B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3059/2011
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 26 aprile 2011.
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano nato il …, separato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come manovale edile/minatore nel 1983 e dal
2005 al 2007, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 12 e 85). Il 23 giugno
2008 l'assicurato, titolare di un permesso L (per dimoranti temporanei), ha
fatto pervenire all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
(UAI-TI) una domanda di rendita d'invalidità svizzera, indicando di essere
domiciliato in Ticino, ma residente in Italia (sic). Cionondimeno, l'UAI-TI
ha istruito la domanda fino al momento in cui, il 4 giugno 2010, ha comu-
nicato all'assicurato che, in virtù della sua residenza in Italia, l'evasione
della pratica era di competenza dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidi-
tà per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), al quale ha trasmesso, il 9
giugno 2010, l'insieme della documentazione raccolta, di cui si dirà, se
del caso, in seguito (incarto UAI-TI, non numerato).
A.b Parallelamente, l'8 agosto 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'UAIE
un'altra domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 10), la cui istru-
zione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i questionari per il datore di lavoro (misure reintegrative) e per l'assicura-
to, del dicembre 2008 (doc. 11 a 17), dai quali si evince specialmente che
quest'ultimo ha lavorato in Svizzera come minatore ("Bauarbeiter Unter-
tagebau"), durante quaranta ore settimanali, dal 23 gennaio 2005 al
31 agosto 2007, data di termine del contratto, disdetto per ragioni con-
giunturali, ma prolungatosi fino al 30 novembre 2007 in seguito a
malattia dichiaratasi il 21 luglio 2007, e che l'ultimo salario mensile versa-
to ammontava a circa Fr. 5'700.-,
- un foglio suppletivo R alla richiesta di prestazioni AI, del 20 dicembre
2008 (doc. 20), facente stato di un infortunio, occorso nel 2006, con frat-
tura della mano sinistra,
- all'attenzione dell'…, l'assicuratore malattia dell'interessato (doc. 27), un
rapporto del dott. B._______, medico curante, del 17 settembre 2007,
con allegato un rapporto del Prof. C._______, attivo presso la Clinica …
a …, del 25 ottobre 2007, nonché altra documentazione medica, dalla
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quale si evince in particolare che l'assicurato ha avuto un'incapacità lavo-
rativa, a causa di dolori lombari, del 100% dal 21 luglio 2007 (inizio del
versamento dell'indennità giornaliera per malattia da parte dell'…) fino ad
almeno il 18 dicembre 2008,
- quattro cartelle cliniche italiane, la prima del dicembre 1986 (doc. 28),
facente stato dell'esecuzione di esami di laboratorio e di una tomografia
assiale computerizzata del rachide, la seconda riguardante una degenza
dal 2 al 21 gennaio 1987 (doc. 29), a causa di un'ernia discale L4/5 a si-
nistra con conseguente intervento di discectomia, la terza concernente un
ricovero dall'8 al 20 gennaio 1993 (doc. 30), per sospetta recidiva d'ernia
discale L4/5 con interventi d'interlaminotomia, di discectomia e d'asporta-
zione d'ernia espulsa, e la quarta relativa ad un ricovero dal 19 al 27 lu-
glio 2000 (doc. 31), per una paresi sinistra sensitivo-motoria a prevalenza
brachiale,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______,
medico dell'INPS, dell'8 settembre 2008 (doc. 32), diagnosticante, nel
quadro di movimenti rigidi e di un'andatura con claudicazione a destra,
degli esiti da intervento di stabilizzazione L4/5 (2007) in precedente dupli-
ce discectomia (1987 e 1993), un'ipoacusia neurosensoriale media bilate-
rale, un'obesità di primo grado, nonché degli esiti da fratture del quarto di-
to della mano destra e del metacarpo sinistro con modesta incidenza fun-
zionale. Nella perizia è pure specificato che l'assicurato non può più eser-
citare l'attività di minatore, ma che è in grado di svolgere regolarmente la-
vori leggeri, senza esposizione all'umidità e al freddo, non implicanti fre-
quenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi ed un impegno
osteoarticolare sostenuto, il grado d'invalidità essendo stimato, secondo il
diritto italiano, al 65% per l'ultimo lavoro eseguito ed al 50% per qualsiasi
altra attività confacente.
B.
Su incarico dell'UAI-TI (v. il rispettivo incarto), l'assicurato è stato sottopo-
sto ad una perizia pluridisciplinare presso il Servizio d'accertamento me-
dico (SAM) a Bellinzona, redatta dalla dott.ssa E._______e dal
dott. P._______il 30 marzo 2009, sulla base di un rapporto reumatologico
del dott. G._______, del 27 gennaio 2009, di un rapporto otorinolaringoia-
trico del dott. H._______, del 29 gennaio 2009, di un rapporto neurologico
del dott. I._______, pure del 29 gennaio 2009, di un rapporto psichiatrico
del dott. L._______, del 4 febbraio 2009, e di un rapporto cardiologico del
dott. M._______, del 6 febbraio 2009, dopo l'esecuzione di accertamenti
ambulatoriali protrattisi dal 26 al 28 gennaio 2009.
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Nella perizia è posta la diagnosi, influente sulla capacità lavorativa, di
sindrome cervicolombospondilogena cronica in alterazioni degenerative
del rachide cervicale (osteocondrosi dorsale C5/6 con spondilosi anterio-
re, uncartrosi C4/5 e C5/6) e della colonna lombare (discopatia L4/5,
spondiloartrosi L4/5 e L5-S1, Baastrup da L3 a S1), in esiti da discecto-
mia L4/5 (1986 e 1987) e da fissazione dell'articolazione L4/5 tramite viti
(2007), in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale, appiattimen-
to della dorsale e della lombare, scoliosi cervicotoracale), in tendenza allo
sviluppo di un reumatismo delle parti molli, in decondizionamento musco-
lare e in obesità (BMI=32 kg/m2), di periartropatia omeroscapolare bilate-
rale, di probabile poliartrosi delle dita con esiti da frattura della falange del
dito anulare destro, operata (1983), e del metacarpo quinto sinistro, oste-
osintetizzata (2005), di coxartrosi bilaterale marcata a destra, di gonartro-
si mediale destra con nota lesione del menisco mediale anamnestica ed
obesità (peso 87 kg / statura 165 cm), d'emicrania senz'aura e di presbia-
cusia (probabile sonotrauma cronico delle orecchie con abbassamento
severo dell'udito bilateralmente). Come diagnosi ininfluente sulla capacità
lavorativa risultano uno stato da attacco ischemico transitorio con paresi
facio-brachiale a sinistra transitoria in seguito a miocardite (2002),
un'ipertensione arteriosa trattata, dei tratti di personalità evitanti ed un ta-
bagismo cronico.
Nella perizia è valutata una capacità lavorativa dello 0% per l'ultima attivi-
tà svolta di minatore/manovale edile dal 23 luglio 2007, e dell'80% in oc-
cupazioni confacenti da metà febbraio 2008 (sei mesi dopo l'intervento al
rachide lombare del 10 agosto 2007), esigibili nella misura in cui, succin-
tamente, non implichino la necessità di sollevare e portare pesi superiori
ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi e l'esposizione ai rumori, l'assicurato
potendo per il resto maneggiare talvolta attrezzi molto pesanti, eseguire
normalmente la rotazione manuale, talvolta salire le scale e assumere la
posizione seduta o in piedi, di lunga durata, ed inclinata in avanti oppure
inginocchiata, nonché spesso effettuare la flessione delle ginocchia e
camminare oltre i cinquanta metri. Nella perizia sono peraltro confermate
le incapacità lavorative, attestate agli atti, del 100% dal 24 marzo 2007,
del 50% dal 15 aprile 2007, e nuovamente del 100% dal 23 luglio 2007 in
poi.
C.
L'UAIE ha sottoposto il proprio incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona della dott.ssa N._______, la quale, mediante presa
di posizione del 30 luglio 2009 (doc. 34), ha diagnosticato, con influenza
sulla capacità lavorativa, una sindrome lombare cronica dopo operazione
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per stenosi del canale spinale con discectomia L4/5 (2007), degli esiti da
duplice discectomia (1987 e 1993) per ischialgie lombari ed ernie discali,
un'artropatia del coxale a destra, degli esiti da attacco ischemico transito-
rio ("Transient Ischemic Attack" - TIA) dovuto ad un infarto miocardico con
paresi passeggera del braccio destro e del viso, un'ipertensione arteriosa,
un'adiposità ed un'ipoacusia. Il medico dell'UAIE ha inoltre formulato
un'incapacità lavorativa dell'80% per l'attività di minatore da luglio 2007, e
dello 0% da settembre 2009 in occupazioni confacenti, esercitate in posi-
zione seduta o alternata, quali sorvegliante di parcheggi o in musei, ma-
gazziniere, cassiere o venditore di biglietti.
Il 18 agosto 2009 l'UAIE ha eseguito il calcolo del grado d'invalidità (doc.
35), tenendo conto, come reddito ipotetico da valido per il 2006, di un va-
lore di Fr. 75'521.97, ossia Fr. 6'293.50 mensili, sulla base delle cifre for-
nite dall'ex datore di lavoro per il 2005, indicizzate, e, come reddito da in-
valido, in riferimento ai dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), in atti-
vità quali riparatore di utensili domestici o intermediario nel commercio
all'ingrosso, di un valore medio di Fr. 4'807.49, ridotto del 10% viste le
circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 4'326.74. Procedendo al
raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del
31.25%, equivalente ad un grado d'invalidità del 31%.
D.
Dopo avere constatato che l'assicurato era stato inabile al lavoro non dal
21 luglio, ma dal 24 marzo 2007 al 1° maggio 2009 (doc. 40), l'UAIE si è
procurato un nuovo questionario per l'assicurato, del 29 gennaio 2010
(doc. 41), dal quale non si evincono tuttavia elementi non già conosciuti.
In una nota del 9 febbraio 2010 (doc. 40), l'UAIE ha reso quindi attenta la
Dr.ssa N._______ che l'assicurato era stato incapace di lavorare non dal
21 luglio, ma dal 24 marzo 2007 al 1° maggio 2009, chiedendole di preci-
sare se le attività confacenti erano esigibili già dal 24 marzo 2007. Il me-
dico dell'UAIE ha in proposito precisato, il 16 febbraio 2010 (doc. 43), che
l'incapacità lavorativa per l'ultima attività era del 100%, e non solamente
dell'80%, al più tardi dal 22 luglio 2007 oppure già dal 24 marzo 2007,
nell'ipotesi in cui l'assicurato non avesse lavorato durante quell'intervallo
di tempo, e del 20% in occupazioni confacenti da agosto 2008, ossia un
anno dopo l'ultimo intervento alla schiena.
Il 15 marzo 2010 l'UAIE ha effettuato un nuovo calcolo del grado d'invali-
dità (doc. 44), considerando, come reddito ipotetico da valido per il 2008,
un valore di Fr. 78'446.85, ossia Fr. 6'537.24 mensili, sulla base delle ci-
fre fornite dall'ex datore di lavoro per il 2005, indicizzate, e, come reddito
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da invalido, in riferimento ai dati dell'UFS, in attività quali riparatore di
utensili domestici o intermediario nel commercio all'ingrosso, un valore
medio di Fr. 4'865.90, ridotto del 10% viste le circostanze personali
dell'assicurato e nella misura dell'80% (capacità lavorativa residua), ossia
Fr. 3'503.45. Operando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ricavato una
perdita di guadagno del 46.41%, corrispondente ad un grado d'invalidità
del 46%.
Il 18 marzo 2010 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 45), con il quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita intera dal 24 marzo 2008 e ad un quarto di ren-
dita d'invalidità dal 1° novembre 2008, invitandolo nel contempo ad e-
sprimere eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
E.
Dopo essere stato informato dall'assicurato che l'UAI-TI aveva emesso, il
4 maggio 2010, un progetto di decisione di rigetto della domanda di rendi-
ta, sulla base di un grado d'invalidità del 39%, l'UAIE ha annullato, con
scritto del 12 maggio 2010 (doc. 47), il proprio progetto, precisando che
avrebbe richiesto l'incarto dell'UAI-TI per riesaminare il caso nel suo in-
sieme.
Il 23 giugno 2010 l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto completo, ossia i
propri atti e quelli dell'UAI-TI (doc. 49), all'apprezzamento del proprio ser-
vizio medico, nella persona della dott.ssa Vonlanthen, la quale, mediante
presa di posizione del 16 luglio 2010 (doc. 50 e 50.1), ha ripreso la dia-
gnosi e l'esigibilità formulate dagli esperti del SAM, indicando quali attività
confacenti leggere quelle d'operaio nel settore industriale, sorvegliante di
parcheggi o in musei, magazziniere, riparatore di utensili domestici, cas-
siere o venditore di biglietti.
Il 23 agosto 2010 l'UAIE ha realizzato un terzo calcolo del grado d'invali-
dità (doc. 51), prendendo in considerazione, come reddito ipotetico da va-
lido per il 2008, un valore di Fr. 72'901.-, ossia Fr. 6'075.08 mensili, sulla
base delle cifre fornite dall'ex datore di lavoro per il 2008 (recte: 2007), e,
come reddito da invalido, in riferimento ai dati dell'UFS, in attività quali ri-
paratore di utensili domestici o intermediario nel commercio all'ingrosso,
un valore medio di Fr. 4'865.90, ridotto del 10% viste le circostanze per-
sonali dell'assicurato e nella misura dell'80% (capacità lavorativa resi-
dua), ossia Fr. 3'503.45. Attuando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha
messo in evidenza una perdita di guadagno del 42.33%, equivalente ad
un grado d'invalidità del 42%.
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Il 28 settembre 2010 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione
(doc. 52), con il quale ha ventilato all'assicurato il riconoscimento del suo
diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 24 marzo 2008, invitandolo
nel contempo a presentare eventuali osservazioni entro un termine di
trenta giorni.
F.
Per il tramite del Patronato INCA, l'assicurato ha dapprima chiesto, ed ot-
tenuto, una copia dell'incarto, quindi si è opposto al progetto di decisione
il 14 dicembre 2010, esibendo un rapporto medico della Suva, del 20 set-
tembre 2010 (doc. 61), ed un certificato ospedaliero italiano, del 6 dicem-
bre 2010 (doc. 63), di difficile lettura. Con scritto del 17 dicembre 2010
(doc. 68), l'assicurato ha in più prodotto un referto radiografico e tomogra-
fico del rachide lombosacrale, del 10 dicembre 2010 (doc. 66 e 67), ed un
verbale di pronto soccorso italiano dell'11 dicembre 2010 (doc. 65), di cui
manca una pagina.
Il 22 dicembre 2010 la dott.ssa O._______ha preso posizione sul caso
(doc. 70), con particolare riferimento ai documenti medici del 20 settem-
bre e 6 dicembre 2010, osservando sostanzialmente che non apportano
nuovi elementi che non siano già stati considerati dagli esperti del SAM. Il
25 gennaio 2011 la dott.ssa O._______si è pure pronunciata sui docu-
menti medici del 10 e 11 dicembre 2010 (doc. 75), rilevando che non so-
no suscettibili di modificare la valutazione medica nel suo complesso.
Mediante decisione del 26 aprile 2011 (doc. 79 a 81), l'UAIE ha così rico-
nosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a conta-
re dal 1° marzo 2008.
G.
Contro questa decisione, sempre rappresentato dal Patronato INCA, l'as-
sicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il
27 maggio 2011, chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia
attribuita una mezza rendita d'invalidità, eventualmente di tre quarti, a de-
correre da marzo 2008. Con scritto del 9 giugno 2011, il ricorrente ha inol-
tre prodotto un referto italiano di visita neurochirurgica, dell'8 giugno
2011.
La dott.ssa P._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione sul caso il
27 luglio 2011 (doc. 87), evidenziando che l'ultimo referto esibito dal ricor-
rente non comporta alcun elemento medico nuovo atto a cambiare l'ap-
prezzamento complessivo della situazione. L'UAIE ha quindi risposto al
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ricorso il 2 agosto 2011, chiedendone il rigetto con la conseguente con-
ferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 6 settembre 2011, ribadendo le proprie conclu-
sioni, a supporto delle quali ha presentato un referto di risonanza magne-
tica del rachide lombosacrale, del 29 agosto 2011.
La dott.ssa P._______ ha preso posizione sul detto referto il 4 ottobre
2011, avvalorando la valutazione del caso espressa a più riprese dal ser-
vizio medico dell'UAIE. Lo stesso UAIE ha così brevemente duplicato il
6 ottobre 2011, riproponendo la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione avversata.
H.
Con decisione incidentale del 17 ottobre 2011, questo Tribunale ha invita-
to il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 15 novem-
bre 2011.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
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sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art.
59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II (cfr. RU 2002 1527, RU 2006,
979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421) che regola il coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei re-
gimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121,
RU 2008 4219, RU 2009 4831) come pure il corrispondente Regolamento
di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71RU 2005 3909,
RU 2009 621 e 4845). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno
Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri
(art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore
per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quel-
la data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme transi-
torie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12 dicembre
2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se l'incapaci-
tà di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la rendita
allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la domanda
di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
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Pagina 11
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende, in con-
creto, dal 23 giugno 2007, ossia un anno prima della domanda di rendita,
al 26 aprile 2011, data della decisione qui avversata. Il giudice delle assi-
curazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisio-
ne in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Egli può tuttavia tene-
re conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quan-
do essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche
121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita o a tre quarti
di rendita d'invalidità.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumula-
tivamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art.
36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contribu-
ti versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
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Pagina 12
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione .
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29
cpv. 4 LAI a decorrere dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se
lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
C-3059/2011
Pagina 13
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 con-
sid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, al-
lorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'in-
teressato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera comple-
ta i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte
le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
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dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle corre-
lazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclu-
sioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V
160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, se-
condo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il me-
dico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF
125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, il ricorrente ha cessato la sua attività di manovale edi-
le/minatore il 24 marzo 2007 (doc. 27) e, da allora, apparentemente, non
ha più ripreso alcuna attività lucrativa, per cui occorre fondarsi sui docu-
menti medici al fine di valutare la sua capacità lavorativa.
Ora, nella documentazione medica all'incarto e, essenzialmente, nella pe-
rizia particolareggiata E 213 della dott.ssa D._______, medico dell'INPS,
dell'8 settembre 2008 (doc. 32), nella perizia pluridisciplinare della
dott.ssa E._______e del dott. Baiardi, medici del SAM, del 30 marzo
2009 (incarto UAI-TI), sulla base dei rapporti dei dott.ri G._______,
H._______, I._______, L._______ e M._______, rispettivamente del 27
e 29 gennaio 2009 e del 4 e 6 febbraio 2009 (incarto UAI-TI), e nei rap-
porti delle dott.sse N._______, O._______e P._______, medici
dell'UAIE, rispettivamente del 30 luglio 2009, 16 luglio 2010 e 27 luglio
2011 (doc. 34, 50 e 87), è posta la diagnosi, influente sulla capacità lavo-
rativa, di sindrome cervicolombospondilogena cronica in alterazioni de-
generative del rachide cervicale (osteocondrosi dorsale C5/6 con spondi-
losi anteriore, uncartrosi C4/5 e C5/6) e della colonna lombare (discopatia
L4/5, spondiloartrosi L4/5 e L5-S1, Baastrup da L3 a S1), in esiti da di-
scectomia L4/5 (1986 e 1987) e da fissazione dell'articolazione L4/5 tra-
mite viti (2007), in disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale, ap-
piattimento della dorsale e della lombare, scoliosi cervicotoracale), in ten-
denza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, in decondiziona-
mento muscolare e in obesità (BMI=32 kg/m2), di periartropatia omero-
scapolare bilaterale, di probabile poliartrosi delle dita con esiti da frattura
della falange del dito anulare destro, operata (1983), e del metacarpo
quinto sinistro, osteosintetizzata (2005), di coxartrosi bilaterale marcata a
destra, di gonartrosi mediale destra con nota lesione del menisco mediale
anamnestica ed obesità (peso 87 kg / statura 165 cm), d'emicrania
senz'aura e di presbiacusia (probabile sonotrauma cronico delle orecchie
con abbassamento severo dell'udito bilateralmente), come pure la dia-
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Pagina 15
gnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa, di stato da attacco ischemico
transitorio con paresi facio-brachiale a sinistra transitoria in seguito a
miocardite (2002), d'ipertensione arteriosa trattata, di tratti di personalità
evitanti e di tabagismo cronico.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal r icorrente, per
cui il collegio giudicante non può che adottarla.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate,
la dott.ssa D._______ ha stabilito, nella sua perizia E 213, che il
ricorrente non può più esercitare l'attività di minatore, ma che è in
grado di eseguire regolarmente lavori leggeri, senza esposizione
all'umidità e al freddo, non implicanti frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi ed un impegno osteoarticolare sostenuto, il grado
d'invalidità essendo stimato, secondo il diritto italiano, al 65% per
l'ultima attività svolta e al 50% per ogni occupazione confacente.
9.3 La dott.ssa E._______e il dott. P._______hanno fissato, nel loro
rapporto peritale, una capacità lavorativa dello 0% per l'ultima attività
esercitata di minatore/manovale edile dal 23 luglio 2007, e dell'80% in
occupazioni confacenti da metà febbraio 2008 (sei mesi dopo l'ultimo
intervento al rachide lombare, eseguito il 10 agosto 2007), esigibili
nella misura in cui, essenzialmente, non comportino la necessità di
sollevare e portare pesi superiori ai 25 kg fino all'altezza dei fianchi e
l'esposizione ai rumori, il ricorrente potendo per il resto eseguire
normalmente la rotazione manuale, talvolta maneggiare attrezzi molto
pesanti, salire le scale e assumere la posizione seduta o in piedi, di
lunga durata, ed inclinata in avanti oppure inginocchiata, nonché
spesso effettuare la flessione delle ginocchia e camminare oltre i
cinquanta metri. I periti del SAM hanno evidenziato che le
conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto dalle
patologie otorinolaringoiatriche (severo abbassamento dell'udito
bilateralmente) e reumatologiche (sindrome cervicolombospondilogena
cronica e gonartrosi mediale destra), in misura minore da quelle
neurologiche (cefalee emicraniche), le affezioni cardiologiche (attacco
ischemico transitorio dovuto a miocardite) e psichiatriche (tratti di
personalità evitanti) non implicando invece alcuna limitazione della
stessa. In particolare, a proposito dei problemi neurologici, i periti del
SAM hanno sottolineato che le cefalee emicraniche, peggiorate nel
corso degli ultimi anni, si sovrappongono ai dolori cervicali, potendo
limitare la capacità lavorativa, almeno temporaneamente in occasione
delle crisi più intense, in una misura massima del 20%. Per quanto
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Pagina 16
attiene ai problemi cardiaci, i due specialisti hanno precisato che
l'evento cerebrale - ischemico occorso nel 2002 (documentazione non
agli atti), nel contesto di un'ipertensione arteriosa attualmente ben
compensata in terapia e di un abuso nicotinico ancora presente, non
ha mai rivelato sintomi di un'insufficienza coronarica clinicamente
rilevante, come testimoniato dal fatto che il ricorrente, durante la visita
cardiologica eseguita dal dott. M._______, ha potuto pedalare senza
segni d'ischemia manifesta fino a 200 watt, e che, all'esame
ecocardiografico, il suo cuore ha dimostrato, a parte una minima
insufficienza valvolare aortica clinicamente irrilevante, un'ecostruttura
ed un funzionamento normali.
9.4 I medici dell'UAIE, in particolare le dott.sse O._______et
P._______, hanno osservato che la documentazione medica esibita in
sede di audizione, di ricorso e di replica, non apporta nuovi elementi
oggettivi giustificanti un diverso apprezzamento della capacità
lavorativa del ricorrente rispetto alla valutazione formulata dagli esperti
del SAM, come pure che tutte le limitazioni funzionali significative di
cui egli è portatore sono state prese in considerazione nell'ambito di
tale perizia. A questo proposito, i medici dell'UAIE hanno sottolineato
che il referto di risonanza magnetica del rachide lombosacrale,
effettuato il 29 agosto 2011, non rivela sostanziali modificazioni
rispetto al precedente esame del 24 ottobre 2007 (doc. 27).
9.5 Visto quanto precede, il collegio giudicante può quindi considerare
che un'incapacità di lavoro del 100, rispettivamente del 50%, per
qualsiasi attività, sussiste dal 24 marzo 2007. Per contro, il ricorrente
deve essere ritenuto, dal febbraio 2008, atto al lavoro, nella misura
dell'80%, in attività confacenti. È quindi necessario verificare se, alla
scadenza del termine di attesa di un anno, previsto dall'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI, ossia nel marzo 2008, l'invalidità del ricorrente raggiungeva
il livello pensionabile.
10.
10.1 Come già esposto al consid. 7.5., secondo l'art. 16 LPGA, per valu-
tare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe con-
seguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da in-
valido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
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Pagina 17
Occorre ancora specificare che il salario da invalido, quale introito teorico,
può essere ridotto per tenere conto di fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), come l'età o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di
tale riduzione, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio
che il giudice può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in
modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la dedu-
zione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo caso
sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a
causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente riuscirà a sfrut-
tare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71 consid. 5.2).
10.2 In concreto, l'UAIE ha eseguito il suo terzo calcolo del grado d'inva-
lidità, a fondamento della decisione impugnata, il 23 agosto 2010 (doc.
51), prendendo in considerazione, come salario ipotetico da valido per il
2008, un valore di Fr. 72'901.-, ossia Fr. 6'075.08 mensili, sulla base delle
cifre fornite dall'ex datore di lavoro verosimilmente per il 2007 (doc. 11),
e, come salario da invalido, in riferimento ai dati dell'UFS, in attività quali
riparatore di utensili domestici o intermediario nel commercio all'ingros-
so, un valore medio di Fr. 4'865.90, ridotto del 10% viste le circostanze
personali del ricorrente (handicap, età, tasso di occupazione) e nella mi-
sura dell'80% (capacità lavorativa residua), ossia Fr. 3'503.45. Attuando il
raffronto dei due redditi, l'UAIE ha derivato una perdita di guadagno del
42.33%, equivalente ad un grado d'invalidità del 42%.
A proposito dell'esecuzione di questo calcolo bisogna sottolineare che
l'UAIE avrebbe dovuto indicizzare il salario da valido al 2008, visto che il
diritto alla rendita è insorto nel 2008. Ciò detto, questa mancanza non ha
manifestamente alcuna conseguenza di rilievo sul grado d'invalidità, di-
modoché il calcolo nel suo complesso, e in particolare la riduzione del
10% del salario da invalido in ragione delle circostanze personali del ri-
corrente, deve essere approvato. Il ricorrente ha pertanto diritto ad un
quarto di rendita a decorrere dal 1° marzo 2008.
11.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore pos-
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Pagina 18
sibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004;
DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 26 aprile 2011 deve essere
confermata e il ricorso respinto.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 15 novembre 2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al ricorren-
te indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 15 novembre
2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: