Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Corte III
C-3092/2011
S e n t e n z a d e l l ' 11 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio
legale e notarile, Via Motta 24, Casella postale 5708,
6901 Lugano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 13 aprile 2011.
C-3092/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1979,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità. Dal 2004 era alle dipendenze di un'officina
meccanica di Chiasso, in qualità di operaio calibratore/smerigliatore, in
ragione di 40 ore settimanali (doc. 12-1). Sebbene qualche assenza dal
lavoro da imputare a malattia si sia già fatta registrare nel 2005 e 2006,
più importanti problemi di salute si sono presentati dal 1° gennaio 2007 e
non si è più presentato al lavoro dopo il 5 febbraio 2007 (doc. 12).
Dall'incarto della Cassa malati Helsana (CM) emerge che il nominato
presentava delle dorso lombalgie acute da canale lombare stretto e
protrusioni discali da L3 a L5. Una prima visita medica del 16 aprile 2007
da parte del Dott. Loustalot per conto della Cassa malati aveva
confermato tale diagnosi sulla base di reperti oggettivi. Nel luglio 2007
A._______ veniva sottoposto ad artrodesi lombare e lombosacrale
(impianto di un distanziatore) e ne è seguita una cura riabilitativa. Il Prof.
Scamoni, specialista in neurochirurgia (Varese), nel rapporto dell'11
dicembre 2007 (doc. 41 CM) faceva il punto della situazione e consigliava
ulteriori cure di fisiocinesiterapia.
B.
In data 24 ottobre 2007, il nominato presentava una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'inval idità
(doc. 1). L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul
merito la richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto della CM. Risulta che il
nominato è stato licenziato con effetto 30 settembre 2007 (doc. 24-1 inc.
CM). L'Ufficio AI cantonale ha disposto una visita specialistica dal Dott.
Pancaldi (reumatologo), la quale è avvenuta il 20 febbraio 2008. Nel
rapporto del 15 marzo successivo (doc. 23), l'esperto incaricato ha
rilevato la diagnosi con ripercussioni sulla capacità al lavoro di canale
lombare stretto L4/L5 in parte costituzionale, in parte acquisito, intervento
chirurgico con spaziatore L4/5 il 31 luglio 2007, assenza di disturbi
neurologici. Il medico ha affermato che il paziente è da ritenersi inabile
nel precedente lavoro di meccanico di precisione, mentre in attività adatte
ed a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, è abile al
100% con diminuzione del rendimento dal 10 al 20%. L'Ufficio AI
cantonale ha disposto anche una visita neurologica (doc. 27). Il Dott.
Bernasconi, neurologo, ha visitato il paziente il 22 luglio 2008 (doc. 37).
C-3092/2011
Pagina 3
Egli ha posto la diagnosi di stato dopo intervento di impianto di
distanziatore interspinoso L4/5 con sindrome lombo vertebrale cronica
senza deficit neurologici. L'esperto non ha rilevato un'incapacità di lavoro
sotto il suo punto di vista specialistico. L'assicurato è stato sottoposto
anche a visita psichiatrica. Dalla stessa, eseguita il 27 settembre 2008
dalla Dott.ssa Bernasconi-Schlunke, non sono state rilevate patologie in
atto e nessuna invalidità di rilievo (doc. 41). Altri referti oggettivi
(radiografie, RMN, TAC) sono stati rimessi ad atti. Parimenti, A._______ è
stato visitato presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Varese il 10 gennaio 2008 (doc. 18). Il medico incaricato
ha evidenziato la diagnosi di lombo sciatalgia destra residua in stenosi
del canale lombare trattata con spaziatore interspinoso x-stop L4/L5 nel
luglio 2007 ed ha posto un tasso d'invalidità del 50%. Altri reperti medici
sono quindi pervenuti, quali segnatamente:
- un nuovo rapporto del neurochirurgo Dott. Scamoni (22 agosto 2008);
- una tomografia assiale computerizzata (TAC) lombare (L3-S1) dell'11
agosto 2008;
- un ulteriore rapporto del Dott. Scamoni del 3 novembre 2008 dove si fa
stato di una lombalgia cronica con low back pain prevalentemente all'arto
inferiore destro ed una sofferenza della radice di L4; l'esperto propone
una laminectomia e rimozione del "device" (x stop) in L4-L5 e
decompressione bilaterale dello spazio L3-L4 ed L4-L5.
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella sua relazione del 31 ottobre 2008 (doc. 42), ha
affermato che l'assicurato presenta un'affezione reumatologica
invalidante con sintomatologia stazionaria e prende atto del previsto
intervento decompressorio che causerà un periodo d'inabilità al lavoro. È
pervenuto poi ad atti un referto dei neurochirurghi Dott.ri Tomei e Basile
del 3 novembre 2008 (doc. 44) scarsamente leggibile.
Il Patronato INAS, allora rappresentante di A._______, ha inviato una
perizia svolta 28 febbraio 2008 (redatta il 10 aprile 2008) del Dott. Motta,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni (doc. 46). L' esperto
attesta la nota diagnosi e considera il paziente inabile. L'incarto è stato
risottoposto in esame al Dott. Klauser. Questi ha preso atto dei referti
summenzionati e del fatto che l'interessato dovrebbe essere sottoposto
ad intervento chirurgico decompressivo nel gennaio 2009 (doc. 48).
