B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3053/2015
Sen t en z a d e l 2 8 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Felice Dafond, Studio legale,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisioni del
26 febbraio 2015).
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Fatti:
A.
Con decisioni del 6 gennaio 2012, la Cassa di compensazione del Cantone
B._______ ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina indiana,
nata il (…), coniugata e madre di due figli (doc. 14) – una rendita dell'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia ed un assegno per grandi invalidi
dell'AVS a decorrere dal 1° febbraio 2012, in sostituzione della rendita d'in-
validità e dell'assegno per grandi invalidi dell'AI pagati fino ad allora (doc.
2 e 3).
B.
Con decisione del 25 marzo 2014, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC; autorità a cui la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso
gli atti a seguito del rimpatrio dell'assicurata) ha deciso che la rendita di
vecchiaia (e l'assegno per grandi invalidi dell'AVS) non potevano essere
pagati all'estero (recte in India; è fatto riferimento all'art. 18 LAVS), l'inte-
ressata possedendo la nazionalità indiana ed essendosi trasferita in India
e la Svizzera e l'India non avendo stipulato alcuna convenzione in materia
di sicurezza sociale che preveda il pagamento delle menzionate presta-
zioni in India (doc. 119).
C.
Con decisioni del 26 febbraio 2015, la CSC ha chiesto all'assicurata la re-
stituzione degli importi rispettivamente di fr. 30'448.-, a titolo di rendita di
vecchiaia, e di fr. 41'008.-, a titolo di assegno per grandi invalidi dell'AVS,
prestazioni versate a torto da febbraio 2012 a novembre 2013 compresi (è
fatto riferimento all'art. 25 LPGA), l'interessata risiedendo ed essendo con-
siderata domiciliata in India dalla fine del mese di ottobre del 2011 e la
Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Re-
pubblica Indiana, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, escludendo l'espor-
tabilità di dette prestazioni in India. L'autorità inferiore ha poi segnalato
all'assicurata che la legge prevede il condono parziale o totale della somma
da rimborsare se la riscossione è stata effettuata in buona fede e la resti-
tuzione dovesse rappresentare un onere troppo importante, qualora venga
presentata, entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della de-
cisione, una domanda di condono motivata (doc. 163 e 164).
D.
Con scritto del 18 marzo 2015, inoltrato dinanzi alla CSC, l'interessata ha
inoltrato una domanda di condono/ricorso con domanda d'effetto sospen-
sivo mediante la quale ha chiesto il condono della restituzione degli importi
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rispettivamente di fr. 30'488.- e di fr. 41'008.-, a titolo di prestazioni versate
a torto, facendo valere la riscossione in buona fede della rendita d'invalidità
e dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e segnalando che la restituzione
delle somme richieste comporterebbe un onere finanziario troppo grave
(doc. 172).
E.
Con lettera del 17 aprile 2015, la CSC ha invitato l'interessata ad indicare
se l'atto del 18 marzo 2015 doveva essere considerato quale ricorso contro
le decisioni rese dalla CSC il 26 febbraio 2015 oppure quale domanda di
condono della restituzione delle prestazioni assicurative indebitamente
percepite (doc. 181).
F.
Con scritto del 7 maggio 2015, il rappresentante dell'interessata ha segna-
lato che "(avrebbe conferito) con il cliente all'inizio del prossimo mese di
giugno". Ha postulato la sospensione della procedura (doc. 185).
G.
L'8 maggio 2015, l'autorità inferiore ha trasmesso per competenza al Tri-
bunale amministrativo federale lo scritto dell'assicurata del 18 marzo 2015.
Il 15 maggio 2015, ha poi prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli
atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 1 e 2).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.
3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è discipli-
nata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta
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l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicu-
razione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi
alla LPGA.
2.
2.1. Di principio, nella procedura di ricorso in materia amministrativa pos-
sono essere esaminati unicamente i rapporti giuridici sui quali la compe-
tente autorità amministrativa si è già determinata con una decisione vinco-
lante. Se non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su
opposizione) manca in effetti l'oggetto impugnato e quindi un presupposto
processuale (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011
consid. 1.1 nonché relativi riferimenti).
2.2. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse de-
vono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interes-
sato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restitu-
zione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due fasi
separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gen-
naio 2013 consid. 3]).
2.3. Nella fattispecie, le decisioni della CSC del 26 febbraio 2015 (doc. 163
e 164) riguardano unicamente il tema della restituzione. La CSC non si è
infatti ancora pronunciata sulla questione del condono. Essa si è limitata
ad esaminare la legalità della domanda di restituzione.
2.4. Lo scritto dell'interessata del 18 marzo 2015 (doc. 172) comporta
quale oggetto l'indicazione domanda di condono (in maiuscolo) rispettiva-
mente ricorso con domanda d'effetto sospensivo (in minuscolo). A prescin-
dere dal fatto che nell'atto in questione non è indicato contro quale deci-
sione dell'autorità inferiore l'interessata avrebbe inteso inoltrare ricorso con
domanda d'effetto sospensivo, giova rilevare che dallo scritto medesimo
non appare ravvisabile la volontà dell'interessata di ricorrere contro le de-
cisioni rese dalla CSC il 26 febbraio 2015. Il rappresentante della mede-
sima, riferendosi peraltro esplicitamente agli importi versati a torto dalla
Cassa svizzera di compensazione (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 3),
indica che il coniuge dell'interessata ha omesso di informare la CSC che la
stessa si era recata in India per un periodo di vacanza, ma che la malattia
di cui è affetta si è aggravata a tal punto da non consentirle di rientrare in
Svizzera e neppure di comunicare direttamente con l'autorità inferiore (v.
scritto del 18 marzo 2015 pag. 3). Segnala altresì che il pagamento degli
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importi richiesti comporterebbe un onere finanziario troppo grave per l'inte-
ressata dal momento che la sua sussistenza è garantita dalle sole presta-
zioni assicurative di vecchiaia (v. scritto del 18 marzo 2015 pag. 3). Detto
rappresentante precisa peraltro che la domanda (di restituzione) dell'effetto
sospensivo è da intendersi nel senso che l'autorità inferiore si astenga
dall'intraprendere la procedura d'esecuzione per il recupero degli importi
richiesti, sino alla pronuncia di una decisione in merito alla domanda di
condono della restituzione di detti importi (v. scritto del 18 marzo 2015 pag.
2). Il succitato scritto dell'interessata del 18 marzo 2015 non può pertanto
che essere interpretato quale semplice domanda di condono della restitu-
zione degli importi di rispettivamente fr. 30'448.- e di fr. 41'008.-, un ricorso
con domanda di restituzione dell'effetto sospensivo contro una decisione
di (non) condono non potendo manifestamente essere presentato (per di-
fetto d'interesse degno di protezione) ancor prima che l'autorità inferiore
abbia emanato una decisione in materia di condono e in tale ambito tolto
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
2.5. Nella misura in cui l'interessata si prevale, nello scritto del 18 marzo
2015, della sua buona fede e della sua precaria situazione finanziaria per
chiedere il condono dall'obbligo di restituzione della somma indebitamente
percepita, ma non contesta la legalità della domanda di restituzione in
quanto tale, non vi è motivo in questa sede di entrare nel merito del men-
zionato scritto, in quanto ricorso contro la decisione di condono, l'autorità
inferiore non essendosi appunto ancora determinata in materia di condono
con una decisione vincolante. Manca pertanto l'oggetto impugnato e quindi
un presupposto processuale (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 consid.
1.1 nonché relativi riferimenti; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012
consid. 3]).
3.
3.1. Peraltro, e nella misura in cui lo scritto del 18 marzo 2015, dovesse
non di meno considerarsi un ricorso contro le decisioni della CSC del 26
febbraio 2015, detto ricorso sarebbe parimenti inammissibile per i motivi di
cui si dirà di seguito.
3.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS,
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposi-
zione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali.
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3.3. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF, sono inammissibili i ricorsi contro le
decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate
mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33
lett. c a lett. f LTAF.
3.4. In particolare, le decisioni della CSC possono essere impugnate con
opposizione all'autorità di decisione e, in caso di contestazione, devono
essere oggetto di una procedura d'opposizione, prima di poter essere im-
pugnate mediante ricorso dinanzi ad un Tribunale (v., sulla questione, la
sentenza del TF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 lettera A; v. pure la de-
cisione del TAF C-6698/2013 del 24 gennaio 2014), procedura d'opposi-
zione che permette all'interessato di ottenere da parte dell'amministrazione
il riesame in fatto e in diritto della (prima) decisione (v., sulla questione, la
sentenza del TAF C-3590/2011 del 1° luglio 2011).
3.5. Dagli atti di causa risulta che, con decisioni del 26 febbraio 2015, la
CSC ha chiesto all'interessata la restituzione degli importi rispettivamente
di fr. 30'448.- (a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da
febbraio 2012 a novembre 2013 compresi) e di fr. 41'008.- (a titolo di asse-
gno per grandi invalidi dell'AVS indebitamente percepito da febbraio 2012
e novembre 2013 compresi). Queste decisioni sono state notificate al co-
niuge dell'interessata il 7 marzo 2015 (copia della procura, mediante la
quale la medesima ha conferito mandato il 31 dicembre 2014 all'avvocato
Felice Dafond di C._______ di rappresentarla nell'ambito della "vertenza
riguardante la procedura amministrativa in ambito AVS/AI", appare essere
stata prodotta agli atti della CSC solo con lo scritto del 18 marzo in esame;
doc. 169) ed all'interessata medesima il 21 marzo 2015 (cfr. gli attestati
della competente posta; doc. 179 e 180). Non risulta dalle carte processuali
che sia poi stata emanata una decisione su opposizione. Visto quanto pre-
cede, qualora l'interessata, con lo scritto del 18 marzo 2015, avesse, con-
trariamente alle sue stesse indicazioni nel menzionato scritto, voluto inol-
trare ricorso contro le decisioni della CSC del 26 febbraio 2015, detto ri-
corso dovrebbe essere considerato inammissibile, avuto riguardo al fatto
che, per quanto emerge dagli atti di causa, nel caso in esame non è (an-
cora) stata resa una decisione su opposizione.
4.
In conclusione, e visto quanto esposto, questo Tribunale non entra nel me-
rito dello scritto dell'interessata del 18 marzo 2015, e ciò in procedura sem-
plificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con
l'art. art. 85bis cpv. 3 LAVS).
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5.
In siffatte circostanze, lo scritto del 18 marzo 2015 va trasmesso alla CSC
per competenza.
6.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito
della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combina-
zione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurata del 18 marzo 2015.
2.
Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante dell'assicurata (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegato: scritto dell'assi-
curata del 18 marzo 2015)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: