B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3096/2014
D e c i s i o n e d e l 9 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Michela Bürki Moreni, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 14 maggio 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 14 maggio 2014 (doc. 16), la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 13 marzo
2014 (doc. 12) e confermato la propria decisione del 3 marzo 2014 (doc.
11) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato il (…) 1949, celibe (doc. 2) – una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 805.- al mese dal 1°
aprile 2014. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di
contribuzione di 21 anni e 6 mesi (in particolare, è stato considerato un
periodo contributivo di 8 mesi sia nel 1967 che nel 1968 sulla base delle
"Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile
negli anni 1948-1968"), un reddito annuo medio determinante di fr.
37'908.- ed una scala delle rendite 21 (v. in particolare doc. 8 e 11).
2.
Il 30 maggio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione su opposizione della
CSC del 14 maggio 2014, mediante il quale ha chiesto di tenere in consi-
derazione una durata contributiva completa per gli anni 1967 e 1968 in
virtù della documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), l'autorità
inferiore ha comunicato a questo Tribunale d'avere reso, il 27 giugno
2014, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA (RS 830.1), una nuova decisione su
opposizione (allegata in copia), in sostituzione della decisione impugnata,
mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell'assicurato una
rendita di vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014. Detta rendita è
stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22
anni e 3 mesi (ritenendo in particolare una durata contributiva completa
per gli anni 1967 e 1968), un reddito annuo medio determinante di fr.
36'504.- ed una scala delle rendite 22 (v. in particolare doc. 19).
4.
4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS
831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla
Cassa svizzera di compensazione (CSC).
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4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
5.
5.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007
consid. 2.1).
5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione pronunciata pendente lite
rende la procedura ricorsuale priva di oggetto solo nella misura in cui
accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è
stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande
non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve
entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se
il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113
V 237; 107 V 250).
5.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 30 giugno 2014 (doc.
TAF 4), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il
27 giugno 2014, una nuova decisione su opposizione in sostituzione della
decisione impugnata (emanata il 14 maggio 2014 e non il 3 marzo 2014,
come erroneamente indicato nel provvedimento dalla CSC), mediante la
quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente una rendita di
vecchiaia di fr. 828.- al mese dal 1° aprile 2014, rendita calcolata
segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi
(riconoscendo in particolare i periodi di contribuzione di 12 mesi sia nel
1967 che nel 1968 [per gli altri periodi di contribuzione – non contestati –
cfr. l'estratto del conto individuale {doc. 7}]).
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Ne consegue che la nuova decisione accondiscende integralmente alle
conclusioni ricorsuali non avendo l'insorgente contestato altri elementi
della decisione impugnata, e meglio il periodo di contribuzione dal 1969 al
1989 ed il calcolo effettuato per determinare l'ammontare della rendita
AVS (segnatamente la somma dei redditi, il fattore per la rivalorizzazione
dello stesso ed il reddito annuo medio; doc. TAF 1). In particolare, non
appare dagli atti di causa, segnatamente dalle allegazioni e prove
presentate dal ricorrente durante la procedura, alcun motivo di dubitare
del fatto che sia stato dato integralmente seguito alle conclusioni
ricorsuali. Non è pertanto necessario attendere la scadenza del termine
per inoltrare un eventuale ricorso contro la nuova decisione resa
dell'autorità inferiore il 27 giugno 2014, ricorso che non potrebbe che
riguardare altri motivi nemmeno accennati dal ricorrente nella causa in
esame (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3 ultimo paragrafo; cfr. pure sentenze
del TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 e C-3281/2010 del 14 gennaio
2011). Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha indicato al
ricorrente che, qualora avesse non di meno inteso contestare la nuova
decisione del 27 giugno 2014, avrebbe dovuto inoltrare un nuovo ricorso
nel termine di 30 giorni dalla notificazione di detta decisione (v. doc. TAF
4 e allegati).
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annul-
lamento o alla modificazione delle decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che
non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e
relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-3096/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Una copia della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno
2014 (doc. TAF 4) è trasmessa per conoscenza al ricorrente.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegata: copia
della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 giugno 2014)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
Data di spedizione: