Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3138/2010
Sen t e n z a d e l 9 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 marzo 2010;
revisione di una rendita).
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Fatti:
A.
Con decisioni del 1° aprile e 25 giugno 2003, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di
erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato,
con una figlia (doc. 1) – un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2002, unitamente alla rendita
completiva in favore della figlia. È stato stabilito, in virtù della
documentazione medica agli atti (doc. 7 a 14) come pure del rapporto del
13 novembre 2002 della dott.ssa B._______ (doc. 16), che l'interessato
era affetto da cardiopatia coronarica. È stato considerato che il medesimo
non avrebbe più potuto svolgere la precedente attività di carpentiere dal
29 giugno 2001, ma che a lui sarebbero state proponibili al 100%, sempre
da tale data, attività sostitutive adeguate. Il calcolo comparativo dei redditi
(doc. 17) ha evidenziato una perdita di guadagno del 47% in applicazione
del metodo generale del raffronto dei redditi (doc. 20 e 23; v. anche doc.
19).
B.
Il 27 maggio 2003, l'interessato ha formulato una domanda di revisione
del diritto alla rendita (doc. 22). Il 7 novembre 2003, l'autorità inferiore ha
deciso che, conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), non
erano date le condizioni per un esame di merito della sua domanda di
revisione, non avendo l'assicurato reso plausibile una modifica rilevante
del suo grado d'invalidità (doc. 36; v. in particolare la presa di posizione
del 31 ottobre 2003 della dott.ssa C._______ [doc. 35], secondo la quale
la documentazione medica prodotta [doc. 24 a 34] non giustificava una
modifica del grado d'invalidità, dal momento che le nuove affezioni
esposte, quali un diabete tipo II non insulinodipendente ed
un'ipertrigliceridemia, non avevano alcuna incidenza significativa sulla
capacità al lavoro).
C.
C.a Nel mese di ottobre del 2005, l'UAIE ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. 37). L'8 dicembre 2006, l'autorità
inferiore, dopo avere rilevato – sulla base del rapporto del 19 ottobre
2006 del dott. D._______ (secondo il quale la documentazione medica
assunta agli atti [doc. 44 a 73] non permetteva di oggettivare una
modifica significativa dello stato di salute dell'interessato; doc. 77) – che
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l'esercizio di un'attività confacente allo stato di salute sarebbe stato da
considerare esigibile e avrebbe permesso di realizzare più del 50% del
guadagno che avrebbe potuto essere ottenuto senza invalidità, ha
confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. 80; v. anche le prese di
posizione del 26 febbraio e 16 maggio 2007 del dott. E._______ [doc. 83
e 85], nelle quali è evidenziato che il ricorrente era affetto da cardiopatia
coronarica con stato dopo infarto del miocardio e intervento di
angioplastica coronarica, diabete mellito tipo II ed alterazioni
degenerative alla colonna vertebrale).
C.b Il 21 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il
ricorso del 30 dicembre 2006 e confermato la decisione dell'UAIE dell'8
dicembre 2006. Questo Tribunale ha altresì trasmesso all'autorità
inferiore la replica del 20 aprile 2007 quale nuova domanda di rendita, dal
momento che la documentazione medica, allegata all'atto di replica,
avrebbe oggettivato un peggioramento dello stato di salute cardiaco
dell'interessato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C
184/2007 del 21 agosto 2008 consid. 9; doc. 86).
D.
D.a Il 12 giugno 2009, l'UAIE ha chiesto all'INPS di F._______ di
sottoporre l'interessato a nuove visite mediche e di far pervenire un
rapporto sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto su modulo E
213) ed un esame cardiologico (rapporto dattiloscritto; doc. 92; v. anche
la presa di posizione del 16 dicembre 2008 del dott. E._______, medico
dell'UAIE [doc. 88]).
D.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
documenti medici di data intercorrente da febbraio 2007 a
settembre 2009 (doc. 97 a 110 e 112);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 7 settembre 2009, da
cui emerge la diagnosi di cardiopatia ischemica postinfarto del
miocardio (IMA) sottoposta a rivascolarizzazione (PTCA) in
ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II in trattamento in
dislipidemico, spondilosi cervicale e lombare con ernia discale in
sede cervicale e lombare e segni di sciatalgia sinistra, sindrome
ansiosodepressiva reattiva; le condizioni di salute dell'interessato
sono state definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in
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grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo
lavoro a tempo pieno (massimo 2 ore al giorno) né un lavoro
adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (massimo 23 ore al
giorno). È stato segnalato che l'assicurato è stato considerato
invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in un'attività
adeguata alle sue condizioni (doc. 111);
il questionario per la revisione della rendita AI del 14 dicembre
2009 (doc. 117).
D.c Nel rapporto dell'8 dicembre 2009, il dott. E._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che la documentazione medica prodotta espone le
note diagnosi, senza apportare nuovi elementi clinici suscettibili di
oggettivare un peggioramento significativo dello stato di salute
dell'interessato (doc. 116).
E.
Il 5 gennaio 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
dopo avere constatato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'esercizio
di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da
considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del 50% del
guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità, ha comunicato
all'assicurato che il diritto ad un quarto di rendita sarebbe confermato.
L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione
delle obiezioni per iscritto (doc. 118), facoltà di cui l'interessato non ha
fatto uso.
F.
Con decisione del 17 marzo 2010, l'autorità inferiore ha confermato il
diritto ad un quarto di rendita (doc. 119).
G.
Il 24 aprile 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 17 marzo 2010
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità. Ha segnalato che – come accertato nella
sentenza del Tribunale amministrativo federale C184/2007 del 21 agosto
2008, segnatamente al suo considerando 9 – vi è stato un peggioramento
della patologia cardiovascolare di cui soffre (doc. TAF 1).
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Pagina 5
H.
H.a Con decisione incidentale dell'11 maggio 2010, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.
a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2).
H.b Il 18 maggio 2010, l'insorgente ha formulato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese processuali. Ha fatto valere d'essere indigente (doc. TAF 4).
H.c L'8 luglio 2010, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 9).
I.
Nella risposta al ricorso del 16 agosto 2010, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha segnalato che – secondo il rapporto
dell'8 dicembre 2009 del proprio servizio medico (doc. 116) – la
documentazione medica prodotta non apporta nuovi elementi clinici
suscettibili di oggettivare un peggioramento significativo dello stato di
salute. Per conseguenza, non risulta una modifica rilevante del grado
d'invalidità. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che l'insorgente non ha
presentato in sede ricorsuale alcun fatto suscettibile di giustificare un
diverso apprezzamento (doc. TAF 12).
J.
J.a Nella replica del 28 settembre 2010, l'interessato si è riconfermato
nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 24 aprile 2010.
In particolare, ha fatto valere d'essere invalido nella misura del 70% (doc.
TAF 15).
J.b Con provvedimento del 14 ottobre 2010, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente
del 28 settembre 2010 (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
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1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
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0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
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norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La nuova domanda di revisione
essendo stata presentata il 20 aprile 2007 (come stabilito nella sentenza
del Tribunale amministrativo federale C184/2007 del 21 agosto 2008,
segnatamente al suo considerando 9), salvo indicazione contraria, di
seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007,
fermo restando che l'art. 17 LPGA e gli art. 87, 88a e 88bis OAI
concernenti la revisione di una rendita d'invalidità non hanno subito
modifiche con l'entrata in vigore della 5a revisione della LAI e che per il
resto l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 17 marzo 2010 (data della decisione
impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni
sottoposte nel caso concreto all'esame di questo tribunale (cfr. sentenza
del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; v.
anche sentenza del Tribunale amministrativo federale C571/2009 del 25
maggio 2011 consid. 3.2).
4.
4.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
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6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.4. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
4.5. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1. Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione
durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in
giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se
le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole
modificazione.
5.2. Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
5.3.
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5.3.1. Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione
raggiunga il convincimento, nel senso di una prova con il grado della
verosimiglianza preponderante, che rispetto all'ultima decisione cresciuta
in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta
piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza
invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi
riferimenti).
5.3.2. La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto
in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una
nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare
se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in
altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica importante
dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa
rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente
ritenuta. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre
precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16
gennaio 2004 consid. 3).
5.4. L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande
invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
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5.5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle
circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a
revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di
salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007;
DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una
rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una
notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto
dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1
LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una
modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del
grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento
dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF
133 V 545 consid. 6.16.3). Anche una modifica di poco conto nello stato
di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento
del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_696/2007
consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa
valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112
V 371 consid. 2b).
5.6. Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove
e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente
all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I
759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra l'8 dicembre
2006, data della decisione mediante la quale è stato confermato il diritto
ad un quarto di rendita, e il 17 marzo 2010, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
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al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3a).
6.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
6.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
7.
7.1. Questo Tribunale rileva che l'8 dicembre 2006, momento in cui è
stato confermato il diritto per il ricorrente ad un quarto di rendita
d'invalidità, è stato rilevato che il medesimo era affetto da cardiopatia
coronarica con stato dopo infarto del miocardio e intervento di
angioplastica coronarica, diabete mellito tipo II ed alterazioni
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degenerative alla colonna vertebrale (v. le prese di posizione del 26
febbraio e 16 maggio 2007 del dott. E._______ [doc. 83 e 85]).
7.2. Nell'ambito della procedura di revisione, dalla documentazione
medica assunta agli atti (cfr. in particolare dalla perizia medica
particolareggiata E 213 del 7 settembre 2009 [doc. 111]) emerge che
l'insorgente soffre segnatamente di cardiopatia ischemica postinfarto del
miocardio sottoposta a rivascolarizzazione in ipertensione arteriosa,
diabete mellito tipo II in trattamento in dislipidemico, spondilosi cervicale e
lombare con ernia in sede cervicale e lombare e segni di sciatalgia
sinistra nonché sindrome ansiosodepressiva reattiva.
7.3. Il dott. E._______, medico dell'UAIE, nei rapporti del 16 dicembre
2008 e dell'8 dicembre 2009 (doc. 88 e 116), su cui si fonda la decisione
impugnata, ha ritenuto che in virtù della documentazione medica esibita
dal ricorrente non è ravvisabile un indizio concreto di una modifica
significativa dello stato di salute dell'insorgente. Il medico ha indicato che
il ricorrente è affetto da cardiopatia ischemica con riscontro nel marzo del
2007 di una stenosi all'arteria coronarica destra già nota e trattata con un
nuovo intervento di angioplastica coronarica con impianto di stent con un
buon risultato. Ha rilevato, in particolare, che il rapporto cardiologico del
settembre 2009 fa riferimento all'assenza di angina da sforzo, fa stato di
una frazione di eiezione (FE) del 60% e conclude ad un quadro clinico di
compenso emodinamico. Il dott. E._______ ha altresì constatato che
l'insorgente soffre di disturbi reumatologici senza incidenza funzionale
significativa. Infine, ha rilevato che il medesimo è affetto da un disturbo
psichico reattivo, patologia che non avrebbe subito cambiamenti
significativi.
7.3.1. In merito a tale valutazione, e allo stato attuale degli atti di causa,
non appare motivo di scostarsi dall'apprezzamento del dott. E._______
per quanto attiene ai problemi fisici, segnatamente cardiaci ed
ortopedicoreumatologici, di cui soffre il ricorrente. In altri termini, non
appare esservi stato, da questo profilo, un cambiamento significativo
dello stato di salute dell'insorgente nel periodo determinante. Il ricorrente
ha certo segnalato, in sede di ricorso, che "la patologia cardiovascolare,
(che), esistente dal 2001, si è (talmente) aggravata, come accertato nella
sentenza di codesto Tribunale" (doc. TAF 1). Nella sentenza del
Tribunale amministrativo federale del 21 agosto 2008 al considerando 9 è
invero indicato che "nel febbraio del 2007 è comparsa una sintomatologia
cardiaca chiaramente patologica. Tutti gli esami effettuati hanno deposto
per una ripresa di una cardiopatia ischemica e il riscontro di nuove
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stenosi delle coronarie" (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C184/2007 del 21 agosto 2008 consid. 9; doc. 86). Ora, appare
chiaro che l'insorgente ha reso verosimile la sussistenza di un
peggioramento del suo stato di salute che giustificava l'entrata nel merito
della nuova domanda di revisione, ma ciò non significa che la modifica
dello stato di salute fosse suscettibile, una volta esperiti gli accertamenti
del caso, di avere un'incidenza sulla capacità lavorativa rispettivamente
sul grado d'invalidità del ricorrente (cfr., sulla questione, il considerando
5.3 del presente giudizio). Il referto cardiaco più recente, quello del
settembre 2009 (doc. 107), fa in effetti stato segnatamente di rigurgito
valvolare di grado lieve, lieve insufficienza mitralica, ma con toni ritmici,
ventricolo sinistro di normali dimensioni, cinetica conservata, pericardio
indenne, assenza di angor e compenso emodinamico. Peraltro, e per
quanto attiene alle limitazioni funzionali conseguenti alle affezioni
ortopedicoreumatologiche di cui soffre l'insorgente, nella perizia medica
E 213 del settembre 2009 è stato accertato un rachide diffusamente
spinalgico e contratturato, dolore alle scapolo omerali e gonalgia
bilaterale a scarsa incidenza funzionale, ma con forza, tono muscolare ed
andatura normale (doc. 111 pag. 4 n. 4.8 e 4.10). Non risulta altresì
documentazione medica che possa giustificare dal profilo somatico, e con
riscontri oggettivi, un diverso apprezzamento della situazione, almeno
fino alla data della decisione impugnata.
7.3.2. Per quanto emerge dagli atti di causa, è per contro diversa la
situazione riguardo al disturbo psichico di cui il ricorrente ha sofferto
successivamente alla pronuncia della decisione dell'UAIE dell'8 dicembre
2006, decisione confermata dal Tribunale amministrativo federale il 21
agosto 2008. Ora, se nel 2006, al momento della revisione d'ufficio
mediante la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita
accordato nell'aprile del 2003, nella perizia particolareggiata E 213 del 27
aprile 2006 è indicato che le condizioni psichiche ed il tono dell'umore
dell'insorgente sono nella norma, la situazione appare avere subito un
cambiamento significativo a partire dal 17 settembre 2008. In tale data è
stato redatto un certificato medico del dirigente del Dipartimento di salute
mentale di G.________ (doc. 100), da cui risulta che il ricorrente soffre di
stato ansiosodepressivo di grado severo ed è stata prescritta
l'assunzione di una terapia farmacologica (un farmaco antidepressivo ed
un ansiolitico). Questa terapia è stata continuata almeno fino al 19 giugno
2009, data di un certificato medico del dott. H._______ (doc. 106),
dirigente medico del Dipartimento di salute mentale di I._______, nel
quale è evidenziata la diagnosi di grave sindrome ansiosodepressiva
cronicizzata con disturbi di somatizzazione e precisato che tale
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condizione psicopatologica richiede un trattamento farmacologico a lungo
termine. Peraltro, nella perizia medica E 213 del 7 settembre 2009 (doc.
111) è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di salute del
ricorrente (rispetto alla precedente visita dell'aprile 2006 [v. perizia
medica E 213 del 27 aprile 2006; doc. 67]), peggioramento che appare
riconducibile – confrontando le rispettive diagnosi – essenzialmente al
disturbo psichico, e un conseguente aumento del grado d'invalidità,
secondo le disposizioni del Paese di residenza, dal 60% al 70%, fermo
restando che anche un peggioramento di poco conto dello stato di salute
potrebbe nel caso concreto avere un'incidenza sulla procedura di
revisione della rendita, dal momento che dall'ultimo confronto dei redditi
effettuato dall'UAIE nel 2002 (doc. 17) risulta un grado d'invalidità del
47%, vicino dunque al 50% che darebbe già diritto ad una mezza rendita,
sulla base di una capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive
adeguate.
7.3.3. Visto quanto precede, l'autorità inferiore non poteva sulla base di
una generica considerazione del dott. E._______, medico generalista, nel
rapporto dell'8 dicembre 2009, negare ogni effetto invalidante alla
diagnosi psichica espressa da altri medici, fra cui uno specialista in
psichiatria (il dott. H._______), senza prima raccogliere il giudizio di uno
specialista. Infatti, solo una valutazione specialistica espressa da uno
psichiatra avrebbe potuto stabilire se la descritta (grave) sindrome
ansiosodepressiva poteva assumere valore patologico avente incidenza
significativa sulla capacità lavorativa nel periodo determinante (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4
e relativi riferimenti) rispettivamente sulla procedura di revisione della
rendita. Peraltro, né la perizia medica E 213 del 2009, generica e che non
appare redatta da uno specialista psichiatra, né il certificato del dott.
H._______, che certo è uno psichiatra, ma non si è pronunciato
sull'incidenza della patologia diagnosticata sulla capacità lavorativa del
ricorrente, permettono di statuire sull'(eventuale) incidenza dell'affezione
psichica diagnosticata.
7.4. Da quanto esposto, discende che non è possibile determinarsi con
cognizione di causa sull'esistenza di un peggioramento dello stato di
salute del ricorrente suscettibile di influire sul grado d'invalidità nel
periodo determinante e di giustificare un (eventuale) aumento della
rendita d'invalidità finora accordata. Pertanto la decisione impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
8.
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8.1. Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per
un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C
4408/2009 del 1° settembre 2011 consid. 10). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa
sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a
completare l'accertamento dei fatti determinanti, segnatamente con un
esame sullo stato di salute psichico del ricorrente, peggiorato nel 2008
anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata (cfr. certificato
medico del 17 settembre 2008 del dirigente del Dipartimento di salute
mentale di G._______), che finora non è stato oggetto di alcun
accertamento, e ciò benché la problematica psichica sia già stata oggetto
di indicazione esplicita nella perizia particolareggiata E 213 del 7
settembre 2009 a pag. 3 e 7 [cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità
inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4]), ed ogni altro che
dovesse rendersi necessario a seguito del tempo trascorso, nonché a
pronunciare una nuova decisione.
8.2. Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 134 V 314 consid. 3.2.4). In altri
termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE il quarto di
rendita attribuito con decisione dell'UAIE del 1° aprile 2003, e legato alle
problematiche cardiaca ed ortopedicoreumatologica, è già
definitivamente acquisito perlomeno fino alla data della decisione
impugnata del 17 marzo 2010 (limite di cognizione temporale nel caso di
specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se
l'eventuale affezione psichica possa comportare, o meno, un aumento del
quarto rendita accordato al ricorrente. In effetti, e come precedentemente
accennato, una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile, dal
momento che le sole affezioni cardiaca ed ortopedicoreumatologica, già
compiutamente accertate, comportano sicuramente, ad esse sole, la
concessione di perlomeno un quarto di rendita, fino al 17 marzo 2010,
come ritenuto nella decisione impugnata.
9.
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9.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, formulata dal
ricorrente nello scritto del 18 maggio 2010, è pertanto divenuta senza
oggetto.
9.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr.
1'500., tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto
dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 17 marzo 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
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Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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