B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3049/2014
Sen t en z a d e l 2 7 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 16 aprile 2014).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , divorziato, residente in Italia, ha la-
vorato in Svizzera quale cameriere (doc. 2 inc. AI) per diversi periodi com-
presi fra il 1972 ed il 1979, nel 1981, nel 1983, dal 1985 al 1987, dal 1989
al 1997, dal 2001 al 2002, nel 2004 e dal 2008 al 2012, solvendo contributi
all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc.
TAF 18). Dall’agosto 2010 il dipendente lavorava (come cameriere) per una
società con sede a Chiasso in ragione di 42 ore settimanali. Non si è più
presentato al lavoro a causa di un infortunio dopo il 28 dicembre 2012 (doc.
7).
B.
B.a In data 13 giugno 2013 (doc. 1, 5) l’interessato ha formulato all’Ufficio
AI del Cantone Ticino una domanda volta al conseguimento di prestazioni
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.
B.b L’Ufficio AI cantonale ha dapprima acquisito ad atti l’incarto inerente
l’infortunio di competenza dell’assicurazione Helsana (incarto Helsana I,
numerato) da cui si evince che l’assicurato è rimasto vittima, il 29 dicembre
2012, di un infortunio stradale mentre attraversava la strada su strisce pe-
donali.
Un primo accertamento del Dott. B._______, neurologo di fiducia dell’Hel-
sana (rapporto del 13 febbraio 2013, inc. Helsana I, doc. 16), non ha rile-
vato, in base anche ad una precedente Tac cerebrale, nulla di patologico,
con abilità al lavoro completa dal 1° marzo 2013;
Un secondo accertamento a cura del Dott. C._______ (generalista, spe-
cialista in medicina manuale SAMM), il 20 marzo 2013, sulla scorta di di-
verse Tac e Rx, poneva la diagnosi di “pregresso TCC con amnesia circo-
stanziale, verosimile tinnito orecchio destro, tono deflesso dell’umore con
calo ponderale in esito a trauma del 29 dicembre 2012 e consigliava ac-
certamenti da un punto di vista otorinolaringoiatrico e psichiatrico (doc. 22
inc. Helsana I);
Tramite un rapporto del 7 giugno 2013, con esame otoneurologico del 18
giugno 2013, e rapporto finale del 20 giugno 2013 (doc. 27-29 inc. Helsana
I) il Dott. D._______, specialista in ORL, ha accertato “un disturbo tinnito
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all’orecchio destro con ripercussione/danno integrità corporale (in base ad
apposite tavole INSAI/SUVA) del 5% e nessun danno vestibolare ogget-
tivo”;
Nel rapporto del 12 ottobre 2013 la psichiatra Dott.ssa E._______ ha infine
attestato una reazione mista ansioso-depressiva in sindrome da disadatta-
mento, ciò che non comportava incapacità di lavoro (doc. 36 inc. Helsana
I).
B.c L’UAI ticinese ha inoltre acquisito ad atti il questionario del datore di
lavoro (doc. 7), nonché vari atti medici (esami strumentali, analisi, cartelle
cliniche) ed amministrativi riguardanti i primi interventi in esito all’infortunio
del 29 dicembre 2012 (doc. 7-10).
Il medico curante dell’interessato, Dott. F._______, specialista in allergolo-
gia ed immunologia clinica, nel questionario dell’11 luglio 2013 (doc. 12) ha
rilevato una sindrome vertiginosa cronica ed una sindrome depressiva, in-
sonnia, faticabilità accentuata, ciò che avrebbe comportato un’incapacità
di lavoro totale.
B.d L’UAI cantonale ha quindi aggiornato l’incarto dell’assicuratore infor-
tuni (doc. 19), dal quale risulta una copertura assicurativa per incapacità al
lavoro dal 1° gennaio 2013 al 20 novembre successivo. Da inchiesta tele-
fonica risulta che, invitato a presentarsi al lavoro il 21 novembre 2013, l’in-
teressato non ha dato seguito a questa disposizione dell’assicuratore in-
fortuni (fornendo un ulteriore certificato del Dott. F._______). Egli è quindi
stato licenziato con effetto 30 novembre 2013 (doc. 21).
B.e Dall’incarto dell’assicuratore infortuni esibito con il ricorso (incarto Hel-
sana II non numerato, doc. TAF 17) si evince che l’Helsana, con decisione
del 23 gennaio 2014 ha soppresso le prestazioni a decorrere dal 1° ottobre
2013 ai sensi dell’art. 49 LPGA. Contro questa decisione, l’interessato ha
formulato opposizione il 19 febbraio 2014 senza produrre documentazione
alcuna a suffragio della sua istanza. Con decisione su opposizione del 16
aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha respinto l’istanza dell’opponente,
confermando la decisione iniziale. Contro detta decisione su opposizione,
A._______ ha presentato un ricorso al Tribunale cantonale delle assicura-
zioni (TCA), Lugano. Detta istanza giudiziaria, con sentenza del 28 luglio
2014, ha respinto l’impugnativa del ricorrente (cfr. incarto Helsana II non
numerato contenuto nell’incarto del TAF, 17).
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B.f Preso atto della situazione da un punto di vista infortunistico, nel rap-
porto del 13 marzo 2014, il Dott. G._______ del Servizio medico regionale
(SMR), generalista, ha affermato che non vi è incapacità lavorativa durante
un anno almeno con effetto dalla data dell’infortunio (doc. 25).
C.
C.a Con progetto di decisione del 13 marzo 2014, l’Ufficio AI cantonale ha
pertanto disposto la reiezione della richiesta di prestazioni, considerando
l’interessato pienamente abile al lavoro dal 21 novembre 2013 (doc. 26).
Con risposta del 1° aprile 2014, l’interessato ha ribadito le sue pretese
(doc. 28).
C.b Mediante decisione del 16 aprile 2014, l’UAIE, competente per notifi-
care i provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha respinto
la richiesta di prestazioni assicurative (doc. 32).
D.
Con il ricorso depositato il 4 giugno 2014 A._______ chiede in via prelimi-
nare l’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie, in quanto non perce-
pisce alcuna indennità da ottobre 2013. Nel merito postula la sospensione
del summenzionato provvedimento amministrativo in attesa degli accerta-
menti medici in atto. Al riguardo egli sostiene che la decisione dell’AI è pre-
matura, la sua situazione medica non essendo stabilizzata. Infine postula
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare. Nulla produce, a suffragio
delle sue conclusioni, a parte un breve certificato medico del 23 maggio
2014 dello psichiatra Dott. H._______ attestante un notevole grado d’ansia
e depressione (doc. TAF 1).
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 luglio 2014, l’UAIE propone la reie-
zione dell’impugnativa rinviando, per le motivazioni, alla presa di posizione
dell’Ufficio AI cantonale del 1° luglio 2014 (doc. TAF 5).
F.
Il ricorrente, al quale sono state sottoposte le risposte di causa e della do-
cumentazione di rilievo, non ha esercitato il suo diritto di replica nel termine
appositamente impartito dal TAF (doc. TAF 6).
G.
Per quanto riguarda la domanda di esonero dalle spese processuali, l’inte-
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Pagina 5
ressato ha esibito il formulario apposito debitamente compilato e accom-
pagnato da documentazione a sostegno (doc. TAF 7). Egli ha perfezionato
la propria domanda ricompilando il questionario il 17 febbraio 2016 (doc.
TAF 14) e fornendo ulteriore documentazione.
H.
Il TAF ha acquisito ad atti l’incarto (seconda parte) dell’assicuratore infor-
tuni Helsana (doc. TAF 17). Inoltre, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha inviato a questo Tribunale copia delle decisione dell’11 luglio
2014, dalla quale risulta che l’assicurato è al beneficio di una rendita
dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° agosto 2014.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
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firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im-
pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso
del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1
2.1.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii, nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è
intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si de-
termina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo
le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata tempo-
ris; DTF 130 V 445).
2.1.2 Contestato in concreto è il diritto di A._______ di percepire una ren-
dita di invalidità al più presto dal 1° gennaio 2014 (sei mesi dopo la presen-
tazione della domanda, art. LAI, consid. Ba). Ne consegue che sono appli-
cabili le modifiche legislative di cui alla 6a revisione in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), pur non comportanti cambiamenti
rispetto al diritto precedente in merito alla valutazione dell’invalidità.
2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 16 aprile 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010
del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
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3.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002.
3.1 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
3.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri-
spondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
3.3 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
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Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
4.
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente di percepire una rendita
d’invalidità, segnatamente il grado e la durata dell’inabilità lavorativa. Se-
condo l’insorgente, infatti, egli non si sarebbe mai rimesso dall’infortunio
subito il 29 dicembre 2012 e la situazione non sarebbe ancora stabilizzata.
Dal canto suo l’amministrazione ritiene sufficienti i dati emersi dagli accer-
tamenti specialistici eseguiti dall’assicuratore infortuni che ha fatto allestire,
nel 2013, ben tre perizie in diversi rami medici e che non vi sono motivi
validi per procedere ad ulteriori accertamenti, la capacità al lavoro (totale)
dell’assicurato, nella precedente attività di cameriere/barista da ottobre
2013 o al più tardi dal 21 novembre 2013 essendo pacifica.
5.
Il TAF applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 di-
cembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la
soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta libe-
ramente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13
PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità
di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, men-
tre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui
queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20
gennaio 2010 consid. 2).
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
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6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del
50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008),
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di gua-
dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un
anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale
a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal
1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
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cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi-
menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am-
bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con-
sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la
valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do-
vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid.
6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato
ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il
grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V
129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore
di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a).
Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di
una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi-
curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava
in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi
pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro-
pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai
sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,
l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri-
corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi-
zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del
TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio gli accertamenti necessari e raccogliere le informazioni di cui ha
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bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Alfine di poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in
caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o even-
tualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali atti-
vità l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quale sforzo si può ancora esigere da
un assicurato, tenuto conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 404 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
7.3 Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indi-
cazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (sentenza del TF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3).
7.4 In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla
valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di
vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice
a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di afferma-
zioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti
in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante
può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori
complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V
351consid. 3b/aa pag. 353 con rinvii).
7.5 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231
consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun-
gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. questa Corte ha però ritenuto
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conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e
art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in rela-
zione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
7.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di-
versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze
e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
8.
8.1 La diagnosi emersa nel caso in esame è deducibile dall’incarto dell’as-
sicuratore infortuni. L’amministrazione AI, infatti, non ha proceduto ad alcun
accertamento interno.
8.2 Ora, riallacciandoci alla giurisprudenza sopra ricordata deve essere qui
esaminato se fosse stato il caso che l’UAI cantonale accertasse la diagnosi
in modo indipendente da quanto traspariva dall’incarto di Helsana. Questo
sarebbe senza alcun dubbio giustificabile allorquando, per esempio, si pre-
sentassero malattie extra-infortunistiche di rilievo o quando l’accertamento
dell’assicuratore infortuni apparisse insufficiente o poco chiaro, oppure, an-
cora, quando l’inchiesta medica e la procedura in materia infortunistica non
fosse ancora terminata.
8.3 Nel caso che ci occupa dagli atti emerge che l’indagine eseguita
dall’assicuratore Helsana è completa fin nei minimi dettagli, non sono mai
state enunciate patologie extra-infortunistiche, mentre l’istruttoria, come
del resto la procedura, sono terminate e chiuse.
8.4 La diagnosi rilevante in concreto è pertanto sostanzialmente quella di
pregresso trauma cranico commotivo con residuato un verosimile tinnito in
orecchio destro, reazione mista ansioso-depressiva in sindrome da disa-
dattamento (ICD 10-F43-22). Questa diagnosi scaturisce da visite specia-
listiche effettuate in ambito infortunistico dai Dott.ri B._______ (neurologo;
perizia del 13 febbraio 2013, doc. 16 inc. Helsana I), C._______ (generali-
sta e specialista in medicina manuale SAMM, perizia del 20 marzo 2013,
doc. 22 inc. Helsana I), D._______ (specialista in ORL, perizia del 7 giugno
2013, doc. 27 inc. Helsana I), E._______ (specialista in psichiatria, perizia
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Pagina 13
del 12 ottobre 2013, doc. 36 inc. Helsana I). L’interessato dal canto suo
non ha mai esibito documentazione medica che possa far stato di un’altra
diagnosi a parte un succinto certificato psichiatrico del 23 maggio 2014 del
Dott. H._______ privo di vera e propria marcatura diagnostica secondo i
codici internazionali (doc. TAF 1).
La diagnosi posta non è pertanto contestata dal ricorrente, il quale si limita
a denunciare doglianze soggettive.
9.
9.1 Per quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute sulla capa-
cità lavorativa, va rilevato che l’assicuratore infortuni ha effettuato tutti que-
gli accertamenti che la situazione imponeva in concreto. Non vi sono ulte-
riori esami che l’UAI, da parte sua, avrebbe potuto ordinare, in quanto
l’operato dell’assicuratore infortuni è completo ed esauriente e, come detto
non smentito da eventuali controprove.
9.1.1 Quaranta giorni dopo l’infortunio del 29 dicembre 2012, l’Helsana ha
ordinato una visita peritale in neurologia presso il Dott. B._______ (doc. 16
inc. Helsana), in quanto l’interessato, stando a qualche breve certificato del
medico curante, lamentava ancora fenomeni di perdita di equilibrio ed un
ronzio all’orecchio destro. Per il resto in seguito all’incidente l’infortunato
non aveva subito lesioni maggiori (fratture, ferite gravi). Il Dott. B._______
constatava che il paziente era in buone condizioni generali di salute con
esame neurologico nella norma, senza reperti per una lesione neurologica
centrale o periferica. Al momento della visita il paziente era peraltro del
tutto asintomatico, a parte delle cefalee intermittenti prive di conseguenze
debilitanti. L’esperto non riteneva utile ulteriori indagini e considerava che
il paziente avrebbe potuto riprendere il proprio lavoro in misura graduale
da subito ed al cento per cento dal 1° marzo 2013.
9.1.2 Tuttavia, a seguito del tinnito (acufeni), il medico curante ha prescritto
un esame ORL, eseguito in Italia il 22 febbraio 2013, il quale poneva il
evidenza solo un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità lieve-mode-
rata (doc. 19 inc. Helsana I), tanto che detto l’assicuratore ordinava una
visita presso il proprio medico di fiducia Dott. C._______. Nel rapporto del
20 marzo 2013 e nel complemento del 2 maggio successivo (doc. 22 e 25
inc. Helsana I), prudenzialmente, il sanitario proponeva sia una visita oto-
rinolaringoiatrica che psichiatrica, avendo riscontrato una componente de-
pressiva del paziente. Questi suggerimenti del Dott. C._______ sono stati
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Pagina 14
accolti dall’assicuratore infortuni, alfine di escludere qualsiasi dubbio
sull’eventuale presenza di patologie limitanti l’attività lavorativa.
9.1.3 La visita ORL è stata eseguita dal Dott. D._______ nel giugno 2013
(doc. 27 inc. Helsana I). L’esperto ha proceduto ad un esame otologico ed
audiologico, nonché un esame otoneurovestibolare. Ulteriori esami sono
stati effettuati presso l’ospedale civico di Lugano. Tutti gli esami eseguiti
non hanno posto in evidenza alterazioni patologiche. In particolare l’esame
otoneurologico ha mostrato una funzione vestibolare periferica nella norma
bilateralmente. L’udito, in base all’esame specifico, è stato considerato
nella norma a parte una lieve ipoacusia alle basse frequenze. In conclu-
sione, il Dott. D._______ ha ammesso una verosimile presenza dell’acu-
feno, ma senza riscontro strumentale. Dal punto di vista otoneurovestibo-
lare il paziente accusa, anche qui soggettivamente, un’instabilità, ma non
presenta all’esame oggettivo alcun deficit vestibolare periferico. L’insicu-
rezza alla deambulazione ad occhi chiusi è stata rilevata direttamente
presso l’esperto ORL, ma non nel corso degli altri accertamenti strumentali.
Questi sintomi, eventualmente, sono da interpretare come una problema-
tica cervico-posturale bisognosa, se del caso, di trattamenti fisioterapici.
Questa problematica, peraltro appariscente alla marcia ad occhi chiusi, non
provoca tuttavia alcuna invalidità di rilievo. Per quanto riguarda in partico-
lare il tinnito (acufeno), se dovesse persistere, il Dott. D._______ ha con-
sigliato l’istallazione di un semplice specifico piccolo apparecchio in com-
mercio, adatto a questo genere di fastidio. Comunque, il Dott. D._______
ha escluso che tale piccolo disturbo possa provocare un’incapacità di la-
voro.
9.1.4 Infine, precauzionalmente, su consiglio del Dott. C._______, l’assi-
curatore infortuni ha sottoposto l’assicurato ad approfondita visita psichia-
trica (Dott.ssa E._______) il 6 settembre 2013 (rapporto del 12 ottobre
2013, doc. 36 inc. Helsana). L’esperta incaricata ha posto la diagnosi già
sopra indicata ed ha constatato uno stato psichico nella norma, ma con
una sintomatologia riferibile ad una stato ansio-depressivo dovuto ad esau-
rimento ed irritabilità. La Dott.ssa ha in particolare dichiarato che “l’insor-
genza del malessere è legata ad un fatto scatenante –soprattutto il tinnitus-
e si può asserire, che senza questo, il disagio psichico non sarebbe insorto.
Si parla quindi di una sindrome da disadattamento. Trattasi di un disagio
che insorge in seguito ad evento stressante. Può presentare una sintoma-
tologia variabile, ma la sua gravità non è tale da giustificare altre diagnosi
psichiatriche. (…) Un’inabilità lavorativa per motivi psichici non è mai stata
attestata e considerato lo stato psichico constatato in occasione della visita
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Pagina 15
peritale non sussiste. L’assicurato è da considerarsi pienamente abile al
lavoro.”
9.1.5 Alla luce di quanto esposto ci si trova confrontati con perizie chiare,
motivate, convergenti e pertanto concludenti. Il referto neurologico già
escludeva qualsiasi incapacità di lavoro perlomeno a partire da fine feb-
braio 2013, non essendoci patologie clinicamente significanti in atto; da un
punto di vista otorinolaringoiatrico è stata esclusa pure in modo categorico
la presenza di debilitazioni di origine otologica, audiologica, come pure di
tipo oto/neuro/vestibolare (in esito ad accertamenti specifici ospedalieri); la
perizia psichiatrica infine, pur ponendo una diagnosi secondo i parametri
ICD 10 (F43-2), attesta chiaramente come nessuna conseguenza debili-
tante derivi da questo stato, il paziente essendo abile al lavoro in misura
completa.
9.2 Per queste ragioni, il collegio giudicante ritiene che al più tardi il giorno
della perizia della Dott.ssa E._______, 9 settembre 2013, l’interessato sa-
rebbe stato in grado di riprendere al cento per cento il suo precedente la-
voro, senza particolari restrizioni. Tuttalpiù, per migliorare il suo rendimento
e il confort personale, egli avrebbe potuto e può tuttora correggere il pro-
blema/fastidio del tinnito con l’istallazione di uno specifico piccolo apparec-
chio auricolare da farsi prescrivere da un medico specialista e con even-
tuale possibilità d’indennizzo assicurativo in base alla legislazione in vi-
gore. Inoltre, relativamente al problema di occasionali disturbi d’insicurezza
deambulatoria ad occhi chiusi (non di origine vestibolare ma cervico-postu-
rale), il Dott. D.______ ha consigliato un eventuale trattamento fisiotera-
pico.
9.3 Constatando quindi come le patologie residuali sofferte e specialistica-
mente verificate fossero di minima entità, il Dott. G._______, del SMR
(doc.25), ha dichiarato l’abilità lavorativa completa al più tardi il 20 novem-
bre 2013, soluzione peraltro più vantaggiosa di quella registrata in ambito
infortunistico (cfr. supra consid. 9.2). Va osservato che la capacità di lavoro
completa per l’assicurato era già proponibile a partire dal 1° marzo 2013,
come indicato dal Dott. B._______. Il prolungamento della copertura assi-
curativa da parte dell’Helsana è da ascrivere al fatto che il Dott. C._______,
precauzionalmente, ha chiesto due esami specialistici in ORL e psichiatria
che sono stati effettuati nel corso di quell’anno, ma che hanno confermato
la piena abilità al lavoro del paziente.
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Pagina 16
9.4 Va osservato infine, che per gli stessi motivi qui indicati, l’opposizione
di A._______ alla decisione 23 gennaio 2014 dell’Helsana (cfr. doc. Hel-
sana II non numerato), ove si sopprimevano prestazioni a partire dal 1°
ottobre 2013, è stata respinta con la decisione del servizio giuridico di detto
assicuratore infortuni del 16 aprile 2014 (cfr. inc. Helsana II). Il TCA, nella
sua sentenza del 28 luglio 2014, chinandosi sul ricorso proposto da
A._______ contro la decisione su opposizione di cui sopra, ha pure lui ri-
preso le constatazioni dei tre periti che, nella sostanza, escludono catego-
ricamente la presenza di patologie maggiori e/o invalidanti rilevando peral-
tro lo scarso carattere patologico dei leggeri disturbi riscontrati. Anche l’au-
torità giudiziaria cantonale conclude, applicando il criterio della probabilità
preponderante, utilizzato abitualmente per l’apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 181 consid. 3.1, 129 V 406
consid. 4.3.1, 126 V 360 consid. 5b), che a far tempo dal 1° ottobre 2013,
A._______ aveva ritrovato la piena capacità lavorativa nella sua abituale
professione.
9.5 Visto quanto sopra la domanda del ricorrente di far allestire una perizia
pluridisciplinare va respinta in quanto non trova assolutamente conforto
nell’insieme delle circostanze emerse nel presente caso a fronte di un ac-
certamento già di carattere pluridisciplinare, motivato, concludente e per-
tanto convincente, che non giustifica l’assunzione di ulteriori prove.
10.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impu-
gnata, in quanto conforme al diritto federale e fondata su un accertamento
dei fatti, confermata.
11.
11.1 Visto l’esito della procedura le spese andrebbero poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA), il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato
dal pagamento dei costi procedurali.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, se una parte non di-
spone di mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di pro-
babilità di successo, il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo
il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. I presuppo-
sti per la concessione dell'assistenza giudiziaria (nel senso della dispensa
dalle spese processuali e dal relativo anticipo) e del gratuito patrocinio
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e l'assistenza di
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Pagina 17
un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (sentenza del TF
9C_147/2011 del 20 giugno 2011; DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 V 371
consid. 5b con rinvii). Una parte si trova nel bisogno qualora non sia in
grado, entro un termine adeguato, di pagare le spese giudiziarie senza
pregiudicare i mezzi necessari al suo sostentamento e a quello della sua
famiglia (sentenze del TF 9C_112/2014 del 19 marzo 2014 e 9C_147/2011;
DTF 128 I 225 consid. 2.5.1).
Lo stato di bisogno deve essere valutato in base alle risorse finanziarie
(reddito e sostanza mobiliare e immobiliare) dell'istante (DTF 124 I 1 con-
sid. 2a) e, dandosi il caso, delle persone che hanno verso di lui degli obbli-
ghi di mantenimento (per esempio il coniuge; DTF 120 Ia 179; 115 Ia 193).
Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che la parte non
disponga di mezzi superiori a quelli necessari per far fronte al sostenta-
mento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame, va considerata
la situazione finanziaria e patrimoniale globale (sentenze del TF
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2 e I 134/06 del 7 maggio 2007
consid. 5.3) al momento della presentazione dell'istanza (DTF 135 I 223
consid. 5.1). Il limite per ammettere lo stato di bisogno si situa al di sopra
di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. All'importo
base LEF viene pertanto applicato di regola un supplemento, variante tra il
15% e il 25% (sentenza del TF I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.3 con
rinvii).
Dalla persona che fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tut-
tavia, essa non deve ridursi a uno stato di indigenza né può essere tenuta
a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi
urgenti (sentenza del TF I 134/06 del 7 maggio 2007; sentenza del Tribu-
nale federale delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003). Va peraltro
ricordato che prima di richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la per-
sona interessata, nel limite dell'esigibile, deve di principio attingere alla pro-
pria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esigibilità,
per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulteriore} de-
bito ipotecario] e sentenza del TF 9C_112/2014 del 19 marzo del 2014). Lo
Stato tuttavia non può esigere dal ricorrente che utilizzi le sue economie se
queste costituiscono la sua "riserva di soccorso", la quale si apprezza in
funzione dei suoi bisogni futuri nelle circostanze concrete, quali lo stato di
salute e l'età, e il cui ammontare si situa, per una persona sola, tra i CHF
20'000.- e i CHF 40'000.- (cfr. sentenze del TF 9C_147/2011 del 20 giugno
2011; 1P. 450/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2.2; 4P. 158/2002 del
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16 agosto 2002 consid. 2.2; cfr. in generale sul tema MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pagg.
278-281).
Il richiedente deve indicare in modo completo e, nella misura del possibile,
giustificare i propri redditi e la propria situazione patrimoniale (DTF 120 Ia
182 consid. 3a). Se l'istante rifiuta di trasmettere i dati o i documenti ne-
cessari a sostanziare la sua situazione attuale, il Tribunale può miscono-
scere lo stato di bisogno senza incorrere in una violazione del diritto di es-
sere sentito (DTF 120 Ia 182 consid. 3a, si confrontino anche DTF 125 IV
161 consid. 4; 124 I 1 consid. 2a; e sentenze del TF 8C_58/2014 del 24
settembre 2014 consid. 7.3; 9C_606/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.1.3;
9C_767/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 2.1.3; 8C_920/2010 del 25 gen-
naio 2011 consid. 3.2),
11.2 In via preliminare va rilevato che secondo il tasso di cambio al mo-
mento della compilazione del formulario di assistenza giudiziaria Euro 1.-
equivaleva a fr. 1.094.-.
Il ricorrente, nato nel 1949, divorziato, ha prodotto documentazione a suf-
fragio di quanto richiesto (doc. TAF 7 e 14). Secondo i dati emersi (doc.
TAF 7 e 14) risulta che il ricorrente, ha introiti netti documentati di circa fr.
890.- franchi al mese da pensione AVS svizzera (fr. 716.-) dal 1° agosto
2014 (doc. TAF 12) e da pensione italiana (Euro 159.-, doc. TAF 14 allegato
3). Egli è tenuto a versare un affitto con spese condominiali di circa 550.-
franchi al mese (doc. TAF 14 allegato 2) e deve far fronte ad altre spese
correnti (acqua, luce, gas) d’importo variabile (doc. TAF 14 allegati). Egli
ha inoltre dichiarato di non possedere significative sostanze (patrimonio),
mentre ha contratto dei debiti per interventi odontoiatrici (cfr. documenta-
zione allegata al doc. TAF 7).
Alle spese mensili va aggiunto un importo pari al minimo esistenziale, che
corrisponde ad un forfait di spese di sostentamento, abbigliamento e bian-
cheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arreda-
mento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elet-
tricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. Per una persona sola residente
in Svizzera il minimo esistenziale ammonta a fr. 1'200.-, conformemente
alla "Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto ese-
cutivo (art. 93 LEF)", disponibile sul sito internet:
teri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/ (consultato il
06.04.2016). Questo importo deve essere adattato al Paese d'origine del
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ricorrente, in questo caso l'Italia, secondo l'indice dei prezzi dell'Organiz-
zazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico (OECD, dati rica-
vati dal sito internet:
ces/comparative-price-levels_data-00536-en, consultato il 12 settembre
2016), e da ultimo deve ancora essere maggiorato del 20%.
Il minimo esistenziale è pertanto pari in concreto a fr. 964.- (1'200 x 67% x
120%).
Visto quanto sopra tramite entrate per complessivi franchi 890.- il ricorrente
deve far fronte a spese di almeno fr. 1'519 (fr. 964, pari al minimo vitale e
fr. 550.- per affitto e spese accessorie).
Ne consegue che egli adempie le condizioni per l’esonero dall’anticipo
delle spese processuali.
11.3 Visto l’esito del ricorso, non vengono attribuite indennità per spese
ripetibili, il ricorrente peraltro non essendo rappresentato (art. 64 cpv. 1 PA
a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
In accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria, A._______ è di-
spensato dal pagamento delle spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
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La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: