Corte II I
C-3081/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
J._______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. J._______, cittadino spagnolo, nato il _______, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1970 al 1975 in qualità di muratore addetto
alle opere in cemento armato, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo. In Spagna ha lavorato dal 1964 al 1968,
dal 1974 al 1982 e, da ultimo, dal 10 giugno 1998 al 10 novembre
1998. Nel corso del 1975 ha subito un infortunio sul lavoro a seguito
del quale ha riportato una frattura a livello del polso destro trattato per
artrodesi. A far tempo dal 1° maggio 1977 percepisce una pensione
d'invalidità spagnola di complessivi Euro 491,76 mensili. In data 20
aprile 2005, J._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc.1-20).
B. L'interessato è stato visitato il 18 aprile 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale di M._______ (INSS), ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di artrodesi del polso e
artrosi del trapezio metacarpale e lo ha dichiarato invalido permanente
totale dal 1977 seppur in grado di eseguire lavori leggeri (doc. 21). Nei
suoi rapporti del 6 febbraio, 28 marzo e 26 aprile 2006 (doc. 25, 27 e
29), la Dott.ssa G._______, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie
di lunga durata, ha fissato a partire dal 1975 (data dell'incidente) un
tasso di invalidità parziale del 70% dell'assicurato nella sua attività
precedente (muratore addetto alle opere in cemento armato), ma lo
considera abile al 100% in attività lucrative sostitutive fisicamente
meno impegnative dal 25 giugno 1976 (quali, ad esempio, operaio non
qualificato in una fabbrica di produzione in generale, sorvegliante,
custode di un posteggio o museo, magazziniere, gestione dello stock,
piccole consegne per mezzo di un veicolo: doc. 24). In un calcolo
comparativo dei redditi, l'amministrazione ha ritenuto che, nell'ambito
delle predette attività sostitutive, l'interessato avrebbe subito una
perdita di guadagno del 15% a partire dal 25 giugno 1976 (doc. 31).
C. Con progetto di decisione del 24 luglio 2006 l'amministrazione ha
quindi comunicato all'assicurato che la sua richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità sarebbe stata respinta (doc. 32). Con osservazioni
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pervenute all'amministrazione il 5 settembre 2006 J._______ ha
avversato il progetto menzionato producendo, a suffragio delle sue
conclusioni, un rapporto del 17 giugno 2006 del Servizio di
traumatologia e chirurgia ortopedica di M._______ (doc. 33 e 34).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto alla
Dott. S._______ del Servizio medico regionale (SMR), la quale, nella
sua relazione del 27 settembre 2006, ha sostanzialmente confermato
la precedente valutazione della collega rilevando che il nuovo
documento medico prodotto dall'assicurato concerne un ricovero dal
15 al 17 giugno 2006 per artrodesi (plastica) a causa di un'artrosi
significativa dell'articolazione trapezio-metacarpale destra, senza
complicazioni e che, di principio, provoca occasionalmente
un'incapacità di lavoro transitoria ma di breve durata. Ha inoltre
osservato che dalla documentazione agli atti non risultano altre
patologie extra-infortunistiche, a parte un dolore al piede destro. Infine,
ha precisato che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa di
lavoro totale (100%) nella sua attività precedente (muratore addetto
alle opere in cemento armato) dalla data dell'infortunio, tuttavia
considerandolo abile al 100% in attività lucrative sostitutive
fisicamente meno impegnative che non comportino l'uso di ambedue
gli arti (doc. 36). Con decisione del 6 ottobre 2006 l'UAIE ha, pertanto,
respinto la richiesta di prestazioni di J._______ (doc. 37).
D. Con gravame del 21 novembre 2006 J._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce due
certificati medici (rispettivamente del 3 ottobre 2006 del Dott.
M1._______ e del 9 ottobre 2006 del Dott. C._______).
E. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli
atti alla Dott. S._______, la quale , nel suo rapporto medico del 23
gennaio 2007, ha confermato integralmente la sua precedente
valutazione rilevando che la nuova documentazione medica prodotta
non apporta degli elementi nuovi (doc. 43). L'UAIE, nelle sue
osservazioni ricorsuali del 29 gennaio 2007, propone pertanto la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
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occorra, nei considerandi che seguono.
Nel corso dell'ulteriore scambio degli allegati le parti hanno mantenuto
le proprie posizioni.
G. In data 20 luglio 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di Fr. 300.-
equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del 13
febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle
parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito
l'assicurato ha comunicato che avrebbe preso posizione in merito
all'ordinanza in questione dopo aver ricevuto la traduzione della stessa
da lui direttamente commissionata. A tutt'oggi non sono state
presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
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3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo in quanto l'INSS ha notificato la decisione
litigiosa con formulario E 211 datato del 31 ottobre 2006
conformemente all'art. 48 § 1 del Regolamento CEE no. 574/72 ed è
ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e
52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
4.
4.1 Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare,
con particolare riferimento alla lingua, che, giusta l'art. 84 cpv. 4 del
Regolamento n° 1408/71, le autorità, le istituzioni e gli organi
giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le
richieste o altri documenti loro inviati solo perchè redatti in una lingua
ufficiale di un altro Stato membro e che, giusta l'33a cpv. 2 PA, nei
procedimenti di ricorso, le sentenze sono redatte in una delle quattro
lingue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese, italiano e
romancio) e, di principio, nella lingua della decisione impugnata e,
quindi, nel caso specifico in italiano. Di conseguenza, il ricorrente ha
diritto di corrispondere in lingua spagnola con le autorità
amministrative e giurisdizionali svizzere ma le disposizioni precitate
non gli conferiscono il diritto di ottenere la traduzione degli atti di
procedura o della sentenza del Tribunale amministrativo federale in
lingua spagnola (DTF 131 V 35).
4.2 Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente
precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal
profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del
17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione
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della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e
della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 aprile 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 20 aprile 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 6 ottobre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
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con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
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un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da esiti di
infortunio subito sul lavoro nel corso del 1975 e, segnatamente, da
artrodesi del polso e artrosi del trapezio metacarpale (perizia medica
INSS del 18 aprile 2005 e rapporti medici delle Dott.sse G._______ e
S._______). Inoltre dagli atti non risultano altre patologie extra-
infortunistiche, a parte un dolore al piede destro (rapporti medici della
Dott.ssa S._______). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
9.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
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permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
10. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate la Dott.ssa G._______, medico dell'UAIE, nei suoi rapporti
del 6 febbraio, 28 marzo e 26 aprile 2006 (doc. 25, 27 e 29), ha fissato
a partire dal 1975 (data dell'incidente) un tasso di invalidità parziale
del 70% dell'assicurato nella sua attività precedente (muratore addetto
alle opere in cemento armato), tuttavia considerandolo abile al 100%
in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative dal 25
giugno 1976 (quali, ad esempio, operaio non qualificato in una
fabbrica di produzione in generale, sorvegliante, custode di un
posteggio o museo, magazziniere, gestione dello stock, piccole
consegne per mezzo di un veicolo: doc. 24). Dal canto suo il sanitario
incaricato dell'istituto nazionale della sicurezza sociale di M._______
(INSS), nella perizia medica particolareggiata allestita il 18 aprile
2005, ha ritenuto che l'assicurato è invalido permanente totale dal
1977 ma che è in grado di eseguire lavori leggeri (doc. 21). Infine, la
Dott.ssa S._______, pure medico dell'UAIE, nei suoi rapporti del 27
settembre 2006 e del 23 gennaio 2007, ha sostanzialmente
confermato la precedente valutazione della collega, precisando (tenuto
conto altresì della nuova documentazione medica prodotta
dall'assicurato in sede di opposizione e di ricorso) che l'assicurato
presenta un'incapacità lavorativa di lavoro totale (100%) nella sua
attività precedente (muratore addetto alle opere in cemento armato)
dalla data dell'infortunio, tuttavia considerandolo abile al 100% in
attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative che non
comportino l'uso di ambedue gli arti (doc. 36).
11. Sulla scorta delle considerazioni pressochè unanimi che
precedono, il collegio giudicante ritiene che J._______, non è più in
grado di svolgere la sua precedente professione (muratore addetto alle
Pagina 10
opere in cemento armato) a partire dal 1975 (data dell'incidente) ma
reputa altresì che egli è idoneo ad esercitare al 100% un lavoro non
qualificato leggero e confacente al suo stato di salute già a partire dal
1976.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
12.2 In mancanza di dati statistici relativi alla Spagna,
l'amministrazione ha operato il raffronto dei redditi applicando, in via
del tutto eccezionale, i dati relativi alla Svizzera. Sulla base delle
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei
salari 2004 (settore privato) il salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2004 quale lavoratore con delle conoscenze
professionali specializzate nel settore edile è di Fr. 5'358.00 per 40 ore
settimanali pari a Fr. 5'585.72 per 41,7 ore settimanali. Viceversa il
salario mensile medio ottenibile nel medesimo periodo in attività
leggere ed adatte (indicato dalla Dott.ssa G._______ nel suo rapporto
del 6 febbraio 2006: doc.24) comparabili con attività semplici e
ripetitive sono i seguenti:
- nel settore della produzione in generale Fr. 4'853.00;
- nell'ambito dei servizi collettivi e personali Fr. 4'181.00;
- nell'ambito del commercio all'ingrosso Fr. 4'672.00.
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, l'amministrazione ha
considerato, quale reddito da invalido, un importo corrispondente alla
media dei salari relativi alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e,
quindi, un introito mensile di Fr. 4'568.67 [(4'853.00 +
4'181.00+4'672.00):3] per 40 ore settimanali pari a Fr. 4'751.41 per
41,6 ore settimanali. L'amministrazione non ha applicato alcuna
riduzione per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF
126 V 75) poiché egli nel 1976 aveva 29 anni. Il confronto fra un
reddito conseguito senza invalidità di Fr. 5'585.72 ed un introito teorico
mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 4'751.41 determina una
Pagina 11
perdita di guadagno del 14.94% [(5'585.72 - 4'751.41)x100] : 5'585.72,
tasso che esclude il riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità.
12.3 Ora il collegio giudicante rileva che, per quanto concerne la
determinazione del reddito da valido, deve essere preso in
considerazione, conformemente a quanto previsto dalla
giurisprudenza (DTF 128 V 174 confermata in DTF 129 V 222), il
salario alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita d'invalidità, cioè
quando le condizioni di salute possono essere considerate come
stabilizzate, e quindi, nel caso di specie, al 1976. Di conseguenza, si
deve procedere al raffronto dei redditi applicando i dati statistici del
1976. Devono quindi essere considerati quale salario medio mensile,
privo di invalidità, conseguibile nel 1976 dall'assicurato quale
lavoratore con delle conoscenze professionali specializzate nel settore
edile l'importo di Fr. 1'290.00 mentre, quale reddito da invalido, il
salario mensile medio realizzabile in attività di tipo leggero non
qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel 1976 che è di fr.
1'250.00 (La Vie économique 1977 p. 335). Nel caso concreto, inoltre,
non trova applicazione alcuna riduzione per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75) poiché egli nel 1976 aveva 29
anni. Il confronto fra un reddito conseguito senza invalidità di Fr.
1'290.00 ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza
dell'invalidità, di Fr. 1'250. 00 determina una perdita di guadagno del
3.1% [(1'290.00 - 1'250.00)x100] : 1'290.00, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità.
13. Stante quanto precede J._______ non ha dunque diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi
essere respinto.
14. A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA a contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.--, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
20 luglio 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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