Corte II I
C-3070/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A.____________, IT-22020 Bizzarone,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 3 ottobre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3070/2006
Fatti:
A.
A.____________, cittadino italiano, nato il 21 luglio 1963, coniugato,
ha lavorato in Svizzera nel 2003 e nel 2004, solvendo i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Dal marzo 2004 era alle dipendenze del locale B._______ di
Bellinzona in qualità di cameriere ed in ragione 44 ore circa la
settimana. Ha regolarmente svolto le sue mansioni fino al 16 agosto
2004 e, da allora, non si è più presentato al lavoro per malattia.
B.
In data 4 luglio 2005, A.____________ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha
preliminarmente fatto esibire l'incarto della Basilese Assicurazioni,
competente per la perdita di guadagno in caso di malattia. Da questo
incarto emergono i seguenti documenti di rilievo:
- diversi certificati del medico curante Dott.ssa Bonetta, a
giustificazione dell'inabilità lavorativa;
- una prima relazione del Dott. Carlevaro, psichiatra, Bellinzona, del 20
dicembre 2004, attestante un episodio depressivo di entità grave che,
pur migliorato rispetto all'agosto 2004, provoca ancora un'incapacità al
lavoro totale;
- una seconda perizia del Dott. Carlevaro del 9 aprile 2005 che attesta
uno stato ansioso di tipo fobico ossessivo che provoca ancora
un'inabilità al lavoro totale;
- l'annuncio da parte dell'assicurazione Basilese della fine della
copertura assicurativa perdita di guadagno protrattasi dal 16 agosto
2004 al 15 agosto 2006.
Dal canto suo, l'Ufficio AI cantonale ha acquisito la seguente
documentazione di rilievo:
- un certificato del medico curante Dott.ssa Bonetta attestante, il 22
giugno 2005, uno stato ansioso associato a sindrome depressiva;
Pagina 2
C-3070/2006
- un rapporto del Centro psicosociale di Appiano Gentile del 30 giugno
2005 (Dott. Galletti) attestante una sindrome da disadattamento e
reazione depressiva prolungata scarsamente reattiva alla cura
farmacologica; un ulteriore rapporto di questo Centro del 17 agosto
2005 ed un altro del 18 ottobre 2005;
- una perizia medica particolareggiata eseguita presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Como (INPS) del 2
novembre 2005, ove si attesta una sindrome da disadattamento con
reazione depressiva prolungata in disturbo della personalità
emotivamente instabile, ciò che provoca un'invalidità del 70%;
- altri documenti delle cure di carattere psichiatrico ed internistico
prestate nell'agosto/settembre 2004.
L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto l'incarto al proprio consulente
medico, il quale, nella sua relazione del 16 dicembre 2005, ha
proposto di far eseguire una visita psichiatrica. Nel frattempo è
pervenuto un nuovo rapporto 28 dicembre 2005 del medico curante
Dott.ssa Bonetta.
L'assicurato si è presentato alla visita psichiatrica il 10 ed il 13
febbraio 2006. Il perito, Dott.ssa Santollino, nella sua relazione del 17
marzo 2006, ha rilevato la diagnosi di sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso depressiva in struttura fobico-ossessiva.
L'esperto incaricato stima la capacità al lavoro del paziente all'80%,
corrispondente ad un cento per cento con basso rendimento e ciò a
partire da febbraio del 2006. L'esperto aggiunge che “la sua
formazione professionale gli consente di trovare occupazioni che non
comportino uno stretto contatto con il pubblico: l'attività di disegnatore
può essere svolta anche in un contesto isolato. Alla perizia viene
aggiunto il risultato del test di Rorschach ove si ipotizza una nevrosi
ossessiva.
L'incarto è stato risottoposto in esame al consulente medico
dell'Ufficio AI, il quale, nel suo rapporto del 27 marzo 2006, ha
condiviso la diagnosi e le valutazioni espresse dalla Dott.ssa
Santollino. L'amministrazione ha effettuato un'indagine economica. Il
consulente in integrazione professionale (CIP), nella sua relazione del
24 luglio 2006, ha concluso che in attività a lui accessibili, invece di
quella recente di cameriere, l'interessato non subirebbe un'incapacità
al lavoro di livello pensionabile.
