Corte II I
C-3047/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano.
M._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3047/2006
Fatti:
A. M._______, cittadina svizzera, nata il _______, coniugata dal
_______ con prole, ha lavorato in Svizzera dal 1968 al 1975 e dal
1977 al giugno 1982 solvendo durante tali periodi i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Dopo il rimpatrio ha lavorato in proprio dall'agosto 1982 fino
al dicembre 1989 allorquando si è ritirata definitivamente dal lavoro
per ragioni che imputa alle sue condizioni precarie di salute. È titolare
di una pensione di invalidità italiana di Euro 133.78 dal 1° febbraio
1996. In data 16 agosto 1999, M._______ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità che è stata respinta con decisione del 7 febbraio 2000
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) cresciuta in giudicato per carenza della condizione
assicurativa dopo il rimpatrio avvenuto nell'estate 1982. In data 31
maggio 2004, M._______ ha nuovamente formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1-33).
B. Nel corso del 2005 l'assicurata ha versato agli atti il questionario
per l'assicurato ed il questionario per indipendenti datati 12 luglio 2005
(doc. 41 e 42). L'assicurata è stata visitata il 29 settembre 2004 presso
i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
di Casarano (Lecce), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la
diagnosi di cardiopatia ipertensiva, retinopatia ipertensiva, obesità,
artrosi cervico dorso-lombare, coxartrosi, dislipidemia, sindrome
depressiva in terapia farmacologica ed insufficienza venosa agli arti
inferiori ed ha posto un tasso di invalidità parziale dell'80% in rapporto
all'ultima attività lavorativa svolta senza esprimersi in merito a
qualsiasi altra attivià confacente alle attitudini dell'assicurata (doc. 75).
Sono stati inoltre esibiti un referto radiologico del 24 marzo 1983
(attestante un'inversione della lordosi cervicale, una discopatia tra L5/
S1 e note di artrosi a carico del tratto dorsale; doc. 44), un referto rx
del rachide del 21 febbraio 1990 (attestante un'inversione della
fisiologica lordosi cervicale con note cervicoartrosiche a carico dei
corpi inferiori ed aspetti spondiloartrosici anche al tratto dorsale
medio-inferiore; doc. 45), l'attestazione di ricovero dal 10 al 12 gennaio
2005 per spondiloartrosi cervicale in soggetto con ipertensione
arteriosa, scarsa tolleranza al glucosio, eccesso ponderale ed ernia
ombelicale (doc. 46 e 47), un referto radiologico del 28 settembre
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1995 (attestante note cervicoartrosiche a carico di C5 e C6,
scomparsa della fisiologica lordosi cervicale, accentuazione della
cifosi dorsale con aspetti spondiloartrosici diffusi, marcata riduzione
dello spazio intersomatico L5-S1 per discopatia, non significative
alterazioni a carico dell'anca dx e del ginocchio sin.; doc. 48), una
relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del 7 ottobre 1997 del Dott.
A._______ (giusta il quale l'assicurata è invalida al 75% dal luglio
1995/gennaio 1996 in quanto affetta da: poliartropatia, ipertensione
arteriosa con iniziale cardiopatia ipertensiva, insufficienza venosa a
carico degli arti inferiori ed obesità; doc. 49) oltre ad un insieme di
documenti medici obiettivi (referti di: ECG, visite cardiologiche,
mammografia ed ecografia mammaria, visita ed ecografia
ginecologica, esami ematochimici, TC, RX, visita endocrinologa, visite
ortopediche, certificati medici, monitoraggio dinamico non invasivo
della pressione arteriosa, visita oculistica; un certificato medico del 22
settembre 2004 del neurologo Dott. C._______ giusta il quale
l'assicurata è affetta da sindrome depressiva trattata
farmacologicamente) relativi al periodo 2000-2004 (doc. 50-74).
Con scritto del 7 febbraio 2005 (doc. 81) l'assicurata ha inoltre
prodotto un insieme di documenti medici obiettivi (certificati medici,
cartelle audiologiche, ecografia) relativi al mese di ottobre 2004 (doc.
76-80), documenti medici obiettivi (referti di: esami ematochimici, visita
neurologica, ECG e certificati medici, ecc.) relativi al 2005 (doc. 82-91)
oltre ad una relazione clinica del 7 luglio 2005 del Dott. F._______
giusta la quale, peraltro, le patologie di cui è affetta l'assicurata hanno
comportato l'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva reattiva
che malgrado una buona risposta alla terapia con antidepressiva ed
ansiolitici per lunghi periodi la rende totalmente inabile (doc. 92).
C. Nel suo rapporto del 19 settembre 2005 il Dott. P._______ del
servizio medico regionale (SMR), ha posto la diagnosi “principale” di
sindrome vertebrale lombare con problemi degenerativi e discopatie
L5-S1 e “secondaria” (con influsso sulla capacità lavorativa) di
cervicalgie con discopatia C5-C6, ipoacusia destra dall'infanzia e
sindrome del tunnel carpale bilaterale (predominante a destra) e
“secondaria” (senza influsso sulla capacità lavorativa) di obesità,
umore depresso, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica,
insufficienza venosa bilaterale ed ernia ombelicale voluminosa
riducibile. Dopo aver analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di
lunga durata, il medico dell'UAIE è giunto alla conclusione che
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l'assicurata è da ritenersi abile al 100% in qualsiasi attività lavorativa a
condizione che siano rispettati i seguenti limiti funzionali generali:
attività adatta in posizione libera seduta o in piedi, senza costrizione
né rotazione del tronco e senza portata di pesi di carico superiore ai
5-10 kg (doc. 93 e 94).
Con decisione del 23 settembre 2005 l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni di M._______ (doc. 96).
Quest'ultima ha formulato opposizione in data 25 ottobre 2005,
chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative (doc. 97). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto
un'attestazione del 10 settembre 2002 (giusta la quale l'assicurata è
stata riconosciuta invalida civile al 75%; doc. 98) oltre ad un insieme di
documenti medici obiettivi (ECG e vari certificati medici) relativi al
2005 (doc. 99, 101-103) e ad una relazione clinica del 27 ottobre 2005
del Dott. F._______ (giusta la quale l'assicurata presenta un'inabilità al
lavoro del 75% dal 1995 e del 100% attuale; doc. 104.3).
In data 8 novembre 2005 M._______, regolarmente rappresentata dal
Patronato INCA di B._______, ha confermato la propria opposizione
ed ha precisato di chiedere il riconoscimento del suo diritto ad una
mezza rendita, rispettivamente ad una rendita intera,
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal maggio 2004
(doc. 105). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, in data 10
novembre 2005 ed in data 6 aprile 2006, documentazione medica già
agli atti (doc. 106 e 107). È stata inoltre prodotta la sentenza del 28
gennaio 1998 con cui l'assicurata è stata riconosciuta invalida civile al
75% a decorrere dal 1° febbraio 1996 (doc. 109). In data 18 luglio
2006 è stato pure esibito il questionario per gli assicurati occupati
nell'economia domestica del 12 luglio 2006 nel quale l'interessata
afferma di non essere praticamente piú in grado di svolgere le
mansioni domestiche che competono ad una casalinga e dichiara di
necessitare dell'aiuto di terzi (segnatamente della figlia) per tutti i
lavori (doc. 110).
Ricevuta l'opposizione, l'UAIE ha sottoposto l'incarto alla Dott.ssa
S._______ del proprio servizio medico, la quale, alla luce della
documentazione prodotta, nel suo rapporto del 14 settembre 2006
(doc. 113 e 113.1) - dopo aver rilevato che le risposte fornite
dall'interessata nel questionario per gli assicurati occupati
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nell'economia domestica (doc. 110) sono incomplete e tenuto conto
della situazione medica dell'assicurata in relazione alle incombenze
domestiche (famiglia composta da tre persone adulte) - ha applicato le
direttive 3093 e 3098 della circolare concernente l'invalidità e
l'impotenza edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS,
CIIAI) giungendo alla conclusione che l'assicurata presenta
un'incapacità quale casalinga del 20% dal 7 ottobre 1997 (cfr.
relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del 7 ottobre 1997 del Dott.
A._______: doc. 49) e del 36% dal luglio 2005 (cfr. relazione clinica del
7 luglio 2005 del Dott. F._______: doc. 92).
Mediante decisione su opposizione del 26 ottobre 2006, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria
decisione del 23 settembre 2005 (doc. 114).
D. Con gravame del 15 novembre 2006, interposto presso la
Commissione federale AVS/AI di ricorso per le persone residenti
all'estero (CFR), M._______, regolarmente rappresentata dal
Patronato INCA di B._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal maggio
2003. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione
medica obiettiva (esami di laboratorio, ECG, referto pneumologico, vari
certificati medi, referto endoscopico, ecc.) relativa al 2006.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
alla Dott.ssa S._______, la quale, nel suo rapporto medico del 4
gennaio 2007, ha riaffermato integralmente la sua precedente
valutazione (doc. 116). L'UAIE, nella sua risposta del 12 gennaio 2007,
propone pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
patronato INCA, con replica del 20 febbraio 2007, ha ribadito
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l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
In data 8 aprile 2008 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il
termine impartito nell'ordinanza non sono state presentate istanze di
ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 maggio 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 maggio 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 26 ottobre 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
Pagina 7
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6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS
0.142.112.681), la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato svizzero risiede nell'UE.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
7.2 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(artt. 5 e 28 cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 OAI precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità. Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
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quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
7.3 Nella specie dev'essere rilevato che M._______, compilando il
questionario per l'assicurato del 12 luglio 2005 (doc. 41), ha dichiarato
di aver cessato l'attività lavorativa nel dicembre del 1989 per un
aggravamento del suo stato di salute. Ora quest'ultima affermazione
non è confortata dalla documentazione medica agli atti che, invero,
inizia ad assumere rilievo al più presto a partire dal 1995 (cfr. doc.
46-48). Ciò che è pure comprovato dal fatto che il Dott. A._______,
nella sua relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del 7 ottobre 1997,
considera l'assicurata invalida al 75% (in quanto affetta da
poliartropatia, ipertensione arteriosa con iniziale cardiopatia
ipertensiva, insufficienza venosa a carico degli arti inferiori ed obesità)
a decorrere dal luglio 1995/gennaio 1996 (doc. 49). Di conseguenza,
appare giustificato applicare alla presente fattispecie il metodo di
valutazione specifico delle casalinghe, come peraltro correttamente
ammesso dall'amministrazione, anzichè quello generale.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
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motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente
giudizio, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in modo oggettivo in merito. L'assicurata risulta
essere affetta da sindrome vertebrale lombare con problemi
degenerativi e discopatie L5-S1, cervicalgie con discopatie C5-C6,
ipoacusia destra dall'infanzia, sindrome del tunnel carpale bilaterale
(predominante a destra), obesità, sindrome depressiva, ipertensione
arteriosa, sindrome metabolica (con intolleranza glicidica, dislipidemia
e HTA), insufficienza venosa bilaterale, ernia ombelicale, steatosi
epatica, diabete di tipo II, iniziale cardiopatia ischemica, fibromatosi
uterina e noduli mammari benigni (perizia medica INPS di Casarano
del 29 settembre 2004; rapporto medico del 19 settembre 2005 del
Dott. P._______; rapporti medici del 14 settembre 2006 e del 4
gennaio 2007 della Dott.ssa S._______, relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio del 7 ottobre 1997 del Dott. A._______, relazione
clinica del 7 luglio e del 27 ottobre 2005 del Dott. F._______). Il
collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di
far proprie le conclusioni convergenti inerenti alla diagnosi.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
Pagina 11
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10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, il sanitario
incaricato dell'INPS ha posto un tasso d'invalidità parziale dell'80% in
relazione all'ultimo lavoro svolto senza tuttavia esprimersi in merito ad
un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni (doc. 75) mentre il
Dott. A._______, nella sua relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio
del 7 ottobre 1997, considera l'assicurata invalida al 75% a decorrere
dal luglio 1995/gennaio 1996 (doc. 49) ed il Dott. F._______, nella sua
relazione clinica del 27 ottobre 2005, è dell'avviso che l'assicurata
presenta un'inabilità al lavoro del 75% dal 1995 e del 100% attuale
(doc. 104.3). Dal canto suo il Dott. P._______, nel suo rapporto del 19
settembre 2005, considera l'assicurata abile al 100% in qualsiasi
attività lavorativa a determinate condizioni (attività adatta in posizione
libera seduta o in piedi, senza costrizione né rotazione del tronco e
senza portata di pesi di carico superiore ai 5-10 kg: doc. 93 e 94).
Infine, la Dott.ssa S._______ ha ritenuto, nel suo rapporto del 14
settembre 2006 - confermato integralmente nel suo rapporto del 4
gennaio 2007 alla luce di tutta la documentazione medica obiettiva
prodotta dall'assicurata - che quest'ultima presenta un'incapacità
quale casalinga, nonostante le indicazioni lacunose riportate
nell'apposito questionario, del 20% dal 7 ottobre 1997 (cfr. relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio del 7 ottobre 1997 del Dott. A._______:
doc. 49) e del 36% dal luglio 2005 tenuto conto di un'economia
domestica composta da tre persone adulte come pure delle difficoltà
che essa potrebbe incontrare nell'ambito dei lavori più pesanti (cfr.
relazione clinica del 7 luglio 2005 del Dott. F._______: doc. 92).
10.2 Nella specie, il Tribunale può condividere le conclusioni cui è
pervenuta la Dott. S._______ nelle sue relazioni del 14 settembre
2006 e del 4 gennaio 2007, tanto più che la nuova documentazione
esibita in sede di ricorso non apporta elementi suscettibili di
modificare i precedenti pareri. Il danno alla salute lamentato
dall'assicurata è infatti stato valutato sulla base di accertamenti
approfonditi e completi. In particolare risulta che la ricorrente presenta
diverse affezioni tra le quali un'obesità importante. Ora, una perdita di
peso rilevante sarebbe suscettibile di diminuire una buona parte dei
sintomi. Le limitazioni funzionali dal punto di vista osteoarticolare sono
modeste e la cardiopatia ischemica è allo stadio iniziale, la pressione
arteriosa essendo trattata in modo soddisfacente. Nonostante la
diagnosi di bronchite cronica, le funzioni polmonari sono nei limiti della
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norma, come pure i risultati delle analisi di laboratorio. Per quanto
concerne la sindrome depressiva, risulta che la precedente terapia è
stata abbandonata per motivi sconosciuti, la ricorrente presenta tuttora
unicamente un'insonnia e un umore depresso. Pertanto il Tribunale
può ritenere che le attività di casalinga in un'economia domestica di
tre adulti sono compatibili con lo stato di salute dell'assicurata ed
esigibili in misura superiore al 60%.
11. M._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
12. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili (art. 64 PA a contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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