C-3092/2011
Pagina 4
Ad atti è poi pervenuta la cartella clinica del 30 gennaio 2009 (uscita)
peraltro scarsamente leggibile (doc. 54); il paziente è stato sottoposto a
asportazione x stop, decompressione L4-L5, stabilizzazione interspinosa
L4/5 con coflex. La lettera di dimissione ospedaliera prevede un periodo
di riposo di un mese e poi l'inizio di un ciclo di fisiochinesiterapia. Nel
rapporto del 20 marzo 2009, il Dott. Klauser prende atto dell'intervento e
constata che a differenza di quanto (non) rilevato dai Dott.ri Pancaldi e
Bernasconi, il paziente presentava segni di sofferenza radicolare (doc.
57). Una nuova visita dal Dott. Pancaldi è stata prevista (doc. 58). La
stessa è stata effettuata il 3 giugno 2009 (doc. 65). Nel rapporto
successivo (25 giugno 2009), l'esperto incaricato ha posto la diagnosi
interessante la situazione lombare ed ha aggiunto la presenza di una
sindrome lombo vertebrale cronica con sciatalgie bilaterali in un contesto
di una sindrome diffusa con disturbi algici, sensitivi-motori di natura
funzionale. In attività di ripiego l'esperto ha ribadito il suo precedente
parere.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Klauser che, nel suo
rapporto del 23 luglio 2009, preso atto dei limiti funzionali descritti dal
Dott. Pancaldi, ha ammesso un'incapacità lavorativa di un anno da
febbraio 2007 a febbraio 2008. Da marzo 2008 (prima perizia del Dott.
Pancaldi) il paziente sarebbe abile al lavoro al cento per cento nei limiti
indicati dal perito; una nuova incapacità di tre mesi è decorsa
dall'intervento di decompressione (28 gennaio 2009) e per tre mesi (doc.
68). Il rendimento è sempre ridotto dal 10 al 20%.
L'incarto è stato trasmesso al Consulente in integrazione professionale
(CIP). Questi, nel suo rapporto del 28 luglio 2009, ha osservato che
l'interessato non subirebbe dopo il miglioramento del suo stato di salute
alcuna perdita di guadagno in attività di sostituzione (doc. 70, 71).
D.
Un progetto di decisione comportante il riconoscimento del diritto alla
rendita da febbraio 2008 (un anno dopo la definitiva assenza dal lavoro)
al 30 giugno 2008 (tre mesi dopo il presunto miglioramento) è stato
inviato all'avv. Compagnoni, Luino, già regolare rappresentante di
A._______ (doc. 76).
Con scritto del 21 settembre 2009, il rappresentante di A._______ ha
ribadito implicitamente la richiesta di una rendita intera AI (doc. 81). Ha
prodotto una nuova perizia del Dott. Motta, nella quale, in base alla nota
C-3092/2011
Pagina 5
diagnosi, si valuta che il paziente è poco adattabile anche in attività di
sostituzione viste le marcate limitazioni funzionali.
L'incarto è stato trasmesso al Dott. Klauser, il quale, nella sua relazione
del 6 ottobre 2009, afferma che la perizia del Dott. Motta non apporta
novità oggettive in merito alla situazione valetudinaria di A._______ (doc.
85).
Mediante decisione del 20 novembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare i provvedimenti per le persone non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° febbraio 2008 al 30 giugno 2008 (doc. 94).
E.
Con il ricorso depositato l'11 gennaio 2010 al Tribunale amministrativo
federale, A._______, rappresentato dall'avv. Iglio Rezzonico, ha chiesto il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI anche dopo il 30
giugno 2008. Produce copia di referti già ad atti. L'Ufficio AI cantonale ha
sottoposto gli atti al proprio servizio medico. Il Dott. Erba, nel rapporto del
5 febbraio 2010 (doc. 101) ha preso atto che il paziente, secondo l'avviso
di specialisti, deve essere sottoposto a nuovo intervento chirurgico (cfr.
rapporto del Dott. Basile del 28 dicembre 2009 ed esame ENG del 30
ottobre 2009 che mostra una sofferenza neurogena periferica di grado
marcato fra L3 ed L5 di tipo cronico) ed ha quindi proposto nuovi
accertamenti sanitari. È inoltre stata inviata una lettera di dimissione
ospedaliera relativa alla degenza dal 4 al 9 febbraio 2010 per problemi
neuro radicolari (lombalgie con irradiazione sciatalgica a sinistra, doc.
104). L'Ufficio AI cantonale ha aderito a tale parere, come pure l'UAIE,
per cui, mediante sentenza del 16 marzo 2010, il Tribunale amministrativo
federale ha parzialmente accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti
all'autorità inferiore per procedere a nuovi accertamenti.
F.
In esito a quanto sopra disposto, A._______ è stato visitato presso il
Servizio di accertamento medico dell'assicurazione AI di Bellinzona
(SAM), il 14 e 22 giugno, il 1° e 9 luglio 2010, con esami specialistici in
reumatologia (Dott. Mariotti), neurologia (Dott. Karau), psichiatria
(Dott.ssa Castra). La perizia è stata rimessa il 19 agosto 2010. Della
diagnosi dettagliata che comprende la problematica lombo vertebrale, gli
esiti dei due interventi chirurgici (istallazione di distanziatore interspinoso
il 31 luglio 2007, rimozione dello stesso – decompressione – il 28
C-3092/2011
Pagina 6
gennaio 2009), alterazioni degenerative con protrusioni discali da L3 ad
S1, se ne dirà nella parte in diritto. I medici hanno anche rilevato una
diagnosi non invalidante di sindrome del dolore somatoforme,
reumatismo delle parti molli, obesità per magna ed altre turbe minori. Per
quanto attiene alla capacità di lavoro: vi è un'incapacità dell'80% nella
precedente attività e ciò da febbraio 2007; vi è un'incapacità del 20% in
attività più leggere a determinate condizioni di posizione, porto pesi,
marcia e ciò dal 1° marzo 2008 e continua. Brevi periodi incapacità totali
sono da imputare all'intervento del gennaio 2009 e la cura di riabilitazione
(doc. 119-121).
G.
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Erba, dell'Ufficio AI cantonale, il quale,
nel suo rapporto del 24 agosto 2010, ha condiviso diagnosi e valutazioni
espresse dai sanitari del SAM (doc. 124).
Con progetto di decisione del 27 agosto 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la conferma della precedente decisione, ossia il riconoscimento
del diritto alla rendita intera AI dal 1° febbraio al 30 giugno 2008 (doc.
126).
In sede di audizione, A._______ ha esibito un certificato di ricovero
ospedaliero avvenuto il 14 settembre 2010 e quello di dimissione (il 17
settembre) per sciatalgia sinistra, grave stato di ipostesia dolorifica L4-L5,
parestesia, difficoltà motoria; il paziente è stato sottoposto (terzo
intervento neurochirurgico) a decompressione osteo-legamentosa delle
radici di L4-L5; viene consigliato un periodo di riposo di 30 giorni. Nella
sua presa di posizione del 24 settembre 2010, A._______ ritiene di parte
la perizia del SAM già per il semplice fatto che non considera
minimamente i rapporti dei diversi medici italiani e sottovaluta la
ripercussioni degli interventi subiti con stato d'invalidità prima (da cui la
necessità presunta di detti interventi) e dopo questi (riposo e
riabilitazione). L'intervento attuale, peraltro, già era stato prospettato
come ipotesi nel febbraio 2010 (persino dal Dott. Basile il 28 dicembre
2009), data la grave situazione in atto, per cui l'invalidità sarebbe
continua.
Ricevute le osservazioni e la documentazione menzionata, l'Ufficio AI
cantonale ha risottoposto gli atti al Dott. Erba, il quale, nel suo rapporto
del 30 settembre 2010, ha ammesso un peggioramento dello stato di
salute del nominato ed ha previsto una rivalutazione del caso (doc. 133).
Nel frattempo, l'interessato ha fatto pervenire un rapporto di piano
C-3092/2011
Pagina 7
riabilitativo del 22 ottobre 2010 (doc. 135) dal quale si evince la presenza
di una marcata limitazione funzionale e sindrome algica, situazione da
rivalutare. Viene acquisita ad atti anche una valutazione del Prof.
Scamoni del 3 novembre 2010 (doc. 136), dalla quale risultano ancora
limitazioni funzionali e la necessità di portare il corsetto C-35 fino a fine
anno almeno e poi riprendere la riabilitazione. Il Dott. Erba (rapporto del
21 dicembre 2010) ha ribadito la necessità di una nuova visita presso il
reumatologo Dott. Mariotti (doc. 137). A._______ si è opposto a tale visita
con scritto dell'11 gennaio 2011 specificando che un'indagine presso uno
specialista ortopedico sarebbe più indicata (doc. 139). Con nota del 13
gennaio 2011, il Dott. Erba ha ribadito la preferenza per uno specialista
reumatologo (doc. 140). Con nota del 25 gennaio 2011 A._______ ha
prodotto una TCL lombosacrale ed ha affermato che un nuovo intervento
sarebbe previsto (doc. 141).
Con scritto 8 febbraio 2011, l'Ufficio AI cantonale ha ribadito l'idoneità del
Dott. Mariotti quale perito. Il Dott. Mariotti ha visitato il paziente il 17
febbraio 2011. Nel rapporto del 31 marzo (doc. 144), l'esperto ha preso
atto del più recente intervento e dopo aver riassunto la diagnosi in parte
nota ha affermato che non vi sono modifiche degne di nota rispetto alla
situazione precedente e ha ribadito la precedente valutazione con le
relative limitazioni funzionali. Egli ha ammesso un'incapacità anche in
attività sostitutive da settembre 2010 (mese dell'ultimo intervento
chirurgico) e per tre mesi. Il Dott. Erba ha preso atto di tale perizia il 25
marzo 2001 ed ha confermato quanto già ritenuto (doc. 145).
Mediante decisione del 13 aprile 2011 (doc. 150), l'UAIE ha erogato in
favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° settembre 2010 fino al 31 marzo 2011 (tre mesi dopo il
presunto miglioramento).
H.
Con il ricorso depositato il 30 maggio 2010, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Iglio Rezzonico, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento di un grado d'invalidità del 100% con
relative conseguenze assicurative. Chiede inoltre un risarcimento di
100'000 franchi per danno morale e mancato guadagno. Chiede infine di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria completa. Degli
argomenti sollevati si dirà, per quanto necessario, nella parte in diritto.
Oltre a documenti già ad atti, il ricorrente produce (segnatamente):
C-3092/2011
Pagina 8
- un rapporto di visita specialistica neurochirurgica (Dott. Aimar) del 25
marzo 2011;
- un reperto d'esame elettroneurografico del 15 aprile 2011 attestante una
marcata sofferenza neurogena periferica di tipo cronico da L3 ad L5 ed
S1 maggiormente a destra senza segni di denervazione;
- un referto d'esame RMC dorsale e cervicale del 6 aprile 2011;
- il completamento della visita neurochirurgica del 25 marzo 2011 (dopo
gli esami di cui sopra);
- una perizia medico-legale allestita il 23 maggio 2011 dalla Dott.ssa
Ghiringhelli, Varese; la stessa riprende l'iter sanitario storico del paziente
e descrive uno stato attuale di notevole compromissione funzionale; la
Dott.ssa menziona una scarsa autonomia personale, una difficoltà di
deambulazione e d'esecuzione degli atti ordinari della vita, nonché un
aggravamento oggettivo (EMG) della sofferenza neurogena. A suo parere
la ripetizione di un intervento chirurgico non è indicata malgrado
l'evoluzione oggettivamente peggiorativa della situazione clinica; le
attività indicate nel rapporto CIP sono inoltre improponibili. La specialista
pone dunque un tasso d'invalidità dell'80%.
In un secondo tempo, la parte ricorrente ha inviato l'attestato di
riconoscimento dell'invalidità civile del 10 dicembre 2010 (tasso
d'invalidità 75%).
I.
La parte ricorrente ha compilato la domanda di assistenza giudiziaria ed
ha prodotto la relativa documentazione a sostegno di questa. Con
decisione incidentale del 27 luglio 2011, la stessa è stata ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio nella persona
dell'attuale rappresentante.
J.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha sottoposto gli atti al
Dott. Erba che, nella nota del 16 giugno 2011, ha osservato che la
documentazione esibita non evidenzia situazioni nuove o tali da
sovvertire la precedente valutazione. Per quanto riguarda il referto EMG
del 15 aprile 2011, questo riporterebbe una situazione già descritta nel
2009 e smentita dal neurologo Dott. Karau. Nelle risposta di causa del 1°
luglio 2011, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione dell'impugnativa.
C-3092/2011
Pagina 9
Anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 19 luglio 2011, propone la
reiezione del ricorso.
K.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni, A._______, con replica del
12 settembre 2011, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
Egli insiste sulla circostanza che il perito Mariotti ha rinunciato a leggere i
referti di altri specialisti per vari motivi (difficile lettura, ecc.). Le relazioni
di questo medico sarebbero incoerenti ed unilaterali. La documentazione
medica prodotta dal richiedente sarebbe stata più volte ignorata. Inoltre si
chiede per quale motivo non si è tenuto conto dei tre mesi d'inabilità
lavorativa che il Dott. Klauser aveva ammesso relativamente all'intervento
del gennaio 2009. Produce una relazione medica del Dott. Enrico
(specialista in ortopedia) del 25 agosto 2011. Questo medico traccia un
quadro valetudinario molto severo da imputare alle notevoli limitazioni
funzionali polisettoriali. Egli è del parere che anche le attività di
sostituzioni proposte non sono adeguate e sono controindicate conto
tenuto delle limitazioni.
L.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba. Questi, nella nota del 27 settembre 2011, ha affermato che dal
rapporto del Dott. Enrico non risulterebbero nuovi elementi. L'Ufficio AI
cantonale, nelle duplica del 30 settembre 2011, ripropone la reiezione del
ricorso. Anche l'UAIE si associa a tali conclusioni (duplica del 13 ottobre
2011).
M.
La parte ricorrente è stata inviata a presentare delle osservazioni
complementari alla luce delle rispettive dupliche e della nota del Dott.
Erba. Con scritto del 15 novembre 2011, l'avv. Iglio Rezzonico ha
lamentato la superficialità e sommarietà con la quale vengono esaminati i
documenti medici di parte. Nel caso in esame ed a titolo esemplificativo
sarebbe possibile citare anche solamente la sofferenza radicolare
contestata in sede SAM, provata e documentata dai medici di parte sulla
base di referti oggettivi. L'insorgente riconferma le conclusioni ricorsuali.
Con ordinanza del 17 novembre 2011, l'autorità inferiore è stata posta a
conoscenza delle osservazioni di cui sopra.
C-3092/2011
Pagina 10
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2. L'Ufficio AI cantonale è competente per trattare l'esame delle
richieste. L'Autorità inferiore è competente per notificare l'impugnata
decisione (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
C-3092/2011
Pagina 11
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni. Le disposizioni relative alla 6a
revisione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1°
gennaio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 24 ottobre 2007. In
C-3092/2011
Pagina 12
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale dovrebbe esaminare le prestazioni a
beneficio del ricorrente dal 24 ottobre 2006 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda) fino al 13 aprile 2011, data della (seconda)
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti,
la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto
esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V
citata).
6.
6.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
6.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
C-3092/2011
Pagina 13
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
C-3092/2011
Pagina 14
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e
se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per
l'art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare.
8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata
solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognit ivo
del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire
circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato
(DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3 confermato in 131 V 164).
8.3. Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
8.4. L'oggetto della contestazione è la soppressione della rendita intera a
partire dal 1° luglio 2008 fino al 31 agosto 2010 ed a partire dal 1° aprile
2011. Con due decisioni impugnate, l'amministrazione ha infatti
riconosciuto rendite intere AI limitate nel tempo, ossia dal 1° febbraio al
30 giugno 2008 e dal 1° settembre 2010 al 31 marzo 2011. Lo scrivente
C-3092/2011
Pagina 15
Tribunale esaminerà quindi la situazione valetudinaria dopo il 1° luglio
2008.
9.
9.1. L'interessato non si è più presentato al lavoro dopo il 5 febbraio
2007.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a
partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
9.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
10.
10.1. Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato presenta più
patologie, essenzialmente di natura ortopedica/neurologica che hanno
richiesto tre interventi di neurochirurgia il 31 luglio 2007, il 28 gennaio
2009 ed il 15 settembre 2010. I problemi principali che limitano
l'interessato nell'eventuale esercizio di un'attività lavorativa sono i dolori
persistenti lombosacrali/dorsali/cervicali, le notevoli limitazioni funzionali
polidistrettuali (compresa la difficoltà prensile) e la marcia difficoltosa.
C-3092/2011
Pagina 16
10.2. Per quanto attiene alla diagnosi, gli esperti incaricati del SAM (visite
specialistiche in psichiatria della Dott.ssa Castra, in reumatologia del
Dott. Mariotti e in neurologia del Dott. Karau) hanno rilevato in esito alle
loro visite nel giugno/luglio 2010 (doc. 119-121):
- Diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro: sindrome
lombovertebrale con/su componente spondilogena bilaterale, pregresso
intervento chirurgico con distanziatore interspinoso L4-L5 tipo x-stop il 31
luglio 2007 (primo intervento), pregresso intervento con rimozione del
sopraccitato sistema interspinoso x-stop, decompressione
osteolegamentosa della radice L5 a destra e stabilizzazione interspinosa
L4-L5 con coflex in quadro di stenosi del canale spinale a livello di L4-L5
il 28 gennaio 2009 (secondo intervento), alterazioni degenerative con
protrusioni discali da L3 ad S1.
- Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45-4), tendenza al
reumatismo delle parti molli, obesità con BMI 33,2 kg/m2, dislipidemia,
epatopatia.
Nel settembre 2010, il nominato, come già riferito, ha subito un terzo
intervento di decompressione osteo-legamentosa delle radici di L4-L5.
10.3. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.4. Va ancora rilevato che una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale
(in casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione
per l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
C-3092/2011
Pagina 17
referto di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del
Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la
legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di
rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di
salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti
dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante
è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento medico rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del
contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale
federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un
accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una
perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto
espresso dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle
conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può
essere condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente
e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.
11.1. Ora, la valutazione delle conseguenze valetudinarie delle affezioni
menzionate non può limitarsi alla sola analisi della perizia del SAM.
Questo caso presenta la singolarità che la prestazione è stata
riconosciuta un anno dopo la cessazione dell'attività lucrativa (febbraio
2007), ossia da febbraio 2008, soppressa con effetto 30 giugno 2008,
riassegnata con effetto 1° settembre 2010 e di nuovo soppressa con
effetto 31 marzo 2011. In queste condizioni, spetta alla stessa di provare,
conformemente all'art. 17 LPGA (cfr. consid. 8), che l'invalidità di
A._______ era scesa al disotto del 40% dal 1° luglio 2008 fino al 30
agosto 2010 e dal 1° aprile 2011. Questa prova, malgrado altre indagini
mediche fatte eseguire dall'Ufficio AI cantonale, non è stata apportata
come si vedrà di seguito.
C-3092/2011
Pagina 18
11.2. Dato che non è contestato il riconoscimento del diritto alla rendita
intera da febbraio 2008, va analizzata la situazione dopo il giugno 2008.
Ora, il Prof. Dott. Scamoni, il 22 agosto 2008, accertava, fra l'altro, una
lombocruralgia a destra con parestesia dolorifica L4 a destra e
consigliava terapia riabilitativa. Era chiaro, già a questa data, che la
situazione valetudinaria del paziente non si era assolutamente
stabilizzata. In considerazione della situazione non soddisfacente,
l'esperto neurochirurgo avanzava l'idea di posizionare un x-stop anche in
L3-L4 oppure di procedere a un intervento di laminectomia L4-L5. In un
ulteriore rapporto dell'ottobre 2008 (data non precisabile) l'esperto
neurochirurgo ribadiva la presenza di lombalgie croniche con low back
pain prevalente all'arto inferiore destro anch'esso sottoforma di cruralgia.
Ora, contrariamente a quanto (non) rilevato dal Dott. Bernasconi,
neurologo (perizia del 22/23 luglio 2008, doc. 37), l'obiettività neurologica
mostrava una sofferenza radicolare della radice L4 e, incontestabilmente,
l'esperto ha proposto, senza esitare, una laminectomia e rimozione del
device (x-stop) con decompressione bilaterale dello spazio L3-L4 ed L4-
L5. Già a questo punto, non si può negare che la situazione valetudinaria
di A._______ non era migliorata. Per poter ridurre il grado d'invalidità così
come lo propone il Dott. Bernasconi, occorre dimostrare in cosa consiste
il miglioramento. In realtà, a questo collegio giudicante, risulta piuttosto
che la problematica dorsale del paziente non ha subito mutamenti dal
momento della cessazione dell'attività lucrativa e perlomeno fino a ben
dopo il secondo intervento avvenuto il 28 gennaio 2009. In esito al
secondo intervento, i medici dell'ospedale di circolo di Varese avevano
previsto un periodo di riposo di un mese e poi un ciclo di riabilitazione. Lo
stesso medico dell'Ufficio AI cantonale, nel suo rapporto del 20 marzo
2009 (doc. 57), riconosceva come contrariamente a quanto rilevato in
precedenza dai periti Dott.ri Pancaldi (il 15 marzo 2008, doc. 23) e
Bernasconi (il 22 luglio 2008, doc. 37), il paziente ha presentato segni di
sofferenza radicolare. L'interessato è poi stato rivisitato dal Dott. Pancaldi
(giugno 2009, sei mesi dopo il secondo intervento, doc. 65). A questo
punto la critica che può essere mossa da questo collegio giudicante
all'autorità inferiore consiste nel fatto che, vista la problematica
patologica, il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto ad una visita da
parte di un neurologo. Il problema ancora esistente in capo a A._______
si riferisce ai dolori che egli risente a livello lombare. Le conclusioni del
perito Dott. Pancaldi del 25 giugno 2009 non possono così essere
condivise. Le sue valutazioni non solo non sono convincenti, ma sono
smentite dalla storia clinica dell'assicurato. Come sopra rilevato, il
secondo intervento non era inutile. Il Prof. Dott. Scamoni l'ha ritenuto
C-3092/2011
Pagina 19
necessario perché la situazione da dolore e valetudinaria complessiva
era insostenibile per il paziente. Pertanto, il parere del Dott. Pancaldi che
conferma quello suo precedente del 20 febbraio 2008, ossia che il
paziente sarebbe in grado di svolgere un lavoro adeguato, a determinate
condizioni, al cento per cento con riduzione del rendimento del 10-20%,
non può essere condiviso. Del resto, le sue stesse conclusioni, a 5 mesi
dal secondo intervento, contrastano in modo palese con la sua
descrizione dell'obbiettività clinica descritta alla pagina 8, dove parla di un
paziente totalmente invalido per i dolori, con difficoltà di movimento, che
necessita di una stampella, con una marcata limitazione dei movimenti
lombo cervicali, con disturbi della sensibilità superficiale agli arti superiori
a destra, con una forza generale notevolmente diminuita, con una forza di
presa praticamente nulla alle due mani. Il Dott. Pancaldi conferma che il
paziente non è simulante e che presenta un disturbo del dolore che non
può essere collegato, se non in piccola parte, a problemi di natura
somatica o a problemi morfologici-strutturali dell'apparato locomotorio.
Ora, questo collegio giudicante è del parere che i dolori dell'assicurato
sono verosimilmente imputabili alla sua incontestabile patologia
degenerativa e ai due interventi subiti (fino alla data della seconda perizia
del Dott. Pancaldi). Si tratta di una grave discopatia degenerativa L3/4
L4/5 refrattaria alle terapie riabilitative e nemmeno risolta dai due primi
interventi neurochirurgici. Ciò è ampiamente dimostrato dalla storia clinica
del caso in esame, mentre i pareri dei Dott.ri Pancaldi e Bernasconi non
sono stati confortati dalla storia clinica del caso e dalla documentazione
oggettiva ad atti (circostanza peraltro ammessa dallo stesso Dott.
Klauser, dell'Ufficio AI cantonale, nel rapporto del 20 marzo 2009, doc.
57).
Da quanto precede, ne consegue che secondo il parere del Tribunale,
A._______ ha presentato un grado d'invalidità anche in attività di
sostituzione superiore al 70% anche dopo il 30 giugno 2008 e fino,
perlomeno, a tre/quattro mesi dopo il secondo intervento del 28 gennaio
2009. Come sopra rilevato, la seconda perizia del Dott. Pancaldi, per
quanto attiene le conclusioni, è inattendibile e smentita dalla storia clinica
del caso, dalla certificazione medica giunta dall'Italia da parte dei sanitari
interventisti e curanti e dalla refertazione oggettiva. Il presunto
miglioramento non è stato dimostrato dall'autorità inferiore.
11.3. La procedura è poi continuata con l'invio da parte del ricorrente di
altra documentazione soprattutto in sede ricorsuale (gravame dell'11
gennaio 2010). Ed è a questo punto che si può affermare che la
C-3092/2011
Pagina 20
situazione di salute e valetudinaria di A._______ rappresenta una
manifestazione patologica continua ed invalidante che non ha avuto,
praticamente, remissione dal momento in cui egli ha abbandonato il
proprio lavoro. Il Dott. Erba, nel rapporto del 5 febbraio 2010 (doc. 101),
prende atto, oltre della perizia del medico legale Dott. Motta (11
settembre 2009), di un rapporto del neurochirurgo Dott. Basile del 28
dicembre 2009 che riferisce di una RM del 5 dicembre precedente che fa
stato di un peggioramento della stenosi lombare L4-L5 ed L3-L4; l'esperto
consiglia un nuovo intervento (il terzo che avverrà nel settembre 2010). Vi
è inoltre da rilevare che l'esame ENG del 30 ottobre 2009 (dunque ancora
precedente il referto RM) attesta una sofferenza neurogena periferica di
grado marcato nel territorio da L3 ad L5 di tipo cronico. Vi è poi una
degenza ospedaliera dal 4 al 9 febbraio 2010 per i noti motivi di
sofferenza radicolare (doc. 104). È lo stesso Dott. Erba a proporre un
nuovo accertamento più approfondito. È ben chiaro quindi che le
condizioni di salute di A._______ non sono mai state contrassegnate da
una remissione di natura ed intensità tale da giustificare un
abbassamento del tasso d'invalidità al disotto del 70%. Lo stesso Dott.
Erba ammette l'oggettivazione delle sofferenza neurogena di grado
marcato. Questa, contrariamente ai riscontri dei Dott.ri Bernasconi e
Pancaldi, esiste con ogni evidenza da tanto tempo e rende spiegabili i
dolori e le difficoltà dei movimenti e locomotorie lamentati dal paziente,
insieme dei disturbi che, contrariamente a quanto tendono ad affermare i
suddetti specialisti, non sono inquadrabili in una "sindrome algica
piuttosto generalizzata" del tipo fibromialgico. Il dolore, l'insufficienza dei
movimenti e le difficoltà locomotorie provengono da sofferenze
neurogene-radicolari ampiamente dimostrate e dall'insuccesso parziale
dei due interventi neurochirurgici.
11.4. Atteso che l'interessato ha subito il terzo intervento chirurgico il 15
settembre 2010, non vi sono elementi oggettivi, né pareri medici che
giustifichino, in modo attendibile, che nel frattempo (ossia fra il secondo
intervento ed il terzo) vi sia stato e provato un miglioramento delle
condizioni di salute e della capacità di lavoro del ricorrente. La perizia del
SAM, su questo punto, è carente. La stessa si limita a confermare in
modo apodittico le precedenti valutazioni dell'incapacità di lavoro del
paziente. Anzi, il Dott. Mariotti (reumatologo) tende ancora ad inserire i
dolori accusati dal paziente nell'ambito di un contesto fibromialgico (pag.
8 perizia datata 6 giugno 2010, doc. 121) e persino egli stima che vi sia
una manifestazione di aggravamento. Dal canto suo, il Dott. Karau (doc.
121), che ha ripetuto l'EMG completo, non avrebbe trovato nessun segno
di sofferenza neurogena e non si spiega i risultato ottenuti con lo stesso
C-3092/2011
Pagina 21
esame in precedenza e nemmeno quello dell'ENG sopra ricordato.
L'analisi del SAM non è sufficiente per provare che al 1° marzo/30 giugno
2008, l'interessato avrebbe potuto riprendere un'attività adeguata a
determinate condizioni, al cento per cento, con rendimento ridotto del 10-
20%. Di difficile comprensione e non condivisibile è l'osservazione finale
secondo la quale brevi periodi di incapacità totale sono da imputare
all'intervento operatorio del gennaio 2009 e la cura di riabilitazione. Tale
affermazione è ampiamente smentita dalla refertazione giunta dall'Italia e
dalla stessa valutazione dei medici dell'Ufficio AI.
11.5. Non solo quanto precede dimostra la continuità della patologia
neurologica/ortopedica e delle conseguenze di questa sulla capacità di
lavoro dell'interessato. Dopo la perizia del SAM, l'amministrazione ha
emanato un progetto di decisione comportante la conferma del diritto alla
rendita dal 1° febbraio al 30 giugno 2008, ma la documentazione giunta in
seguito ribadiva l'inconsistenza del suo parere. Infatti, l'assicurato ha
prodotto la cartella clinica relativa all'intervento del 15 settembre 2010 di
decompressione osteo-legamentosa delle radici di L4-L5 poiché il
paziente accusava da tempo sciatalgia sinistra, grave stato di ipostesia
dolorifica L4-L5, parestesie, difficoltà motorie (doc. 134). Questo quadro,
esistente senza dubbio da quando egli ha cessato di lavorare, è
invalidante in modo continuativo e completo. Il detto intervento già era
stato suggerito nel febbraio 2009 dal neurochirurgo Dott. Basile (doc. 99)
e poi ribadito da altri sanitari per il seguito. Non per nulla, ancora una
volta, il Dott. Erba (rapporto del 30 settembre 2010 in sede di audizione)
riconosce lo stato d'invalidità totale dell'assicurato e propone una
rivalutazione del caso. A conferma dello stato d'invalidità giungono ancora
ad atti un rapporto di piano riabilitativo del 22 ottobre 2010 (attestante
una marcata limitazione funzionale generalizzata e una sindrome
polialgica, doc. 135) ed un rapporto del Prof. Dott. Scamoni del 3
novembre 2010 (doc. 136) il quale prevede cure riabilitative anche per
dopo il 2010. Per queste ragioni, l'UAIE, con seconda decisione del 13
aprile 2011, ha assegnato una rendita intera AI dal 1° settembre 2010 al
31 marzo 2011.
In esito alle considerazioni sopra svolte, il collegio giudicante è del parere
che A._______ ha diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità ininterrottamente dal 1° febbraio 2008 al 31 marzo 2011.
11.6. Resta contestata la soppressione del diritto alla rendita intera a
partire dal 1° aprile 2011.
C-3092/2011
Pagina 22
La decisione di limitare nel tempo la seconda prestazione si fonda, per
l'essenziale, sulla seconda visita del Dott. Mariotti del 17 febbraio/31
marzo 2011 (doc. 144). Ora, non priva di fondamento è l'opposizione
dell'interessato alla visita presso il Dott. Mariotti, specialista in
reumatologia, manifestata dal ricorrente l'11 gennaio 2011, in quanto
riteneva più indicato assegnare l'accertamento ad uno specialista
ortopedico/neurologo. Anche questo Tribunale è del parere che alla luce
delle patologie perduranti da anni di tipo neurologico/ortopedico, il Dott.
Erba avrebbe dovuto assegnare la perizia a un sanitario del settore. La
preferenza data dal Dott. Erba al Dott. Mariotti potrebbe dunque prestare
a critiche. Ad ogni modo, il Dott. Mariotti ammette un'invalidità completa
da settembre 2010. Questo suo parere è tuttavia già criticabile in merito
alla decorrenza. Non è tanto la data dell'intervento (terzo) che giustifica il
riconoscimento dell'invalidità, quanto piuttosto anche il periodo
precedente, ossia le ragioni che hanno motivato e reso necessario tale
soluzione. Visto tuttavia che questo Tribunale ha già ammesso l'esistenza
di un'invalidità completa, senza interruzione, da febbraio 2007 a
settembre 2010, non importa ora discutere sulla decorrenza ammessa dal
Dott. Mariotti, quanto piuttosto sulla data limite (tre mesi dopo l'intervento)
da lui indicata, che comporta la soppressione della prestazione, per la
regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI già riferita (cfr. consid. 8), al 31 marzo
2011.
11.7. Ora, è ben chiaro, anche in questo caso, che il miglioramento
ammesso dal reumatologo è stato smentito dai fatti. Con la
documentazione esibita con il ricorso si attesta di nuovo una situazione
gravemente invalidante. Il reperto d'esame elettroneurografico del 15
aprile 2011 attesta una marcata sofferenza neurogena periferica di tipo
cronico fra L3 ed L5 ed in S1. La perizia medico-legale della Dott.ssa
Ghiringhelli (23 maggio 2011), fondata su documentazione oggettiva,
attesta una situazione valetudinaria grave e compromessa anche per la
scarsa autonomia personale del paziente. Anche il Dott. Aimar,
neurochirurgo, nel suo rapporto del 25 marzo 2011, riferisce uno stato
d'invalidità notevole caratterizzato da sciatalgia bilaterale limitante la
deambulazione e l'esecuzione della comuni attività, impaccio motorio
degli arti inferiori, Lasègue positivo bilateralmente ad 80°, distesie
bilaterali agli arti inferiori, ROT ipoevocabili bilateralmente. Egli comunque
sconsiglia ulteriori interventi. In queste condizioni, il parere del Dott.
Mariotti del 17 febbraio/21 marzo 2011, o perlomeno le sue conclusioni, è
smentito dalle risultanze successive indicate. Non è dimostrata
l'affermazione del neurologo secondo la quale la sintomatologia algica è
da imputare ad una fenomenologia di tipo fibromialgico o, addirittura ad
C-3092/2011
Pagina 23
una tendenza del paziente all'aggravazione. I reperti oggettivi e il passato
neurochirurgico del paziente testimoniano invece per una sicura origine
algica di tipo neurologico. Infine, dalla lettura della perizia 25 agosto 2011
del Dott. Enrico, si evince un quadro valetudinario sempre critico. Non
sembra che questo medico abbia esagerato nel descrivere le limitazioni
funzionali del paziente, ma anche lui prende atto di una situazione
notevolmente patologica, oggettivamente dimostrata, che perdura da anni
e che tre interventi neurochirurgici non hanno potuto porvi rimedio.
Appare infine che le prese di posizione del Dott. Erba, in sede di ricorso e
di replica, non si chinano sui temi sollevati e ribaditi dai sanitari consultati
dall'assicurato. Il medico dell'UAI TI si limita a ribadire le posizioni dei
medici del SAM e gli altri specialisti in modo acritico.
11.8. Questo collegio giudicante, alla luce delle considerazioni sopra
esposte, ritiene pertanto che alla data della seconda impugnata
decisione, 13 aprile 2011, la situazione valetudinaria di A._______ non
aveva subito mutamenti rispetto al periodo precedente. Il terzo intervento
chirurgico non ha portato miglioramenti della situazione personale del
nominato che presenta limitazioni funzionali di notevole gravità, situazioni
peraltro già descritte oggettivamente dai Dott.ri Pancaldi, Bernasconi e
Mariotti. Come già ricordato, le situazioni di limitazione funzionale
generalizzata (arti superiori ed inferiori, colonne lombare, dorsale e
cervicale), di difficoltà prensile severa, difficoltà di marcia, di sindrome
algica non ascrivibile a fibromialgia ma piuttosto a sofferenze neuro
radicolari documentate, rendono non solo improponibile, per il momento,
un'attività lavorativa seppur adeguata, ma anche gli atti ordinari della vita.
Questa situazione non scaturisce da un eventuale contesto di
aggravamento o da una parziale sindrome somatoforme, come sembrano
tendere i pareri dei tre medici menzionati, quanto piuttosto da una
situazione neurologica la cui gravità è attestata e da una sintomatologia
post neurochirurgica non soddisfacente.
12.
12.1. In queste condizioni, il collegio giudicante non può che riconoscere
in favore di A._______ il diritto alla rendita ordinaria intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche dal 1° luglio 2008 al 30
agosto 2010 e dopo il 31 marzo 2011. Le decisioni impugnate sono
pertanto riformate in tale senso.
12.2. Incombe all'amministrazione procedere immediatamente ad una
revisione d'ufficio per verificare se la situazione valetudinaria di
C-3092/2011
Pagina 24
A._______ è migliorata dopo il 13 aprile 2011, data dell'impugnata
seconda decisione.
13.
13.1. La parte ricorrente pretende un'indennità di 100'000 franchi.
Preliminarmente si osserva che tale richiesta è succintamente motivata.
A._______ avrebbe dovuto svendere la casa di sua proprietà poiché
impossibilitato a pagare il mutuo in carenza di introiti e in costanza di
spese sanitarie e perizie. Questa richiesta contiene anche una parte, non
precisata, d'indennizzo per torto morale. Ora, questa richiesta esula dal
potere di cognizione giudiziaria di questo Tribunale ed è pertanto
inammissibile. Spetta alla parte ricorrente, se lo ritiene opportuno, aprire
un'azione in responsabilità contro la Confederazione svizzera. Nelle
misura in cui egli chiede un indennizzo per le spese mediche sopportate,
queste saranno comprese nelle ripetibili al considerando seguente.
13.2. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
13.3. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, viste le memorie di ricorso e di replica e la documentazione
sanitaria esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità
per le spese ripetibili di 2'500 franchi, da porre a carico dell'UAIE.
C-3092/2011
Pagina 25
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e le
impugnate decisioni riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il
diritto alla rendita ordinaria intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° febbraio 2008.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
2'500 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: