B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3097/2013
S e n t e n z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Vito Valenti, Stephan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dal Patronato INCA, Piazza Marconi, 8,
IT-73040 Melissano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 marzo 2013).
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Visto che:
mediante decisione del 26 aprile 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha comunicato a
A._______, cittadino italiano, nato il …, che la sua terza domanda del 24
luglio 2012, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità, non poteva essere esaminata non avendo reso
plausibile una modifica del grado d'invalidità (doc. 105);
con il gravame del 24 aprile 2013 pervenuto all'UAIE il 1° maggio
seguente, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di
Melissano, ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita svizzera d'invalidità;
a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto in particolare un referto di
esame RM del rachide cervicale, dorsale e lombo-sacrale del 29 gennaio
2013 ed un esame ecodoppler degli arti inferiori e superiori del
21 gennaio 2013;
ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio
medico nella persona del Dott. B._______ che, nel rapporto del 9 luglio
2013, ha rilevato come la documentazione medica esibita non permetta di
escludere un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e ritiene
pertanto necessario un complemento istruttorio dal punto di vista
psichiatrico e ortopedico nonché una spirometria ed un esame per
determinare la distanza di deambulazione senza disturbi angiologici;
nel suo preavviso del 31 luglio 2013, l'UAIE ha pertanto proposto
l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché
possa riprendere l'istruzione della domanda di rendita procedendo ai
nuovi accertamenti sanitari proposti dal Dott. B.________;
mediante ordinanza del 13 agosto 2013, copia delle risposte dell'Ufficio AI
e della relazione del Dott. B._______ sono state inviate alla parte
ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle
osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento;
l'interpellato non ha preso posizione in merito;
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e considerando in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 22 aprile 2013, è tempestivo ed ossequioso dei
requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è
opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in ambito
psichiatrico ed ortopedico appare indispensabile dal momento che quella
amministrativa precedente appare carente e non attuale
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott.
B._______, ossia con investigazioni supplementari nelle specializzazioni
indicate;
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certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 800 franchi, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 26 aprile 2013, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
800 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata AR);
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
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Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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