Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3087/2010
Sen t e n z a d e l 9 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
patrocinato dall'Avv. Tuto Rossi,
Viale Stazione 31c, Casella postale 1855, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
Entrato in Svizzera il 29 giugno 1994, A._______, cittadino del Kosovo
nato il … (1983), ha ottenuto un permesso di dimora a motivo di
ricongiungimento familiare. A decorrere dal marzo 2001 egli è stato posto
al beneficio del permesso di domicilio C.
B.
Con decreto di accusa del 4 febbraio 2002, il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha condannato l'interessato per i titoli di ripetuto furto
d'uso, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e senza
assicurazione RC nonché abuso di targhe alla pena di 15 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
e alla multa di fr. 300..
Con scritto del 6 agosto 2002 la Divisione della formazione professionale
di Breganzona ha informato la Sezione degli stranieri di Bellinzona che
A._______ aveva abbandonato il tirocinio e pertanto il contratto inerente
all'apprendistato, quale addetto di carrozzeria – lattoniere, era stato
sciolto con effetto dal 10 maggio 2002.
C.
Il 4 maggio 2004 a Podujevo in Kosovo l'interessato è convolato a nozze
con la connazionale B._______, nata il … (1986).
Con certificato di stato civile del 20 aprile 2005, l'amministrazione della
Missione temporanea in Kosovo delle Nazioni Unite attestava che il
precitato matrimonio era stato sciolto per divorzio con sentenza dell'8
aprile 2005 cresciuta in giudicato il 15 aprile 2005.
D.
Con sentenza del 17 gennaio 2008, il presidente della Corte delle assise
correzionali di Riviera ha condannato A._______ alla pena detentiva di 15
mesi e al pagamento di una multa di fr. 1000. per i titoli di omicidio
colposo, grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in
stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e
contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti
e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121). Contro questa sentenza
l'interessato è insorto dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione
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penale del Tribunale d'appello, che con sentenza del 31 marzo 2008 ha
respinto il gravame.
E.
Con decisione del 15 gennaio 2009, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (oggi: Sezione della popolazione [SP]) ha dichiarato
decaduta, per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico, la validità del
permesso di domicilio a suo tempo stabilita a favore dell'interessato. Allo
stesso è dunque stato ingiunto di lasciare la Svizzera dopo aver scontato
la pena inflitta. L'interessato ha interposto ricorso contro detta decisione
dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale lo ha respinto
mediante risoluzione dell'8 aprile 2009. Anche il Tribunale cantonale
amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha respinto l'impugnativa
introdotta contro tale decisione con sentenza del 23 ottobre 2009.
Con decreto d'accusa del 20 gennaio 2009 il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino ha condannato l'interessato per ricettazione alla pena
pecuniaria di fr. 600. sospesa con la condizionale per un periodo di
prova di 3 anni, a valere quale pena aggiuntiva alla pena detentiva di 15
mesi decretata il 17 gennaio 2008 nonché alla multa di fr. 500..
Con decisione del 27 gennaio 2009 la Sezione dell'esecuzione delle pene
e delle misure ha accolto l'istanza dell'interessato, volta a concedergli il
regime del lavoro esterno a decorrere dal 2 febbraio 2009. Di
conseguenza egli ha potuto continuare la sua attività lavorativa presso la
ditta C._______.
Il 16 marzo 2009 il Servizio incassi della Sezione dell'esecuzione delle
pene e delle misure del Cantone Ticino ha impartito un ordine d'arresto
nei confronti dell'interessato non avendo egli provveduto al pagamento
delle multe relative alla sentenza del 17 gennaio 2008 e al decreto
d'accusa del 20 gennaio 2009 per un totale di fr. 1500.. Il 14 aprile
seguente l'interessato ha tuttavia effettuato il relativo versamento, l'ordine
di arresto è quindi stato annullato.
Il ricorrente è stato liberato condizionalmente con sottomissione ad
assistenza riabilitativa a decorrere dal 18 aprile 2009 con un periodo di
prova di un anno, ossia sino al 18 aprile 2010. Secondo le indicazioni
della Polizia cantonale l'interessato ha lasciato il territorio svizzero a tale
data.
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F.
Visto l'esito della procedura amministrativa inerente alla revoca del
permesso di domicilio, con scritto dell'11 febbraio 2010, la SP ha impartito
all'interessato un termine al 31 marzo 2010 per lasciare la Svizzera.
G.
Con decisione del 1° aprile 2010 l'UFM ha disposto un divieto d'entrata
nei confronti dell'interessato di durata indeterminata per violazione e
minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per omicidio colposo, grave
infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine,
ripetuta circolazione senza licenza di condurre e contravvenzione alla
LStup (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr).
H.
Il 30 aprile 2010, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______
ha interposto ricorso contro detta decisione. In sostanza egli fa valere che
il provvedimento non appare per nulla giustificato né proporzionato e viola
pesantemente il diritto di essere sentito. La scarna motivazione della
decisione dell'UFM, secondo la quale egli deve essere considerato una
minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblico non può essere accettata.
Nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco non può essere
trascurato che egli è entrato in Svizzera a soli 11 anni e vi ha soggiornato
per 15 anni e, a causa di incidenti di percorso, non può per questo essere
affermato che egli non sia ben integrato nel Paese. Egli è profondamente
provato dall'esperienza negativa subita e profondamente pentito e chiede
pertanto di poter tornare in Svizzera per ricongiungersi alla sua famiglia.
Visto la situazione vigente in Kosovo, appare inoltre difficile pensare ad
un facile reinserimento sul piano economico nel suo Paese d'origine. Il
ricorrente fa inoltre valere di essere ammalato, un medico psichiatra
avendo diagnosticato una psiconeurosi depressiva con elementi di
suicidio, e di necessitare pertanto della vicinanza della famiglia e di cure
specialistiche; attualmente i famigliari possono recarsi a fargli visita solo
in modo limitato. A tale scopo, egli invoca la protezione dell'art. 8 CEDU.
Allega diversi scritti di sostegno dei familiari e un certificato medico del 1°
aprile 2010.
I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, mediante
preavviso del 6 luglio 2010, l'UFM ha ritenuto il ricorso infondato in tutte le
sue conclusioni osservando che le reiterate violazioni dell'ordine e della
sicurezza pubblici commesse del ricorrente non consentono di modificare
la posizione dell'amministrazione. La gravità e il ripetersi delle infrazioni
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commesse dimostrano che il ricorrente non è riuscito ad integrarsi in
Svizzera, di conseguenza, l'interesse pubblico al suo allontanamento dal
territorio svizzero prevale sui suoi interessi privati a potervisi recare,
essendo le argomentazioni inerenti alle condizioni di salute
dell'interessato non determinanti in questo contesto.
J.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 10
agosto 2010, il ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto già
affermato nel gravame. Contesta che la gravità e il ripetersi delle
infrazioni commesse starebbero a dimostrare un fallimento della sua
integrazione in Svizzera, egli ha infatti imparato una delle lingue nazionali
ed ha familiarizzato con la realtà sociale e le condizioni di vita del Paese.
Sottolinea di aver compreso la gravità dei suoi atti e promette di rispettare
in futuro le regole e le leggi vigenti in Svizzera. Il divieto d'entrata a
carattere illimitato si rivela inoltre essere eccessivo soprattutto in
considerazione della pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen.
Egli produce un certificato medico, rilasciato il 23 luglio 2010, indicante la
nota diagnosi e la necessità di una terapia e una dichiarazione del 26
luglio 2010 mediante la quale egli chiarisce il proprio stato d'animo.
K.
Con duplica del 23 agosto 2010, l'UFM non ha ritenuto dovere modificare
la propria posizione, riconfermandosi nelle sue precedenti conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale
o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio
Schengen rese dall'UFM il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF
possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie
statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
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lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo
luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF
2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
4.
Nel suo gravame, il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto
di essere sentito. Egli ha sostenuto da un lato di non aver avuto la
possibilità di esprimersi prima dell'emissione della decisione e dall'altro,
che la decisione impugnata non è stata sufficientemente motivata.
Occorre dunque dapprima esaminare tali censure di natura formale.
4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto
concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg.,
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I
279, consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).
La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito
l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere
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ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di
impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare
convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF
134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid.
6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 /
2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di
una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al
suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per
adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità)
menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua
decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la
portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa.
In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla
complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle
conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più
la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura
adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve
essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la
sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata).
Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità
in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno
influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a
pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati
dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio,
le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270
consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il
diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è
implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione
oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che
ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011,
consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
4.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito.
Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di
detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso,
qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame
dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia,
segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione,
non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere
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sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa
audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto
solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla
concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente
dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I precitata, consid. 2.6.1 e giurisprudenza
ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio
2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di
una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave
violazione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire
rappresenterebbe unicamente una formalità eccessiva che
provocherebbe inutili ritardi inconciliabili con gli interessi del ricorrente
(cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).
4.3. Nella specie, l'interessato non è stato sentito prima dell'emissione
del provvedimento e la motivazione dello stesso è senz'altro succinta.
Allo stadio attuale della procedura è tuttavia giustificato – alla luce
della precitata giurisprudenza – rinunciare ad un rinvio della vertenza
all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che
da una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto
difendersi correttamente e che nell'ambito dello scambio degli scritti
l'autorità inferiore ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente
di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, la violazione
del diritto di essere sentito è sanata.
5.
5.1. Il ricorrente chiede, nel suo gravame, di poter nuovamente
ricongiungersi con la propria famiglia residente in Svizzera, facendo
rilevare che il suo precedente datore di lavoro sarebbe disposto a
riassumerlo.
Occorre a tale proposito osservare che oggetto della presente procedura
è un divieto d'entrata, il quale impedisce alla persona interessata l'entrata
in Svizzera e nello spazio Schengen per un soggiorno limitato.
Un'eventuale revoca del provvedimento querelato non significa che la
persona toccata da detta misura possa di seguito stabilirvisi
indeterminatamente svolgendo un'attività lavorativa. La richiesta
formulata dal ricorrente esula perciò dall'oggetto della causa. Nel caso di
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Pagina 9
specie, le autorità competenti hanno già avuto modo di statuire in merito
alla questione: il permesso di domicilio in Svizzera rilasciato a favore
dell'interessato è stato revocato il 15 gennaio 2009 dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e tale decisione è stata
confermata sia dal Consiglio di Stato che dal TRAM ed è pertanto
cresciuta in giudicato.
Di conseguenza la conclusione in ordine al ricongiungimento famigliare è
inammissibile.
6.
6.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi
inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 1962) e
all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi
d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini
di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di
un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non
ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art.
92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il
divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13
cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del
consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice
frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 132]). Per motivi
umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono
tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv.
1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
6.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio
Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel
SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25
CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di
accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di
soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in
particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza
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Pagina 10
del Tribunale amministrativo federale C4342/2010 del 9 maggio 2011,
consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la
sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di
allontanamento.
Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata
consultata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un
titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione
che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.
7.
7.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata modificata la disposizione che
disciplina il divieto d'entrata, l'art. 67 LStr (Decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE
concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva
2008/115/CE] RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
7.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d
capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la
Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre
vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a
pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67
cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si
trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa
(cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima
di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se
l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
8.
8.1. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione
transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre
dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di
fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività
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Pagina 11
illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie,
verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i
suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della
buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed.
integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche
sentenza del TAF C2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10
e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che,
alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto
d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.
8.2. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un
divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni.
Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se
l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la
disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF
2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.
9.
9.1. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio
relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428).
La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono,
tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF
2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA
WIDMER, IN: RAINER J. SCHWEIZER [ed.], Sicherheits und Ordnungsrecht
des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori
riferimenti).
9.2. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1
OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle
autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di
diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o
incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra,
un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio
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Pagina 12
contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il
soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole
probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80
cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi
negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire
violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC
SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
10.
10.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato è stato condannato
mediante decreto di accusa del 4 febbraio 2002 alla pena di 15 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
e alla multa di fr. 300. per ripetuto furto d'uso, segnatamente per ripetuta
sottrazione dell'autovettura del fratello, ripetuta circolazione senza licenza
di condurre, ripetuta circolazione senza assicurazione RC e abuso di
targhe, essendosi appropriato illecitamente di targhe di controllo di una
terza autovettura, fatti avvenuti il 17 novembre 2001 e in date precedenti.
Mediante sentenza della Corte delle assise correzionali di Riviera del 17
gennaio 2008, confermata su ricorso dalla Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello il 31 marzo 2008, il ricorrente è
stato condannato alla pena di 15 mesi e al pagamento di una multa fr.
1000. per omicidio colposo, avendo il 15 novembre 2005, per
negligenza, causato la morte di un passeggero, grave infrazione alle
norme della circolazione avendo alla data surriferita circolato ad una
velocità da lui indicata di 130/140 km/h in una tratta di strada in cui la
velocità consentita era di 60 km/h, perdendo di conseguenza la
padronanza del veicolo, guida in stato di inattitudine per aver in tale
occasione consumato canapa, così che nel sangue sono stati rilevati 4,6
microgrammi di THC/litro, ripetuta circolazione senza licenza di condurre
il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti e contravvenzione alla LStup,
per avere senza essere autorizzato dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio
2007 consumato un imprecisato quantitativo di canapa. Con decreto di
accusa del 20 gennaio 2009 il ricorrente è stato condannato alla pena
pecuniaria di fr. 600., sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di tre anni e alla multa di fr. 500., per ricettazione, avendo tra il mese di
maggio e il mese di luglio 2007 comperando da terzi al prezzo di fr. 150.
rispettivamente nascondendo presso la propria abitazione e in un box
garage, attrezzi vari, i quale erano oggetto di furto, sapendo o dovendo
presumere che provenivano da furto, acquistato e occultato una cosa che
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sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato
contro il patrimonio.
10.2. Dalla sentenza del 17 gennaio 2008 emerge che già nel 26 luglio
2000, all'età di 17 anni, A._______ era stato fermato dalla polizia alla
guida di un ciclomotore manomesso e privo di targhe. Egli aveva
apportato delle modifiche per aumentare la velocità sino a 60 km/h al
posto dei 30 km/h consentiti. Il 28 settembre 2000 la Sezione della
circolazione aveva dunque revocato nei suoi confronti la licenza di
condurre ciclomotori per la durata di un mese (pag 67). Il 25 settembre
2001 egli aveva ottenuto la licenza di allievo conducente per veicoli della
categoria B (fra cui autovetture). Dopo soli due mesi dall'ottenimento della
licenza di allievo conducente, egli perpetrò gli antefatti di cui al decreto di
accusa del 4 febbraio 2002. Non si trattava della prima volta che egli si
apprestava a condurre un'autovettura con le modalità descritte nel
predetto decreto. Di conseguenza, il 10 gennaio 2002, all'interessato è
stata revocata a tempo indeterminato la licenza di allievo conducente. Un
riesame sarebbe stato possibile solo a decorrere dal novembre 2002
previo esame peritale dello psicologo del traffico (pag. 78). Ciò
nonostante da tale perizia è emerso un quadro poco rassicurante:
l'interessato sembrava essere più pentito per le personali conseguenze
che per gli atti commessi, preoccupandosi piuttosto per la severità delle
leggi che non permettono più alcuna trasgressione. L'interessato superò
nel 2005 tale esame peritale ma non superò l'esame teorico di base,
ragione per cui non ottenne più la licenza di allievo conducente (pag. 8).
In sintesi risultava dunque che l'interessato, prima dell'incidente del 15
settembre 2005, aveva effettuato solo poche ore di guida autorizzata,
risalenti al periodo settembre – novembre 2001, in cui occasionalmente
aveva condotto al fianco del fratello (pag. 9).
10.3. Quanto all'incidente causato dall'interessato, i giudici penali hanno
ritenuto un lungo elenco di negligenze (pag. 17). Non avendo conseguito
la licenza di condurre, il ricorrente, senza esperienza né competenza, non
avrebbe mai dovuto essere al volante di quell'automobile, il 15 novembre
2005. Egli si è invece permesso di sfrecciare ad una velocità più che
doppia di quella consentita (60 km/h) e al triplo della velocità adeguata
(40 / 45 km/h). Egli ha dunque circolato senza alcun riguardo per
l'incolumità dei suoi amici e degli altri utenti della strada e senza alcun
motivo valido (pag. 18). Per di più egli si trovava in stato di inattitudine
alla guida. Considerata anche la reiterata circolazione senza licenza di
condurre prima dell'incidente, risultata fatale, i giudici penali hanno
dunque ritenuto un'evidente gravità oggettiva. Anche la colpa del
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ricorrente è stata valutata come particolarmente grave, avendo un
precedente penale concernente un analogo reato. Egli ha dunque dato
ampia prova di non tenere in alcun conto il fatto di non essere legittimato
a condurre un autoveicolo, creando così pericolo per tutti gli utenti della
strada ogni qualvolta si metteva al volante e questo al solo egoistico
scopo di scorrazzare con gli amici durante il tempo libero (pag. 20).
10.4. Anche relativamente alla sospensione condizionale della pena, la
Corte ha formulato un giudizio negativo. Il ricorrente non aveva tratto
alcun insegnamento dalle precedenti sanzioni e dai provvedimenti
dell'autorità amministrativa. Sussisteva una manifesta ineducabilità dello
stesso, siccome, ben prima dell'incidente mortale, a partire da un certo
momento egli aveva deciso che la licenza di condurre non gli occorreva
potendosi mettere tranquillamente al volante (pag. 22). La Corte ha
ritenuto dunque un atteggiamento sprezzante per le prescrizioni e
dell'autorità, ciò che rendeva inefficace la sospensione della sanzione. I
giudici penali hanno infine rilevato che nonostante fossero trascorsi due
anni dai fatti, il ricorrente mancava di trasparenza ed era incapace di
accettare interamente la propria responsabilità presentando difficoltà nel
dissociarsi da una condotta inaccettabile (pag. 23).
Pure dopo i gravi fatti intervenuti la sera del 15 novembre 2005, il
ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie (cfr. decreto d'accusa del
20 gennaio 2009).
10.5. Visto quanto precede e tenuto conto dell'incapacità del ricorrente ad
attenersi all'ordine vigente vi è a tutt'oggi un elevato pericolo di recidiva e
una concreta minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici che l'autorità
amministrativa è chiamata a salvaguardare.
11.
L'interessato ha fatto valere nel suo atto ricorsuale la violazione del diritto
al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU.
11.1. L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc;
125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13
cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che
garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata
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corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167
consid. 7).
11.2. Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona
della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in
Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in
comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i
rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di
dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2), segnatamente in ragione di
un handicap (fisico o mentale) o di una grave malattia. La protezione
della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione
della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un
diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della
famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di
presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER,
Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats und
Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats und
Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La
protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della
stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli
stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla
protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare
la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato
membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita
privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293
e 321).
11.3. Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto
della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in
oggetto non è assoluta (DTF 135 I 143 consid. 2). Infatti, conformemente
all'art. 8 par. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o
la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle
autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza,
vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello
straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue
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Pagina 16
relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza
ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).
Nella specie, il ricorrente, maggiorenne, fa valere la necessità anche dal
punto di vista medico – di un sostegno famigliare conseguente. Ora,
nell'ambito della procedura di revoca del permesso di domicilio l'esistenza
di un rapporto di dipendenza che giustifichi l'applicazione dell'art. 8 CEDU
è stato esplicitamente negato (sentenza del TRAM del 23 ottobre 2009).
Anche nella presente procedura, inerente unicamente al divieto d'entrata,
l'esistenza di un tale rapporto di dipendenza non è comprovata tanto più
che potrebbe solo essere accordato un diritto d'entrata per un soggiorno
temporaneo in Svizzera per visita alla famiglia e non, come richiesto dal
ricorrente, la possibilità di rientrare in Svizzera per ricongiungersi con la
famiglia e per esercitare un'attività lucrativa. L'interessato non può quindi
dedurre alcun diritto dall'art. 8 CEDU per opporsi al divieto d'entrata
emesso a suo carico.
12.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio,
resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di
proporzionalità.
12.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere
d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della
proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una
corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della
Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del
ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata
e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo
2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento
appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla
misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo
perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF
136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid.
7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al
mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia
degli stranieri è da considerarsi elevato.
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Pagina 17
12.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente
pericolosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici
estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Egli ha
commesso un omicidio colposo dopo aver già reiteratamente perpetrato
altri delitti e anche posteriormente a tale delitto ha ancora interessato le
autorità giudiziarie (cfr. decreto di accusa del 20 gennaio 2009).
Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente i suoi problemi
di salute e il fatto che tutta la sua famiglia, i suoi amici e la sua compagna
vivono in Svizzera, dove egli stesso vi ha trascorso 15 anni, frequentato
le scuole dell'obbligo, imparato una lingua nazionale e familiarizzato con
la realtà sociale e le condizioni di vita in questo Paese, benché non
irrilevanti, non permettono di ritenerli preponderanti rispetto all'interesse
pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. Dalla
documentazione agli atti risulta inoltre che nel suo Paese d'origine
l'interessato può ottenere delle cure adeguate al suo caso e, sebbene
non senza una certa difficoltà, i suoi famigliari hanno comunque la
possibilità di recarsi in Kosovo a rendergli visita.
12.3. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza
conduce a considerare che, l'interesse pubblico al mantenimento della
misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di
quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il
Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare
proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza
pubblici ricercati con questa misura.
13.
Si osserva infine che secondo una prassi costante dell'autorità
competente, i divieti d'entrata possono essere pronunciati per una durata
limitata o illimitata, a seconda della gravità del caso concreto e
dell'interesse pubblico violato. Per quanto concerne il provvedimento
amministrativo di durata illimitata, si precisa che, malgrado non sia stato
fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i
suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato
attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid.
3.2 e giurisprudenza ivi citata). Di principio lo straniero potrà in ogni
momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non
costituisca una manovra dilatoria. In linea generale si deduce dalla prassi
applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste
allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per
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Pagina 18
determinare tale periodo si risale all'epoca dell'ultima condanna penale
così come a quella dei delitti perpetrati. Per valutare invece se sussiste a
tutt'oggi una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il
comportamento della persona interessata dopo la sua scarcerazione
mentre riveste un'importanza minore il comportamento tenuto durante il
periodo di detenzione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi
citata).
Nella specie, i fatti più gravi risalgono al 15 novembre 2005, l'interessato
è stato altresì condannato per consumo di marijuana dal 18 gennaio 2005
fino al 10 febbraio 2007. Anche dopo tale periodo egli ha ancora
interessato le autorità giudiziarie. Con decreto di accusa del 20 gennaio
2009 è stato infatti condannato per ricettazione, fatti avvenuti tra il mese
di maggio e di luglio 2007. Di conseguenza non si può ritenere sia
trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la durata della
misura disposta dall'autorità inferiore.
14.
Ne discende che l'UFM con decisione del 1° aprile 2010 non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
PA).
Per questi motivi il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 13 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 2
giugno 2010.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. Symic … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
Data di spedizione: