Corte II I
C-3157/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
F._______,
patrocinato da E.A.S.A. Ente di Assistenza Sociale,
_______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3157/2006
Fatti:
A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, ha lavorato in
Svizzera dal 1968 all'aprile del 1977 solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo. Successivamente è rimpatriato ed ha
lavorato in Italia, in qualità di manovale edile, dal luglio 1977 al 1979,
dal 1981 al 1986, dal 1988 al 1991, dal 1993 al 1994, dal 1997 al
2004, lavorando da ultimo presso la ditta “C._______” di F1._______
(B._______). L'assicurato è al beneficio di una rendita d'invalidità
italiana di Euro 420.-- dal 1° aprile 2000. In data 30 luglio 2004,
F._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-10).
B. Il richiedente è stato visitato il 15 ottobre 2004 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Brindisi, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "esiti ottimali di
pregresso (dicembre 2002) intervento di sostituzione valvolare aortica
su aorta ascendente ed epatopatia HBV correlata" ed ha posto un
tasso di invalidità del 75% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 37).
Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti
medici (per lo più relativi all'apparato cardiologico) concernenti il
periodo 1997-2003, compresi il referto di una visita cardiologica del 20
maggio 2003 e la documentazione medica concernente i ricoveri dal
16 al 21 luglio 1997 (per safenectomia totale), dal 21 marzo al 22
aprile 1998 (per bilancio cardiovascolare in soggetto con aorta
bicuspide, stenoinsufficienza aortica di grado moderato, aneurisma
dell'aorta ascendente, limitazione funzionale classe NYHA I), dal 19 al
29 luglio 2002 (per emoftoe in paziente con varici linguinali, aneurisma
dell'aorta ascendente diam. 52 mm., aorta biscupide con insufficienza
valvolare e prolasso della valvola mitralica, cardiopatia intensiva,
epatopatia HBV correlata), dal 16 al 27 dicembre 2002 (per
sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica Sorin,
sostituzione dei seni di Valsava coronaria destra e non coronario e
dell'aorta ascendente con protesi Hemaschield con reimpianto della
coronaria destra in circolazione extracorporea a 27 gradi e arresto
cardioplegico ematico), dal 10 al 29 gennaio 2003 e dall'8 al 19
febbraio 2003 (per versamento, rispettivamente recidiva di
versamento, pericardico), dal 2 al 24 marzo 2003 (per riabilitazione
cardiologica), dal 4 al 10 aprile 2003 (per epatopatia cronica; doc.
13-36). Successivamente è stato esibito un nuovo insieme di
Pagina 2
C-3157/2006
documenti medici (sempre di natura cardiologici) relativo al periodo
2004-2005 compresa la documentazione medica concernente il
ricovero dal 29 novembre al 3 dicembre 2004 (per sindrome
vertiginosa; doc. 38-42). Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha
assunto agli atti anche il questionario dell'assicurato del 18 aprile 2005
(doc. 11), il questionario del datore di lavoro pervenuto
all'amministrazione il 21 aprile 2005 (doc. 12) oltre alla corrispondenza
intercorsa col datore di lavoro (doc. 47, 57 e 58) dalle quali risulta che
a partire dal 1° marzo 2002 l'assicurato ha dovuto ridurre, per motivi di
salute, il suo orario di lavoro da 40 ore a 18 ore settimanali.
Successivamente è stato assente dal lavoro per sottoporsi a svariati
ricoveri in ospedale riconducibili a problematiche essenzialmente
cardiologiche per il periodo intercorrente tra il 19 luglio 2002 ed il 3
dicembre 2004. È stato licenziato il 15 giugno 2006 per rendimento
insufficiente (doc. 2, 6, 11, 12, 47, 57 e 58).
C. Nel suo rapporto del 22 giugno 2005, il Dott. P._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi di epatite B cronica e di stato dopo sostituzione valvolare
aortica con protesi meccanica e dell'aorta ascendente con protesi ed è
giunto alla conclusione che l'assicurato nella sua precedente attività di
manovale edile è inabile al 100% mentre la sua capacità lavorativa in
un'attività adatta, leggera e prevalentemente in posizione seduta
(come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei, magazziniere, piccole
consegne con veicolo, vendita per corrispondenza, cassiere,
riparazione di piccoli elettrodomestici, bigliettaio, addetto alla
registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna, addetto
all'accettazione, impiegato dell'ufficio ricevimento,
standardista/telefonista, addetto alla registrazione di dati/scansione
ottica di documenti) può essere valutata al 100% tenuto conto di certi
limiti (segnatamente: attività senza carico oltre 5-7 kg; non esposto
alle polveri, al rumore, alle intemperie, al caldo, all'umidità e
all'inquinamento; doc. 43 e 44). L'amministrazione ha quindi operato il
raffronto dei redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato
presenta un grado di invalidità del 19% dal marzo 2004 (doc. 45).
D. Mediante decisione del 26 agosto 2005 l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni di F._______ per carenza d'invalidità
di grado pensionabile (doc. 50).
Pagina 3
C-3157/2006
F._______, regolarmente rappresentato dall'Ente di Assistenza Sociale
(E.A.S.A.), ha formulato in data 23 settembre 2005 opposizione contro
il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 52). A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto, oltre a documentazione
medica già agli atti, una lettera di dimissione ospedaliera del 27
dicembre 2002, una lettera di dimissione con valori di laboratorio del
19 agosto 2004 e tre certificati medici (segnatamente del 21 marzo
1998, del 28 maggio 1998 e del 3 maggio 2002).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente
gli atti al Dott. P._______ che, nel suo rapporto medico del 7 settembre
2006, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha precisato che
la diminuzione della capacità lavorativa dell'assicurato risale al giugno/
luglio 2001, momento in cui l'attività di operaio è diventata troppo
pesante per essere esercitata al 100% mentre, a partire dalla
medesima data, la capacità lavorativa dell'assicurato in un'attività
adatta, leggera e prevalentemente in posizione seduta (cfr. precedente
valutazione del 22 giugno 2005) è stata reputata essere del 100% fino
al dicembre 2002 (tenuto conto dei limiti menzionati nella precedente
valutazione). Infine, ha ritenuto che la sua capacità lavorativa in
un'attività confacente era del 100% a partire dal 1° aprile 2003 ossia
dopo la convalescenza resa necessaria dall'operazione al cuore del
dicembre 2002, dato l'esito operatorio positivo (doc. 65).
Mediante decisione su opposizione del 1° novembre 2006, l'UAIE ha
respinto l'opposizione del 23 settembre 2005 e confermato nel
contempo la propria decisione del 26 agosto 2005 (doc. 68).
E. Con gravame depositato alla posta italiana il 9 dicembre 2006
pervenuto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI
per le persone residenti all'estero il 13 dicembre successivo,
F._______, regolarmente rappresentato dall'E.A.S.A., chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni fa valere di
essere ricoverato nel reparto cardio-chirurgico toracico del Policlinico
di B._______ per aggravamento del suo stato di salute e produce un
referto di un E.C.G. del 19 gennaio 2006 oltre ad un certificato medico
del 25 maggio 2006.
Pagina 4
C-3157/2006
F. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nel suo
rapporto medico del 5 marzo 2007, ha precisato, alla luce della nuova
documentazione prodotta, che l'ospedalizzazione in corso è
riconducibile ad un problema cardiaco recente ed ha quindi
confermato integralmente la sua precedente valutazione (doc. 70).
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 marzo 2007,
propone la reiezione dell'impugnativa rilevando che il presunto
aggravamento è intervenuto dopo la data della decisione impugnata, di
modo che questo fatto deve formare l'oggetto di una nuova domanda
di rendita. Degli ulteriori argomenti si riferirà, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
Il 27 febbraio 2007 l'assicurato ha prodotto pure un rapporto
radiologico del torace del 16 febbraio 2007, un rapporto ECO 2D-
Doppler del 2007 ed un rapporto d'intervento del 16 febbraio 2007.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
l'assicurato ha ribadito, con replica del 7 maggio 2007, la propria
intenzione di mantenere il ricorso producendo, nel contempo, una
consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______,
suo medico chirurgo di fiducia, giusta il quale è totalmente e
permanentemente inabile ed incapace di svolgere qualsiasi attività
lavorativa.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR) che, nei suoi
rapporti medici del 27 giugno, del 25 luglio e del 7 settembre 2007, ha
precisato, che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa nell'attività
abituale di operaio del 55% dal 1° marzo al 16 dicembre 2002 e del
100% dal 16 dicembre 2002 al 19 maggio 2003 mentre è abile al
100% in attività sostitutive dal 20 maggio 2003 per poi presentare
un'incapacità lavorativa del 100% (sia nell'attività abituale sia in attività
sostitutive) dal 1° novembre 2006 al 31 marzo 2007 ed essere
nuovamente abile al 100% in attività sostitutive a decorrere dal 1°
Pagina 5
C-3157/2006
aprile 2007 (doc. 72, 74 e 76).
Nella duplica dell'8 ottobre 2007 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero propone di considerare
il ricorso quale nuova domanda di rendita e nuovamente di rigettare
l'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
G. In data 21 novembre 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di Fr.
300.- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
13 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
Pagina 6
C-3157/2006
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art.
1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
Pagina 7
C-3157/2006
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 luglio 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 30 luglio 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 1° novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
Pagina 8
C-3157/2006
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Pagina 9
C-3157/2006
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9. Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Pagina 10
C-3157/2006
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In
questo contesto occorre quindi tenere conto della consulenza medico-
legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______, prodotta
dall'assicurato con replica del medesimo giorno.
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in
oggetto, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da esiti di
sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica e dell'aorta
ascendente con protesi ed epatite B cronica (perizia particolareggiata
INPS del 15 ottobre 2004, rapporti medici agli atti del Dott. P._______
e consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott. C1._______).
Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
10.2 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
10.3 Nel caso in esame il collegio giudicante rileva che le valutazioni
rese dagli specialisti che hanno avuto modo di pronunciarsi in modo
esauriente sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue
Pagina 11
C-3157/2006
conseguenze invalidanti sono discordanti. Il sanitario medico
dell'INPS, infatti, ha posto un tasso di invalidità parziale del 75% per
qualsiasi attività lavorativa (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del
15 ottobre 2004) mentre il Dott. C1._______, medico di fiducia
dell'assicurato, nella sua consulenza medico-legale del 7 maggio 2007
lo considera totalmente e permanentemente inabile ed in capace di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal canto suo il Dott. P._______
del Servizio medico regionale (SMR), nei suoi rapporti medici ed in
particolare in quello del 7 settembre 2007, è giunto alla conclusione
che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa nell'attività abituale
di operaio del 55% dal 1° marzo al 16 dicembre 2002 e del 100% dal
16 dicembre 2002 al 19 maggio 2003 mentre è abile al 100% in attività
sostitutive dal 20 maggio 2003 (senza esprimersi più in merito alla sua
attività abituale) per poi presentare un'incapacità lavorativa del 100%
(sia nell'attività abituale sia in attività sostitutive) dal 1° novembre 2006
al 31 marzo 2007 ed essere nuovamente abile al 100% in attività
sostitutive a decorrere dal 1° aprile 2007.
10.4 Ora, dalla documentazione medica agli atti, il Tribunale rileva
che, dal marzo 2002, il ricorrente non può essere ritenuto in grado di
assolvere la propria attività di operaio nemmeno nella misura del 55%
tenuto conto delle dichiarazioni del datore di lavoro e, se
effettivamente egli ha lavorato in tale misura, non può essere escluso
che ciò sia avvenuto a scapito della salute e che non poteva, quindi,
tale attività essere considerata ragionevolmente esigibile. Nel
dicembre 2002 il ricorrente ha quindi subito un intervento di
sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica Sorin,
sostituzione dei seni di Valsava coronaria destra e non coronario e
dell'aorta ascendente con protesi Hemaschield con reimpianto della
coronaria destra in circolazione extracorporea a 27 gradi e arresto
cardioplegico ematico ed è pertanto da ritenere incapace al lavoro per
qualsiasi attività nella misura del 100%. Dalle informazioni sommarie
raccolte presso il datore di lavoro risulta che l'assicurato avrebbe
ripreso il lavoro il 3 settembre 2003 sempre in misura ridotta e che,
non essendo in grado neppure di effettuare tale orario, è stato
licenziato. Dalla visita cardiologica a cui si è sottoposto in data 20
maggio 2003 è emerso che l'assicurato beneficiava di “condizioni di
compenso cardiocircolatorio più che soddisfacenti, avendo ormai
completamente superato i problemi di versamento pericardico
postpericardiotomico recidivante” (cfr. referto: doc. 31). Parimenti il
Dott. C1._______, medico di fiducia del ricorrente rileva, nella sua
Pagina 12
C-3157/2006
consulenza medico-legale del 7 maggio 2007, che l'assicurato,
successivamente all'intervento, ha effettuato periodici controlli presso
il proprio cardiologo che si sono rivelati tutti nella norma e che egli è
rimasto asintomatico (cioè in apparente buon compenso emodinamico,
non in condizioni di stress fisico) fino al novembre 2006.
10.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante giunge quindi alla conclusione che l'assicurato presenta
un'incapacità lavorativa nell'attività abituale di operaio del 100% dal 1°
marzo 2002 mentre poteva essere considerato abile al 100% in attività
sostitutive leggere e prevalentemente in posizione seduta tenuto conto
di certi limiti dal marzo al dicembre 2002 e quindi dal 20 maggio 2003
(data della visita cardiologica) fino al 1° novembre 2006 (data della
decisione su opposizione impugnata).
11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
L'amministrazione ha tenuto conto di un salario mensile medio, privo
di invalidità, conseguibile nel 2005 in Italia quale operaio di Euro
1'310.--. Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre
2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'UAIE ha
accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo leggero
non qualificate e piú precisamente:
- cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.--;
- conduttore di camion (trasporto locale) Euro 1'089.--;
- montatore di apparecchi elettronici Euro 1'171.--;
- addetto agli stocks nel settore del commercio all'ingrosso
Euro 1'287.--.
Dopo di che ha considerato un salario mensile medio da invalido di
Euro 1'182.-- [(Euro 1'181.--+ Euro 1'089.--+ Euro 1'171.-- + Euro
1'287.--):4], indicizzato al 2005 a Euro 1'250.-- al quale ha poi
applicato un correttivo del 15% consentito dalla giurisprudenza in
ambito di salari statistici (DTF 126 V 75, Sozialversicherungsrecht,
Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1) per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato. È cosí giunta ad un salario
Pagina 13
C-3157/2006
mensile medio di Euro 1'063.--. Il confronto fra un reddito privo di
invalidità di Euro 1'310.-- ed un introito teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità di Euro 1'063.-- comporta una perdita di guadagno del
18,87% [(1'310.00-1'063.00)x100] : 1'310.00, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto ad una di rendita di invalidità.
12. Ne consegue che, anche ammettendo un'incapacità di lavoro del
100% dal marzo 2002 nella propria attività di operaio, tenuto conto del
periodo d'esame (cfr. considerando 5) la perdita di guadagno che il
ricorrente subirebbe in un'attività adatta non supera il 19%. F._______
non ha quindi diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità fino al 1° novembre 2006, data della decisione impugnata.
13. Dalla documentazione agli atti risulta che lo stato di salute del
ricorrente potrebbe essere peggiorato a decorrere dal 1° novembre
2006 (cfr. consulenza medico-legale del 7 maggio 2007 del Dott.
C1._______ e rapporto medico del 7 settembre 2007 del Dott.
P._______). L'incarto deve pertanto essere rinviato all'amministrazione
come proposto nella sua duplica dell'8 ottobre 2007 affinchè consideri
il ricorso quale nuova richiesta volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
14.
14.1 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) che vengono
compensate con l'anticipo già versato.
14.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Pagina 14
C-3157/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero affinchè consideri il ricorso quale nuova
richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
3.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente in data
21 novembre 2007. Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 15
C-3157/2006
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 16