Corte II I
C-3169/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
A._______,
patrocinato da
OCTS Segretariato regionale del Luganese,_______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3169/2006
Fatti:
A. A._______, cittadino italiano, nato il 2 settembre 1954, coniugato,
ha lavorato come frontaliere a L._______ dal 19 gennaio 1969 all'11
settembre 2003 alle dipendenze della ditta A1._______ SA, impresa di
costruzioni, in qualità di muratore, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI). Il dipendente è rimasto assente dal lavoro a causa malattia
dall'11 settembre 2003 al 14 marzo 2004, dal 15 marzo ha lavorato al
50% fino al 19 settembre 2004 e, da allora, non si è più presentato al
lavoro per problemi di salute. In data 17 settembre 2004 ed in data 7
febbraio 2005, A._______ ha formulato due richieste volte al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Il richiedente è stato visitato il 27 dicembre 2004 presso i
servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Varese, ove la sanitaria incaricata ha diagnosticato "esiti di
meniscectomia bilaterale, esiti di osteosintesi metallica devarizzante
ginocchio sin. (09/03), rimozione mezzi di sintesi nel 10/04,
sovrappeso e strabismo OS" ed ha posto un tasso di invalidità del 30%
per l'ultima attività lavorativa svolta specificando altresì che questi è
idoneo ad esercitare un'attività diversa dall'ultimo lavoro esercitato
(doc. 1-1/12-32 e incarto cassa malati Visana). Nel corso dell'istruttoria
l'amministrazione ha assunto agli atti il questionario del datore di
lavoro del 16 marzo 2005 (doc. 8-1/8-3), una lettera del datore di
lavoro del 24 marzo 2005 (giusta la quale l'assicurato svolgeva
un'attività di muratore-gessatore che comporta una posizione di lavoro
eretta con l'obbligo di sollevare continuamente pesi variabili tra 25 e 50
kg e che implica un notevole sforzo continuo sulle gambe: doc. 13-1),
un rapporto medico (col rispettivo allegato) del 5 luglio 2005 del Dott.
M._______ (doc. 15-1/15-3) e l'incarto della cassa malati Visana (doc.
1-1/3-2).
B. Nel suo rapporto del 9 dicembre 2005, il Dott. D._______ del
Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la
diagnosi principale di gonalgia al ginocchio sinistro con esiti
osteotomia devarizzante al ginocchio sinistro (settembre 2003) ed esiti
di rimozione di mezzi di sintesi (ottobre 2004) e le ulteriori diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di lombosciatalgia L5 a destra e,
senza influsso sulla capacità lavorativa, di sovrappeso e strabismo ed
è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività
di muratore-gessatore, è inabile al 100% dall'11 settembre 2003 al 14
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marzo 2004, al 50% dal 15 marzo al 19 settembre 2004 nuovamente
ed in maniera definitiva al 100% dal 20 settembre 2004. In un'attività
adatta, fisicamente leggera prevalentemente sedentaria con possibilità
di alzarsi e cambiare posizione al bisogno evitando lavori richiedenti
posizione inginocchiata e/o accovacciata oppure spostamenti ripetuti o
prolungati su terreno accidentato o salire e scendere ripetutamente le
scale, la capacità lavorativa dell'assicurato è stata reputata essere del
100% dal marzo 2004 (doc. 22-1/22-2).
Nel suo rapporto del 3 marzo 2006 il Consulente per l'integrazione
professionale ha consigliato un periodo di osservazione presso il
Centro di Gerra Piano (doc. 25-1/25-2). L'assicurato ha, quindi, svolto
ivi un periodo d'accertamento professionale dal 29 maggio al 28
giugno 2006 a seguito del quale è stato ritenuto che il suo rendimento
lavorativo globale risulta essere lievemente ridotto e stimabile
all'80-90% a causa della lentezza cronica di esecuzione, della
necessità di cambiare ogni tanto posizione corporea e che, tenuto
conto dei suoi limiti funzionali e del suo curriculum scolastico e
professionale, egli è idoneo a svolgere a tempo pieno (ma con
rendimento lievemente ridotto) attività non qualificate leggere come,
ad es., operaio di fabbrica (esclusi i lavori che hanno importanti
esigenze di precisione e rendimento), custode o magazziniere (senza
l'obbligo di lavori fisicamente pesanti), benzinaio e addetto al
rifornimento bancali in negozi di prodotti alimentari o articoli leggeri.
Inoltre è risultato che l'assicurato necessita un aiuto nella ricerca di
un'attività adeguata oltre ad un periodo d'introduzione per acquisire in
pratica le nozioni per il nuovo lavoro a causa delle sue competenze
professionali monotematiche (doc. 41-1/41-13). Nel suo rapporto del
26 luglio 2006 il Consulente per l'integrazione professionale è giunto
quindi alla conclusione che l'assicurato presenta una capacità
lavorativa residua in un'attività adatta (tenuto conto, quindi, dei suoi
limiti funzionali) dell'80-90% come ad es. operaio di fabbrica, custode
magazziniere o addetto rifornimento e che appare necessario aiutarlo
a reintegrarsi nel mondo del lavoro. Infine, ha operato il raffronto dei
redditi giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado
di invalidità del 36% ed una capacità di guadagno residua del 64%
(doc. 44-1/44-3). Il susseguente aiuto al collocamento, accordato
all'assicurato per circa sei mesi, è rimasto senza successo (doc.
46-1/46-2 e 48-1/48-2 e 59-1).
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C. Mediante progetto di decisione del 19 settembre 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) ha comunicato
all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta
per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 49-1/49-2). Entro il
termine impartito per presentare eventuali osservazioni, l'assicurato è
rimasto silente. Mediante decisione del 13 novembre 2006 l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato per
carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 53-1/53-2).
D. Con gravame del 14 dicembre 2006 pervenuto alla Commissione
federale di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero, CFR,
il giorno successivo, A._______, regolarmente rappresentato da
OCTS Segretariato regionale del Luganese di Lamone, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita di invalidità. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto,
con scritto del 1° febbraio 2007, un parere medico-legale del 17
gennaio 2007 della Dott.ssa L1._______, giusta la quale il paziente è
invalido in misura non inferiore al 40% in considerazione delle
patologie a carico del ginocchio sinistro, del rachide lombo-sacrale e
della spalla destra.
In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. D._______ che, nel suo rapporto medico del 27 febbraio 2007,
ha constatato che il parere del medico di fiducia dell'assicurato
evidenzia un possibile peggioramento dello stato di salute del
ricorrente con influsso sulla sua capacità posteriore alla decisione
impugnata, ma ha pure precisato che la prognosi è potenzialmente
favorevole.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, nel suo
preavviso del 28 marzo 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, nelle sue osservazioni
ricorsuali del 30 marzo 2007, propongono pertanto la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
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nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare, è
rimasto silente.
In data 21 giugno 2007 il ricorrente ha versato l'anticipo di franchi
300.-- equivalente alle presunte spese processuali. Con ordinanza del
26 novembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato
alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine
impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
In data 16 aprile 2008 il ricorrente ha prodotto un certificato medico
dell'8 aprile 2008 del Dott. M._______ giusta il quale il paziente è
affetto da sindrome ansiosa depressiva reattiva da circa 3 mesi.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 17 settembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 17 settembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 13 novembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9. Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
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formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche
tenere conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d,
DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; RCC 1980 pag. 263,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). In
questo contesto occorre quindi tenere conto altresì del parere medico-
legale del 17 gennaio 2007 della Dott.ssa L1._______, prodotto
dall'assicurato con scritto del 1° febbraio 2007 esclusivamente però
nella misura in cui attesta le già note patologie a carico del ginocchio
sinistro e del rachide lombo-sacrale e non anche nella misura in cui
attesta la nuova patologia della spalla destra del paziente. Non deve,
invece, essere tenuto conto del certificato medico dell'8 aprile 2008
del Dott. M._______ che attesta, invero in modo alquanto generico,
una nuova patologia (sindrome ansiosa depressiva reattiva di cui è
affetto l'assicurato da circa 3 mesi).
10.
10.1 Dalla documentazione agli atti si evince che A._______ ha
lavorato come frontaliere a L._______ dal 19 gennaio 1969 all'11
settembre 2003 alle dipendenze della ditta A1._______ SA, impresa di
costruzioni, in qualità di muratore e che è rimasto assente dal lavoro a
causa malattia dall'11 settembre 2003 al 14 marzo 2004, dal 15 marzo
ha lavorato al 50% fino al 19 settembre 2004 e, da allora, non si è più
presentato al lavoro per problemi di salute.
10.2 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa
essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito.
L'assicurato risulta essere affetto da gonalgia al ginocchio sinistro con
esiti di osteotomia devarizzante ginocchio sinistro (settembre 2003) ed
esiti di rimozione di mezzi di sintesi (ottobre 2004) da lombosciatalgia
L5 a destra (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa) e da
sovrappeso e strabismo (diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa (cfr. perizia particolareggiata INPS del 27 dicembre 2004,
rapporti medici del 9 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2007 del Dott.
D._______ e parere medico-legale del 17 gennaio 2007 della Dott.ssa
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L1._______). Soffre altresì di tendinopatia calcifica della cuffia della
spalla destra (parere medico-legale del 17 gennaio 2007 della
Dott.ssa L1._______) ed ha sviluppato una forma di sindrome ansiosa
depressiva reattiva dal principio del 2008 (certificato medico dell'8
aprile 2008 del Dott. M._______). Il collegio giudicante non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti
inerenti la diagnosi.
10.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
almeno durante un anno.
10.4 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il sanitario medico dell'INPS ha posto un tasso di
invalidità parziale del 30% per l'ultima attività svolta dal ricorrente
precisando altresì che questi è idoneo ad esercitare un'attività diversa
dall'ultimo lavoro svolto (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del 27
dicembre 2004) mentre la Dott.ssa L1._______, medico di fiducia
dell'assicurato, nel suo parere medico-legale del 17 gennaio 2007 si
limita a rilevare che il paziente è invalido in misura non inferiore al
40% in considerazione delle patologie a carico del ginocchio sinistro,
del rachide lombo-sacrale e della spalla destra. Dal canto suo il Dott.
D._______ del Servizio medico regionale (SMR), nel rapporto del 9
dicembre 2005, è giunto alla conclusione che l'assicurato nella sua
precedente attività di muratore-gessatore, è inabile al 100% dall'11
settembre 2003 al 14 marzo 2004, al 50% dal 15 marzo al 19
settembre 2004 nuovamente ed in maniera definitiva al 100% dal 20
settembre 2004 in poi, mentre in un'attività adatta (fisicamente leggera
prevalentemente sedentaria con possibilità di alzarsi al bisogno e
cambiare posizione al bisogno evitando lavori richiedenti posizione
inginocchiata e/o accovacciata oppure spostamenti ripetuti o
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prolungati su terreno accidentato o salire e scendere ripetutamente le
scale) presenta una capacità lavorativa del 100% dal mese di marzo
del 2004 (doc. 22-1/22-2). Per quanto concerne la relazione medica
del 17 gennaio 2007 della Dott.ssa L1._______, il medico dell'UAIE,
nel suo rapporto medico del 27 febbraio 2007, ha osservato che essa
evidenzia - oltre alle note patologie a livello del rachide e del ginocchio
- una problematica alla spalla destra (tendinopatia calcifica della
cuffia) insorta dopo la decisione impugnata e non esclude un
successivo peggioramento dello stato di salute con influsso sulla
capacità lavorativa dell'assicurato, suscettibile tuttavia di trattamento
chirurgico (tipo artroscopia) e con prognosi favorevole nell'arco di
settimane o pochi mesi.
10.5 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha una
costituzione media (statura 164 cm per 78 kg) con portamento ed
andatura normali. L'apparato sensorale (a parte lo strabismo O.S.)
come pure quelli locomotorio (a parte un lieve deficit funzionale agli
arti inferiori riconducibile alla gonalgia di cui è affetto l'assicurato)
respiratorio, digerente, circolatorio (pressione arteriosa 140/80 e 72
pulsazioni al minuto; assenza di: dispnea, cianosi labiale ed
estrasistole) e genito-urinario sono nella norma. Parimenti dicasi per il
sistema nervoso-psichico (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del
27 dicembre 2004). L'esame RM lombosacrale effettuato nel mese di
marzo 2005 è nei limiti della norma senza segni per ernie discali ed a
seguito dell'incidente automobilistico, avvenuto l'8 ottobre 2004,
l'assicurato non ha riportato conseguenze importanti (cfr. scritto del
Dott. P._______ dell'11 marzo 2005 e rapporto del 9 dicembre 2005
del Dott. D._______). La problematica relativa alla spalla destra
(tendinopatia calcifica della cuffia) attestata nella relazione medica del
17 gennaio 2007 della Dott.ssa L1._______ è insorta dopo la
decisione impugnata del 13 novembre 2006 (diagnosi: gennaio 2007)
ed esula quindi dal presente giudizio (cfr. consid. 5). A mero titolo
abbondanziale si osserva comunque che essa è suscettibile di
trattamento chirurgico (tipo artroscopia) e con prognosi favorevole
nell'arco di settimane o pochi mesi. Lo stato di salute dell'assicurato
nel periodo di riferimento appare essere quindi buono ed a seguito
delle patologie di cui egli è affetto risulta essere obiettivamente
impedito esclusivamente nell'assolvimento di lavori medio-pesanti.
Stante quanto precede il Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott.
D._______ nei suoi rapporti medici del 9 dicembre 2005 e del 27
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febbraio 2007 ed è quindi dell'avviso che l'assicurato, nella sua
precedente attività di muratore-gessatore, è inabile al 100% dall'11
settembre 2003 al 14 marzo 2004, al 50% dal 15 marzo al 19
settembre 2004 nuovamente ed in maniera definitiva al 100% dal 20
settembre 2004 in poi, mentre in un'attività adatta fisicamente leggera,
come descritta dal medico dell'UAIE, quale, ad es., operaio di fabbrica,
custode magazziniere o addetto rifornimento egli presenta una
capacità lavorativa dell'80% (rendimento ridotto sull'arco dell'intera
giornata) dal mese di marzo del 2004.
11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
Il Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto di un
salario medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2005 quale
muratore-gessatore di complessivi fr. 59'144.00 annui sulla scorta
molto probabilmente di quanto dichiarato dall'ultimo datore di lavoro.
Per quanto concerne la determinazione del reddito da valido il collegio
giudicante rileva che deve essere preso in considerazione,
conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V
174 confermata in DTF 129 V 222), il salario alla data dell'insorgere di
un diritto alla rendita d'invalidità e quindi, nel caso di specie, al 2004.
Sulla scorta di quanto dichiarato dall'ultimo datore di lavoro il salario
medio mensile, privo di invalidità, conseguibile nel 2003 dall'assicurato
è di fr. 4'523.20 (+ tredicesima; doc. 8-1/8-3). Il reddito così accertato
deve essere indicizzato al 2004 applicando il tasso di indicizzazione di
cui all'evoluzione dei salari nominali tra il 2003 ed il 2004 (La Vie
économique, 9-2009, tabella B 10.2, pag. 99: anno 2004: 0,9%). Si
giunge così per il 2004 ad un salario mensile da valido di fr. 4'563.90
(+ tredicesima) pari ad un introito annuo di fr. 59'330.70. Per quanto
concerne la determinazione del reddito da invalido, deve essere
considerato il salario mensile medio realizzabile in attività di tipo
leggero non qualificate in un mercato di lavoro equilibrato nel 2004
(tabella TA 1, valori nazionali, settore privato, categoria 4, maschile,
totale) che è di fr. 4'588.00 per 40 ore ovvero di fr. 4'771.52 per 41,6
ore (La Vie économique 9-2007 p. 90 tabella B 9.2, totale) e pari ad un
salario annuo lordo di fr. 57'258.24 e, quindi, a fr. 45'806.59 per un
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rendimento ridotto all'80% sull'arco dell'intera giornata. Anche
applicando una riduzione adeguata del 20% consentita dalla
giurisprudenza per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), giungendo cosí ad un introito teorico annuale, dopo
l'insorgenza dell'invalidità, di fr. 36'645.27, il confronto fra un reddito
privo di invalidità di fr. 59'330.70 ed un introito teorico annuale, dopo
l'insorgenza dell'invalidità, di fr. 36'645.27 evidenzia una perdita di
guadagno del 38,23% [(59'330.70-36'645.27)x100] : 59'330.70, tasso
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità.
12. Visto quanto precede A._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
13.
13.1 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-- (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.--, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla
scrivente autorità in data 21 giugno 2007. Non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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