Pagina 3
C-3070/2006
C.
Con progetto di decisione del 27 luglio/18 settembre 2006, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato (rappresentato dal Patronato
INAS), il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI per il periodo
limitato dal 1° agosto 2005 (un anno dopo la cessazione dell'attività
lucrativa), fino al 1° maggio 2006 (tre mesi dopo il presunto
miglioramento della capacità al lavoro).
A.____________, nelle sue osservazioni del 15 settembre 2006, rileva
che le conclusioni a cui è giunta la Dott.ssa Santollino già sono in
contraddizione con la diagnosi espressa dallo stesso esperto. Inoltre,
quanto affermato dal perito dell'UAI cantonale diverge da quanto
accertato dai medici e specialisti curanti (Dott.ri Bonetta e Galletti).
Infine, rileva l'interessato, lo stesso specialista incaricato dalla
Basilese assicurazioni, Dott. Carlevaro, stimava un'incapacità al lavoro
totale per un lungo periodo. L'assicurato produce un rapporto
aggiornato del Dott. Galletti (Centro psicosociale di Appiano Gentile)
aggiornato al 24 agosto 2006, ove si segnala un modesto
miglioramento della patologia psichica e si evidenzia uno stato di
malessere generale “seppur alleviato” che determina un sostanziale
deterioramento del funzionamento sociorelazionale. Produce inoltre un
dettagliato rapporto del medico curante Dott.ssa Bonetta del 7 giugno
2006, ove vengono accuratamente descritte le limitazioni presentate
dal paziente.
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto il caso al
proprio consulente medico, il quale, nella sua relazione del 27
settembre 2006 precisa che il perito Dott.ssa Santollino aveva scritto
di essersi posta in contatto con i medici curanti (Dott.ri Bonetta e
Galletti) e, dunque, la sua presa di posizione avrebbe tenuto conto
anche del loro parere. Per il resto, osserva il consulente medico, il
rapporto della Dott.ssa Santollino appare esaustivo sotto ogni aspetto.
Mediante decisione del 3 ottobre 2006, l'UAIE ha erogato in favore di
A.____________ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006.
D.
Con scritto del 17 novembre 2006 alla Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR),
A.____________, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Pagina 4
C-3070/2006
Mendrisio, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo, in sostanza, il riconoscimento del diritto alla rendita intera
anche dopo il 1° maggio 2006. Egli insiste sull'incoerenza fra diagnosi
e valutazione espressa dalla Dott.ssa Santollino e ribadisce che lo
stato di salute, ben riferito dal medico curante e dallo specialista
personale è lo stesso da quello esposto dal Dott. Carlevaro, medico
specialista incaricato dalla Basilese assicurazioni. Non si potrebbe far
trasparire un presunto miglioramento, scrive la parte ricorrente, in un
non ben definito “slancio vitale del paziente”, come osservato dalla
Dott.ssa Santollino, per il semplice fatto che quest'ultimo avrebbe
formulato discorsi sulla necessità di lavorare. Queste affermazioni,
osserva l'insorgente, sono giustificate dalla preoccupazione della
mancanza di denaro, l'ammalato non essendo in grado di valutare
obiettivamente la sua capacità reale di lavorare.
E.
In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata
demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF),
competente dal 1° gennaio 2007.
F.
Nel suo preavviso del 2 gennaio 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
ha proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per
quanto occorra si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio. Nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 2007, l'UAIE ha pure
proposto la reiezione del gravame.
Con ordinanza del 23 gennaio 2007, il TAF ha inviato la parte
ricorrente a volersi esprimere in merito alle risposte di causa di cui
sopra, entro il 5 marzo 2007. L'interpellata non ha esercitato il suo
diritto di replica.
G.
Con ordinanza del 27 marzo 2007, il TAF ha invitato l'insorgente a
voler versare un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte
spese ricorsuali. Detto anticipo è stato versato il 10 aprile 2007.
Pagina 5
C-3070/2006
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
Pagina 6
C-3070/2006
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
Pagina 7
C-3070/2006
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 4 luglio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 4 luglio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 3 ottobre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
Pagina 8
C-3070/2006
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A.____________, di formazione disegnatore tessile, ha svolto
diversi lavori, quali l'artigiano nel campo tessile,
l'imbianchino/decoratore, e tra il 1995 il 2003 il gerente di un caffè in
Italia. Nel 2004 ha poi cominciato a lavorare come cameriere in un
ritrovo pubblico di Bellinzona (frontaliere). Non ha più ripreso il lavoro,
causa malattia dal 16 agosto 2004.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
Pagina 9
C-3070/2006
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.
9.1 Dalla documentazione medica ad atti emerge che
A.____________ soffre di problemi psichici in evoluzione. Egli ha
accusato, in un primo momento, un episodio depressivo di grave entità
(agosto 2004 e mesi successivi). Il Dott. Carlevaro, psichiatra di fiducia
dell'assicurazione Basilese, ribadiva ancora questa diagnosi nella sua
prima perizia del 20 dicembre 2005. Nell'indagine successiva, il 9
aprile 2005, lo stesso esperto precisava che la patologia del paziente
era evoluta in un stato ansioso di tipo fobico. Inoltre, l'assicurato è
seguito presso il Dipartimento di salute mentale di Como e,
precisamente, il Centro psicosociale di Appiano Gentile. Questo
servizio sanitario specialistico, che cura il paziente sin dal 2004, nel
rapporto del 18 ottobre 2005 ha rilevato un disturbo della personalità
emotivamente instabile e nella relazione del 24 agosto 2006 la stessa
diagnosi. Dal canto suo, la Dott.ssa Santollino, psichiatra incaricata
Pagina 10
C-3070/2006
dall'Ufficio AI cantonale, nella sua relazione del 17 marzo 2006,
attesta una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-
depressiva in struttura fobico-ossessiva. Il medico dell'INPS (perizia
del 2 novembre 2005) riprende la diagnosi di sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata in disturbo della
personalità emotivamente instabile.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
Per quanto concerne le conseguenze sul piano delle prestazioni AI
delle menzionate affezioni, va rilevato che non è contestato il
riconoscimento di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità
dal 1° agosto 2005, ossia un anno dopo la cessazione dell'attività
lucrativa (art. 29 cpv. 1 lettera b LAI). Tutti i pareri medici sono concordi
nell'ammettere una grave patologia invalidante a partire dall'agosto
2004.
Resta litigioso il problema della soppressione della rendita a partire
dal 1° maggio 2006.
11.
Una rendita limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i
principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita
in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88 a cpv. 1
Pagina 11
C-3070/2006
dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte
del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
12.
12.1 Ora, i pareri sanitari in merito sono divergenti. Da una parte il
Dott. Carlevaro ha escluso che l'interessato possa riprendere
un'attività lucrativa, sia nella perizia del 20 dicembre 2004 (ove stima
l'invalidità totale ancora per un lungo tempo), sia in quella del 9 aprile
2005. Un tasso d'invalidità superiore ai due terzi viene posto anche dal
medico dell'INPS nella perizia del 2 novembre 2005. Parimenti, i
medici specialisti del Centro di salute mentale di Appiano Gentile
(Dott. Galletti), nel rapporto del 20 giugno 2005, indicano
implicitamente uno stato di salute del tutto incompatibile con la ripresa
di un'attività lucrativa e nello stesso senso si esprimono nella relazione
del 24 agosto 2006. Quest'ultimo certificato è posteriore alla perizia
della Dott.ssa Santollino, la cui perizia è del 17 marzo 2006.
12.2 Vero è che una perizia richiesta da un Ufficio AI (in casu il
rapporto della Dott.ssa Santollino) non può esssere scartata
adducendo che si tratta di un referto di parte o con censure non
precise e oggettive. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo
contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo preposto
all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in adempimento di
questo compito non possono essere considerate di parte o non
conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Determinante è invece la circostanza che la perizia ordinata da un
ufficio AI rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo
per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami
Pagina 12
C-3070/2006
approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato
redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e,
infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate (DTF 125 V 352,
consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
12.3 Ora, sebbene alcuni pareri siano anteriori alla perizia ordinata
dall'Ufficio AI cantonale (in particolare quelli del Dott. Carlevaro), la
divergenza di opinioni è netta. Da quel che risulta dai rapporti del
Centro medico ove il paziente è curato (Dott. Galletti), si evince che il
paziente è tuttora sotto terapia farmacologica intensa e che questa,
stando alle ultime informazioni, risulta essere scarsamente efficace,
dopo che, oltretutto, è stata già cambiata (cfr. rapporto del 24 agosto
2006). Solo negli ultimi mesi, secondo il referto del Dott. Galletti del 24
agosto 2006, si è assistito ad un modesto miglioramento. Persiste,
seppur alleviato, un sostanziale deterioramento del funzionamento
sociorelazionale, osserva il responsabile del menzionato Centro di
salute mentale. Dal canto suo, la Dott.ssa Bonetta, medico curante,
nel suo ultimo rapporto del 7 giugno 2006, quindi pure posteriore alla
perizia della Dott.ssa Santollino, descrive un paziente assistito dalla
moglie, asociale in modo manifesto, con idee ossessive e fobiche. La
Dott.ssa Santollino ha invece espresso un giudizio ottimista, pur
ponendo una diagnosi piuttosto severa, motivato dal fatto che il
paziente ha cominciato a preoccuparsi per il suo futuro e che pone
l'accento sulla sua situazione finanziaria, tant'è che l'esperto ha
intravisto in ciò uno “slancio vitale” che potrebbe far pensare ad
un'evoluzione benigna della malattia. Ora, questo collegio giudicante è
del parere che questa tendenza positiva sottolineata dal perito, visti gli
altri pareri, non è ancora sufficiente per stabilire, senza possibilità di
errore, un miglioramento della condizioni di salute del paziente ai
sensi dell'art. 17 LPGA. Alla luce del carattere fluttuante della
patologia in esame, non è verosimile che vi sia stato un miglioramento.
L'insieme della documentazione medica, con particolare lettura dei
rapporti dei Dott.ri Carlevaro, Galletti, Bonetta e del medico dell'INPS,
induce a far ritenere che almeno fino alla data dell'impugnata
decisione, non si possa ancora parlare di miglioramento della capacità
al lavoro dell'assicurato, che, secondo il parere della Dott.ssa
Santollino, per evitare i suoi problemi di asocialità, potrebbe riprendere
il suo precedente lavoro di disegnatore tessile. In altre parole,
l'amministrazione non è riuscita a dimostrare un miglioramento della
capacità al lavoro e di guadagno a partire da febbraio 2006, quando il
Pagina 13
C-3070/2006
paziente si è presentato dal perito psichiatrico. Peraltro, fintanto che
una diagnosi così severa, anche come è stata espressa dalla Dott.ssa
Santollino, continua ad essere ribadita, le possibilità di reinserimento
dell'assicurato in un consono settore produttivo in ambiente a lui
consono, restano, in realtà, meramente illusorie.
13.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato dopo il 30
aprile 2006, data di soppressione della prestazione.
È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dall'aprile 2006 fino alla data dell'impugnata
decisione (3 ottobre 2006). A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto ad una perizia particolareggiata in psichiatria da efffettuarsi
da parte di un specialista operante nel Cantone Ticino. All'esperto
incaricato dovrà essere sottoposto un referto aggiornato del Centro di
salute mentale di Appiano Gentile, ove il paziente è costantemente
seguito, nel quale vengano indicati gli elementi essenziali, quali:
anamnesi, stato generale con descrizione della sintomatologia,
diagnosi, prognosi, in particolare lavorativa. L'amministrazione, se del
caso, valuterà poi il grado d'incapacità al lavoro dell'interessato
nell'ambito di attività a lui proponibili.
14.
14.1 Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo delle
presunte spese ricorsuali di Fr. 300.- versato il 10 aprile 2007, è
restituito al ricorrente.
14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
Pagina 14
C-3070/2006
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, perché proceda ai sensi del considerando 13 a statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo della presunte spese
ricorsuali di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 10 aprile 2007, gli è
restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (____________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 15
C-3070/2006
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 16