Corte II I
C-3124/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
G_______,
patrocinato dall'avv. Roberto Coppola, _______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3124/2006
Fatti:
A. G._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato dal 5
settembre 1965, ha lavorato in Svizzera dal 1964 al 1965 e dal 1967 al
1968 in qualità di manovale edile, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tali periodi. Successivamente ha lavorato in
G1._______ in qualità di gruista per ca. 10 anni e poi, in Italia, dal 1°
marzo 1980 al 30 novembre 1989 in qualità di muratore (per ca. un
anno) e, da ultimo, in qualità di impiegato d'ordine nell'industria lattiera
(fornitore di latte). L'assicurato ha cessato qualsiasi attività lavorativa a
partire dal 30 novembre 1989 per motivi non precisati.
In data 19 settembre 2005, G._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Il richiedente è stato visitato il 4 novembre 2005 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
A._______, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "cardiopatia
ischemica pregresso IMA inferiore, stenosi critica della cx trattata con
impianto di stent, diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia I
stadio, sindrome nevrasteniforme ansiosa con depressione umorale,
note cliniche di artrosi polidistrettuale” ed ha posto un tasso di
invalidità del 70% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 20). Nell'ambito
di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti medici
(ortopedici, cardiologici, neurologici, radiologici, oculistici e
diabetologici) relativo al periodo 2002-2005 oltre alle cartelle cliniche
relative ai ricoveri dal 9 al 18 novembre 2002 e dal 25 novembre all'11
dicembre 2002 per motivi cardiologici come pure la sentenza del
Tribunale di A._______ del 30 novembre 2004 e la corrispondente
consulenza tecnica medico legale del 4 maggio 2004 del Dott.
P._______ giusta le quali l'assicurato è stato riconosciuto invalido
civile nella misura del 76%. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione
ha assunto agli atti anche il questionario dell'assicurato del 22 febbraio
2006 (doc. 1-23).
B. Nel suo rapporto del 9 giugno 2006, il Dott. M._______ del Servizio
medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la diagnosi
principale di esiti di infarto del miocardo con PTCA e attività cardiaca
conservata e la ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di diabete di tipo II con retinopatia, artrosi generalizzata
leggera e stato ansioso depressivo ed è giunto alla conclusione che
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l'assicurato nella sua precedente attività di impiegato d'ordine
nell'industria lattiera (fornitore di latte) è inabile al 100% dal 9
novembre 2002, data a partire dalla quale la sua capacità lavorativa in
un'attività adatta e leggera (come, per es., portinaio, custode,
sorvegliante di parcheggi/musei, magazziniere, piccole consegne con
veicolo, vendita per corrispondenza, venditore, cassiere, riparazione di
piccoli elettrodomestici, bigliettaio, addetto alla registrazione,
classificazione, distribuzione della posta interna, addetto
all'accettazione, impiegato dell'ufficio ricevimento, addetto alla
registrazione di dati/scansione ottica di documenti) è reputata essere
del 100% (doc. 21 e 22). L'amministrazione ha quindi operato il
raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato
presenta un grado di invalidità del 28,76% (doc. 23).
C. Mediante progetto di decisione del 16 agosto 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni
sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile
(doc. 24). Entro il termine impartito per presentare eventuali
osservazioni, l'assicurato ha avversato il progetto di decisione
menzionato producendo, oltre a documentazione medica già agli atti,
un certificato ortopedico del 4 agosto 2005, un test da sforzo del 23
giugno 2006, un referto radiologico del 7 agosto 2006 ed un
certificato cardiologico del 21 agosto 2006 (doc. 25-29). Ricevute le
osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al
Dott. M._______ che, nel suo rapporto medico del 30 ottobre 2006, ha
confermato integralmente, alla luce della nuova documentazione
prodotta, la sua precedente presa di posizione (doc. 30-31). Mediante
decisione del 7 novembre 2006 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per carenza
d'invalidità di grado pensionabile (doc. 32).
D. Con gravame depositato alla posta italiana il 28 novembre 2006
pervenuto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI
per le persone residenti all'estero il 5 dicembre 2006, G._______,
regolarmente rappresentato dall'avv. Roberto Coppola di A._______,
chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita di invalidità. A suffragio delle sue conclusioni
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produce, oltre a documentazione medica già agli atti, un referto
radiologico del 3 maggio 2002.
E. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Chiamato a pronunciarsi, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero, nelle sue osservazioni ricorsuali del
10 gennaio 2007, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha
ribadito, con scritto presentato il 28 febbraio 2007, la propria posizione
processuale. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documentazione medica già agli atti, una relazione medico-legale del
13 febbraio 2007 del Dott. G2._______ giusta il quale è affetto da
cardiopatia ischemica con prolasso mitralico in pz. con pregresso
infarto inferiore del miocardio con impianto di stent diretto con PCTA
per stenosi della circonflessa, dispnea da modici sforzi, cifosi della
colonna cervicale, scoliosi destro convessa della colonna lombare con
inversione in cifosi della lordosi fisiologica nella parte alta, poliartrosi
diffusa, periartrosi scapolo omerale maggiormente a destra a grave
impegno funzionale, cervicobrachialgia bilaterale, lombosciatalgia
bilaterale, ipertrofia prostatica, diabete mellito con complicanze micro
e macro angiopatiche e neuropatiche periferiche, retinopatia diabetica
con sclerosi del cristallino, sindrome neuroasteniforme ansiosa con
depressione umorale; patologie a seguito delle quali il paziente viene
considerato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
(100%) fin dall'epoca della domanda amministrativa.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
T._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nel suo rapporto
medico del 26 marzo 2007, ha precisato, alla luce della nuova
documentazione prodotta, che l'assicurato può svolgere (senza limiti
alcuni) delle attività leggere - medio pesanti e che la documentazione
agli atti è sufficiente per una valutazione precisa del suo stato di salute
motivo per cui non sono necessari ulteriori accertamenti medici (doc.
34). Nella duplica del 16 aprile 2007 l'Ufficio dell'assicurazione per
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l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero propone quindi
nuovamente la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
F. In data 23 maggio 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
26 novembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
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corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 19 settembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 novembre 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
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L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
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valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9. Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
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legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In
questo contesto occorre quindi tenere conto altresì della relazione
medico-legale del 13 febbraio 2007 del Dott. G2._______, prodotta
dall'assicurato con scritto del 28 febbraio 2007 nella misura in cui
attesta le già note patologie di cui è affetto il paziente.
10.
10.1 Dalla documentazione agli atti si evince che G._______ ha
lavorato in Svizzera dal 1964 al 1965 e dal 1967 al 1968, in qualità di
manovale edile, successivamente ha lavorato in G1._______ in qualità
di gruista per ca. 10 anni e poi, in Italia, dal 1° marzo 1980 al 30
novembre 1989 in qualità di muratore (per ca. un anno) e, da ultimo, in
qualità di impiegato d'ordine nell'industria lattiera (fornitore di latte).
L'assicurato ha cessato qualsiasi attività lavorativa a partire dal 30
novembre 1989 per motivi non precisati. Occorre pertanto fondarsi
sulla documentazione medica al fine di valutare l'eventuale incapacità
lavorativa del ricorrente.
10.2 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da esiti di
infarto del miocardo con PTCA e attività cardiaca conservata, diabete
di tipo II con retinopatia, artrosi generalizzata e stato ansioso
depressivo (cfr. consulenza tecnica medico legale del 4 maggio 2004
del Dott. P._______, perizia particolareggiata INPS del 4 novembre
2005, rapporti medici del 9 giugno e del 30 ottobre 2006 del Dott.
M._______ e rapporto medico del 26 marzo 2007 del Dott. T._______).
Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
10.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
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norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS ha posto un tasso di
invalidità parziale del 70% per qualsiasi attività lavorativa (cfr. perizia
particolareggiata dell'INPS del 4 novembre 2005) mentre il Dott.
G2._______, medico di fiducia dell'assicurato, nella sua relazione
medico-legale del 13 febbraio 2007, lo considera invalido con totale e
permanente inabilità lavorativa al 100%. Vi è poi il Dott. P._______
che, nella consulenza tecnica medico legale del 4 maggio 2004,
considera l'assicurato invalido civile nella misura del 76%. Il Dott.
M._______ del Servizio medico regionale (SMR), nei rapporti del 9
giugno 2005 e del 30 ottobre 2006, è giunto alla conclusione che
l'assicurato nella sua precedente attività di impiegato d'ordine
nell'industria lattiera (fornitore di latte) è inabile al 100% dal 9
novembre 2002 mentre in un'attività adatta e leggera (come, per es.,
portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, magazziniere,
piccole consegne con veicolo, vendita per corrispondenza, venditore,
cassiere, riparazione di piccoli elettrodomestici, bigliettaio, addetto alla
registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna, addetto
all'accettazione, impiegato dell'ufficio ricevimento, addetto alla
registrazione di dati/scansione ottica di documenti) presenta una
capacità lavorativa del 100% dal 9 novembre 2002 (doc. 21 e 22). Tali
conclusioni sono state pure condivise dal Dott. T._______ del Servizio
medico regionale (SMR), alla luce della nuova documentazione
medica esibita in sede di ricorso, nel rapporto medico del 26 marzo
2007. Questi precisa inoltre che la documentazione medica agli atti è
sufficiente per una valutazione precisa dello stato di salute
dell'assicurato per cui non sono necessari ulteriori accertamenti
medici (doc. 34).
11.2 I medici dell'UAIE osservano che dal 2002 a causa del danno
cardiaco il ricorrente non è più in grado di svolgere un'attività pesante.
Il test da sforzo eseguito nel 2006 conferma tuttavia l'assenza di una
nuova patologia cardiaca incompatibile con un'attività leggera e
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l'esame radiologico della colonna vertebrale evidenzia unicamente
delle lesioni artrosiche assolutamente banali. Per quanto concerne la
perizia del Dott. A._______, occorre rilevare che pur descrivendo tutta
una serie di sintomi patologici, l'effettiva descrizione delle limitazioni
funzionali è sommaria ed imprecisa. Le limitazioni alla colonna
vertebrale non hanno alcun correlato neurologico e non impediscono
un'attività medio – leggera. La nota patologia coronarica è stata
controllata mediante test da sforzo ed è stata constatata una normale
funzione cardiaca senza sintomi oggettivi ed elettrici coronarici. Dal
punto di vista della componente psichiatrica si rileva che la sindrome
ansioso – depressiva non ha finora necessitato alcuna terapia e non
determina una diminuzione della capacità di lavoro.
Di conseguenza il Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il Dott. M._______ ed il
Dott. T._______. Dopo aver compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall'assicurato sulla base della documentazione
obiettiva, infatti, hanno redatto delle relazioni mediche, con
conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), chiare
nella presentazione del contesto medico ed, infine, che giungono a
conclusioni logiche e motivate. Le predette relazioni mediche
ossequiano ampiamente i principi posti dalla costante giurisprudenza
esposta al considerando 8.
Il Tribunale è quindi dell'avviso che l'assicurato, nella sua precedente
attività di impiegato d'ordine nell'industria lattiera (fornitore di latte) è
inabile al 100% dal 9 novembre 2002 mentre in un'attività adatta e
leggera come osservato dall' UAIE presenta una capacità lavorativa
del 100% dal 9 novembre 2002.
12. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003
dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'amministrazione ha
tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità,
conseguibile nel 2003 in Italia quale impiegato d'ordine nell'industria
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C-3124/2006
lattiera (fornitore di latte) di Euro 1'242.43. Poi ha accertato il salario
mensile medio ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e piú
precisamente:
- addetto agli stocks nel settore del commercio all'ingrosso
Euro 1'286.93;
- commesso venditore nel settore del commercio all'ingrosso
Euro 1'286.93;
- addetto all'accettazione di un hotel Euro 1'285.78;
- cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.89;
- manovale nell'editoria e industrie connesse Euro 1'119.23;
- manovale nella costruzione di macchine Euro 1'018.01.
Il Tribunale rileva che, esclusi i primi tre salari indicati poiché più
elevati dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato, si giunge ad un
salario mensile da invalido di Euro 1'106.38 [(Euro 1'119.23+Euro
1'018.01+ Euro 1'181.89):3]. Ache applicando il correttivo massimo del
25% consentito dalla giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF
126 V 75, Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n.
6 e SVR 2000 IV n. 1) visto che l'assicurato può esercitare solamente
attività leggere ed, in particolare, per tenere debitamente conto della
sua età (nel 2003: 58 anni) si giunge ad un salario mensile medio di
Euro 829.78. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro
1'242.43 ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro
829.78 comporta una perdita di guadagno del 33,21%
[(1'242.43-829.78)x100] : 1'242.43, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una di rendita di invalidità.
13. Visto quanto precede G._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
14.
14.1 A titolo di spese processuali si prelevano franchi 300.-- (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano franchi 300.--, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla
scrivente autorità in data 23 maggio 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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