Corte III
C-3074/2006
{ T 0 / 2 }
Sentenza del 29 giugno 2007
Composizione: Giudici: Francesco Parrino (Presidente del collegio), Eduard
Achermann e Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci
Torti.
A._______, IT-83031 Ariano Irpino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211
Ginevra 2, autorità inferiore
concernente la decisione del 28 settembre 2006 in materia di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 6 febbraio 1951, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1972 al 1979, nel 1982, nel 1989 e dal 1996 al
2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, durante tali periodi (doc. 1). Risulta
tuttavia dal questionario del datore di lavoro che il nominato ha ancora
lavorato da marzo al 31 dicembre 2002 come operaio addetto alla
manutenzione presso l'Hôtel B. di P. (doc. 8). Dopo il rimpatrio, non ha più
svolto attività lucrativa (doc. 11).
In data 24 febbraio 2005, A._______ ha formulato una domanda di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3-5).
B. Il nominato è stato visitato il 7 aprile 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di "ipertensione arteriosa, lieve
stenosi del bulbo carotideo a destra, sindrome vertiginosa,
spondilodiscoartrosi cervicolombare sintomatica, ipoacusia bilaterale
percettiva, linfoadenopatia mediastinica, stato ansioso depressivo" ed ha
posto un tasso d'invalidità del 67% (doc. 35).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 20 aprile 2001, una
relazione di tomografia assiale computerizzata (TAC) della colonna
lombare del 12 maggio 2001 (doc. 12, 13);
- una cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero dall'8 al 13 novembre
2004 per ipertensione arteriosa essenziale, incipiente nefropatia,
broncopatia cronica ostruttiva, malattia cerebrovascolare biemisferica
cronica con atrofia corticale e nevrosi depressiva, stenosi lieve del bulbo
carotideo destro, dismorfismo renale sinistro e lieve ectasia destra,
ipercolesterolemia, ernia inguinale sinistra, ipertrofia prostatica benigna
con sclerosi periuretrale, cistouretrite asettica, cervicopatia iperlordotica
con discopatia C6-C7, spondiloartrosi lombare con segni di discopatia L5-
S1 (doc. 16); questa cartella clinica contiene diversi risultati di esami
oggettivi (radiografie, TAC, spirometria, ecc.);
- un reperto TAC torace ed addome completo, un reperto di esame
audiometrico del 28 dicembre 2004 ed una relazione d'esame urologico
del 7 gennaio 2005 (doc. 18, 19, 21); un breve rapporto d'esame
neuropsichiatrico del 12 gennaio 2005 (doc. 23), un rapporto d'esame
neurologico del 15 gennaio 2005 (doc. 24);
- un reperto d'esame elettrocardiografico del 3 febbraio 2005 (doc. 28) ed
3un rapporto d'esame oculistico del 17 febbraio 2005 (doc. 29);
- una relazione d'esame psichiatrico del 2 agosto 2005 ove si attesta una
depressione ansiosa (endoreattiva grave) con sindrome da conflitto
vertebro radicolare lombare bassa in fase attiva, isolamento
neurosensoriale (doc. 37);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 24 agosto 2005 (doc. 39).
C. Nella sua relazione del 9 novembre 2005, il Dott. X., del Servizio medico
regionale "Rhône" (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha
proposto di far eseguire nuovi accertamenti sanitari in materia neurologica
e neuropsichiatrica.
Agli atti sono quindi pervenuti:
- una nuova perizia medica particolareggiata redatta il 16 gennaio 2006,
ove si riprende la diagnosi già nota e si pone un tasso d'invalidità del 67%
(doc. 44);
- un rapporto d'esame neurologico di recente esecuzione attestante una
sindrome vertiginosa da labirintopatia associata ad un'ipoacusia bilaterale,
lomboartrosi con discopatia L5-S1 ad interessamento radicolare a destra
(doc. 45).
L'incarto è stato risottoposto in esame al SMR, nel cui rapporto del 16
marzo 2006, il Dott. X ha affermato che l'assicurato non potrebbe più
svolgere il precedente lavoro di operaio manutentore, se non al 50%,
attività che a volte richiede degli sforzi, ma a lui sarebbero proponibili
lavori leggeri e/o sedentari al cento per cento.
L'amministrazione ha quindi effettuato un'indagine comparativa dei redditi,
dalla quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura
completa, l'interessato subirebbe, rispetto ad un precedente lavoro di
pittore edile/gessino, una perdita di guadagno del 33% (doc. 49). In questo
calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 15% per
tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni è stato
inviato il 7 luglio 2006 all'interessato, il quale non ha preso posizione in
merito nel termine a tal uopo impartito (doc. 50).
Mediante decisione del 28 settembre 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di rendita (doc. 51).
D. Con tempestivo gravame del 6 novembre 2006, depositato il 10 novembre
successivo, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle
sue conclusioni produce, segnatamente, un attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile del 21 giugno 2005 (tasso d'invalidità del 75%), una
4relazione d'esame neuropsichiatrico del 9 settembre 2006 attestante un
declino cognitivo da cerebrovasculopatia, sindrome da conflitto
vertebroradicolare lombare bassa, lombosciatalgia sinistra, cervicalgia,
gonartrosi, depressione reattiva grave, un breve rapporto di visita
oculistica dell'8 maggio 2006.
E. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al SMR
(doc. 52). Nella sua relazione del 18 gennaio 2007 (doc. 53), il Dott. X. ha
proposto, alla luce soprattutto della relazione neuropsichiatrica del 9
settembre 2006, di ammettere un tasso d'invalidità totale dal 1° aprile
2006, ossia 5 mesi prima tale referto, quando, verosimilmente, le
condizioni di salute dell'interessato sarebbero peggiorate.
L'amministrazione, nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 marzo 2007, ha
quindi proposto di riconoscere una mezza rendita AI dal 1° aprile 2006 ed
una rendita intera dal 1° luglio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento).
F. Con ordinanza del 16 marzo 2007, il giudice istruttore ha invitato il
ricorrente a volersi pronunciare in merito alla soluzione transattiva
proposta dall'amministrazione, entro il 30 aprile 2007. L'interpellato non ha
tuttavia replicato, né entro il termine impartito, né fino ad oggi.
Con ordinanza del 4 giugno 2007, alle parti è stata comunicata la
composizione del collegio giudicante. A tutt'oggi non sono pervenute
domande di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
5conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.3 La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003
ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali,
segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre,
l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.4 Ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.5 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2.
2.1 La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 -
entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo
allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 80a LAI).
Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è
quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività
determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato
che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e
quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
2.2 Per quanto riguarda il diritto applicabile, è necessario precisare che la
presente procedura è disciplinata dalla LAI nel tenore in vigore a partire
dal 1° gennaio 2004 (4a revisione della LAI).
3. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 febbraio 2005. In
6deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In
concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi
limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24
febbraio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 28 settembre
2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo
lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
4. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un
assicurato deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni :
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale; egli adempie quindi la condizione della durata minima
di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita.
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla
singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel
momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
7un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
6. In Svizzera, A._______ ha lavorato in diversi settori fino al dicembre 2002.
Da ultimo è stato occupato come addetto alla manutenzione in un albergo
di Prangins. Dopo il rimpatrio, l'interessato non ha più svolto attività
lucrativa.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono però
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7. Dalla documentazione clinica esibita e dalle perizie mediche
particolareggiate risulta che A._______ è affetto da un'ipertensione
arteriosa e stenosi del bulbo carotideo a destra, una spondilodiscoartrosi
cervicolombare con discopatie C6-C7, L2-L3, L5-S1, un'ipoacusia
8bilaterale percettiva e da uno stato ansioso-depressivo. Quest'ultima
patologia, in particolare, è andata vieppiù aggravandosi con la comparsa di
una cerebrovasculopatia e declino cognitivo.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi,
infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare
non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),
bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un
anno.
8.
8.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, le due perizie mediche particolareggiate, rispettivamente del 7
aprile 2005 (doc. 35) e 16 gennaio 2006 (doc. 44), pongono un tasso
d'invalidità del 67%. In un primo tempo, (rapporto del 9 novembre 2005,
doc. 41), il Dott. X., del SMR "Rhône", non si è espresso sulla capacità al
lavoro dell'assicurato ed ha richiesto un aggiornamento medico. Dopo aver
preso atto della nuova perizia medica particolareggiata del 16 gennaio
2006 (doc. 44), il medico di fiducia dell'UAIE (rapporto del 16 marzo 2006,
doc. 48) ha ammesso un tasso d'invalidità del 50% nell'attività abituale ed
una piena capacità al lavoro in attività di ripiego leggere e/o sedentarie.
L'incapacità di guadagno che ne risultava (doc. 49) era del 33%.
In sede di ricorso, alla luce del rapporto d'esame neurologico/psichiatrico
del 9 settembre 2006, il Dott. X. ha riconsiderato la propria valutazione ed
ha sostanzialmente ammesso un tasso d'incapacità per qualsiasi attività
del 70% dal 1° aprile 2006, ossia 5 mesi precedenti tale referto
specialistico.
8.2 Il collegio giudicante osserva che l'ultimo rapporto Dott. X. è poco
attendibile. Il medico dell'UAIE non ha motivato per quale motivo egli
farebbe risalire l'incapacità al lavoro superiore al 70% a 5 mesi prima del
data di stesura del rapporto neuropsichiatrico del 9 settembre 2006. Tale
soluzione appare ancor più discutibile se si pone mente al fatto che
un'analogo rapporto steso il 2 agosto 2005, già riferiva che "negli ultimi
mesi le condizioni cliniche sono notevolmente peggiorate". Ora, da
un'analisi dei due referti specialistici, 2 agosto 2005 (doc. 37) e 9
settembre 2006 (prodotto in sede ricorsuale), se ne deduce che questi
9sono praticamente sovrapponibili. Ne consegue che mal si comprende
come il medico dell'UAIE abbia potuto in un primo tempo negare
l'esistenza di un'invalidità di rilievo per poi ammetterla in un secondo
tempo sulla base di un rapporto praticamente uguale a quello già
esistente. Peraltro, il complemento d'istruttoria medica chiesto dal Dott. X.
il 9 novembre 2005 non è stato svolto in modo adeguato, l'INPS non
avendo risposto in modo preciso alle domande poste dall'UAIE (cfr. doc.
43). Infine, non può essere sottaciuta la circostanza che lo stesso Dott. X.
dubita dell'attendibilità dei referti prodotti ad atti (sia in sede d'istruttoria
che ricorsuale), soprattutto quando afferma "Ce rapport fait état d'une
aggravation récente (depuis quelques mois) de la symptomatologie
lombaire, de l'équilibre et de l'état dépressif. Nous n'avons aucun moyen
de nous définir sur la plausibilité de ce rapport. Il faut donc accepter une
incapacité de travail de 100% dans toutes activités" (doc. 53).
Ora, se già lo stesso servizio medico dell'amministrazione non è
pienamente convinto di quanto va sostenendo, non può essere condivisa
la proposta conclusiva e transattiva della stessa volta a riconoscere una
rendita AI così come risulta nelle osservazioni ricorsuali del 12 marzo
2006. Peraltro, come è stato chiaramente indicato alla cifra 3
dell'ordinanza del 16 marzo 2007, con la quale s'invitava l'interessato a
volersi pronunciare sulla proposta dell'UAIE, il collegio giudicante, preso
atto della mancata risposta dell'insorgente, non è legato dalle conclusioni
delle parti (vedi anche art. 62 cpv. 4 PA).
9. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare con certezza la misura dell'eventuale
incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato.
9.1 È quindi necessario, in queste circostanze, accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE
intimato, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
9.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal 2003 (rimpatrio e cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (28 settembre 2006) e da
questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare (ortopedia, neurologia, neuropsichiatria). Il paziente
effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi
10
inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in
merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il 2003 ed il 28 settembre
2006, data della decisione impugnata e da questa data in poi, nonché in
merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare,
dal punto di vista medico, nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
10. Non vengono prelevate spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 28 settembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
affinché completi l'istruttoria ai sensi del considerando 9 e statuisca di
nuovo.
2. Non si percepiscono spese.
3. La presente sentenza è comunicata:
- al ricorrente (raccomandata AR)
- all'autorità intimata (n. di rif. 783.51.137.184; raccomandata)
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Rimedi di diritto
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Il Presidente del collegio : Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
11