B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-303/2015
Dec i s i on e d e l 2 3 l u g l i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni, giudice unica
Cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Manuela Miggiano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, nuova domanda di rendita (de-
cisione del 4 dicembre 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 4 dicembre 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata da A._______,
cittadina italiana, nata il (allegato A al doc. TAF 1).
2.
Contro la menzionata decisione il 9 gennaio 2015 l'interessata,
regolarmente rappresentata dall'avv. Manuela Miggiano, ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il
riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (doc. TAF
1).
3.
3.1. Il TAF, con decisione incidentale del 22 gennaio 2015 (doc. TAF 2,
notificata all'insorgente il 29 gennaio 2015 come risulta dall'avviso di
ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato l'insorgente a versare, nel
termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento, un anticipo di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o
bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese
processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione
attestante che l'integralità dell'importo richiesto è stato tempestivamente
versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in
Svizzera in favore dell'autorità.
Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso
infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile.
3.2. Considerato che entro il termine assegnato, scadente il lunedì 3 marzo
2015, non era pervenuto a questo Tribunale né l'ammontare di fr. 400.- (cfr.
doc. TAF 4), né la documentazione attestante l'avvenuto pagamento
dell'anticipo spese, prima di dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte
adita, con ordinanza dell'11 marzo 2015 (doc. TAF 5), notificata alla
rappresentante della ricorrente il 19 marzo 2015 (doc. TAF 6, ricevuta
postale di ritorno), le ha concesso la facoltà di dimostrare, entro 20 giorni
dalla ricezione dell'ordinanza stessa, di aver fatto fronte al pagamento
dell'anticipo sulle presunte spese processuali.
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Anche questo termine è scaduto infruttuoso.
4.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese UAIE.
5.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità,
sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.
Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il
pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito
(seconda frase).
L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le
conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse
sono applicabili (art. 23 PA).
7.
Nel caso in esame il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo
sulle presumibili spese processuali è, come già indicato (cfr. consid. 3),
scaduto infruttuoso il 3 marzo 2015. Per conseguenza, il ricorso è
inammissibile.
L'insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il
versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali entro 20 giorni a contare dal giorno successivo la data di
notifica dell'ordinanza dell'11 marzo 2015, non ha altresì esibito
tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di comprovare il
versamento integrale dell'importo di fr. 400.-.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF.
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9.
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).