Corte III
C-3177/2006
{T 0/2}
Sentenza del 2 maggio 2007
Composizione: Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher e
Eduard Achermann
Cancelliere Dario Croci Torti.
A._______ , Agenzia di pompe funebri, via al Motto 1a / C.P. 123, 6596
Gordola, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA),
Divisione giuridica, 6002 Lucerna, Autorità inferiore
concernente la decisione del 25 gennaio 2006
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. A._______ è titolare di un'azienda di pompe funebri con sede a Gordola.
Questa ditta è iscritta nel registro di commercio con la ragione individuale
A._______ In data 29 novembre 2005 l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (SUVA) gli ha inviato due certificati
d'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali con
validità dal 1° gennaio 2006. Da questi certificati si evince che la ditta in
questione è un'azienda di trasporti che sottostà all'obbligo di assicurarsi
obbligatoriamente alla SUVA. Il 12 dicembre 2005, A._______ si è opposto
a tale decisione facendo valere che la sua ditta è un'azienda di servizi e
non di trasporti.
Mediante decisione del 25 gennaio 2006, la SUVA ha respinto
l'opposizione della ditta interessata e ne ha confermato l'affiliazione.
L'assicuratore spiega che tutte le aziende di trasporti, anche quelle che
assumono questo compito in minima parte, rientrano nel suo campo
d'attività. Nella fattispecie, come risulta da un'ispezione del 5 settembre
2005, l'opponente si occupa, fra l'altro, di trasporto di salme e deve essere
pertanto assicurato obbligatoriamente alla SUVA.
B. Il 22 febbraio 2006 A._______ ha inoltrato un ricorso contro questa
decisione presso la Commissione federale di ricorso in materia di
assicurazione contro gli infortuni. L'insorgente ribadisce che la sua ditta
non può essere considerata un'azienda di trasporti. Inoltre, gli spostamenti
con il carro funebre sono limitati alle regioni limitrofe alla sua sede. La ditta
ricorrente chiede pertanto che il gravame abbia effetto sospensivo e che
l'affiliazione obbligatoria venga annullata. A._______ postula inoltre che la
sua ditta possa liberamente affiliarsi ad un'assicurazione privata della sua
associazione professionale.
C. Mediante decisione incidentale del 15 marzo 2006, la Commissione
federale ha accolto la domanda concernente l'effetto sospensivo. Da parte
sua, l'insorgente ha versato un anticipo di Fr. 2'000.- per le presunte spese
di procedura come richiesto dalla Commissione federale con una seconda
decisione incidentale di stessa data.
Nella sua risposta del 23 maggio 2006, la SUVA ha proposto di respingere
il ricorso osservando che la decisione impugnata è conforme alla prassi. Il
trasporto di salme è parte integrante dei servizi offerti da un'agenzia di
pompe funebri. La SUVA propone inoltre di non entrare sul merito della
richiesta dell'insorgente relativa all'affiliazione ad un'assicurazione privata
di categoria in quanto questa possibilità è inesistente.
3D. Invitato a pronunciarsi sulla risposta della SUVA, l'interessato non ha
risposto nel termine impartito. Con lettera del 5 ottobre 2006, la
Commissione federale ha chiesto all'autorità inferiore di rispondere ad
alcuni quesiti in merito all'attribuzione obbligatoria dell'insorgente. Nella
sua risposta del 22 dicembre 2006, la SUVA ha precisato di assicurare 94
imprese di pompe funebri in Svizzera a titolo di aziende di trasporto. La
ditta di A._______ è assoggettata alla SUVA per il motivo che esercita
un'attività di trasporto seppure limitata e che questo compito rientra tra i
servizi offerti di principio da un'azienda di pompe funebri, come del resto
viene confermato nell'intestazione della ditta stessa. La SUVA allega
inoltre la copia del verbale dell'ispezione del 5 settembre 2005, dal quale
risulta che l'impresa ha due dipendenti.
Con ordinanza del 1° febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
informato le parti di avere ripreso la causa dalla Commissione federale di
ricorso. Con scritto del 14 febbraio 2007, l'insorgente, dopo avere preso
conoscenza della risposta del 22 dicembre 2006, ha confermato le sue
conclusioni. La ditta interessata aggiunge di limitarsi ad organizzare
trasporti di salme a livello nazionale ed internazionale.
Nel suo scritto del 14 marzo 2007, di cui una copia è stata trasmessa alla
parte ricorrente, la SUVA reitera la sua proposta di respingere il ricorso. In
data 22 marzo 2007, lo scrivente Tribunale ha comunicato la composizione
del collegio giudicante contro la quale non è stata presentata alcuna
domanda di ricusazione.
