Corte II I
C-3071/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher Alberto Meuli (presidente di corte).
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, casella postale 287,
4005 Basilea
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3071/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il, coniugato, ha lavorato in Svizzera
come muratore dal 1971 al 1972, nel 1980, nel 1990 e dal 1993 al
1996, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
6). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa (doc. 11, 13).
B.
In data 20 giugno 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 4).
Il richiedente è stato visitato il 18 luglio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Catanzaro (INPS),
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia
ischemica con accentuazione dell'apice in soggetto già trattato con
PCI + stent sinistro e destro per infarto miocardico inferiore,
ipercolesterolemia, broncopatia cronica e spondilosi del tratto
lombosacrale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 20).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali un rapporto d'esame
radiografico della mano destra del 30 maggio 1988; un reperto
radiografico della colonna lombosacrale del 6 giugno 2000; una
cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 17 al 23 maggio
2005 per infarto miocardico antero-inferiore e impianto di stent; un
breve rapporto di visita cardiologica, con elettrocardiogramma dell'8
giugno 2005 (doc. 16-19).
C.
Nel suo rapporto del 9 maggio 2006, il Dott. Marty, medico dell'UAIE,
dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il
profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente
non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di muratore (attività
esercitata in Svizzera), ma a lui sarebbero proponibili lavori di tipo
leggero e/o sedentario non necessariamente qualificati, quali quello di
portiere, operaio in fabbrica, posteggiatore, magazziniere, commesso,
cassiere, fattorino, ecc.
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal
quale è risultato che svolgendo le attività alternative menzionate al
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cento per cento, invece di quella di muratore, l'interessato subirebbe
una perdita di guadagno del 36%. In questo calcolo, il salario dopo
l'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per problemi personali,
quali età ed handicap.
D.
Con progetto di decisione del 31 luglio 2006, l'UAIE ha comunicato ad
A._______ che la sua richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta
per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 24). L'interpellato
non ha preso posizione in merito a tale progetto e, mediante decisione
del 4 ottobre 2006, l'UAIE ha respinto la domanda del richiedente (doc.
25).
E.
Con gravame del 21 novembre 2006, inoltrato alla Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (cfr. consid. 1.1), A._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a
decorrere dal giugno 2006. A suffragio delle sue conclusioni produce
una relazione sanitaria allestita il 10 novembre 2006 dal servizio
psichiatrico del Complesso ospedaliero di Soverato-Chiaravalle nella
quale si attesta, oltre alla nota diagnosi cardiologica, una sindrome
ansiosa-depressiva in trattamento farmacologico.
F.
Invitata ad esprimersi sul ricorso, l'amministrazione ha risottoposto gli
atti al Dott. Marty, il quale, nella sua relazione dell'11 gennaio 2007, ha
affermato che la nuova documentazione esibita non evidenziava
alcuna invalidità nell'ambito delle attività proposte.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 18 gennaio 2007, l'UAIE ha
proposto la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 5 febbraio
2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
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H.
Con ordinanza del 26 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.--. La somma
richiesta è stata tempestivamente versata il 21 marzo 2007, ma a lui
restituita dalle Poste svizzere in quanto non risultava chiaro il
destinatario dell'importo.
I.
Con lettera del 27 marzo 2007, il Patronato INCA, ad ulteriore
sostegno delle conclusioni ricorsuali, ha inviato un referto tomografico
assiale computerizzato (TAC) del cranio del 2 gennaio 2007 ed un
certificato medico del 7 febbraio 2007 (Dott. Mancini) attestante una
diploplia in occhio destro in esito ad incidente cerebrale in sede
occipitale a destra. Viene anche prodotto un referto radiografico delle
mani e delle ginocchia del 29 dicembre 2006.
J.
Con ordinanza del 24 aprile 2007, il ricorrente è stato di nuovo
chiamato a versare l'anticipo spese di Fr. 300.--, importo che ha
tempestivamente pagato il 22 maggio successivo.
Con ordinanza del 6 febbraio 2008, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. Non sono state formulate
domande di ricusazione.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
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1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 giugno 2005. In
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deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 20 giugno 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 4 ottobre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.
7.1 A._______ ha lavorato in Svizzera, come muratore fino a
novembre 1996 (doc. 6). Dopo il rimpatrio non ha più svolto attività
lucrativa (doc. 11 cifre 3 e7).
7.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
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l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel caso di specie è stata evidenziata la diagnosi di cardiopatia
ischemica con accentuazione dell'apice in soggetto già trattato con
PCI e stent sinistro e destro per infarto miocardico acuto antero-
inferiore esteso, ipercolesterolemia, broncopatia cronica e
spondiloartrosi del tratto lombosacrale (cfr. perizia medica dettagliata
del 18 luglio 2005, doc. 20; cartella clinica, doc. 18). Dalla
documentazione esibita con il ricorso risulta che l'assicurato soffre
anche di una sindrome ansio-depressiva in trattamento farmacologico
e, dai documenti prodotti successivamente, si evince che l'interessato
ha subito un'incidente ischemico-cerebrale in sede occipitale a destra
in data esatta non definita (cfr. referti del complesso ospedaliero di
Chiaravalle-Soverato del 2 gennaio e 7 febbraio 2007). Quest'ultima
patologia esula tuttavia dal periodo di cognizione giudiziaria di questo
Tribunale per le ragioni esposte al considerando 4.
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8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS di Catanzaro ha stabilito un
tasso di invalidità totale del 70% (perizia medica del 18 luglio 2005,
doc. 20). Dal canto suo il Dott. Marty, medico dell'UAIE, ha ritenuto che
l'assicurato non potrebbe lavorare come muratore, attività svolta fino al
1996, ma a lui sarebbero proponibili lavori leggeri e/o sedentari in
misura completa (rapporti del 9 maggio 2006 e dell'11 gennaio 2007,
doc. 21, 22, 27).
Il collegio giudicante osserva che il lasso di tempo che corre dalla
perizia medica dettagliata, ossia il 18 luglio 2005, alla data
dell'impugnata, decisione 4 ottobre 2006, è eccessivamente lungo e,
in questo periodo non figurano documenti oggettivi determinanti. Vista
la patologia attestata nella perizia dell'INPS, l'amministrazione
avrebbe dovuto attualizzare l'indagine medica con un approfondimento
di natura cardiologica. Mancano ad atti documenti di recente
esecuzione come: un elettrocardiogramma, un elettrocardiogramma da
sforzo, un ecocardiogramma, analisi ematochimiche, una valutazione
cardiologica generale con anamnesi, stato attuale e prognosi. L'analisi
del medico dell'UAIE deve fondarsi su documentazione sanitaria,
riferibile alle affezioni principali e potenzialmente invalidanti, completa
e di recente esecuzione. Nel caso in esame fa difetto questa
documentazione.
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Inoltre, dai referti esibiti in sede ricorsuale, si evince che l'assicurato è
affetto anche da un'importante sindrome ansio-depressiva e sembra
aver subito a fine 2006 / inizio 2007 un attacco cerebrale di tipo
ischemico. Anche se queste patologie esulano dal periodo di
cognizione giudiziaria, essendo state denunciate od essendo insorte
dopo la data dell'impugnata decisione (cfr. consid. 4), il loro esame si
rivela indispensabile, dal momento che queste turbe potrebbero avere,
con ogni probabilità, una importante relazione con le affezioni già
subite.
10.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato.
10.1 È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo,
l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal maggio 2005 (infarto miocardico)
fino alla data dell'impugnata decisione (4 ottobre 2006) e da questa
data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare (cardiologia, neurologia, psichiatria). Il paziente
effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto
sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si
pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il
maggio 2005 ed il 4 ottobre 2006, data della decisione impugnata e da
questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare, dal punto di vista medico, nel
periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
Pagina 11
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11.
Non vengono prelevate spese processuali. Visto l'esito del ricorso,
l'anticipo spese di Fr. 300.-- viene retrocesso al ricorrente.
12.
In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, da porre a
carico dell'ufficio AI intimato.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 4 ottobre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese processuali di
Fr. 300.-- versato dal ricorrente il 22 maggio 2007 gli viene retrocesso.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.--, che viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
Pagina 12
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- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziale)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/...)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente di corte: Il cancelliere:
Alberto Meuli Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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