B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3142/2014
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michela Bürki Moreni e Daniel Stufetti,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (… [doc. A 5-1]), ha lavorato in
Svizzera tra il 2004 ed il 2012, da ultimo alle dipendenze di una ditta, in
qualità di operaio (con mansioni di installatore di canne fumarie), da otto-
bre del 2010 a giugno del 2012 (doc. A 15-1), solvendo contributi all'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 54-5).
Ha interrotto il lavoro il 21 giugno 2012 a seguito di un infortunio ed è sta-
to licenziato con effetto al 31 luglio 2012 (doc. A 15-6 e doc. B 3-1).
1.2 Dagli atti componenti l'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'inva-
lidità del Cantone B._______ (Ufficio AI del Cantone B._______) risulta
che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato ha presentato la sua
domanda di rendita d'invalidità svizzera l'11 dicembre 2012 (data alla qua-
le l'Ufficio AI ha ricevuto lo scritto dell'assicurazione C._______ del 7 di-
cembre 2012 [doc. A 1-1]; v. lo scritto dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ del 28 maggio 2013 [doc. A 13-1]).
1.3 Nei rapporti del 2 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014 (doc. A 40-1 e
50-1), il dott. D._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI
(SMR), ha rilevato, in particolare sulla base del rapporto del 29 ottobre
2013 del dott. E._______, specialista in chirurgia (doc. A 34-2), il quale, a
sua volta, fa riferimento al rapporto ortopedico del 10 settembre 2013 del-
la dott.ssa F._______ (medico incaricato dall'assicurazione C._______;
doc. B 96-1), che l'interessato soffriva segnatamente di persistenza di sin-
tomatologia algica ed insufficienza muscolare a carico del ginocchio de-
stro con esiti di meniscectomia mediale, esiti di intervento di ablazione
cartilaginea, sindrome di ipercompressione femoro-rotulea e leggera ipo-
trofia e che lo stesso presentava, fermo restando una completa incapaci-
tà al lavoro dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013, una capacità lavo-
rativa del 100% sia nella precedente attività sia in un'attività confacente
allo stato di salute a decorrere dal 1° ottobre 2013.
2.
L'8 maggio 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interes-
sato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
giugno al 31 dicembre 2013 (doc. A 54-1).
3.
Il 6 giugno 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
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amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità (anche successivamente al 1° gennaio 2014) dal momento che, se-
condo i rapporti ortopedici del gennaio e maggio 2014, allegati in copia, le
patologie di cui è affetto nonché l'intervento chirurgico (al ginocchio de-
stro) a cui dovrà essere sottoposto non gli consentono di svolgere alcuna
attività lucrativa, neppure una confacente allo stato di salute (doc. TAF 1).
Il 27 giugno 2014, ha esibito il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF
4).
4.
Nella risposta al ricorso del 25 luglio 2014 (doc. TAF 5), l'UAIE ha propo-
sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Can-
tone B._______ del 22 luglio 2014 (doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta
all'annotazione del medico SMR del 22 luglio 2014, in cui è indicato che
per completare l'istruttoria è necessario sottoporre l'insorgente ad una va-
lutazione peritale ortopedica o reumatologica atta a definire i limiti funzio-
nali dell'assicurato (doc. TAF 5).
5.
Con scritto del 18 agosto 2014, l'insorgente ha segnalato che concorda
con "la proposta contenuta nella comunicazione dell'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità del Cantone B._______ del 22/07/2014" (doc. TAF 7).
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
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fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
7.
7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ del 22 luglio 2014 (peraltro il ricorrente, nello scritto del 18
agosto 2014, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore
di cui alla presa di posizione del 22 luglio 2014) è giustificata dalla neces-
sità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con rife-
rimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame or-
topedico oppure reumatologico (cfr. annotazione del SMR del 22 luglio
2014 [doc. TAF 5]).
8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza
del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il con-
sid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e
dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzio-
ne nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere neces-
sario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti
possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente
medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
8.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provve-
dimento del 31 luglio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la possi-
bilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurispru-
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denza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314.
In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità in-
feriore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste la concreta
eventualità di una reformatio in peius (cfr. sul quesito la già citata DTF
137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nel contesto della nuova proce-
dura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 31 di-
cembre 2013, attribuita con decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014, è da
considerarsi definitivamente acquisita nel senso che l'affezione ortopedi-
co-reumatologica, già accertata in prima istanza, appare giustificare la
concessione di una rendita intera dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, co-
me appunto ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro tota-
le dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013; cfr. presa di posizione del
SMR del 2 dicembre 2013). Peraltro, e a titolo abbondanziale, giova rile-
vare che nel frattempo è stato versato al ricorrente l'ammontare corri-
spondente alla rendita intera accordata per sette mesi; conto tenuto
dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, quand'anche
la rendita fosse eventualmente stata versata a torto, una domanda di re-
stituzione dell'ammontare già corrisposto non apparirebbe potere avere
successo. Nel caso in esame, resta aperta solo la questione di sapere
segnatamente se la problematica ortopedico-reumatologica, contraria-
mente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, possa avere un'inci-
denza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente a decor-
rere da ottobre del 2013 e dunque giustificare, se del caso, una rendita
anche dopo il 31 dicembre 2013 (cfr. sentenza del TAF C-6027/2011 del
20 dicembre 2011 consid. 7.2).
8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato ed ad ogni altra che dovesse eventualmente render-
si necessaria. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a
specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
9.
9.1 Conto tenuto dell'esito della procedura (secondo giurisprudenza co-
stante del TF, cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2; la parte che ha pre-
sentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicura-
tive è reputata vincente anche se la causa è rinviata all'amministrazione
per complemento istruttorio e nuova decisione), non si giustifica di prele-
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vare delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processua-
li, è pertanto divenuta senza oggetto.
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente con-
tenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'8 maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente del 18 agosto 2014)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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