Corte II I
C-3167/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avv. Catello Ruopoli,
Via dello Stadio n. 63, IT-80077 Ischia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 marzo 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3167/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1970
al 1972, dal 1978 al 1979 e dal 1991 al 1992 (doc. 19). Dall'incarto
non è dato a sapere quali attività abbia esercitato dopo il rimpatrio.
In data 25 gennaio 2007, il nominato ha personalmente presentato
una "richiesta di prestazioni AI per adulti" (doc. 18) senza passare per
il tramite dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della
provincia di sua competenza (Pozzuoli/Napoli) ed ha prodotto
documentazione irrilevante, oltre a lettere di richieste di prestazioni già
inviate all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE; doc. 1-17). In data 9 marzo 2007, ha
formalizzato la richiesta di prestazioni per il tramite dell'INPS di
Pozzuoli che ha allegato un attestato concernente la carriera
assicurativa (E 207/E 205) ed il formulario (E 204) concernente
l'istruttoria di una domanda di pensione d'invalidità (doc. 20-23).
B.
Con comunicazione dell'11 dicembre 2007, l'INPS di Pozzuoli ha reso
attento l'UAIE che non è stato possibile redigere la perizia medica
particolareggiata (mod. E 213) in quanto l'interessato non si è
presentato a tale visita, nemmeno dopo un secondo appuntamento.
Allega copia di una lettera del rappresentante dell'interessato del 6
maggio 2007 ove si dichiara che la la pensione italiana d'invalidità è
diventata definitiva e, pertanto, non soggetta a revisione; per questi
motivi, l'assicurato non si sarebbe mai presentato alla visita prevista
(doc. 27, 28).
C.
Con progetto di decisione del 16 gennaio 2008 (doc. 29), l'UAIE ha
informato il richiedente sull'obbligo esistente per tale visita medica e lo
ha avvertito che, in caso di rifiuto, l'autorità avrebbe potuto dichiarare
la richiesta di rendita come inammissibile. L'UAIE l'ha quindi invitato a
sottoporsi a tale visita o ad esprimersi in merito al progetto entro 30
giorni. L'interpellato non ha risposto.
Mediante decisione dell'11 marzo 2008, l'UAIE ha dichiarato la
domanda inammissibile (doc. 30).
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D.
Con il ricorso depositato l'8 maggio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Ruopoli, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Egli fa valere che in Italia è al beneficio di una pensione
d'invalidità, confermata con sentenze del Tribunale di Napoli
(documenti che vengono allegati) e che, pertanto, non sono necessari
ulteriori accertamenti sanitari.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 19 giugno 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 3 luglio 2008, notificata il 13 luglio successivo, il
Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a
volersi esprimere in merito alla risposta dell'amministrazione, entro 30
giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha
esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, il TAF ha invitato la
parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. L'interessato ha versato il 1° ottobre
2008 l'importo di Fr. 297.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di
Fr. 297.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Giusta l'art. 43 cpv. 2 LPGA se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso,
l'assicurato deve sottoporvisi. Il cpv. 3 della stessa norma prevede che
se l'assicurato che pretende prestazioni, nonostante un'ingiunzione
rifiuta in modo ingiustificato di compiere il suo dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento
delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine per riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta
e decidere di non entrare in materia.
Nello stesso senso della LPGA, la PA stabilisce, all'art. 13, che
l'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate in un
procedimento proposto dalle parti qualora le stesse neghino la
cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
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6.
6.1 Nella specie, l'interessato si è rifiutato di sottoporsi ad un esame
medico che costituisce il mezzo di prova fra i più determinanti che
accompagnano la domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Si tratta della perizia medica particolareggiata (mod. E
213), la quale è eseguita a cura dei sanitari dell'INPS competente ed è
trasmessa, con gli altri documenti, all'UAIE. Senza questo mezzo di
prova di carattere medico, l'autorità chiamata a decidere sulla richiesta
di rendita non è in grado di avere una visione generale di tutte le
patologie che potrebbero influenzare la capacità di lavoro e di
guadagno del richiedente e determinare quindi se questi abbia diritto o
meno alla rendita pretesa.
6.2 La parte ricorrente, con il ricorso, ha sostenuto che non dovrebbe
più sottoporsi ad accertamenti sanitari in quanto la pensione
d'invalidità delle patrie assicurazioni sociali è divenuta definitiva e
pertanto non più soggetta a revisione (cfr. anche doc. 27).
6.3 Come è già stato ricordato dall'UAIE nella sua presa di posizione
del 19 giugno 2008 e al considerando 3 del presente giudizio, le
persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati membri sono
sottoposte agli obblighi e godono nel contempo dei diritti della
legislazione di ogni Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di
questo Stato, riservate le eccezioni menzionate nel regolamento n°
1408/71. Ora, come era in vigore prima dell'entrata in vigore dell'ALC,
il grado d'invalidità di un cittadino dell'UE che chiede una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 40 paragrafo 4 del
regolamento 1408/71).
Nella fattispecie, non è contestata la circostanza che l'interessato sia
al beneficio di una pensione italiana d'invalidità; ciò non toglie che, al
momento in cui egli formula una richiesta di una rendita dell'AI
svizzera, deve sottoporsi a determinate regole d'istruttoria di carattere
medico ed economico, norme che, peraltro, valgono anche per i
cittadini svizzeri residenti in Svizzera. Fra queste misure d'indagine
sanitaria figurano l'indispensabile perizia medica particolareggiata (E
213) sopra ricordata ed ogni altro esame specialistico in caso di
necessità. L'UAIE, in collaborazione con il corrispondente INPS
italiano, è quindi in diritto di chiedere tale documento sanitario
aggiornato.
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7.
Per il resto, il giudice osserva che la procedura che ha portato a
dichiarare inammissibile la domanda è stata rispettata. L'interessato
già si era rifiutato, nonostante il richiamo dell'INPS, di presentarsi alla
visita medica. Con il progetto di decisione inviato per raccomandata il
16 gennaio 2008, l'UAIE ha ingiunto all'assicurato di contattare l'INPS
di Pozzuoli per le incombenze del caso o di esprimersi in merito.
L'UAIE ha quindi invitato il nominato a compiere quanto dovuto entro
un termine di 30 giorni e lo ha avvertito sulle conseguenze giuridiche
in caso d'inadempimento di tale obbligo. L'interpellato non ha agito in
tal senso e nemmeno ha preso posizione in merito.
La dichiarazione d'inammissibilità della domanda di rendita opposta
dall'amministrazione con decisione dell'11 marzo 2008 è quindi
tutelabile. Per le ragioni esposte in questo giudizio, non sono di pregio
le argomentazioni esposte dalla parte ricorrente con il gravame in
esame.
8.
8.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata. Il ricorso in esame, manifestamente infondato,
può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv.
2 LAI.
8.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico
del ricorrente e vengono parzialmente compensate con l'anticipo
versato il 1° ottobre 2008 (Fr. 297.-). Il saldo di Fr. 3.- è messo a carico
dell'insorgente.
8.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono parzialmente computate con l'anticipo spese di Fr. 297.-. Il
saldo di Fr. 3.- è posto a carico del ricorrente
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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