Corte II I
C-3143/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
M._______,
patrocinato dal Patronato INCA,_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. Mediante decisione del 22 luglio 1999, l'Ufficio AI del Cantone
Neuchâtel ha erogato in favore di M._______, cittadino italiano nato il
_______, una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con
grado del 100% (con relative rendite completive per la moglie ed i due
figli) a decorrere dal 1° aprile 1998 in quanto affetto da patologie
psichiatriche ed, in particolare, da disturbo ipocondriaco e disturbo
depressivo di grado medio in soggetto con disturbo di personalità
anancastica (doc. 28, 44, 50 e 53).
B. Mediante comunicazione del 2 novembre 2002 l'Ufficio AI del
Cantone Neuchâtel ha confermato il diritto alla rendita intera
nell'ambito di una prima revisione (doc. 68). In seguito l'assicurato è
rimpatriato ed in data 24 agosto 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato una
seconda revisione. In data 19 ottobre e 10 novembre 2005 l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di B1._______ ha
trasmesso una relazione di una visita psichiatrica del 29 settembre
2005 del Dott. S._______ che propone una percentuale di invalidità
del 50% per disturbo misto ansioso-depressivo, di grado medio,
cronicizzato ed un modello E 213 del 3 ottobre 2005 nel quale il
sanitario incaricato dell'INPS (Dott. P._______) ha evidenziato la
diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo, di grado medio,
cronicizzato ed esiti di ernioplastica inguinale bilaterale ed ha posto un
tasso di invalidità parziale del 50% sia per l'ultimo lavoro svolto sia per
qualsiasi altra attività confacente all'assicurato (doc. 94-96, 100, 103 e
104). L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al medico del suo servizio,
Dott. B._______, il quale, nel suo rapporto del 24 febbraio 2006, ha
attestato che lo stato di salute dell'assicurato è migliorato poichè è da
ritenere abile al 50% sia nell'ultimo lavoro svolto (operaio verniciatore
di carrozzerie) sia in qualsiasi altra attività a lui confacente a far tempo
dal 1° settembre 2005 (doc. 105 e 106). Mediante progetto di
decisione del 23 maggio 2006 l'UAIE ha quindi comunicato
all'assicurato che, in base agli accertamenti effettuati, la rendita intera
sarebbe dovuta essere sostituita da una mezza rendita (doc. 109). In
data 12 agosto 2006 l'assicurato ha prodotto una relazione medica
dell'Azienda ospedaliera Universitaria di N._______ del 14 luglio 2006,
giusta la quale è affetto da disturbo ipocondriaco e disturbo depressivo
di grado medio in soggetto con disturbo di personalità anancastica e
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da iperlipidemia mista ed ipoacusia neurosensoriale bilaterale (doc.
114). L'UAIE ha quindi sottoposto nuovamente l'incarto al Dott.
B._______, il quale, nel suo rapporto del 13 ottobre 2006, è giunto alla
conclusione che la nuova documentazione prodotta non porta elementi
clinici nuovi tali da modificare la precedente presa di posizione (doc.
117).
Mediante decisione del 1° novembre 2006 l'UAIE ha pertanto sostituito
la rendita intera con una mezza rendita a far tempo dal 1° gennaio
2007 (doc. 121).
C. Con gravame dell'8 dicembre 2006, consegnato alla Posta il
medesimo giorno, M._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche
successivamente al 1° gennaio 2007. Nulla di nuovo produce a
suffragio delle sue conclusioni.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 dicembre
2006, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INCA, con scritto del 20 febbraio 2007 ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Il 14 marzo 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali, fissato dal Tribunale amministrativo
federale in Fr. 300.--.
Con ordinanza del 10 settembre 2007 il Tribunale amministrativo
federale ha quindi comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze
di ricusa.
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Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, corrispondente materialmente al
precedente ed abolito art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del
beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una
possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono
fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorchè è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute
che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid.
2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI).
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4.2 Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di
vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al
momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti
nell'istante all'epoca della pronuncia del provvedimento litigioso.
Decisioni intercalari confermanti quella iniziale non sono quindi di
rilievo come base di paragone. Rilevanti sono unicamente le decisioni
intercalari che modificano la rendita corrente sulla base di una nuova
valutazione del grado d'invalidità (DTF 133 V pag. 108, 130 V 71, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30). Il periodo di
riferimento nell'ambito della presente vertenza è, pertanto, quello
intercorrente tra 22 luglio 1999 (data in cui l'Ufficio AI del Cantone
Neuchâtel ha erogato in favore dell'assicurato una rendita d'invalidità
intera) ed il 1° novembre 2006 (data della decisione, qui avversata,
con la quale l'UAIE ha ridotto la rendita - da intera a mezza - a far
tempo dal 1° gennaio 2007). Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
Pagina 7
6. Nel riconoscere inizialmente un diritto ad una rendita d'invalidità
intera a far tempo dal 1° aprile 1998, l'amministrazione si era fondata
su di una documentazione medica dalla quale traspariva che
l'assicurato era affetto da patologie psichiatriche ed, in particolare, da
disturbo ipocondriaco e disturbo depressivo di grado medio in soggetto
con disturbo di personalità anancastica in base alla quale aveva
fissato un grado d'invalidità del 100% (doc. 28, 44 e 50). Alla fine del
2005 l'assicurato è risultato essere affetto da disturbo misto ansioso-
depressivo, di grado medio, cronicizzato ed esiti di ernioplastica
inguinale bilaterale. In particolare, nella relazione della visita
psichiatrica del 29 settembre 2005 il Dott. S._______ ha proposto una
percentuale di invalidità del 50% e nel modello E 213 del 3 ottobre
2005 il sanitario incaricato dell'INPS (Dott. P._______) ha specificato
un tasso di invalidità parziale del 50% sia per l'ultimo lavoro svolto
(operaio verniciatore di carrozzerie) sia per qualsiasi altra attività
confacente all'assicurato (doc. 103 e 104). Tali conclusioni sono state
pure confermate dal Dott. B._______ nei suoi rapporti del 24 febbraio
e del 13 ottobre 2006 (doc. 105, 106 e 117). Per quanto concerne la
relazione medica dell'Azienda ospedaliera Universitaria di N._______
del 14 luglio 2006 (doc. 114), inoltre, il Dott. B._______, osserva, nel
suo rapporto del 13 ottobre 2006, che essa non porta elementi clinici
nuovi tali da modificare la precedente presa di posizione posto che
l'assicurato presenta dei lievi problemi osteo-articolari senza alcuna
ripercussione funzionale e che ivi non viene attestata alcuna
incapacità lavorativa riconducibile ai disturbi psichiatrici attuali (doc.
117).
7. Stante quanto precede il collegio giudicante ritiene che il parere dei
medici che si sono espressi in merito alla diagnosi ed al tasso
d'invalidità del ricorrente, fondato su un'analisi approfondita del suo
stato di salute, è unanime ed è quindi dell'avviso che l'incapacità
lavorativa di M._______ nell'ultimo lavoro svolto (operaio verniciatore
di carrozzerie) è del 50% a decorrere dal 29 settembre 2005 (data
della visita psichiatrica del Dott. S._______: doc. 103). A partire da
detta data egli beneficia pertanto di una capacità residua di guadagno
del 50%. Visto che l'interessato può riprendere almeno parzialmente la
sua professione precedente, di regola non è necessario procedere ad
un raffronto dei redditi (DTF 114 V 310 consid. 3 a e DTF 104 V 135
consid. 2 b: Prozent-Vergleich). In questo caso il grado di invalidità
corrisponde all'incapacità di lavoro nel mestiere precedente. Il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che il miglioramento della capacità di
Pagina 8
guadagno dell'assicurato fissato al 29 settembre 2005 è durato oltre 3
mesi senza interruzione notevole ed è perdurato fino al 1° novembre
2006, data della decisione su opposizione. Il collegio giudicante è pure
dell'avviso che è presumibile che questo miglioramento continuerà a
perdurare. Pertanto la decisione dell'amministrazione di ridurre
all'assicurato la rendita (da intera a mezza) a far tempo dal 1° gennaio
2007, conformemente a quanto prescritto dal combinato disposto degli
art. 88 a cpv. 1 ed 88bis cpv. 2 lettera a OAI (cfr. considerando 4),
merita tutela in questa sede. In tali circostanze, il ricorso deve quindi
essere respinto e l'impugnata decisione confermata.
8.
8.1 A titolo di spese processuali si prelevano fr. 300.-- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
8.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a complessivi fr. 300.--, sono poste
a carico del ricorrente e sono compensate dal corrispondente anticipo
versato dallo stesso alla scrivente autorità in data 14 marzo 2007. Non
vengono accordate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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