B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3037/2014
S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 14 maggio 2014).
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Fatti:
A.
Con decisione del 9 agosto 2011, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, na-
to il (…), coniugato e padre di tre figli (doc. 18) – una rendita dell'assicu-
razione svizzera per la vecchiaia (con riduzione per anticipazione) di fr.
926.- al mese dal 1° febbraio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base
ad una durata di contribuzione di 20 anni e 3 mesi, un reddito annuo me-
dio di fr. 77'952.- ed una scala delle rendite 21 (doc. 25; v. anche doc. 24
[foglio di calcolo]). L'importo della rendita è poi stato aggiornato, a seguito
del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'interessato,
con decisione del 21 gennaio 2013 (doc. 31).
B.
B.a Nelle decisioni del 28 febbraio 2013, la CSC ha riconsiderato la pro-
pria decisione del 9 agosto 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'in-
teressato una rendita di vecchiaia svizzera (con riduzione per anticipazio-
ne) di fr. 743.- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 751.- al mese dal 1°
febbraio 2013. Dette rendite sono state calcolate in base ad una durata di
contribuzione di 19 anni e 2 mesi, un reddito annuo medio di fr. 51'948.-
ed una scala delle rendite 20 (doc. 46 e 47; v. anche doc. 45 [foglio di
calcolo]). Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in particolare indi-
cato, sotto la rubrica "complemento d'informazione", che "(ha) proceduto
ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché (ha)
constatato che lo stesso era errato. Per gli anni 1980-1989 una cassa le
aveva contabilizzato dei contributi di un altro assicurato. L'errore è stato
rettificato" (v. doc. 46 pag. 4 e doc. 47 pag. 4; v. anche doc. 33 [scritto del
6 febbraio 2013 della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero]).
B.b Nella decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 (doc. 63), la CSC ha
respinto l'opposizione dell'8 marzo 2013 (doc. 60) e confermato le proprie
decisioni del 28 febbraio 2013 (doc. 46 e 47) mediante le quali ha deciso
di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (an-
ticipata di due anni) rispettivamente di fr. 743.- al mese dal 1° febbraio
2011 e di fr. 750.- al mese dal 1° gennaio 2013 nonché di fr. 751.- al me-
se dal 1° febbraio 2013. In particolare, l'autorità inferiore ha esposto in
dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita
di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite,
redditi dell'attività lucrativa, accrediti per compiti educativi, reddito annuo
medio determinante e riduzione per rendita di vecchiaia anticipata di due
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anni). Per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni versate a torto
(è fatto riferimento all'art. 25 cpv. 1 LPGA [RS 830.1] e all'art. 3 cpv. 1 e 2
OPGA [RS 830.11]), detta autorità ha annunciato che sarebbe stata e-
messa una decisione separata in merito.
C.
C.a Con decisione del 28 ottobre 2013, la CSC ha chiesto al ricorrente la
restituzione dell'importo di fr. 4'577.-, a titolo di rendita di vecchiaia indebi-
tamente percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (differenza
fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che a-
vrebbero dovuto essere versate; è fatto riferimento all'art. 25 LPGA; doc.
69).
C.b Con scritto inoltrato l'11 novembre 2013, ma datato 8 marzo 2013 –
scritto che è poi stato trasmesso il 26 novembre 2013 per competenza al
Tribunale amministrativo federale – l'interessato si è opposto alla restitu-
zione dell'importo di fr. 4'393.- (recte fr. 4'577.-) ed ha chiesto che fosse
mantenuta la rendita di vecchiaia di fr. 926.- al mese, come da decisione
della CSC del 9 agosto 2011 (doc. 83).
C.c Con sentenza del 24 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo fede-
rale ha, da un lato, rilevato che nella misura in cui lo scritto dell'assicurato
inoltrato l'11 novembre 2013 avesse dovuto essere considerato quale ri-
corso contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013,
detto ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile siccome
tardivo e, dall'altro, che nella misura in cui lo scritto inoltrato l'11 novem-
bre 2013 avesse dovuto considerarsi un ricorso contro la decisione della
CSC del 28 ottobre 2013, detto ricorso avrebbe dovuto essere considera-
to inammissibile, avuto riguardo al fatto che, per quanto emergeva dagli
atti di causa, non era (ancora) stata resa una decisione su opposizione.
Per conseguenza, il Tribunale amministrativo federale non è entrato nel
merito dello scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013 ed ha tra-
smesso detto scritto all'autorità inferiore per competenza affinché la stes-
sa esaminasse se il menzionato scritto potesse essere considerato quale
opposizione alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013. Contro la men-
zionata sentenza del TAF non risulta essere stato interposto ricorso (doc.
86).
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D.
D.a Con scritto del 4 aprile 2014, la CSC, considerando lo scritto inoltrato
l'11 novembre 2013 come un'opposizione, ha assegnato all'interessato un
termine di 10 giorni per inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente
una firma, una motivazione e delle conclusioni, lo scritto inoltrato l'11 no-
vembre 2013 essendo uguale a quello a suo tempo inoltrato come oppo-
sizione alla decisione della CSC del 28 febbraio 2013 (cfr. riassunto dei
fatti del presente giudizio, lettera B.a), con la precisazione che, in caso di
mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile
(doc. 89).
D.b Con lettera del 23 aprile 2014, l'interessato si è opposto alla restitu-
zione dell'importo di fr. 4'393.- (recte fr. 4'577.-; doc. 96).
D.c Nella decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 97), la CSC
ha respinto l'opposizione del 23 aprile 2014 e confermato la propria deci-
sione del 28 ottobre 2013 mediante la quale ha chiesto la restituzione
dell'importo di fr. 4'577.- a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente per-
cepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi, detta autorità avendo
versato a torto delle rendite di vecchiaia per un importo pari a fr. 23'167.-
allorquando avrebbero dovuto essere versate delle rendite di vecchiaia
per un importo pari a fr. 18'590.-. L'autorità inferiore ha poi segnalato
all'interessato che la legge prevede il condono parziale o totale della
somma da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e
la restituzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualo-
ra venga presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
della decisione su opposizione, una domanda di condono motivata.
E.
Con scritto inoltrato il 29 maggio 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, ma datato 23 aprile 2014, scritto uguale a quello a suo tempo
inoltrato come opposizione alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013
(cfr. riassunto dei fatti del presente giudizio, lettera D.b), l'interessato ha
chiesto che "non sia fatto alcun recupero credito come dalla vostra cassa
richiesto per le somme di franchi 4393,00 perché e un disagio non provo-
cato (da lui) e una cosa inammissibile che si possa chiedere delle somme
in restituzione su un eventuale errore che e ancora tutto da dover accer-
tare provocato da terze persone che (lui) sia penalizzato alla restituzione
delle somme" e che lui "non debba farsi carico di errori provocati da terze
persone nel calcolo della propria rendita di vecchiaia" (doc. TAF 1).
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F.
Il 6 giugno 2014, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i
ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera
di compensazione.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù
dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non
è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS
830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono appli-
cabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la
LAVS non deroghi alla LPGA.
2.
2.1 Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos-
sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe-
tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vin-
colante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione
su opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presup-
posto processuale (sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011
consid. 1.1 nonché relativi riferimenti).
2.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'in-
teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La re-
stituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due
fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [sentenza del TF 9C_744/2012 del 15
gennaio 2013 consid. 3]).
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2.3 Nella fattispecie, la decisione della CSC del 28 ottobre 2013 e quella
successiva su opposizione della medesima autorità del 14 maggio 2014
riguardano unicamente il tema della restituzione. L'autorità inferiore non si
è infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limita-
ta ad esaminare la legalità della domanda di restituzione.
2.4 Nella misura in cui il ricorrente si prevale, nello scritto inoltrato il 29
maggio 2014, unicamente della sua buona fede per (implicitamente)
chiedere il condono dall'obbligo di restituzione della somma indebitamen-
te percepita, ma non contesta la legalità della domanda di restituzione in
quanto tale, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito del men-
zionato scritto (se l'insorgente avesse presentato un ricorso in tal senso,
lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile [sentenza del
TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).
3.
La presente sentenza può essere resa in procedura semplificata a giudi-
ce unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85bis
cpv. 3 LAVS).
4.
Lo scritto dell'assicurato, datato 23 aprile 2014, inoltrato il 29 maggio
2014, va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché, cresciuta
in giudicato la decisione su opposizione resa il 14 maggio 2014, la stessa
esamini se le condizioni per la concessione del condono dalla restituzione
parziale o totale dell'importo indebitamente percepito dall'interessato sia-
no, o meno, adempite e pronunci una decisione in merito, ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 seconda frase LPGA.
5.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito
della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combi-
nazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 7
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato, datato 23 aprile 2014,
inoltrato il 29 maggio 2014.
2.
Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai
sensi del considerando 4 del presente giudizio.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegato: scritto
dell'assicurato inoltrato il 29 maggio 2014)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: