Corte II I
C-3158/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
N._______,
patrocinata dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3158/2006
Fatti:
A. N._______, cittadina italiana, nata il _______, coniugata dal 1975
con prole, ha lavorato presso la ditta L._______ SA di C._______ con
la qualifica di operaia (addetta all'imballaggio dei refills) dall'agosto
1996 fino al 4 maggio 2003, allorquando si è ritirata definitivamente
dal lavoro per ragioni che imputa alle sue condizioni precarie di salute.
Durante tale periodo, l'assicurata ha soluto i contributi dovuti
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In
data 7 maggio 2004, N._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 2-1/2-7; 3-1/3-15; 7-1/7-6;19-1/19-25).
B. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI)
del Cantone Ticino ha assunto agli atti: il curriculum vitae del 19
maggio 2004 ed il questionario del datore di lavoro (ditta L._______
SA di C._______) dell'8 luglio 2004 (doc. 6-4; 7-1/7-3); l'incarto della
cassa malati Visana SA (doc. 1-1/2-2); un rapporto medico con
rispettivo allegato del 19 luglio 2004 del Dott. V._______, medico
curante dell'assicurata, giusta il quale la stessa è affetta da
subocclusione intestinale in esiti di emicolectomia dx per neoplasia e
successiva viscerolisi, depressione reattiva maggiore, sindrome
astenica, sindrome del tunnel carpale dx operata, aumento
volumetrico della tiroide benigno, istero annessiectomia e discopatia
cervicale (doc. 8-1/8-3); una relazione clinica del 24 giugno 2004 della
Dott.ssa I._______, un referto ecografico della spalla dx e sx dell'8
gennaio 2004, due referti di TC dell'addome completo senza e con
MDC (segnatamente del 28 aprile 2004 e del 4 settembre 2003), un
referto di un ECD tronchi sovra-ortici del 23 ottobre 2003, un referto di
un esame Eco tiroide del 17 novembre 2003, un referto di una
scintigrafia tiroidea del 9 dicembre 2003, un referto istologico dell'8
gennaio 2004, un referto Eco addome completo del 13 marzo 2004, un
referto radiografico del rachide cervicale e della spalla dx del 3
novembre 2003, un referto Eco addome completo del 5 settembre
2003, una cospicua documentazione medica relativa al ricovero dal 6
al 30 maggio 2003 per voluminoso adenocarcinoma del cieco e del
colon ascendente in paziente affetta da sindrome ansioso-depressiva,
un referto ecografico dell'addome del 28 aprile 2004, una relazione
medica relativa al ricovero dal 29 agosto al 10 settembre 2003 per
subocclusione intestinale in esiti di emicolectomia destra per neoplasia
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e successiva viscerolisi, una relazione medica relativa al ricovero dal 4
luglio al 2 agosto 2003 per occlusione intestinale da aderenze viscero
-viscerali, una relazione medica relativa al ricovero dal 4 al 9 giugno
2003 per iperpiressia in recente intervento di emicolectomia per ca ed
isterosalpingegtomia per sospette localizzazioni secondarie rivelatesi
all'esame istologico fibromi multipli dell'utero (doc. 8-4/8-31).
C. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha
quindi sottoposto l'incarto alla Dott.ssa M._______ che, nel suo
rapporto dell'11 aprile 2005, ha suggerito di aggiornare la
documentazione medica, di richiedere all'assicurata la
documentazione medica in merito all'ultimo controllo oncologico
effettuato dopo il mese di giugno del 2004 presso l'ospedale del
circolo di Varese e di esperire, in caso di assenza di recidiva tumorale,
una valutazione peritale pluridisciplinare presso il Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) visto
che l'assicurata è affetta, oltre che dalla patologia oncologica, anche
da patologie ortopediche-reumatologiche e psichiatrica, mal
documentate (doc. 10-1).
In data 28 aprile 2005 l'assicurata ha prodotto: un referto di un esame
Eco addome completo del 19 gennaio 2005, un referto di una
colonscopia del 14 settembre 2004, gli esiti di esami ematochimici del
9 settembre 2004 e del 13 gennaio 2005, due referti di esame CEA
(ricerca dell'antigene carcinoembrionario) del 15 settembre 2004 e del
18 gennaio 2005 (doc. 15-3/15-12).
L'amministrazione ha quindi fatto allestire una perizia medica
dettagliata presso il SAM di Bellinzona. L'assicurata è stata visitata il
16, il 18, il 19 ed il 22 agosto 2005 ed è stata sottoposta a
consultazioni specialistiche in psichiatria, ortopedia ed oncologia.
Nella loro relazione del 20 ottobre 2005, i periti incaricati, dopo aver
effettuato accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali ed aver
esaminato l'incarto, hanno evidenziato la diagnosi (con ripercussioni
sulla capacità di lavoro) di: adenocarcinoma moderatamente
differenziato con aspetti mucinosi del colon cieco-ascendente con/su:
stato iniziale pT2 pN1 M0 G2 (prima diagnosi 23 maggio 2003),
metastasi carcinomatosa in un linfonodo locoregionale asportato,
emicolectomia ds. con ileo traveso-anastomosi, peritonectomia pelvica
e isteroannessectomia bilat. il 14 maggio 2003, chemioterapia
adiuvante secondo lo schema 5-Fu-Leucovorin, giugno 2003 ad
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agosto 2003, sospeso dopo tre cicli per intolleranza e complicazioni
peri e post-chemioterapia, occlusione intestinale su aderenze multiple
con intervento di enterolisi, 8 luglio 2003; sindrome cervicovertebrale
in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali e di un disturbo
posturale acquisito su dolori cicatriziali in sede epigastrica; sindrome
del canale carpale operata a ds, sintomatica a sin.; sindrome da
disadattamento con reazione mista ansiosodepressiva e la diagnosi
ulteriore (senza ripercussioni sulla capacità di lavoro) di
anamnesticamente formazioni nodulari in tiroide di dimensioni
aumentate con/su stato dopo esame citologico ago aspirato della
tiroide, con risultato negativo, e anamnesticamente eutireosi, finora
nessuna terapia specifica . Con espresso riferimento alle conseguenze
sulla capacità lavorativa, gli esperti del SAM hanno ritenuto che
l'assicurata ha presentato da un punto di vista psichiatrico, oncologico
ed ortopedico, un grado di incapacità lavorativa totale (100%)
nell'attività da ultimo esercitata di operaia di fabbrica dal mese di
maggio del 2003 al mese di dicembre del medesimo anno. A partire
dal mese di gennaio 2004, invece, l'hanno considerata abile al lavoro
nella misura del 50% (tranne un periodo limitato nel tempo
d'incapacità lavorativa maggiore, in concomitanza all'intervento per
sindrome del tunnel carpale a ds. il 29 giugno 2004) nella sua
precedente professione (quale operaia di fabbrica) e del 75% in
un'attività lavorativa leggera ed adatta ed, infine, del 100% quale
casalinga (doc. 19-1/19-25).
D. Ricevuta la relazione specialistica, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha sottoposto nuovamente l'incarto
alla Dott.ssa M._______ che, nel suo rapporto del 2 dicembre 2005,
dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il
profilo delle malattie di lunga durata, ha confermato le limitazioni
fisiche fissate dai periti del SAM e contestualmente ha pure precisato
che l'assicurata ha presentato un grado di incapacità lavorativa totale
(100%) dal mese di maggio del 2003 al mese di dicembre del
medesimo anno, rispettivamente parziale (50%; diminuzione del
rendimento sull'arco dell'intera giornata) dal mese di gennaio 2004
nell'attività da ultimo esercitata di operaia di fabbrica. Infine l'ha
considerata abile al lavoro nella misura del 75% in un'attività lavorativa
leggera ed adatta, rispettivamente del 100% quale casalinga (doc.
21-1/21-3).
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E. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha
quindi affidato l'incarto al Servizio di integrazione professionale. Nel
suo rapporto finale del 4 luglio 2006 la Consulente per l'integrazione
professionale è giunta alla conclusione che l'assicurata è da ritenersi
abile al 50% nell'attività abituale (operaia di fabbrica) mentre in
un'attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (come fissati
dai medici del SAM e confermati dalla Dott.ssa M._______), vi è una
capacità lavorativa parziale del 75% (a causa della patologia
psichiatrica) dal mese di gennaio 2004. In particolare, ha ritenuto che
l'assicurata potrebbe accedere ad attività di tipo leggero non
qualificate che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il suo
profilo personale e professionale, in particolare nel settore del
secondario tramite ad es. lavori di produzione, assemblaggio, stampa,
rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità,
etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria,
micromeccanica, industria farmaceutica o alimentare e componenti
elettroniche). La Consulente per l'integrazione professionale ha pure
ritenuto che l'assicurata potrebbe ricoprire il lavoro di collaboratrice in
alberghi/ristoranti, svolgendo sia mansioni di pulizia, lavori in
lavanderia, di servizio e di accoglienza dei clienti oltre all'attività di
venditrice non qualificata in un negozio con merce non troppo pesante
(ad. es. abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria,
alimentari, ecc.) e che consenta l'alternanza della postura. Ella ha
pure operato il raffronto dei redditi (categoria 4.2, valore mediano,
donne, Cantone Ticino) giungendo alla conclusione che l'assicurata
presenta un grado di invalidità del 23% ed una capacità di guadagno
residua del 77%. Da ultimo, ha ritenuto che, dal punto di vista
professionale, il curriculum scolastico e professionale come pure l'età
relativamente avanzata e la scolarità oltre all'esperienza professionale
specifica dell'assicurata esclude l'applicazione di misura di riqualifica
professionale (doc. 24-1;25-1; 26-1/26-3).
F. Con progetto di decisione del 22 agosto 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha quindi comunicato all'assicurata che la sua richiesta di
prestazioni sarebbe stata respinta per incapacità lavorativa di durata
inferiore ad un anno (doc. 27-1/27-4).
Con osservazioni del 20 settembre 2006, l'assicurata, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA di Bellinzona, ha chiesto in
sostanza il riconoscimento del suo diritto alla rendita d'invalidità in
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quanto le condizioni di inabilità lavorativa accertate presso il SAM a
decorrere dal mese di maggio 2003 continuano a permanere posto
che, dopo essersi sottoposta ad un intervento nel luglio del 2003, ha
sviluppato una sindrome ansioso depressiva. A suffragio delle sue
conclusioni ha prodotto un referto radiografico della colonna
lombosacrale del 13 settembre 2006, un rapporto medico del 19
settembre 2006 del Dott. P._______ (specialista in psichiatria ed in
neurofisiopatologia) ed un certificato medico del 20 settembre 2006
del Dott. V._______ (doc. 30-1/30-5).
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha quindi
sottoposto nuovamente gli atti alla Dott.ssa M._______ del servizio
medico regionale (SMR), la quale, alla luce della nuova
documentazione prodotta, nella sua relazione del 29 settembre 2006
(doc. 32-1/32-3) ha confermato integralmente le conclusioni della
perizia pluridisciplinare del SAM del 20 ottobre 2005 (doc. 19-1/19-25)
ed il suo precedente parere del 2 dicembre 2005 (doc. 21-1/21-3).
Con decisione del 9 novembre 2006 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni di N._______ per incapacità
lavorativa di durata inferiore ad un anno (doc. 38-1/38-4).
G. Con gravame del 12 dicembre 2006, rimesso alla posta il
medesimo giorno, N._______, regolarmente rappresen-tata dal
Patronato INCA di Bellinzona, chiede sostanzialmente il
riconoscimento del suo diritto a mezza rendita d'invalidità a decorrere
dal mese di maggio 2004.
H. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
I. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino, nel
suo preavviso del 4 gennaio 2007 e l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue
osservazioni responsive del 10 gennaio 2007, propongono la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
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Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
Patronato INCA di Bellinzona, con scritto del 20 febbraio 2007, ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso.
J. In data 13 marzo 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
21 settembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
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all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
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disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 maggio 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 maggio 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 9 novembre 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
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minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). Non
spetta quindi al medico graduare l'invalidità, bensì all'amministrazione
rispettivamente al giudice, tramite il raffronto dei redditi e, meglio,
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA applicabile
per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI). In altri termini l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che
deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o
infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
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dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
8.
8.1 Dalla documentazione agli atti si evince che N._______ ha
lavorato presso la ditta L._______ SA di C._______ con la qualifica di
operaia (addetta all'imballaggio dei refills) fino al 4 maggio 2003,
allorquando si è ritirata definitivamente dal lavoro per ragioni che
imputa alle sue condizioni precarie di salute. È in malattia dal 5
maggio 2003 e da allora non avrebbe più ripreso un'attività lucrativa
(cfr. doc. 7-1/7-6;19-1/19-25).
8.2 L'assicurata è affetta essenzialmente da adenocarcinoma
moderatamente differenziato con aspetti mucinosi del colon cieco-
ascendente stato iniziale pT2 pN1 M0 G2, metastasi carcinomatosa in
un linfonodo locoregionale asportato, emicolectomia ds. con ileo
traveso-anastomosi, peritonectomia pelvica e isteroannessectomia
bilat., esiti di chemioterapia adiuvante secondo lo schema 5-Fu-
Leucovorin sospesa dopo tre cicli per intolleranza e complicazioni peri
e post-chemioterapia, occlusione intestinale su aderenze multiple con
intervento di enterolisi, sindrome cervicovertebrale in presenza di
alterazioni degenerative plurisegmentali e di un disturbo posturale
acquisito su dolori cicatriziali in sede epigastrica, sindrome del canale
carpale operata a ds, sintomatica a sin., sindrome da disadattamento
con reazione mista ansiosodepressiva (diagnosi con ripercussioni
sulla capacità di lavoro) e da formazioni nodulari in tiroide di
dimensioni aumentate dopo esame citologico ago aspirato della tiroide
con risultato negativo ed eutireosi, finora senza alcuna terapia
specifica (doc. 19-1/19-25).
Questa diagnosi è condivisa pure dalla Dott.ssa M._______ del
servizio medico regionale (SMR) rispettivamente nei suoi rapporti del
2 dicembre 2005 (doc. 21-1/21-3) e del 29 settembre 2006 (doc.
32-1/32-3).
Nel caso di specie il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi a cui sono pervenuti i predetti medici.
8.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
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costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.
9.1 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla
salute limita l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto. In
particolare egli valuta se e in che misura l'assicurato può star seduto o
in piedi, può portare pesi ecc.. Sulla base di questi dati l'orientatore
professionale indicherà poi le attività ammissibili (Sozialversicherungs-
recht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10).
9.2 Nella relazione del 20 ottobre 2005, i periti del SAM - specialisti in
psichiatria, ortopedia ed oncologia - hanno ritenuto, fondandosi
sull'incarto come pure sull'osservazione personale della paziente, che
l'assicurata ha presentato da un punto di vista psichiatrico, oncologico
ed ortopedico, un grado di incapacità lavorativa totale (100%)
nell'attività da ultimo esercitata di operaia di fabbrica dal mese di
maggio del 2003 al mese di dicembre del medesimo anno. A partire
dal mese di gennaio 2004, invece, l'hanno considerata abile al lavoro
nella misura del 50% (tranne un periodo limitato nel tempo
d'incapacità lavorativa maggiore, in concomitanza all'intervento per
sindrome del tunnel carpale a ds. il 29 giugno 2004) nella sua
precedente professione (quale operaia di fabbrica), del 75% in
un'attività lavorativa leggera ed adatta ed, infine, del 100% quale
casalinga (doc. 19-1/19-25).
Questo parere specialistico è condiviso appieno pure dalla Dott.ssa
M._______ del servizio medico regionale (SMR) che, nel suo rapporto
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del 2 dicembre 2005, ha confermato le limitazioni fisiche fissate dai
periti del SAM e contestualmente ha pure precisato che l'assicurata ha
presentato un grado di incapacità lavorativa totale (100%) dal mese di
maggio del 2003 al mese di dicembre del medesimo anno,
rispettivamente parziale (50%; diminuzione del rendimento sull'arco
dell'intera giornata) dal mese di gennaio 2004 nell'attività da ultimo
esercitata di operaia di fabbrica. Infine l'ha considerata abile al lavoro
nella misura del 75% in un'attività lavorativa leggera ed adatta,
rispettivamente del 100% quale casalinga (doc. 21-1/21-3).
Per quanto concerne il rapporto medico del 19 settembre 2006 del
Dott. P._______ (specialista in psichiatria ed in neurofisiopatologia) ed
il certificato medico del 20 settembre 2006 del Dott. V._______ (doc.
30-2/30-4), la Dott.ssa M._______, nel suo rapporto del 29 settembre
2006, ha sostanzialmente confermato il suo precedente parere del 2
dicembre 2005 e quindi anche la perizia del SAM del 20 ottobre 2005
precisando che la documentazione medica prodotta non oggettiva un
peggioramento dello stato di salute con ulteriore influsso sulla
capacità lavorativa residua, già compromesso dalle note patologie
indagate in modo approfondito in occasione della perizia SAM
dell'ottobre 2005; in particolare, la problematica ansiosa-depressiva
riferita dallo psichiatra è stata indagata tramite valutazione psichiatrica
presso il SAM ed i limiti funzionali legati alla reazione mista ansio-
depressiva sono stati presi debitamente in considerazione nella
valutazione della capacità lavorativa residua, limitata del 25% dalla
patologia psichiatrica; per quanto concerne la situazione ortopedica-
reumatologica, le alterazioni degenerative e le limitazioni funzionali
presenti a livello del rachide sono pure state valutate debitamente nel
quadro della funzionalità e della capacità lavorativa, giustificando
un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale di operaia con
mansioni di imballaggio, essendo limitata nel mantenimento di
posizioni ergonomicamente sfavorevoli e dovendo avere la possibilità
di cambiare spesso la posizione del rachide senza dover piegare od
estendere in posizione estrema il tronco. In conclusione, il medico
dell'UAIE osserva che non è stato oggettivato un peggioramento dello
stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua e che, dal
lato medico, non si impongono ulteriori accertamenti (doc. 32-1/32-3).
Nel caso di specie, il collegio giudicante non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono pervenuti gli
esperti del SAM, i quali hanno esaminato personalmente la richiedente
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ed hanno potuto prendere visione della documentazione medica
obiettiva prodotta, valutando il danno alla salute lamentato dalla
stessa sulla base di accertamenti approfonditi e completi. I rapporti
peritali sono stati redatti con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), sono chiari nella presentazione del contesto
medico ed, infine, le conclusioni a cui giungono sono fondate.
Parimenti il collegio giudicante condivide le conclusioni a cui è
pervenuta la Dott.ssa M._______ del servizio medico regionale
(SMR), ritenuto che i suoi rapporti si basano sostanzialmente sulla
perizia del SAM ed appaiono chiari e completi giungendo a conclusioni
logiche e motivate.
9.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurata ha presentato un grado
di incapacità lavorativa totale (100%) dal mese di maggio del 2003 al
mese di dicembre del medesimo anno mentre da gennaio 2004 deve
essere considerata abile al lavoro nella misura del 50% (diminuzione
del rendimento sull'arco dell'intera giornata) nell'attività da ultimo
esercitata di operaia di fabbrica, rispettivamente del 75% in un'attività
lavorativa leggera ed adatta (con le limitazioni ritenute dai medici del
SAM, confermate dalla Dott.ssa M._______) in un settore che non
richiede una particolare formazione (come, ad esempio, quello del
commercio in generale o al dettaglio) e del 100% quale casalinga.
10. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 4 luglio 2006) di un salario annuo lordo, privo di
invalidità, quale operaia (addetta all'imballaggio dei refills) presso la
ditta L._______ SA di C._______ di complessivi fr. 30'528.--
conseguibile nel 2002 ed aggiornato mediante indicizzazione a
complessivi fr. 31'230.-- nel 2004, sulla scorta di quanto dichiarato
dall'ultimo datore di lavoro. Ella ha tenuto conto poi di un salario annuo
lordo, da invalido, in attività generiche, semplici e ripetitive di
complessivi fr. 40'360.-- nel 2004 sulla scorta di quanto stabilito dalle
tabelle riguardanti i redditi annui statistici del Cantone Ticino (tabella
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TA 13, valori del Cantone Ticino, settore privato, categoria 4.2, valore
mediano, femminile). In considerazione della capacità di lavoro residua
del 75% ed applicando una ulteriore riduzione del 20% per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurata, è risultato un reddito da
invalido di complessivi fr. 24'216.--. È così giunta ad un grado di
invalidità del 23% [(31'230-24'216)x100]:31'230, (doc. 7-1/7-6).
Ora, il Tribunale rileva innanzitutto che per determinare il reddito da
invalido devono essere applicate, conformemente alla giurisprudenza
consolidata, le tabelle riguardanti i redditi annui statistici nazionali e
non quelle concernenti i redditi annui statistici del Cantone Ticino (DTF
126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza del Tribunale federale del 2
maggio 2007 in re V./UAIE). Di conseguenza, deve essere considerato,
quale reddito da invalido, il salario mensile medio realizzabile in attività
di tipo leggero non qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel
2004 (tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4,
femminile, totale) che è di fr. 3'893.-- per 40 ore ovvero di fr. 4'010.--
per 41,2 ore (La Vie économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D
[industries manifacturières]) pari ad un salario annuo lordo di fr.
48'120.--. Tale salario è di fatto superiore al salario percepito
dall'assicurata nella sua precedente attività.
A questo proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza
consolidata, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia
volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul
reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido:
accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94,
1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella causa S., I
630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02,
consid. 3.3). Nel caso concreto, il salario mensile medio conseguibile
nel 2004 quale operaia nel settore della produzione industriale è di fr.
3'652.-- per 40 ore ovvero di fr. 3'762.-- per 41,2 ore (La Vie
économique 9-2006 p. 90 tabella B 9.2, let. D [industries
manifacturières]) pari ad un salario annuo lordo di fr. 45'144.-- (tabella
TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4, femminile, sonstiges
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verarbeitendes Gewerbe). La differenza rispetto al salario da valido
effettivamente realizzato dall'assicurata di fr. 31'230.-- è del 31%
[(31'230:45'144)x100]-100. Essendo significativa e posto che non è
ragionevolmente sostenibile che l'assicurata si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, ne deve essere tenuto
conto nell'ambito della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza del
Tribunale federale I 931/2006 del 3 ottobre 2007 consid. 5). Di
conseguenza, il salario lordo da invalido statisticamente accertato di fr.
48'120.-- deve essere ridotto del 31% a cui va aggiunta una ulteriore
riduzione adeguata del 20% consentita dalla giurisprudenza per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75): si giunge ad
un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di fr.
26'562.-- pari a franchi 19'922.-- (per un'attività lavorativa ridotta al
75%).
Il confronto fra un reddito privo di invalidità di fr. 31'230.-- ed un introito
teorico annuale, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di fr. 19'922.--
comporterebbe quindi una perdita di guadagno del 36,21%
[(31'230-19'922)x100]:31'230, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto alla rendita d'invalidità.
11. Visto quanto precede N._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
12.
12.1 A titolo di spese processuali si prelevano fr. 300.-- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.--, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente alla
scrivente autorità in data 13 marzo 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e
ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF,
RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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