B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3129/2019
Sen t en z a d e l 2 1 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(comunicazione del 4 aprile 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con comunicazione del 4 aprile 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva-
lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE; di seguito anche autorità
inferiore) ha comunicato a A._______ che, conto tenuto degli accertamenti
effettuati, la rendita già assegnata – segnatamente una mezza rendita –
non avrebbe subito alcun cambiamento. L’UAIE ha altresì informato l’inte-
ressato che, qualora non fosse stato d’accordo con tale comunicazione
avrebbe potuto richiedere, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla sua
ricezione, una decisione soggetta a ricorso (doc. 121)
2.
Il 18 giugno 2019 (cfr. timbro postale) l’interessato ha manifestato il suo
disaccordo contro la comunicazione del 4 aprile 2019, facendo valere che,
a causa della sua disabilità, sarebbe giustificata una rendita più elevata,
già ottenuta in un primo tempo, piuttosto che quella inferiore successiva-
mente stabilita dalla competente autorità svizzera. Ha altresì indicato che
data questa situazione, che comporta pure delle difficoltà finanziarie, si
sente molto ansioso e stressato pensando al suo futuro e a quello della
sua famiglia. L’assicurato ha infine aggiunto di non aver potuto agire nel
termine di 30 giorni a causa della sua malattia mentale e del suo stato di
salute (doc. TAF 1).
3.
Su richiesta, l’autorità inferiore ha poi trasmesso a questo Tribunale il pro-
prio incarto (cfr. doc. TAF 3).
4.
4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù
dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art.
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1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
4.3. A norma dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o
quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per
scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 51
LPGA prevede anche una procedura semplificata: le prestazioni, i crediti e
le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere
sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1). L'interessato può esigere
che sia emanata una decisione (cpv. 2). La prassi si è chiesta sul termine
entro cui chiedere una decisione. Considerati i contrapposti interessi, ossia
da un lato la sicurezza del diritto e da un altro lato il principio della buona
fede, il Tribunale federale ha concluso che l'assicurato deve pretendere
l'emanazione di una decisione entro un anno, quand'anche le condizioni
dell'art. 51 LPGA non siano realizzate. Un termine più lungo potrebbe en-
trare eventualmente in linea di conto, quando l'interessato è ignorante in
materia di questioni giuridiche, non è rappresentato da un patrocinatore e
in buona fede potrebbe intendere che l'assicuratore non abbia preso una
posizione definitiva e intenda ordinare ulteriori accertamenti (DTF 134 V
145 consid. 5.3).
4.4. Giusta l’art. 58 LAI (assegnazione di prestazioni senza decisione), il
Consiglio federale può ordinare che, in deroga all’art. 49 cpv. 1 LPGA, la
procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA sia applicabile anche per de-
terminate prestazioni rilevanti. Ha fatto uso di tale sua competenza ema-
nando in particolare l’art. 74ter lett. f OAI (RS 831.201), secondo cui se le
condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente
adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le rendite e gli as-
segni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a
condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione
atta a influenzare il diritto alle prestazioni, possono essere accordate o pro-
tratte senza la notifica di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI). L’Uf-
ficio AI comunica per iscritto all’assicurato la deliberazione emanata giusta
l’art. 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la noti-
fica di una decisione (art. 74quater cpv. 1 OAI).
5.
5.1. Nella presente fattispecie, con scritto del 9 agosto 2018, l’autorità in-
feriore ha avviato d’ufficio una revisione della rendita d’invalidità (doc. 106).
Con comunicazione del 4 aprile 2019, l’UAIE ha informato l’interessato che
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il suo diritto alla rendita non avrebbe subito alcuna modifica e che pertanto
avrebbe continuato a percepire la mezza rendita. Nella menzionata comu-
nicazione, l’autorità inferiore ha altresì indicato all’interessato che in caso
di disaccordo con il presente scritto avrebbe potuto chiedere una decisione
soggetta a ricorso entro 30 giorni dalla notifica del medesimo (doc. 121).
5.2. Questo Tribunale osserva che la comunicazione dell’UAIE del 4 aprile
2019, costituisce manifestamente un atto sbrigato in procedura semplifi-
cata ai sensi dell’art. 51 LPGA, fermo restando che anche nell’eventualità
che la procedura di revisione della rendita fosse stata sbrigata erronea-
mente dall’UAIE in virtù di tale disposizione incomberebbe comunque al
ricorrente di chiedere entro un anno l’emanazione di una decisione formale
ai sensi dell’art. 5 PA (DTF 134 V 145 consid. 2.3).
5.3. Ritenuta quindi la volontà dell’interessato di ricorrere contro la comu-
nicazione del 4 aprile 2019, questo Tribunale osserva che la stessa non è
una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Conto tenuto che questo Tribunale
giudica i ricorsi interposti contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese
dall’UAIE (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), il ricorso interposto contro
la comunicazione del 4 aprile 2019 è pertanto manifestamente inammissi-
bile (cfr. pure sentenza del TAF C-2725/2018 dell’11 luglio 2018 con rinvii).
6.
Questo Tribunale osserva che l’atto del 18 giugno 2019 non può pertanto
che essere interpretato quale richiesta di emanare una decisione impugna-
bile nell’ambito della procedura di revisione della rendita che ha condotto
alla comunicazione dell’UAIE del 4 aprile 2019. Compete pertanto all’UAIE,
cui va ritrasmesso l’atto del ricorrente del 18 giugno 2019, di procedere nel
senso indicato (art. 37 LTAF e art. 7 cpv. 1 PA e art. 8 cpv. 1 PA).
7.
7.1. Infine, e visto quanto precede, la domanda di restituzione dei termini
per quanto attiene alla comunicazione dell’UAIE del 4 aprile 2019 è priva
di oggetto.
7.2. Per sovrabbondanza, può tutt’al più ancora essere osservato che ben-
ché il ricorrente non abbia manifestato alcuna volontà riconoscibile (cfr.,
sulla questione, la DTF 134 V 162 consid. 2 con rinvii, segnatamente alla
DTF 112 Ib 634 consid. 2b) di ricorrere contro la decisione del 24 aprile
2019 mediante la quale l’autorità inferiore ha assegnato all’interessato una
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rendita ordinaria per figlio legata alla propria rendita, la domanda di resti-
tuzione avrebbe dovuto essere respinta, dal giudice unico, in quanto mani-
festamente infondata (cfr. sulla questione e fra le tante, la sentenza del TAF
C-1319/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 9 con rinvii), l’interessato non
avendo minimamente dimostrato, ma semplicemente preteso in modo ge-
nerico, di essere stato impedito dall’agire a causa del suo stato di salute,
fermo restando che non emerge altresì dalle carte processuali alcun indizio
da cui desumere che l’interessato sarebbe comunque anche stato impedito
dall’incaricare una terza persona d’agire tempestivamente.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
9.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
9.2. Visto l’esito della procedura, non si giustifica l’attribuzione di spese ri-
petibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
L’atto dell’interessato del 18 giugno 2019 è trasmesso all’autorità inferiore
ai sensi del considerando 6.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e
100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati
al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: