Corte II I
C-3047/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Elena Avenati-Carpani
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 26 marzo 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3047/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1985
al 1999 nel settore calzaturiero, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 1). Dopo il rimpatrio, ha lavorato per una
ditta di Castiglione Olona a decorrere dal giugno 1999 come addetto
alla calandratura fino al settembre 2003 e, in seguito a malattia, come
addetto al confezionamento e servizi di finitura dall'aprile 2004 (doc.
9).
In data 29 marzo 2004, in seguito a lunga malattia, ha formulato una
prima domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a
questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era portatore di
un'insufficienza respiratoria cronica secondaria ad ipoventilazione
polmonare (C-pap notturna), crisi epilettiche morfeiche, ipertensione
arteriosa controllata dalla terapia, obesità lieve (cfr. perizia medica
particolareggiata del del 19 aprile 2004, doc. 22). Mediante decisione
del 7 luglio 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI;
ora, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE) ha respinto la domanda di rendita in quanto non
sussisteva incapacità di guadagno, l'interessato avendo ripreso a
lavorare, pur con assenze per ragioni di salute, da aprile 2004 (doc.
1-35).
B.
In data 6 settembre 2006, A._______ ha formulato una seconda
domanda AI (doc. 36-38). Risulta che l'interessato è stato licenziato
dalla ditta per la quale lavorava, in ragione di mobilità, con effetto al 31
dicembre 2005; le ultime assenze dal lavoro causa malattia si sono
protratte dal 4 gennaio al 4 febbraio, dal 25 febbraio al 4 marzo, dal 16
al 24 maggio, dal 23 giugno al 9 luglio e dal 22 settembre al 20
novembre 2005 (doc. 42). Da allora non ha più svolto attività lucrativa.
Il richiedente è stato visitato il 15 febbraio 2007 presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di "insufficienza respiratoria di
tipo prevalentemente ostruttivo e parzialmente reversibile, epilessia
cronica essenziale di tipo piccolo male (morfeica), malattia
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diverticolare del colon a localizzazione esclusivamente distale
(sigmoidea) ed impronta prevalentemente ulcerativa" ha posto un
tasso d'invalidità del 75% (doc. 65). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali:
- un referto radiologico del rachide dorsale e lombare e del torace del
5 agosto 2005 con un breve rapporto d'esame ortopedico del 31 luglio
2005 (doc. 44, 45);
- un breve rapporto di medicina del sonno del 27 settembre 2005, un
elettrocardiogramma del 27 ottobre 2005, un referto tomografico
assiale computerizzato (TAC) del torace e mediastino del 4 novembre
2005, un referto di risonanza magnetica (RM) colonna in toto del 6
febbraio 2006, un referto di scintigrafia ossea total body del 6 febbraio
2006 (doc. 46-50);
- una relazione di polisonnografia notturna del 9 febbraio 2006, prove
della funzionalità respiratoria del 2 marzo 2006 ed altri reperti medici
pneumologici (doc. 51-56);
- una relazione di dimissioni ospedaliere per il ricovero dal 16 febbraio
al 6 marzo 2006 per un ciclo di riabilitazione respiratoria e documenti
oggettivi annessi (doc. 59);
- un rapporto di colonscopia del 18 agosto 2006 con biopsia (doc. 61,
62);
- un rapporto d'esame pneumologico (Dott.ssa Lucioni) del 9
novembre 2006 (doc. 64);
- ulteriori prove della funzionalità respiratoria del 28/30 marzo 2007 in
cartella clinica (lettera di uscita) relativa a degenza dal 28 marzo al 17
aprile 2007 per riabilitazione respiratoria e clinico-funzionale (doc.
66-70);
- un referto radiologico del torace del 29 marzo 2007 (doc. 71);
- ulteriori prove della funzionalità respiratoria del 13 aprile 2007 (doc.
74);
- un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 26 aprile 2007
(doc. 76);
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- documenti sanitari riguardanti la fornitura e l'indirizzo terapeutico di
coadiuvanti alla respirazione notturna (doc. 72, 77);
- un breve rapporto d'esame neurologico del 9 agosto 2007 (doc. 78).
C.
Nel suo rapporto del 7 novembre 2007, il Dott. Battaglia, medico del
SMR "Rhône", dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha ritenuto
che l'interessato sarebbe ancora integralmente abile nel suo
precedente lavoro (doc. 80).
Con progetto di decisione del 10 dicembre 2007, l'UAIE ha disposto la
reiezione del gravame per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 81).
Con lettera del 22 gennaio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS ha contestato tale progetto facendo
valere di essere disoccupato dal 1° gennaio 2006, di essere stato
riconosciuto invalido secondo le patrie assicurazioni sociali ed invalido
civile dal 50 al 60%. Produce documenti (doc. 83, 84, 85) circa il
riconoscimento dell'invalidità civile con tasso d'invalidità del 60% (21
novembre/13 dicembre 2007).
Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott.
Battaglia, il quale, nella sua relazione del 10 marzo 2008, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 89).
Mediante decisione del 26 marzo 2008, l'UAIE ha respinto la richiesta
di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 90).
D.
Con il ricorso depositato l'8 maggio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. L'insorgente sostiene che le sue frequenti e prolungate
assenze dal lavoro per i noti problemi di salute sono, per il vero,
all'origine del suo licenziamento. Egli fa notare che il salario, da ultimo,
era già ridotto del 20%. Ritiene di aver diritto ad almeno tre quarti di
rendita AI (tasso d'invalidità del 60%). Produce un breve certificato
medico della Dott.ssa Daverio (16 aprile 2008) attestante la nota
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diagnosi. Inoltre, l'insorgente chiede l'esonero dal pagamento delle
spese processuali.
In un secondo tempo, la parte ricorrente ha inviato una relazione
sanitaria allestita il 30 agosto 2008 dalla Dott.ssa Ghiringhelli,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, Varese, la quale
insiste sul danno invalidante provocato dall'epilessia e morfeica e
dall'insufficienza respiratoria cronica parziale. L'esperto di parte ritiene
che, date le condizioni di salute e la formazione dell'assicurato, esiste
uno scapito economico del 60% almeno in attività di ripiego. Con le
osservazioni completive (al ricorso) del 9 settembre 2008, il Patronato
INAS ribadisce quanto già espresso ricordando l'estremo divario
esistente fra la valutazione dell'INPS con quella espressa dal Dott.
Battaglia.
E.
Ricevuto il ricorso e le osservazioni completive, l'UAIE ha sottoposto
gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione del 14 novembre 2008, ha affermato che l'attestato della
Dott.ssa Ghiringhelli non apporta novità sotto il profilo diagnostico,
mentre si limita ad esprimere un diverso parere circa le ripercussioni
invalidanti di malattie note da diversi anni (doc. 92).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 novembre 2008, l'UAIE
propone pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui,
per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 16
dicembre 2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. L'interessato insiste che non potrebbe più
svolgere il precedente lavoro e che, in eventuali attività di ripiego,
subirebbe una perdita di guadagno superiore ai due terzi.
Su richiesta dello scrivente Tribunale, il Patronato INAS ha compilato il
formulario relativo alla domanda di esonero dal pagamento delle
spese processuali, allegando il certificato di pensione AI italiana, il
contratto d'affitto e spese condominiali ed il modulo delle imposte
italiano.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
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subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado
d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
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rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI,
RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un
punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 7 luglio
2005. Con decisione del 26 marzo 2008 ha in seguito respinto una
seconda domanda di rendita presentata il 6 settembre 2006. Ne
consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta
una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 7
luglio 2005 al 26 marzo 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera, ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
Pagina 8
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7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 A._______ ha lavorato nel settore chimico per una ditta della
provincia di Varese fino al 31 dicembre 2005. Dall'aprile 2004, per
ragioni di salute, da addetto alla calandratura, è stato assegnato al
confezionamento ed ai servizi di finitura. Il dipendente svolgeva il suo
compito in ragione di 40 ore settimanali. Il mutamento di incarico ha
avuto come conseguenza la riduzione del salario del 20% circa. Le
sue assenze dal lavoro, per ragioni di malattia, si sono protratte (nel
periodo di cognizione giudiziaria) dal 4 gennaio al 4 febbraio, dal 25
febbraio al 4 marzo, dal 16 al 24 maggio, dal 23 giugno al 9 luglio, dal
22 settembre al 20 novembre 2005. Il motivo di licenziamento è da
imputare a "mobilità", ossia esubero di personale. L'interessato imputa
questo congedo a motivi di salute, ossia lo scarso rendimento (doc. 9,
41 e 42).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
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conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, è stata sostanziamente ritenuta la diagnosi di
insufficienza respiratoria cronica di tipo prevalentemente ostruttivo e
parzialmente reversibile, epilessia cronica essenziale di tipo piccolo
male (morfeica), malattia diverticolare del colon nella regione
sigmoidea ad impronta prevalentemente ulcerativa (cfr. perizia medica
particlareggiata del 15 febbraio 2007, doc. 65). Va già osservato che
questa diagnosi non differisce, per l'essenziale, da quella rilevata
nell'ambito della prima domanda di rendita. L'assicurato presenta poi
una situazione di obesità marcata ed una ipertensione arteriosa in
terapia. La documentazione medica esibita in sede di ricorso non
evidenzia ulteriori patologie (Dott.sse Daverio e Ghiringhelli).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
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carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
75%. Va rilevato, tuttavia, che un tasso d'invalidità rilevante (70%) era
già stato posto dal sanitario nel 2004, quando l'interessato lavorava
(doc. 22). Dal canto loro, i medici dell'UAIE ritengono che il richiedente
potrebbe continuare a svolgere il precedente lavoro di operaio addetto
alla finitura ed al confezionamento dei prodotti, attività già di ripiego,
che la ditta gli aveva assegnato in ragione delle sue condizioni di
salute.
