Corte II I
C-3126/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
R._______,
patrocinata da
OCTS Segretariato regionale del Luganese, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3126/2006
Fatti:
A. R._______, cittadina italiana, nata il _______, ha lavorato in
Svizzera dal 1977 al 2001 solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo. Dal 18 febbraio 1974 era alle dipendenze della ditta
“S._______ SA” (fabbrica di biancheria intima) di B._______ come
operaia di fabbrica in qualità di cucitrice a macchina. L'assicurata ha
dovuto interrompere la sua attività lavorativa a diverse riprese a partire
dal 2000 per motivi di salute. Da allora non ha più potuto riprendere il
suo lavoro. Il caso è stato assunto dalla cassa malati Helsana al 100
% dal 27 marzo 2001 al 21 maggio 2001, al 50% dal 22 maggio 2001
al 14 giugno 2001, al 100% dal 15 giugno 2001 al 27 giugno 2001, al
50% dal 28 giugno 2001 al 30 aprile 2002 ed al 100% dal 1° maggio
2002 al 31 dicembre 2002. In data 27 giugno 2002, R._______ ha
formulato una domanda volta al riconoscimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
assegnato a R._______ con decisione del 29 gennaio 2004 una
mezza rendita d'invalidità (oltre alla rendita completiva a favore del
coniuge, D._______, cittadino italiano nato il 27 agosto 1951) a
decorrere dal 1° marzo 2002. All'uopo l'amministrazione si è fondata
su una perizia del 22 agosto 2003 del Dott. P._______, specialista in
reumatologia, il quale ha posto la: "diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa: esiti di poliomelite all'età di due anni con ipotrofia e
raccorciamento (4 cm) dell'arto inferiore dx e ginocchio valgo; esiti di
artrodesi astragalo-cuboidea e osteosintesi del I° metatarso; piede
equino, dita a martello e artrosi metatarso-falangea I; sindrome
lombovertebrale cronica su discopatia L4/5 e L5/S1 e su alterazioni
stastiche su abbassamento dell'emibacino dx” e la "diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa: dolori di natura indeterminata
dell'indice della mano sx” ed, infine, ha rilevato un'incapacità al lavoro
parziale (segnatamente del 50%) dell'assicurata in qualsiasi attività
lavorativa (doc. 31-1). Tali conclusioni sono state pure confermate dal
Dott. E._______ (medico del SMR) nella sua relazione del 19
dicembre 2003 (doc. 37-1).
B. Il 21 dicembre 2005, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino (UAI-TI) ha avviato una procedura di revisione del
diritto alla rendita. L'assicurata ha affermato di non svolgere alcuna
attività lucrativa e che il suo stato di salute è peggiorato dal 2005 (doc.
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44-1/45-2). In un rapporto del 17 febbraio 2006, il Dott. T._______,
medico di fiducia della nominata, ha attestato che la paziente non è
più in grado di svolgere la propria attività di operaia di fabbrica in
qualità di cucitrice a macchina dal 2002 e che lo stato di salute è
stazionario ma la prognosi è infausta per le note patologie fisiche;
l'ultima consultazione risale al 14 dicembre 2005 (doc. 46-1/46-2). In
data 19 agosto 2006 l'assicurata, a richiesta dell'UAI-TI, ha prodotto la
seguente documentazione obiettiva: un rapporto dell'Ospedale di
V._______ del 30 dicembre 2005, un rapporto della Clinica ortopedica
“M2._______” di V._______ del 1° febbraio 2005, un rapporto del Dott.
P1._______ al Dott. C._______ del 1° giugno 2006 ed un certificato
medico del Dott. C._______ del 6 giugno 2006 (doc. 49-1/51-42).
Ricevuta la nuova documentazione medica, l'amministrazione ha
sottoposto gli atti al Dott. H._______ (medico del SMR), il quale, nella
sua relazione del 23 agosto 2006, ha evidenziato che, nel complesso,
lo stato di salute dell'assicurata è stazionario (come, peraltro,
confermato anche dal medico curante) e che il grado di inabilità
lavorativa è invariato per un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali
rispetto all'epoca della perizia del 22 agosto 2003 del Dott. P._______
(doc. 52-1/52-2). L'incarto è quindi stato sottoposto in esame al
Consulente in integrazione professionale (CIP) che, nel suo rapporto
del 7 settembre 2006, ha valutato al 44% la perdita di guadagno
dell'assicurata (doc. 55-1/55-3). Mediante progetto di decisione di
revisione del 26 settembre 2006 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha, pertanto,
comunicato all'assicurata che avrebbe sostituito la mezza rendita con
un quarto di rendita a decorrere dal primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione (doc. 58-1/58-5). In data 9 ottobre
2006 l'assicurata ha recisamente contestato il progetto di decisione di
revisione sottopostole producendo nel contempo un'attestazione
dell'Ospedale di Circolo “F._______” di V._______ relativo al ricovero
nel reparto di ortopedia e traumatologia dall'11 al 14 settembre 2006
per un intervento chirurgico alla caviglia destra ed un certificato
medico del 21/27 settembre 2006 (doc. 59-1/59-3). Ricevuta la nuova
documentazione medica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente
gli atti al Dott. H._______, il quale, nella sua relazione del 16 ottobre
2006, ha osservato che l'assicurata, a seguito del predetto intervento,
è inabile totale al lavoro dall'11 settembre 2006 ma ha precisato che
non è prevedibile una diminuzione di lunga durata della capacità
lavorativa (doc. 61-1).
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Mediante decisione di revisione del 1° novembre 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha, pertanto, sostituito la mezza rendita con un quarto di
rendita a decorrere dal 1 gennaio 2007. Parimenti si è proceduto in
merito alla rendita completiva erogata in favore del coniuge (doc.
64-2/64-10).
C. Con gravame del 4 dicembre 2006, pervenuto il 6 dicembre
successivo alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI
per le persone residenti all'estero (CFR), R._______, regolarmente
rappresentata dal OCTS Segretariato regionale del Luganese, chiede
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto ad una mezza rendita
d'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto
ambulatoriale del 12 ottobre 2006 ed un certificato medico del 20
novembre 2006.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Con scritto del 1° febbraio 2007 l'assicurata ha prodotto anche un
parere medico-legale del 15 gennaio 2007 del Dott. S._______,
medico chirurgo, giusta il quale la paziente è affetta da esiti di
poliomielite agli arti inferiori prevalentemente a destra con necessità di
plurimi interventi chirurgici all'arto inferiore destro a livello del tendine
d'Achille, alla caviglia ed al piede ed è invalida nella misura del 50% in
attività confacenti alle sue attitudini ed in attività generiche semplici e
ripetitive.
D. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, nel suo
preavviso del 26 marzo 2007 e l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, nelle sue osservazioni
responsive del 30 marzo 2007, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, la
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ricorrente - invitata a replicare - è rimasta silente mentre il 21 giugno
2007 ha versato l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali,
fissato dal Tribunale amministrativo federale in franchi 300.--.
Con ordinanza del 26 novembre 2007 il Tribunale amministrativo
federale ha quindi comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze
di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
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corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita di assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art.
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1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al
precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del
beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una
possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono
fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità [art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 (OAI, RS 831.201)]. Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una
situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). Il giudice delle
assicurazioni sociali si determina secondo il principio della probabilità
preponderanze, l'esistenza di una pura possibilità non è sufficiente né
il dubbio deve essere interpretato in favore dell'interessato (DTF 121 V
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208 consid. 6a, 115 V 142, consid. 8b; 113 V 312, consid. 3a). La
riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
(art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI). Il punto di partenza per stabilire se il
grado d'invalidità si è modificato in maniera tale da influire sul diritto
alle prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato
materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108, consid. 5.4).
4.2 Conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 4.1,
pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 29 gennaio 2004 (data in cui l'UAIE ha
riconosciuto a R._______ mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
marzo 2002) ed il 1° novembre 2006 (data della decisione impugnata).
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
5. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
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6. Nel riconoscere inizialmente il diritto dell'assicurata a mezza rendita
d'invalidità con decisione del 29 gennaio 2004 a far tempo dal 1°
marzo 2002, l'amministrazione si era fondata su una perizia del 22
agosto 2003 del Dott. P._______, specialista in reumatologia, dalla
quale traspariva che la paziente era affetta da esiti di poliomelite
all'età di due anni con ipotrofia e raccorciamento (4 cm) dell'arto
inferiore dx e ginocchio valgo; esiti di artrodesi astragalo-cuboidea e
osteosintesi del I° metatarso; piede equino, dita a martello e artrosi
metatarso-falangea I; sindrome lombovertebrale cronica su discopatia
L4/5 e L5/S1 e su alterazioni stastiche su abbassamento
dell'emibacino dx (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa) e da
dolori di natura indeterminata dell'indice della mano sx (diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa) e nella quale era stata rilevata
un'incapacità al lavoro parziale (segnatamente del 50%)
dell'interessata in qualsiasi attività lavorativa. Tali conclusioni erano
state pure confermate dal Dott. E._______ (medico del SMR) nella sua
relazione del 19 dicembre 2003. Nel corso della procedura di revisione
avviata dall'amministrazione il 21 dicembre 2005 il medico di fiducia
dell'assicurata (Dott. T._______) ha attestato nel proprio rapporto del
17 febbraio 2006 che la paziente non è più in grado di svolgere la
propria attività di operaia di fabbrica in qualità di cucitrice a macchina
dal 2002 e che lo stato di salute è stazionario ma la prognosi è
infausta per le note patologie fisiche (ultima consultazione: 14
dicembre 2005). Tali conclusioni sono state parzialmente condivise dal
Dott. H._______ (medico del SMR) che, nella sua relazione del 23
agosto 2006 (sostanzialmente confermata in quella del 16 ottobre
2006), ha precisato che, nel complesso, lo stato di salute
dell'assicurata è stazionario e che il grado di inabilità lavorativa è
rimasto invariato per un'attività rispettosa dei suoi limiti funzionali
rispetto all'epoca della perizia del 22 agosto 2003 del Dott. P._______.
Infine anche il Dott. S._______, medico di fiducia dell'assicurata, ha
ripreso, nel suo parere medico-legale del 15 gennaio 2007, le note
patologie fisiche della paziente giungendo alla conclusione che ella è
invalida nella misura del 50% in attività confacenti alle sue attitudini ed
in attività generiche semplici e ripetitive.
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7. Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene che il parere dei
medici che si sono espressi in merito alla diagnosi ed al tasso
d'invalidità della ricorrente, fondato su un'analisi approfondita del suo
stato di salute, è pressochè unanime ed è quindi dell'avviso che il
grado di inabilità lavorativa dell'assicurata per un'attività rispettosa dei
suoi limiti funzionali è rimasto invariato rispetto all'epoca della perizia
del 22 agosto 2003 espletata dal Dott. P._______ ed è, quindi, del
50% anche nella sua precedente attività di cucitrice. Visto che
l'interessata può riprendere almeno parzialmente la sua professione
precedente, di regola non è necessario procedere ad un raffronto dei
redditi (DTF 114 V 310 consid. 3 a e DTF 104 V 135 consid. 2 b:
Prozent-Vergleich). In questo caso il grado di invalidità corrisponde
all'incapacità di lavoro nel mestiere precedente. Pertanto il gravame
deve essere accolto. La decisione impugnata è quindi riformata nel
senso che R._______ ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità (oltre
alla rendita completiva a favore del coniuge) anche oltre il 1° gennaio
2007.
8.
Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di franchi 300.--
versato dalla ricorrente il 21 giugno 2007 è retrocesso alla medesima.
Visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata in base
all'art. 64 PA un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'000.-- a
carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che
R._______ ha diritto a mezza rendita d'invalidità (oltre alla rendita
completiva a favore del coniuge) a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero perchè calcoli il montante delle
prestazioni spettanti alla ricorrente e versi i relativi arretrati.
3.
Non si percepiscono spese di procedura. L'anticipo di franchi 300.--
versato dalla ricorrente il 21 giugno 2007 è retrocesso alla medesima.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
franchi 1'000.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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