Corte II I
C-3062/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del
23 febbraio 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3062/2010
Fatti:
A.
Mediante decisione del 13 luglio 2004, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina
italiana, nata il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per
vedova a decorrere dal 1° maggio 2003 (doc. 48). Con decisione di
stessa data, la CSC ha erogato in favore della figlia (orfana di padre),
B._______, nata nel 1986, una rendita ordinaria d'orfana, a decorrere
dal 1° maggio 2003 (doc. 52, 53). Alla seconda pagina di questo
provvedimento l'amministrazione indicava che il pagamento della
prestazione per orfana era versato fino al compimento del 18esimo anno
di età e, oltre tale limite, fino a 25 anni in caso di tirocinio o di studio
debitamente documentati.
B.
Con comunicazione del 24 febbraio 2009 (doc. 90), l'amministrazione
ha invitato A._______ a produrre la certificazione di frequenza
scolastica (lista degli esami sostenuti) concernente la figlia B._______
in quanto i documenti in possesso permettevano il riconoscimento di
tale prestazione per orfana solo fino al 30 settembre 2008.
L'interpellata ha inviato quanto richiesto (doc. 92) ed i versamenti sono
proseguiti. Con scritto del 21 ottobre 2009, la CSC ha reso attenta
l'assicurata che la persona in formazione ha l'obbligo di conseguire il
diploma nei più brevi termini e l'ha invitata a spiegare il significato di
"iscrizione cautelativa" al corso di scienze sociologiche ed inviare la
lista aggiornata degli esami sostenuti (doc. 94).
All'amministrazione è pervenuto l'8 dicembre 2009 l'attestato
dell'Università di C._______ (Facoltà di scienze politiche, Sez. di
laurea Scienze sociologiche) di iscrizione al 3° anno fuori corso con la
lista degli esami da sostenere e da superare e quelli effettuati (doc.
97-99).
C.
Mediante decisione del 15 dicembre 2009, la CSC ha soppresso la
rendita per orfana con effetto 30 settembre 2009 in quanto B._______
segue per il sesto anno un corso di laurea di tre anni e rimangono
ancora più esami da sostenere (doc. 101).
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A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
facendo valere che il diritto alla rendita in corso è valido fino al
compimento del 25esimo anno di età (doc. 103-104).
Mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente facendo in sostanza osservare che la
circostanza di non aver concluso un corso di laurea di tre anni in sei
anni consente di giustificare la soppressione della rendita (doc. 107,
108).
D.
Con il ricorso depositato il 30 aprile 2010, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento dell'impugnata decisione ed il
ripristino del diritto alla prestazione per orfana. Produce un attestato
aggiornato al 26 aprile 2010 dell'Università di C._______ dal quale si
deduce che all'orfana mancano ancora, per terminare gli studi e
conseguire il diploma, due esami e la tesi di laurea.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 maggio 2010, la CSC propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Con ordinanza del 3 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato l'insorgente a pronunciare in merito alle osservazioni della
CSC, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa.
L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente
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all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima
parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
La ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfana in
favore della figlia B._______ (nata il .... 1986) dal 30 settembre 2009,
operata dalla CSC con decisione del 15 dicembre 2009 e confermata
mediante decisione su opposizione del 23 febbraio 2010.
4.
4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del
coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile
nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la
morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS).
4.2 Hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il
padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno
diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla
rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello
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della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano
compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in
formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi
fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che
cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS).
4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato,
ai paragrafi 3358 a 3368 delle “Directives concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale” (DR, nelle sole
versioni francese e tedesca; ), che una
persona segue una "formazione" se, per un periodo determinato di
almeno un mese, frequenta corsi in istituti d'insegnamento secondari,
professionali o universitari. Riassuntivamente, è sufficiente frequentare
una scuola o un corso anche senza lo scopo di conseguire un
diploma, ma solo per poter esercitare una determinata professione,
oppure seguire una formazione che non prepara direttamente a una
data professione. È però sempre necessaria la preparazione
sistematica nel quadro di una formazione regolare e riconosciuta de
iure o de facto, che si ripercuota sul reddito dell'attività lucrativa che
sarà in seguito esercitata (cfr. anche sentenza del TF 9C_223/2008 del
1° aprile 2008 consid. 1.1 e riferimenti).
4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una
professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale
delle assicurazioni [Revue à l’intention des caisses de compensation
(RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua
soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve
piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui
in modo da terminarla con successo in un tempo normale.
5.
5.1 In concreto, dall'incarto risulta che B._______ ha compiuto diciotto
anni il ........ 2004. Al momento del decesso del padre, il 17 aprile
2003, è stata posta al beneficio di una rendita ordinaria per orfana a
decorrere dal 1° maggio 2003. Quando compiva 18 anni, la nominata
era iscritta ad una scuola d'amministrazione di P._________ (doc. 62)
e nell'autunno del 2004 si è iscritta al primo anno accademico del
corso di laurea in scienze sociologiche della durata totale di 3 anni
(doc. 67). I certificati di studio sono sempre stati regolarmente esibiti e
l'amministrazione ha versato la rendita per orfana. Già con lettera del
21 ottobre 2009 (doc. 94), ove si invitava l'assicurata a spedire la
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documentazione necessaria per eventualmente proseguire con il
versamento della prestazione per orfana, l'amministrazione rendeva
attenta la ricorrente che la persona in formazione ha l'obbligo di
utilizzare tutti i mezzi a disposizione e seguire la formazione con tutto
le zelo necessario in modo da conseguire il diploma nei più brevi
termini. L'interessata esibiva l'attestato di frequenza agli studi (datato
27 novembre 2009) dal quale risultava che, per ottenere il diploma,
mancavano ancora 5 esami e la tesi, ossia in tutto 6 prove. Risultava
inoltre che B._______ era "in corso" fino all'anno accademico
2006/2007 e poi "fuori corso" per gli anni accademici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010.
5.2 Se non è contestabile che B._______ ha seguito e segue una
formazione ai sensi dei paragrafi 3358 e 3368 delle DR, ciò non è
ancora sufficiente per considerare che si è preparata
sistematicamente all'ottenimento del diploma di scienze sociologiche.
Infatti, seguendo la giurisprudenza federale citata al consid. 4.4, non
basta essere formalmente iscritti all'università e partecipare ai corsi
dispensati nel quadro del programma di studi scelto, ma bisogna
dedicarsi alla propria formazione dimostrando lo zelo necessario per
potere terminarla con successo in un tempo normale.
5.3 Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale degli studi
intrapresi da B._______ è di tre anni. Ciononostante, quest'ultima è
iscritta al corso di laurea di scienze sociologiche da ottobre 2004 e, al
momento della decisione (su opposizione) del 23 febbraio 2010 (doc.
108), gli mancavano ancora 4 esami (su 31) e la tesi finale. Date
queste condizioni, non è possibile affermare che la figlia
dell'interessata si sia preparata sistematicamente all'ottenimento del
diploma di educatore della prima infanzia, facendo prova di zelo per
cercare di concludere la propria formazione nel tempo normale
ufficiale di tre anni. Infatti, se ciò fosse stato il caso, avrebbe dovuto
ottenere detto diploma, in tempo normale, nell'autunno 2007 (3 anni
accademici), o comunque, secondo una più grande tolleranza, almeno
entro il 30 settembre 2009, data che segna la soppressione della
rendita per orfani da parte della CSC.
Oltretutto, in base alla documentazione esibita in sede ricorsuale,
segnatamente l'attestato universitario datato 26 aprile 2010,
all'ottenimento del diploma in parola, mancherebbero ancora due
esami, fra cui quello determinante finale, ossia la tesi.
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6.
6.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
6.2 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le
parti. Solamente possono essere accollati i costi alla parte che
procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si
prelevano spese processuali.
6.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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