Corte II I
C-3071/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3071/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A._______l, cittadina italiana nata il (...), è stata messa a
beneficio, mediante decisione della "Sozialversicherungsanstalt" (SVA)
del canton Zurigo, del 5 aprile 2004, di una mezza rendita d'invalidità,
nonché di una rendita completiva per il coniuge, a decorrere dal 1°
maggio 2001 (doc. 51),
che, dopo il rientro dell'assicurata in Italia il 31 marzo 2005, la pratica
è stata trasmessa per competenza dalla SVA all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE;
doc. 62),
che, il 18 ottobre 2001, il coniuge dell'assicurata, B._______, nato nel
1946, aveva compilato il formulario "Richiesta di trasferimento
all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati all'assicurazione
vecchiaia e superstiti svizzera" ("Richiesta"), munito dell'avviso
importante secondo cui "[...] quando sia stato effettuato il trasferimento
dei contributi di uno dei coniugi, l'altro coniuge ha soltanto diritto ad
una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, con esclusione della rendita complementare [...]" (doc. 108),
che la Cassa svizzera di compensazione, con decisione del 6
novembre 2002, cresciuta in giudicato, aveva così proceduto al
trasferimento presso l'Istituto nazionale italiano di previdenza sociale
(INPS) di Treviso, dei contributi versati da B._______ all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), ossia Fr.
134'238.- (doc. 110),
che, venuto a conoscenza del trasferimento dei detti contributi dopo
avere ricevuto la pratica per competenza da parte della SVA, l'UAIE ha
emanato una decisione il 20 aprile 2005, mediante la quale ha chiesto
la restituzione dell'importo di Fr. 6'954.-, pagati indebitamente alla
ricorrente dal 1° dicembre 2002 al 31 marzo 2005, a titolo di rendita
completiva per il coniuge (doc. 67),
che l'assicurata, rappresentata dall'Istituto nazionale confederale
italiano di assistenza (INCA), ha formulato opposizione, il 4 maggio
2005, contro la detta decisione e presentato, in via subordinata, una
domanda di condono, facendo valere la propria buona fede (doc. 68),
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che, mediante decisione del 7 settembre 2005, l'UAIE ha respinto
l'opposizione e comunicato che avrebbe esaminato la domanda di
condono in seguito, emanando una decisione impugnabile (doc. 70),
che la decisione su opposizione del 7 settembre 2005, avente per
oggetto la restituzione di Fr. 6'954.-, non è stata impugnata ed è perciò
cresciuta in giudicato,
che, con decisione del 26 gennaio 2006, l'UAIE ha rigettato la richiesta
di condono, rilevando l'assenza di buona fede dell'assicurata nella
riscossione della rendita completiva per il coniuge, e proposto che la
somma di Fr. 200.- sia ritenuta, per compensazione, sull'importo
mensile della mezza rendita d'invalidità, a partire dal 1° febbraio 2006
(doc.77),
che l'assicurata, per il tramite dell'INCA, ha formulato opposizione
contro questa decisione il 16 febbraio 2006, chiedendone
l'annullamento ed il riconoscimento del suo diritto al condono (doc.
78),
che l'UAIE, mediante decisione del 27 marzo 2007, ha respinto
l'opposizione dell'assicurata per mancanza di buona fede nella
riscossione della rendita completiva per il coniuge (doc. 113),
che l'assicurata, sempre per il tramite dell'INCA, ha inoltrato ricorso
contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale il 2
maggio 2007, chiedendo il riconoscimento della sua buona fede e il
condono della prestazione indebitamente ricevuta,
che, nella sua risposta del 10 settembre 2007, l'UAIE ha proposto il
rigetto del ricorso, argomentando che la ricorrente, benché a
conoscenza delle conseguenze di un trasferimento dei contributi, ha
infranto le regole della buona fede nella riscossione della rendita
completiva per il coniuge, visto che non ha informato l'UAIE del
trasferimento all'INPS dei contributi AVS/AI del coniuge, e indicato che
neppure la seconda condizione posta dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, ossia il
fatto di trovarsi in gravi difficoltà, è adempiuta,
che la ricorrente, con replica del 25 settembre 2007, si è riconfermata
nelle sue conclusioni,
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che, con decisione incidentale del 4 ottobre 2007, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-, versamento effettuato il 29 ottobre
2007,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia
d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per
l’invalidità (LAI, RS 831.20),
che, secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
in vigore dal 1° gennaio 2003, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
che, conformemente all'art. 60 LPGA, il ricorso deve essere interposto
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione o della decisione
contro cui l'opposizione è esclusa,
che, in virtù dell'art. 52 cpv. 1 PA, il ricorso deve contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione
impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in
possesso del ricorrente,
che il presente ricorso, nella misura in cui è tempestivo ed ossequioso
dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 cpv. 1 PA),
e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr.
300.- è stato versato nei termini, è ammissibile,
che, secondo l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
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che, in conformità con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite e la restituzione non
deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà,
che l'art. 4 dell'ordinanza federale sulla parte generale delle
assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11) regola
l'istituto del condono, stabilendo in particolare, al suo capoverso 1, che
se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse,
che, pertanto, secondo le disposizioni precitate, affinché sia concesso
il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano
adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede,
- la restituzione gli imporrebbe gravi difficoltà,
che, quindi, in assenza di una delle predette condizioni il condono non
può essere concesso,
che, secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione,
che l'UAIE ha saputo del trasferimento dei contributi in questione nel
mese di aprile 2005, dopo avere ricevuto la pratica per competenza da
parte della SVA, ed ha quindi agito nell'anno a decorrere dal momento
in cui ha avuto conoscenza di tale fatto, emettendo la decisione di
restituzione il 20 aprile 2005 (DTF 124 V 380),
che l'art. 31 cpv. 1 LPGA istituisce l'obbligo generale per l'avente diritto
a prestazioni d'assicurazioni sociali svizzere, i suoi congiunti o i terzi ai
quali è versata la prestazione, di notificare all'assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo, qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione
delle prestazioni,
che il trasferimento all'INPS dei contributi versati all'AVS/AI svizzera
da B._______ costituisce un cambiamento importante nelle condizioni
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determinanti per l'erogazione della rendita d'invalidità alla ricorrente,
come risulta chiaramente dall'avviso importante del formulario ufficiale
"Richiesta", firmato da B._______ il 18 ottobre 2001,
che la ricorrente aveva l'obbligo, perciò, di annunciare tale
cambiamento all'UAIE,
che, come si evince dagli atti, la ricorrente ha omesso d'informare
l'UAIE dell'avvenuto trasferimento all'INPS dei contributi versati da suo
marito all'AVS/AI svizzera,
che la ricorrente ha violato, quindi, l'art. 31 cpv. 1 LPGA,
che la buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione, per
esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, sono
imputabili ad un comportamento doloso oppure ad una grave
negligenza (sentenze del Tribunale federale 9C_185/2009 consid. 4.4,
del 19 agosto 2009, e 8C_383/2007 consid. 7.1, del 15 luglio 2008),
che, viste le circostanze del caso e, in particolare, il contenuto
dell'avviso importante del formulario ufficiale "Richiesta", la ricorrente
non poteva non essere cosciente, manifestando la dovuta attenzione,
che percepiva indebitamente la rendita completiva per suo marito dal
1° dicembre 2002,
che la ricorrente, non avendo informato l'UAIE di questo fatto, ha
commesso una negligenza grave,
che quindi, non potendo invocare la sua buona fede, alla ricorrente
non può essere condonata la restituzione di Fr. 6'954.-, percepiti
indebitamente a titolo di rendita completiva per il coniuge dal 1°
dicembre 2002 al 31 marzo 2005,
che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e confermata la
decisione su opposizione impugnata,
che, considerato l'esito del ricorso che vede la ricorrente soccombere,
le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a suo carico e computate
con l'anticipo dello stesso ammontare versato il 29 ottobre 2007, e non
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si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1
PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
computate con l'anticipo dello stesso ammontare che quest'ultima ha
versato il 29 ottobre 2007.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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