Corte II I
C-3123/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a r z o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
E._______,
patrocinato dall'Avv. Riccardo Schuhmacher, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. E._______, cittadino italiano, nato il 23 aprile 1954, coniugato, ha
lavorato in Svizzera dal 1972 al 1974, dal 1977 al 1982, dal 1986 al
1987 e dal 1989 al 2000, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali
periodi. Dal 1989 era alle dipendenze della F._______ SA,
pavimentazioni stradali, in qualità di manovale. Il dipendente è rimasto
assente dal lavoro a causa malattia dall'11 al 30 agosto 1999, dal 31
agosto ha lavorato al 50% fino al 19 aprile 2000 e, da allora, non si è
più presentato al lavoro per problemi di salute. In data 2 gennaio 2001,
E._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Il richiedente è stato visitato il 24 ottobre 2000 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Novara, ove il
sanitario incaricato ha diagnosticato “cardiomiopatia dilatativa
idiopatica con moderata riduzione della frazione di eiezione (39,5%),
blocco di branca sinistra” ed ha posto un tasso di invalidità del 50%.
Con la perizia medica dettagliata dell'INPS sono stati esibiti i risultati
d'accertamenti cardiologici avvenuti dopo il 1996 e, in modo
particolare, nel 1999-2000. Parimenti, è stato prodotto l'incarto della
Rentenanstalt dal quale emergono i risultati di indagini sanitarie
effettuate il 3 aprile 2000 al Cardiocentro di L._______ ed un rapporto
del 25 aprile 2000 del cardiologo Dott. M._______ di Locarno. Dopo
aver esperito un'indagine medica ed economica, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto tale richiesta con decisione del 28 settembre 2004
per carenza d'invalidità di grado pensionabile.
E._______, rappresentato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, ha
formulato in data 29 settembre 2004 opposizione, chiedendo in
sostanza il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera. Nulla
ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni. Mediante decisione su
opposizione del 15 novembre 2004, l'UAIE ha respinto l'opposizione.
Contro il predetto provvedimento amministrativo, l'assicurato,
rappresentato dall'avv. Riccardo Schuhmacher, ha presentato in data 3
gennaio 2005 tempestivo gravame alla Commissione federale AVS/AI
di ricorso per le persone residenti all'estero (CFR). A suffragio delle
sue conclusioni ha prodotto documentazione già agli atti oltre ad un
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referto ecocardiografico completo eseguito il 6 dicembre 2004 dal Dott.
S._______. Nel suo preavviso del 18 febbraio 2005, l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) ha proposto la
reiezione dell'impugnativa mentre il ricorrente, con scritto del 4 aprile
2005, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Nel suo
giudizio del 16 maggio 2005, la CFR ha rilevato come fosse
incompleta l'istruttoria e che, pertanto, occorreva approfondire
l'indagine medica. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e l'incarto
rinviato all'amministrazione affinchè fossero espletati dei nuovi
accertamenti sanitari (doc. 1-1/111-16).
B. L'amministrazione ha quindi completato l'istruttoria, in particolare,
assumendo agli atti una relazione di visita cardiologica del Dott.
M1._______, specialista in medicina interna e cardiologia, del 28
dicembre 2005, che ha evidenziato la diagnosi di cardiopatia dilatativa
di origine indeterminata, lieve ipercolesterinemia, sindrome
lombovertebrale cronica e dolori al ginocchio destri di origine
indeterminata ed ha attestato un'inabilità lavorativa totale
dell'assicurato nella sua precedente attività di asfaltatore dal 20 aprile
2000 in poi. In attività moderate e pesanti l'assicurato è stato
considerato inabile al lavoro al 100% mentre in attività leggere (da
svolgersi prevalentemente in posizione seduta con possibilità di
sollevare per breve tempo pesi fino ad un massimo di 10 kg ma non
ripetutamente) la capacità lavorativa è stata reputata essere del 60%
dal 20 aprile 2000.
In data 30 novembre 2005 l'assicurato ha prodotto una copia del
verbale del 22 novembre 2005 della ASL 14 VCo della Regione
Lombardia che lo ha riconosciuto invalido civile all'80% (doc.
118-1/118-3).
Nel suo rapporto del 23 gennaio 2006 la Consulente per l'integrazione
professionale è giunta alla conclusione che l'assicurato presenta
un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale di asfaltatore ed
in attività moderate e pesanti mentre è da ritenersi abile al 60% in
un'attività confacente con il danno alla salute (tenuto conto dei limiti
funzionali fissati nella perizia cardiologica del 28 dicembre 2005) dal
20 aprile 2000. Inoltre ha considerato che l'assicurato potrebbe essere
integrato sul mercato del lavoro in attività semplici, leggere, poco
qualificate e confacenti con il danno alla salute: ad es. in ambito
industriale con lavori di assemblaggio, imballaggio, spedizione,
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stampa, rifinitura, fresatura, riempimento, taglio, lucidatura,
sorveglianza/controllo qualità, stoccaggio o di produzione nel campo
dell'orologeria, della meccanica, della micromeccanica,
dell'elettromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare o in
settori dell'abbigliamento, della confezione e/o montaggio di
componenti elettromeccaniche o elettroniche , ecc. oppure come
magazziniere, autista/fattorino oppure in aziende che trasformano le
materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici,
plastica, elettricità, ecc.) o che sono operative nel campo
dell'orologeria o dell'elettronica ed organizzate in modo da produrre in
postazioni dove l'attività viene svolta prevalentemente da seduti
(quindi di tipo sedentario). Ella ha pure operato il raffronto dei redditi
(applicando la tabella dei valori regionali TA 13) giungendo alla
conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 54% ed
una capacità di guadagno residua del 46% (doc. 123-1/123-3 e 125-1).
Nel suo rapporto del 24 gennaio 2006, il Dott. P._______ del Servizio
medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto e dopo aver ripreso la
diagnosi sopra riferita nella perizia cardiologica del 28 dicembre 2005,
è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività
di asfaltatore, è inabile al 100% dall'11 agosto 1999 al 30 agosto 1999,
al 50% dal 31 agosto 1999 al 19 aprile 2000 e nuovamente ed in
maniera definitiva al 100% dal 20 aprile 2000 in poi. Per attività
sedentarie e leggere (tenuto conto dei limiti funzionali specificati nella
perizia cardiologica del 28 dicembre 2005), invece, la capacità
lavorativa dell'assicurato è stata reputata essere del 60% dal 20 aprile
2000 (doc. 126-1).
Mediante decisioni del 13 e del 15 marzo 2006, l'UAIE ha riconosciuto
ad E._______ il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (con grado di invalidità del 54%) oltre alle mezze rendite
completive in favore della moglie (W._______ nata il 23 gennaio 1956)
e della figlia (K._______ nata l'11 settembre 1985) a decorrere dal 1°
agosto 2000 (doc. 127-1/130-1).
L'assicurato ha formulato in data 13 aprile 2006 opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto il
referto di una RM lombare del 28 giugno 2005 ed il referto di una RMN
lombosacrale del 9 marzo 2006 (doc. 131-1/131-11).
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Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione, dopo aver sottoposto gli atti
al Dott. D._______ e dopo aver preso atto del suo rapporto medico del
26 luglio 2006, ha ordinato l'esperimento di una perizia reumatologica
(doc. 132-1/140-1).
Nella sua perizia medica dell'11 settembre 2006, il Dott. N._______,
specialista in medicina interna e malattie reumatiche, ha evidenziato la
diagnosi “con ripercussioni sulla capacità di lavoro: sindrome
lombovertebrale/-spondilogena cronica su modiche alterazioni
degenerative a livello L1-L2, L3-L4 ed L4-L5 e cardiopatia di origine
indeterminata” e “senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di:
sospetta meralgia parestica alla coscia sx” ed ha fissato, da un profilo
reumatologico, un tasso di invalidità parziale del 50% nella sua
professione abituale dal luglio 2005 rispettivamente del 20%
(rendimento ridotto) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno
impegnative (doc. 142-1/142-10).
Nel suo rapporto del 25 settembre 2006, il Dott. D._______ del
Servizio medico regionale (SMR), dopo aver preso atto altresì della
predetta perizia reumatologica, è giunto alla conclusione che
l'assicurato, nella sua precedente attività di asfaltatore, è inabile al
50% dal lato reumatologico mentre per attività leggere e adatte la
capacità lavorativa dell'assicurato è stata reputata essere del 60%
tenendo conto della problematica reumatologica e cardiaca, motivi per
cui la predetta perizia conferma la già stabilita capacità lavorativa
residua dell'assicurato in attività adata (doc. 144-1).
In un nuovo raffronto dei redditi del 23 ottobre 2006, effettuato in
applicazione della tabella dei valori federali TA 1, l'amministrazione è
giunta alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità
del 51% ed una capacità di guadagno residua del 49% (doc. 147-1).
Mediante decisione su opposizione del 30 ottobre 2006, l'UAIE ha
quindi respinto l'opposizione del 13 aprile 2006 e confermato nel
contempo la propria decisione del 13 marzo 2006 (doc. 148-1/148-9).
C. Con gravame del 4 dicembre 2006, pervenuto alla CFR in data 5
dicembre 2006, E._______, rappresentato dall'avv. Riccardo
Schuhmacher di L._______, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
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il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera di invalidità. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
L'UAI-TI, nel suo preavviso del 15 gennaio 2007, e l'UAIE, nelle sue
osservazioni ricorsuali del 17 gennaio 2007, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Riccardo Schuhmacher, con scritto del 9 marzo 2007, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
In data 24 settembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha
comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante mentre
l'11 dicembre 2007 è stata resa nota la sostituzione di un giudice e del
cancelliere. Entro i termini impartiti non sono state presentate istanze
di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Pagina 6
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à
l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla
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stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità
di un assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 257 consid. 2.4).
3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art.
1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
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cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445) e, per il seguito, in base alle modifiche
della LAI del 21 marzo 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 (4a
revisione della LAI).
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 gennaio 2001.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 2 gennaio 2000 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 ottobre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA (testo in vigore fino al 31.12.2007) è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa
che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
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L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI: testo in
vigore fino al 31.12.2007). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003,
la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità
del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50%
almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI (testo in vigore fino al
31.12.2007), nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato
presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%
(lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera
b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato
si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
Pagina 10
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che E._______ dal 1989
era alle dipendenze della ditta F._______ SA, pavimentazioni stradali,
in qualità di manovale e che è rimasto assente dal lavoro a causa
malattia dall'11 al 30 agosto 1999, dal 31 agosto ha lavorato al 50%
fino al 19 aprile 2000 e, da allora, non si è più presentato al lavoro per
problemi di salute.
Pagina 11
9.2 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa
essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito.
L'assicurato risulta essere affetto da cardiopatia dilatativa di origine
indeterminata [coronarografia con coronarie indenni; ventricolo sinistro
di dimensioni al limite superiore della norma con ipocinesia diffusa e
contrazione asincrona antero-settale (BBS), minima ipertrofia
eccentrica, FE 35-40%; lieve disfunzione diastolica; FRCV:
ipertensione arteriosa, stato dopo tabagismo smesso 26 anni fa (ca.
5/6 p/y), lieve ipercolesterinemia], sindrome lombovertebrale/-
spondilogena cronica su modiche alterazioni degenerative a livello L1-
L2, L3-L4, dolori al ginocchio destri di origine indeterminata e sospetta
meralgia parestica alla coscia sx (cfr. perizia del Dott. M1._______,
specialista in medicina interna e cardiologia, del 28 dicembre 2005 e
perizia del Dott. N._______, specialista in medicina interna e malattie
reumatiche, dell'11 settembre 2006). Il collegio giudicante non
intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (testo in vigore fino al 31.12.2007).
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente
l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.4 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, nella relazione del 28 dicembre 2005, il Dott.
M1._______, specialista in medicina interna e cardiologia, ha ritenuto,
fondandosi sull'incarto come pure sull'osservazione personale del
paziente, che a partire dal 20 aprile 2000 l'assicurato è totalmente
inabile nella sua precedente attività di asfaltatore (come pure in attività
moderate e pesanti) mentre in attività leggere (da svolgersi
prevalentemente in posizione seduta con possibilità di sollevare per
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breve tempo pesi fino ad un massimo di 10 kg ma non ripetutamente)
era abile al 60%. Pare condiviso, nel suo rapporto del 24 gennaio
2006, dal Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR; doc.
126-1).
Nella sua perizia medica dell'11 settembre 2006, il Dott. N._______,
specialista in medicina interna e malattie reumatiche, ha fissato, da un
profilo reumatologico, un tasso di invalidità parziale del 50% nella
professione abituale dell'assicurato dal luglio 2005 rispettivamente del
20% (rendimento ridotto) in attività lucrative sostitutive fisicamente
meno impegnative (doc. 142-1/142-10).
Chiamato a pronunciarsi, nel suo rapporto del 25 settembre 2006, il
Dott. D._______ del Servizio medico regionale (SMR), fondandosi
sull'incarto, ha reiterato che la perizia reumatologica conferma la già
stabilita capacità lavorativa dell'assicurato in attività adatte ed ha
quindi confermato le precedenti valutazioni (doc. 144-1).
9.5 Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni concordanti cui sono
pervenuti i medici in questione. Dopo aver compiutamente valutato il
danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base della
documentazione obiettiva, infatti, hanno redatto delle relazioni
mediche, con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), chiare nella presentazione del contesto medico ed, infine,
che giungono a conclusioni logiche e motivate. Le predette relazioni
mediche ossequiano ampiamente i principi posti dalla costante
giurisprudenza esposta al considerando 8.
9.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurato, dall'11 agosto 1999 è
inabile al 100% nell'attività abituale di asfaltatore mentre è da
considerarsi abile al 60% in attività lucrative sostitutive fisicamente
meno impegnative semplici, poco qualificate e confacenti con il danno
alla salute così come indicate dalla CIP nel suo rapporto del 23
gennaio 2006.
10. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
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esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
10.1 La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 23 gennaio 2006) di un salario medio, privo di
invalidità, conseguibile nel 2004 quale asfaltatore di complessivi Fr.
62'478.00 annui sulla scorta di quanto dichiarato dall'ultimo datore di
lavoro. Per quanto concerne la determinazione del reddito da valido il
collegio giudicante rileva che deve essere preso in considerazione,
conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V
174 confermata in DTF 129 V 222), il salario alla data dell'insorgere di
un diritto alla rendita d'invalidità, cioè quando le condizioni di salute
possono essere considerate come stabilizzate, e quindi, nel caso di
specie, al 2000. Sulla scorta di quanto dichiarato dall'ultimo datore di
lavoro il salario medio mensile, privo di invalidità, conseguibile nel
1999 dall'assicurato è di Fr. 4'280.00 (+ tredicesima) pari a Fr. 4'636.66
mensili (doc. 21-1/21-3). Il reddito così accertato deve essere
indicizzato al 2000 applicando il tasso di indicizzazione di cui
all'evoluzione dei salari nominali tra il 1999 ed il 2000 (La Vie
économique, 1/2-2005, tabella B 10.2, pag. 103: anno 1999: 0,3%). Si
giunge così per il 2000 ad un salario mensile da valido di Fr. 4'650.56
pari ad un introito annuo di Fr. 55'806.72. Per quanto concerne la
determinazione del reddito da invalido, inoltre, il collegio giudicante
rileva che, nel caso concreto, devono essere applicate,
conformemente alla giurisprudenza consolidata, le tabelle riguardanti i
redditi annui statistici nazionali e non quelle concernenti i redditi annui
statistici del Cantone Ticino (DTF 126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza
del Tribunale federale del 2 maggio 2007 in re V./UAIE). Di
conseguenza, deve essere considerato, quale reddito da invalido, il
salario mensile medio realizzabile in attività di tipo leggero non
qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel 2000 (tabella TA 1,
valori nazionali, settore privato, categoria 4, maschile, totale) che è di
fr. 4'437.00 per 40 ore ovvero di Fr. 4'603.38 per 41,5 ore (La Vie
économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D [industries
manufacturières]) pari ad un salario annuo lordo di fr. 55'240.56 ossia
Fr. 33'144.33 per un'attività ridotta al 60%.
10.2 L'amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del
10% per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (5% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari: lungo periodo
di inattività, scarsa formazione e relativa potenziale difficoltà di
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adattamento in nuove attività e 5% per attività leggera: max. 10 kg). Il
Tribunale rileva che, nel caso specifico, appare maggiormente indicata
una riduzione del 20% che consenta di tenere debitamente conto sia
dei fattori personali e professionali già indicati dall'amministrazione sia
dell'età dell'assicurato e dell'esercizio di un'attività a tempo parziale. Di
conseguenza, applicando un riduzione adeguata del 20% consentita
dalla giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo cosí ad un introito teorico
annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 26'515.46, il confronto
fra un reddito privo di invalidità di Fr. 55'806.72 ed un introito teorico
annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr. 26'515.46 evidenzia
una perdita di guadagno del 52,48% [(55'806.72-26'515.46)x100] :
55'806.72, tasso che consente il riconoscimento del diritto a mezza
rendita d'invalidità.
11. E._______ ha dunque diritto a mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2000 (un anno dopo
l'inizio dell'incapacità lavorativa). Il ricorso deve quindi essere respinto
e l'impugnata decisione confermata.
12.
12.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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