Corte II I
C-3083/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Alberto Meuli (presidente di corte).
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 23 ottobre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3083/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il 2 ottobre 1940, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1960 al 1964 e dal 1967 al 1976, versando
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tali periodi (doc. 6).
Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come
bracciante agricolo, segnatamente (da ultimo) dal 24 ottobre 2000 all'8
ottobre 2002, quando è stato licenziato per fine dei lavori (doc. 12, 13).
B.
In data 7 marzo 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 29 giugno 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Isernia (INPS), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “ipertensione
arteriosa ed artrosi lombare associata a discopatie lombari multiple,
obesità, esiti di colecistectomia, diabete mellito, esiti di pielolitotomia
destra” ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 41). Il nominato
è stato visitato presso gli stessi servizi l'11 aprile 2006; è stata ritenuta
la diagnosi di “artrosi lombare a scarso impegno funzionale, ipertono
vasale in portatore di turbe del metabolismo glicemico,
colecistectomizzato, calcificazione diffusa dell'aorta addominale vasi
illiaci, buone condizioni generali di salute” (doc. 43). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- diversi documenti riguardanti prestazioni mediche e risultati di esami
oggettivi del 2000/2003 in materia di cardiologia, diabetologia,
urologia, ematologia e ortopedia (doc. 14-25);
- un referto di risonanza magnetica (RM) del tratto lombosacrale
dell'11 dicembre 2003 (doc. 26);
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 1° al 12
febbraio 2004 per lombosciatalgia bilaterale; una seconda cartella
clinica relativa al ricovero dal 22 febbraio al 1° marzo 2004 per
calcolosi renale con intervento di pielolitotomia destra (doc. 29);
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- un breve rapporto d'esame urografico del 6 aprile 2004, un referto
radiografico del piede sinistro del 15 aprile 2004 ed un'ecografia del
20 aprile 2004 (doc. 31-33);
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 3 settembre 2004
(doc. 34);
- un referto radiologico del torace del 17 marzo 2005 (doc. 36); esami
ematochimici del 22 marzo 2005 (doc. 37); un referto d'esame
tomografico assiale computerizzato (TAC) dei vasi epiaortici del 27
aprile 2005 (doc. 38).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Servizio medico regionale
“Rhône” (SMR). Nel suo rapporto del 5 maggio 2006, il Dott. Battaglia
ha ritenuto che l'interessato ha presentato un'invalidità di rilievo fra
dicembre 2003 e ottobre 2004; dopo questo periodo, egli sarebbe
stato in grado di svolgere attività di tipo leggero e/o sedentario in
misura completa (doc. 46).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
effettuato un calcolo comparativo dei redditi (doc. 47). Dallo stesso è
risultato che svolgendo attività alternative in misura completa,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno (rispetto al precedente
lavoro di operaio agricolo) del 32%. In questo calcolo, il salario dopo
l'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 25% (riduzione massima)
per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap).
In sede di audizione (cfr. progetto del 14 agosto 2006), l'interessato ha
inviato un certificato della Dott.ssa Carrozzo del 24 agosto 2006 che
conferma la nota diagnosi (doc. 48.1).
Mediante decisione del 23 ottobre 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita (doc. 48).
D.
Con gravame del 21 novembre 2006 depositato presso la
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR), A._______ ha chiesto, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
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conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni ha segnatamente
prodotto: un rapporto del servizio di diabetologia di Castel di Sangro
del 15 novembre 2006, un certificato medico del 13 novembre 2006
della Dott.ssa Carrozzo attestante le note patologie, un rapporto di
esame oftalmologico del 12 marzo 2006; altri referti d'esami già ad atti.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua
relazione dell'11 gennaio 2007, ha osservato che la documentazione
esibita non era atta a porre in dubbio la precedente valutazione
dell'amministrazione (doc. 50).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 gennaio 2007, l'UAIE ha
proposto la reiezione del ricorso e la conferma della propria decisione
del 23 ottobre 2006.
Invitato a replicare dal Tribunale amministrativo federale (TAF),
divenuto competente in esito ad una riforma del sistema giudiziario
elvetico, l'interessato non ha risposto nel termine impartito.
Con ordinanza del 27 marzo 2007, il TAF ha invitato il ricorrente a
voler versare un'anticipo di Fr. 300.- corrispondente alle presunte
spese ricorsuali.
Con scritto del 4 aprile 2007, il nominato, per il tramite del Patronato
ACLI di Isernia, ha chiesto di essere esentato dal pagamento di tale
anticipo facendo valere di trovarsi in una situazione finanziaria
precaria. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito alcuni certificati di
pensione di vecchiaia.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 LTAF).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
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condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 marzo 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
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può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 7 marzo 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 1° novembre 2005, data d'insorgenza del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (art. 30 LAI).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
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incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato in qualità di
bracciante agricolo. Dall'ottobre 2000 egli era alle dipendenze della
comunità montana di B. come addetto alle segnalazioni di piante. Il
nominato è stato licenziato con effetto dall'8 ottobre 2002 per fine dei
lavori (doc. 12, 13).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
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In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre di
lombalgie croniche recidivanti, più frequenti nel 2003-2004 con ernia
discale L4-L5, ipertensione arteriosa, problemi di diabete mellito,
calcificazione diffusa dell'aorta addominale e dei vasi iliaci, esiti di
pielolitotomia per calcolosi (cfr. perizie mediche particolareggiate del
29 giugno 2005, doc. 41 e dell'11 aprile 2006, doc. 42, 43).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
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cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il primo medico dell'INPS (perizia del 29 giugno
2005) pone un tasso d'invalidità superiore al 70% (doc. 41). Dal canto
suo, il secondo sanitario dell'INPS, nella sua relazione dell'11 aprile
2006, non ha posto alcun tasso d'invalidità, pur constatando che
l'assicurato sarebbe invalido dal 12 marzo 2001 (doc. 41 e 42). Egli
annota tuttavia che il paziente potrebbe svolgere il suo ultimo lavoro e
che, in ogni caso, potrebbe essere riadattato.
Il primo medico dell'UAIE (SMR), Dott. Battaglia, rileva che il paziente
ha subito un aggravamento delle sue condizioni di salute a fine
2003/inizio 2004, ma poi la sua capacità al lavoro sarebbe migliorata,
perlomeno nell'ambito di attività non pesanti. Infine, la Dott.ssa Sereni
Keller, pronunciandosi in sede ricorsuale, ha condiviso, in sostanza, il
parere del Dott. Battaglia.
10.2 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri medici menzionati e
dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di
massima, condividere il parere espresso dai consulenti dell'UAIE.
Va preliminarmente rilevato che l'interessato ha smesso di lavorare
(nell'ottobre 2002) per “fine cantiere” e non per delle ragioni di salute; il
datore di lavoro non menziona frequenti o prolungate assenze dal
lavoro da imputare a malattia.
In base agli atti sanitari, si evince l'insorgenza di una patologia di
carattere invalidante nel dicembre 2003. Da questo periodo ha inizio
una sintomatologia evidente. Il referto di RM dell'11 dicembre di
quell'anno attesta indubbiamente una discreta lesione soprattutto a
livello di L4-L5 (ernia discale intraforaminale a destra), riduzione dello
spazio L3-L4 e protrusioni discali L2-L3 ed L5-S1. Questi riscontri
oggettivi si manifestavano, soggettivamente, con crisi sciatalgiche
anche importanti e giustificavano un ricovero nei primi 12 giorni di
febbraio 2004. Seguiva, nello stesso mese del 2004, un ricovero per
calcolosi multipla renale ed intervento di pielolitectomia. Per il seguito,
le condizioni di salute dell'assicurato sembrano essere migliorate. Non
vengono più attestati ricoveri e la perizia del 29 giugno 2005 non
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denuncia, manifestamente, una situazione invalidante ed ancor meno
quella dell'11 aprile 2006 (doc. 40-43). La patologia urologica si è
completamente esaurita e quella ortopedica/articolare non ha più
presentato quelle fasi acute menzionate. Infatti, dall'analisi clinica si
evince che l'apparato locomotorio è praticamente normofunzionante a
parte una cifosi dorsale con movimenti del tratto lombare limitato per
solo 1/5, una spinalgia lombare ed una manovra di Lasègue
leggermente positiva bilateralmente ma unicamente ai massimi gradi
(esame del 29 giugno 2005); l'esame è ancor migliore l'11 aprile 2006,
ove l'apparato locomotorio risultava con buona funzionalità delle
grandi articolazioni, il rachide in asse, la manovra di Lasègue negativa
bilateralmente, movimenti del tronco completi ma dolenti, l'andatura
normale, il portamento eretto.
Non patologiche, perlomeno fino ad ottobre 2005, data dell'insorgere
del diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, sono le conseguenze
delle calcificazioni aortiche addominali e dei vasi iliaci riscontrate con
la refertazione del 22 aprile 2005. Per il resto, le condizioni di salute di
A._______ sono discrete, la presenza segnatamente di un diabete in
terapia, una leggera ipertensione arteriosa e di una steatosi epatica
non rappresentano turbe di carattere invalidante.
Tuttavia, è ammissibile la circostanza che dopo gli eventi di fine
2003/inizio 2004, l'interessato non abbia più riacquistato una piena
capacità al lavoro nell'ambito di attività pesanti. Pertanto,
l'amministrazione, giustamente, ha ammesso una capacità al lavoro
completa, ma in attività di sostituzione leggere e/o sedentarie.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
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11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 24 luglio
2006, doc. 47) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2003 in Italia come operaio agricolo (salario orario percepito nel 2002
presso l'ex datore di lavoro, indicizzato al 2003). Ne risulta un introito
mensile di Euro 1'272,45.
Quale reddito da invalido l'UAI ha ritenuto quello ottenibile in attività di
tipo leggero non qualificate (commercio al dettaglio, operaio non
qualificato, cassiere, ecc.). Queste attività comportano un salario
medio di Euro 1'150,56 mensili. Questo introito teorico può essere
ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V
75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione
del 25%, ossia quella massima consentita. La riduzione del 25%
comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 862,92. Il
confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'272,45 ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 862,92 causa una
perdita di guadagno del 32,18%, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 La presente procedura è di principio soggetta al pagamento di
spese processuali (art. 69 cpv. 1bis e 2 LAI).
Con scritto del 4 aprile 2007 il Patronato ACLI di Isernia, agendo in
nome e per il conto di A._______, ha sostanzialmente formulato una
domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene al pagamento di
queste spese.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
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C-3083/2006
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007).
Da quanto sottoscritto dal Patronato ACLI, e comprovato dalle
fotocopie dei certificati esibiti, si evince che il ricorrente ha un introito
mensile di Euro 540 circa, comprensivo delle pensioni di tre Paesi
(Italia, Germania e rendita di vecchiaia svizzera), motivo per cui si
giustifica concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Pertanto,
non vengono prelevate spese processuali.
12.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. IT/ )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-3083/2006
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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