10.2 L'interessato soffre di un problema respiratorio notturno.
Riposando male, il suo rendimento durante la giornata ne risulta
compromesso. A questa insufficienza respiratoria parziale notturna
egli ha ovviato, da tempo (2003), mediante una respirazione assistita
da un apposito apparecchio (ventiloterapia con Bi-pap notturno) che, a
detta di tutti i medici curanti risulta avere una buona "compliance".
Questo sistema, ulteriormente migliorato nel 2007 (doc. 72), permette
al paziende di godere di un sonno più profondo e più regolare. Va
precisato infatti che l'insufficienza respiratoria è secondaria alle
sindromi di apnee notturne del sonno ed a sopraelevazione
dell'emidiaframma destro. In posizione normale e durante il giorno vi è
una situazione non patologica.
10.3 In secondo luogo, l'assicurato soffre di una forma di epilessia
esclusivamente morfeica. Questa manifestazione è da inquadrare
nell'ambito del disturbo precedente e non deve essere confusa con
l'epilessia (grande male) comune. Queste crisi sono caratterizzate da
scosse muscolari notturne, involontarie che, di regola, non sono
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determinanti a livello valetudinario. Già rilevato nel 2003 (cfr. incarto
concernente la prima domanda di rendita) il disturbo in esame non ha
necessitato ulteriori cure, se non quelle già praticate in esito ai
problemi del sonno e dell'insufficienza respiratoria notturna. Non
risultano danni neuropsicologici.
10.4 Per il resto, l'assicurato soffre di una ipertensione arteriosa in
trattamento e di un evidente sovrappeso che, in molti occasioni di
visite cliniche e/o degenze, i medici incaricati hanno consigliato di
ridurre. La patologia a livello del sigma si è rivelata essere di tipo
benigno e necessita soltanto di cure specifiche in caso di necessità e
l'astensione da un certo tipo di alimentazione.
10.5 Per quanto riguarda il referto della Dott.ssa Ghiringhelli del 30
agosto 2008, esso non contiene novità di rilievo, ma si limita ad
esprimere un diverso parere circa le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni. Occorre tuttavia usare prudenza nel valutare le
certificazioni redatte da medici stranieri, soprattutto per quanto si
riferisce alla fissazione del grado d'inabilità lavorativa. Infatti, le
condizioni cui il diritto italiano subordina il riconoscimento di
prestazioni assicurative sono dissimili da quelle previste dalla LAI,
applicabili nella specie (cfr. anche P. OMLIN, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 296 e seg.).
11.
11.1 Ora, il collegio giudicante, non ha motivo di scostarsi dal parere
dei medici dell'UAIE. L'interessato sarebbe ancora in grado di
riprendere il suo precedente lavoro di addetto al confezionamento ed
ai servizi di finitura. In questa attività, più semplice e leggera di quella
precedente di addetto alla calandratura, lo scapito economico era
limitato al 20%, dunque inferiore al minimo del 40% richiesto dalla
legge per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Questa attività è dunque ragionevolmente esigibile ed il
fatto che sia stato licenziato non è dovuto a motivi esclusivamente
medici.
11.2 Vero è che, ora, la ricerca di un posto di lavoro adatto alle
capacità dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la
situazione congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non
gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,
non può essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di
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sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che
sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la
disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona che
richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da
lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88
consid. 4c, 113 V 28 consid. 4).
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 La procedura di ricorso è di principio onerosa (art. 69 LAI).
Tuttavia, le spese processuali possono essere condonate alla parte
che non beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo
addossargliele (art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla
tasse e sulle spese ripetibili nelle causa dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel formulario di
gratuito patrocinio, l'interessato fa valere che a fronte di entrate fisse,
prevalentemente pensionistiche (comprese quelle della coniuge) di
Euro 1'327.- mensili, deve far fronte a spese fisse (affitto, spese
condominiali, oneri assicurativi e spese varie) di Euro 797.-, oltre,
ovviamente, al carico famigliare. Vi sono poi le spese sanitarie non
coperte dall'assicurazione nazionale (Tickets ed altro).
Visto quanto precede, non vengono prelevate spese processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili alla parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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