Corte II I
C-3033/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 2 0 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Biagio De Francesco,
via della Libertà 90, IT-73033 Corsano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 26 marzo 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3033/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 26 marzo 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata
il 22 maggio 2008 dal cittadino italiano A._______, nato il ;
in data 2 maggio 2009, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Biagio De Francesco, Corsano, ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF),
chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI;
l'insorgente ha esibito, a suffragio delle sue conclusioni, diversa
documentazione sanitaria di recente esecuzione (perizia del medico
legale Dott. Russo del 22 aprile 2009; rapporto di visita ortopedica
dell'USL 2 di Maglie del 21 aprile 2009; relazione 18 luglio 2009 dello
specialista ortopedico Dott. D'Alessandris; perizia del Dott. Calsolaro,
specialista in medicina del lavoro, del 24 luglio 2009);
dopo aver sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, l'UAIE, in data
16 settembre 2009, ha emanato una nuova decisione ed ha erogato in
favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° febbraio 2009;
nella sua presa di posizione del 18 settembre 2009, l'UAIE ha
informato lo scrivente Tribunale di aver emanato la nuova decisione
giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
con ordinanza del 23 settembre 2009, l'avv. De Francesco è stato
invitato a esprimersi in merito all'intenzione del proprio assistito di
ritirare o meno il ricorso inoltrato il 2 maggio 2009 contro la decisione
dell'UAIE del 26 marzo precedente;
l'interpellato, con scritto del 1° ottobre 2009, controfirmato
dall'assicurato, ha dichiarato di non voler procedere ulteriormente nel
ricorso ed ad chiesto un'adeguata rifusione per le spese sostenute, in
considerazione delle perizie mediche esibite e del lavoro svolto per
farle allestire;
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giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
conformemente all'art. 69 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831-20);
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso;
in data 16 settembre 2009, l'UAIE ha annullato la propria decisione del
26 marzo 2009, sostituendola con una nuova;
il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e
la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23
cpv. 1 lett. a LTAF;
nel caso in esame non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
vista l'ampia memoria di ricorso, le 4 relazioni sanitarie esibite, il
lavoro svolto dal ricorrente per farle eseguire (domande peritali);
visti gli art. 8 e 14 cpv. 2 (seconda frase) del Regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità di Fr. .-, la quale viene posta a carico
dell'autorità inferiore.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. .- a titolo di
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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