Patronato INCA ha dichiarato aderire alla
proposta dell'amministrazione;
i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso
i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale
amministrativo federale nella misura in cui è competente; è applicabile il nuovo
diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
in virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33
e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione
per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di
farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse
3degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;
queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52
PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione visto che l'indagine economico-lavorativa approfondita appare
indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare se
l'interessato ancora lavori ed esaminare in maniera ancor più dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché
completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese inspensabili e
relativamente elevate che ha sopportato;
nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, da porre a carico
dell'ufficio AI intimato;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 3 ottobre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai
sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4. Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
4- all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata AG)
- all'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi di diritto
Questa sentenza può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica innanzi al Tribunale
federale svizzero, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 42, 48, 100 della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
In applicazione dell'Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, dell'allegato II e del
Regolamento (CEE) 1408/71, il ricorso può essere depositato nel termine di 30 giorni
presso un ufficio postale del Paese di domicilio dell'assicurato o presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale locale.
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