Corte II I
C-3133/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA-CGIL,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(decisione del 14 gennaio 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3133/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Nella decisione su opposizione del 14 gennaio 2010 (doc. 173 a 175),
l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 3 giugno 2009 (doc.
155) e confermato la propria decisione del 12 maggio 2009 (doc. 129
a 133) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______
– cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con una figlia (doc. 95 a
103) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di
fr. (...) al mese dal 1° marzo al 31 dicembre 2008 e di fr. (...) al mese
dal 1° gennaio del 2009.
2.
Il 31 marzo 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la
decisione su opposizione della CSC del 14 gennaio 2010 mediante il
quale ha chiesto, sostanzialmente, il ricalcolo della rendita di vecchiaia
in ragione del "mancato conteggio degli accrediti per compiti
educativi". Ha esibito in particolare un certificato di stato di famiglia
del comune di B._______ ed un certificato di situazione di famiglia
storica del comune di C._______ (doc. TAF 1).
3.
3.1 Nella risposta al ricorso del 25 maggio 2010 (doc. TAF 4), l'autorità
inferiore ha proposto a questo Tribunale di entrare nel merito del
ricorso interposto dal ricorrente, dal momento che non essa non è in
grado di dimostrare a che data la decisione impugnata – spedita
mediante posta ordinaria (e pertanto non per plico raccomandato) –
sia effettivamente giunta nella sfera di competenza dell'insorgente.
Quanto al merito, l'autorità inferiore ha rilevato che i documenti
prodotti dal ricorrente comprovano che il medesimo si è sposato una
prima volta nel (...) ed una seconda volta nel (...) e che ha avuto
quattro figli. Ha in particolare precisato che mancano negli atti
dell'incarto i dati relativi alla prima unione. L'autorità inferiore ha quindi
segnalato che è necessario invitare il ricorrente a produrre agli atti i
documenti concernenti il primo matrimonio contratto nel (...) (in
particolare identità e data di nascita dell'ex-coniuge, atto di matrimonio
e sentenza di divorzio).
3.2 Il 4 agosto e il 18 novembre 2010 (doc. TAF 6 e 10), il ricorrente
ha esibito in particolare un estratto del registro degli atti di matrimonio
del comune di B._______, i certificati di nascita di tre figli, un
Pagina 2
C-3133/2010
certificato di stato di famiglia del comune di C._______ nonché la
prima e l'ultima pagina della sentenza di divorzio del Tribunale
distrettuale di D._______ del (...).
4.
Nello scritto del 3 dicembre 2010 (doc. TAF 14; che ha fatto seguito ad
uno del 29 novembre 2010 [doc. TAF 12]), la CSC ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa
possa procedere al completamento dell'istruttoria, ritenuto che appare
necessario effettuare diverse ricerche e numerosi procedimenti
amministrativi (segnatamente ripartizione dei redditi conseguiti
durante gli anni civili di matrimonio comune, ripartizione degli accrediti
per compiti educativi durante gli anni civili di matrimonio) al fine di
procedere al ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85 bis cpv. 1
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa
svizzera di compensazione.
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non
deroghi alla LPGA.
5.3 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data
del 14 gennaio 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2010. Si
pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto
tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale
amministrativo federale che la decisione impugnata è stata spedita al
ricorrente tramite invio postale semplice e che di conseguenza non è
Pagina 3
C-3133/2010
possibile effettuare una qualsivoglia ricerca (doc. TAF 4) e quindi
determinare il giorno in cui la stessa è stata effettivamente ricevuta dal
ricorrente. Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della
data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità
che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400
consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 31 marzo
2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità
preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono
sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi
probanti. Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al
suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti
dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
6.
6.1 Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti
le rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e
raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1 Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione,
affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni
di cui allo scritto del 3 dicembre 2010, è giustificata dalla necessità di
procedere all'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti con
riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia
accordata al ricorrente.
7.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché
proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente
indicato.
8.
Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare
seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua
rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, gli atti del
Pagina 4
C-3133/2010
29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC sono trasmessi al
ricorrente unitamente alla presente sentenza, senza che sia
necessario accordargli la facoltà di esprimersi riguardo agli stessi
prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
9.
9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte
che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili,
anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto
conto del lavoro effettivo, contenuto, svolto dal rappresentante del
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 5
C-3133/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del
14 gennaio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie degli
scritti del 29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Pagina 6
C-3133/2010
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 7