Corte II I
C-3151/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
L._______,
patrocinato dal Patronato ACLI, _______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti (AVS).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A.
L._______, cittadino italiano, nato il _______ , ha formulato, in data 24
gennaio 2006, una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia anticipata di un anno (doc.
34). Alla richiesta l'interessato ha allegato un codice fiscale italiano, un
certificato d'assicurazione svizzero con il numero _______, un foglio
paga del 30 settembre 1979 rilasciato dalla Ditta G._______ di
B._______, un foglio paga riguardante il periodo 27 agosto - 9
settembre 1964 rilasciato dalla Ditta K._______ di T._______ ed un
foglio paga relativo al 1971 rilasciato della Ditta P._______ di
B._______ (doc. 1-4).
B.
Nel corso dell'istruttoria la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
acquisito agli atti il conto individuale dell'assicurato attestanze un
salario di Fr. 975.-- nel 1963, Fr. 3'800 nel 1964 e Fr. 14'480.-- nel
1979 versati dalla Ditta G._______ di B._______ (doc. 35) ed ha
proceduto al calcolo della prestazione di vecchiaia. Con decisione del
9 giugno 2006 la CSC ha quindi erogato in favore di L._______ una
rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a
decorrere dal 1° giugno 2006. L'importo di tale prestazione, Fr. 28.--
mensili dal 1° giugno 2006, è stato calcolato in base ad un periodo
contributivo di 1 anno e 2 mesi, un reddito annuo determinante di Fr.
24'510.-- ed una scala rendite 01 (doc. 48-51).
C.
Con opposizione del 17 luglio 2006, L._______ ha fatto presente di
come non gli fossero stati accreditati tutti i contributi da lui versati
considerato che ha lavorato in Svizzera nel 1963 (da febbraio a giugno
compreso) e nel 1964 (da giugno a dicembre compreso) presso la
ditta S._______ di T._______, dal febbraio 1967 all'agosto 1973 (per
dieci mesi all'anno) presso la Ditta P._______ di B._______ ed, infine,
nel 1979 (da marzo ad ottobre compreso) presso la Ditta G._______
AG BS di B._______ (doc. 53).
D.
Ricevuta l'opposizione, la CSC ha promosso ulteriori ricerche ed ha
acquisito agli atti il conto individuale in favore di un omonimo nato il
_______ (AVS _______) dal quale figurano contributi versati in suo
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favore dal 1967 al 1973 dalla Ditta P._______ di B._______ (doc. 56).
La CSC ha quindi chiesto informazioni alla Cassa di compensazione
B1._______ di Z._______ la quale ha comunicato, in data 19 ottobre
2006, di aver controllato le liste di salario della Ditta P._______ di
B._______ (anni: 1967, 1969, 1971 e 1973) e che dalle stesse figura
un unico L._______ (AVS _______; doc. 57). Mediante decisione su
opposizione del 26 ottobre 2006, la CSC ha quindi respinto
l'opposizione e confermato integralmente la propria decisione del 9
giugno 2006 (doc. 63).
E.
Con gravame del 29 novembre 2006, spedito il 5 dicembre successivo
alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le
persone residenti all'estero (CFR), L._______, rappresentato dal
Patronato ACLI, chiede l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto alla rendita AVS tenuto conto dei contributi versati in suo
favore dal 1967 al 1973 dalla Ditta P._______ di B._______. A
suffragio delle sue conclusioni produce: una dichiarazione testimoniale
del 4 dicembre 2006 di S2._______ I._______ (cognato del ricorrente
che ha lavorato per la Ditta P._______ di B._______ dal 1966 al 1974
e dal 1979 al 1981: doc. 77-79), una dichiarazione testimoniale del 4
dicembre 2006 di P1._______ I._______ (cognato del ricorrente che
ha lavorato per la Ditta P._______ di B._______ dal 1966 al 1976 e nel
1979: doc. 80-82), una dichiarazione di congruità di dati anagrafici e
personali rilasciata il 1° dicembre 2006 dal Comune di S1._______
(C._______) giusta il quale “L._______ nato a S1._______ (CA) il
_______ e L._______ nato a S1._______ (CA) il _______ sono la
medesima persona fisica e che le esatte generalità dello stesso (......)
sono L._______ nato a S1._______ (CA) il _______” (doc. 83) ed una
fotocopia autenticata di un foglio paga relativo al 1971 rilasciato della
Ditta P._______ di B._______ (doc. 84).
F.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla CFR.
G.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 febbraio 2007, la CSC propone
la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si
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riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Il 21 febbraio
2007, il Tribunale ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alle
osservazioni della Cassa, entro il 23 marzo 2007. L'interpellato non ha
esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle Autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del
20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
2. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno
1999 - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in
particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa
convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte
contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai
fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù
del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli
dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le
condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità.
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3.
3.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 lett. dbis della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) e dell'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali del 6 ottobre 2000 entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA,
RS 830.1).
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA): il gravame è dunque ricevibile,
4.
La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]). Nella specie, il ricorrente sostiene che non gli
sarebbero stati conteggiati dei contributi dal 1967 al 1973 allorquando
ha lavorato presso la Ditta P._______ di B._______.
5.
5.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
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5.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La
regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
6.
6.1 Nella specie, in base alle risultanze dell'amministrazione figurano i
seguenti periodi contributivi a favore del ricorrente (L._______ nato il
_______ ):
Anno No. cassa Reddito Datori di lavoro
1963 13 975 Arbeitgeber EDV-Maessig nicht erfasst
1964 13 3'800 Arbeitgeber EDV-Maessig nicht erfasst
1979 66 14'480 G._______ AG, Basel.
In sede di opposizione l'assicurato ha fatto presente di come non gli
fossero stati accreditati tutti i contributi da lui versati considerato che
ha lavorato in Svizzera nel 1963 (da febbraio a giugno compreso) e nel
1964 (da giugno a dicembre compreso) presso la ditta S._______ di
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T._______, dal febbraio 1967 all'agosto 1973 (per dieci mesi all'anno)
presso la Ditta P._______ di B._______ ed, infine, nel 1979 (da marzo
ad ottobre compreso) presso la Ditta G._______ AG di B._______.
Sulla scorta di quanto asserito dall'assicurato in sede di opposizione,
la CSC ha quindi promosso ulteriori ricerche in base alle quali sono
risultati i seguenti periodi contributivi a favore, a suo avviso, di un
omonimo nato il _______ :
Anno No. cassa Redito Datori di lavoro
1967 66 6'000 Ditta P._______, B._______.
1968 66 12'001 Ditta P._______, B._______.
1969 66 13'171 Ditta P._______, B._______.
1970 66 11'345 Ditta P._______, B._______.
1971 66 14'967 Ditta P._______, B._______.
1972 66 16'221 Ditta P._______, B._______.
1973 66 10'432 Ditta P._______, B._______.
6.2 Il ricorrente ha dichiarato di essere stato impiegato dal febbraio
1967 all'agosto 1973 (per dieci mesi all'anno) presso la Ditta
P._______ di B._______. A suffragio delle sue conclusioni il ricorrente
ha inoltre prodotto una fotocopia autenticata di un foglio paga relativo
al 1971 rilasciato della Ditta P._______ di B._______ (doc. 84) e le
dichiarazioni del 2 dicembre 2006 di P1._______ e S2._______
I._______ che pure hanno lavorato per la Ditta P._______ di
B._______ nel periodo in questione (doc. 77-82) giusta le quali
l'assicurato era l'unico L._______ a lavorare per quella ditta. Queste
ultime sono confermate dalla comunicazione del 19 ottobre 2006 della
Cassa di compensazione B1._______ di Z._______ che ha controllato
le liste di salario della Ditta P._______ di B._______ (anni: 1967, 1969,
1971 e 1973) attestando che nelle stesse figura un unico L._______
(doc. 57). Da ultimo, vi è pure la dichiarazione di congruità di dati
anagrafici e personali rilasciata il 1° dicembre 2006 dal Comune di
S1._______ in provincia di C._______ (doc. 83).
6.3 Sulla base di tali elementi, in particolare ritenuto che L._______
ha fornito la prova di aver lavorato presso la Ditta P._______ di
B._______ seppur con una sola busta paga e che dalle liste di salario
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della stessa Ditta figura un solo L._______, il Tribunale amministrativo
federale considera che, nella specie, non si possa trattare di un caso
di omonimia. Pertanto i contributi figuranti sul conto individuale
attribuiti a L._______ nato il _______ (AVS _______) attestanti
un'attività svolta dal 1967 al 1973 presso la Ditta P._______ di
B._______ sono da accreditarsi a L._______ nato il _______.
7. In queste circostanze, il ricorso deve essere accolto, l'impugnata
decisione annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione affinchè
proceda ai sensi del considerando 6.3.
8.
8.1 Non vengono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata
un'indennità per spese ripetibili di franchi 800.-- a carico della Cassa
svizzera di compensazione (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 26 ottobre 2006
annullata.
2.
L'incarto è trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione, Ginevra,
affinché proceda ai sensi del considerando 6.3.
3.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente viene
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di franchi 800.--, che
viene posta a carico della Cassa svizzera di compensazione.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in
possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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