Corte II I
C-3175/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A.________,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Dalmazia 2,
IT-24047 Treviglio (BG),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 29 gennaio 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3175/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 29 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di A._______ tendente al riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità svizzera,
che, il 13 maggio 2009, A._______ ha interposto ricorso contro detta
decisione davanti al Tribunale amministrativo federale,
che, giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'invalidità
possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo
federale,
che, secondo l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1),
il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione impugnata,
che le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA),
che, da quanto emerge dagli atti, la decisione impugnata è stata
notificata il 9 febbraio 2009, sicché il termine di ricorso è scaduto l'11
marzo successivo (art. 38 LPGA),
che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il
termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo
domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso,
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che, in concreto, non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA
per restituire il termine ricorsuale,
che il ricorso, inoltrato il 13 maggio 2009 (data del timbro postale), è
tardivo e di conseguenza inammissibile,
che, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa,
non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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