Considerando in diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati
dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È
applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla SUVA concernenti la sua
competenza di assicurare i lavoratori di un'azienda possono essere portate
innanzi al TAF conformemente all'art. 109 lett. a della Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF, RS
832.20).
41.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge
(art. 50 e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito.
2. Le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che quest'ultima non ne
preveda espressamente una deroga (art. 1 cpv. 1 LAINF).
3.
3.1 Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza. Se la questione da giudicare presuppone delle
conoscenze tecniche specifiche, il giudice deve esaminare l'inadeguatezza
della decisione impugnata con un certo riserbo, limitandosi ad intervenire
solo se l'autorità inferiore ha abusato del suo potere di apprezzamento
(DTF 129 II 331 consid. 3.2, 108 V 130 consid. 4c/dd, SVR 1994 KV n. 3
consid. 3b).
3.2 In virtù del principio inquisitoriale, l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12
PA). Le parti sono tuttavia tenute a cooperare al loro accertamento (art. 13
PA). Inoltre, anche se l'autorità di ricorso non è vincolata dai motivi del
ricorso, di principio vengono esaminati solo gli argomenti sollevati dalla
parte ricorrente, fermo restando che gli altri punti oggetto della decisione
impugnata possono essere comunque trattati se sono correlati all'oggetto
della lite (DTF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 3a ed. Zurigo 2003, p. 348).
4. Nella fattispecie, l'oggetto della decisione del 25 gennaio 2006 concerne
l'affiliazione obbligatoria alla SUVA.
4.1 Di principio, l'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le
categorie d'assicurati, dalla SUVA o da altri assicuratori autorizzati e dalla
cassa suppletiva da loro amministrata (art. 58 LAINF). L'art. 66 LAINF
elenca i lavoratori delle aziende ed amministrazioni che devono essere
assicurati obbligatoriamente alla SUVA, tra i quali figurano le aziende di
5comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente
all'industria dei trasporti (art. 66 cpv. 1 lett. g LAINF). Dando seguito al
mandato conferito all'art. 66 cpv. 2 LAINF, il Consiglio federale ha
precisato che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione le
aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria (art. 78 lett. a
dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982,
OAINF, RS 832.202).
Per l'art. 88 OAINF l'attività della SUVA si estende parimenti alle aziende
ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle aziende principali
previste dall'art. 66 cpv. 1 LAINF. Se l'azienda principale esula dal campo
d'attività della SUVA, i lavoratori delle aziende ausiliarie o accessorie
devono pure essere assicurati presso un assicuratore privato designato
all'art. 68 LAINF. Vi è un'azienda mista qualora più entità uniche di
aziende appartenenti allo stesso datore di lavoro non hanno alcun legame
tecnico tra loro. Le entità uniche di dette aziende devono essere
assicurate dalla SUVA se soddisfano le condizioni dell'art. 66 cpv. 1
LAINF.
Il Consiglio federale può inoltre dispensare dall'obbligo di assicurarsi
presso la SUVA i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di
assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale
che garantisca una protezione assicurativa equivalente (art. 66 cpv. 3
LAINF).
4.2 Alla luce di questi principi è necessario procedere ad alcune distinzioni per
determinare se un'azienda debba essere assicurata obbligatoriamente
presso la SUVA. In primo luogo si deve stabilire se l'azienda in questione è
un'impresa unitaria o un'impresa composita, nel senso di mista o suddivisa
in un'impresa principale, ausiliarie o accessorie (DTF 113 V 346 consid. 3
e 4). Un'azienda unitaria è assicurata obbligatoriamente alla SUVA se
esercita un'attività che rientra nel campo d'applicazione dell'art. 66 LAINF.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'entità delle
singole attività specifiche per un settore non è rilevante ai fini
dell'assoggettamento alla SUVA. Di conseguenza, anche se un'azienda
unitaria effettua solo in minima parte un'attività che rientra nel campo di
applicazione dell'art. 66 LAINF, essa deve essere assicurata
obbligatoriamente alla SUVA. Per esempio un'attività ai sensi dell'art. 66
cpv. 1 LAINF limitata al 4-5% è sufficiente per attribuire un'azienda alla
SUVA (RAMI 2005 n. U 534 p. 44 consid. 5.2, RAMI 2004 n. U 498 p. 159
consid. 6.1; vedi anche sentenze del 26 gennaio 2007 nella causa U
412/06, del 9 giugno 2006 nella causa U 484/05, del 7 giugno 2006 nella
causa U 129/05 e del 25 gennaio 2006 nella causa U 416/05). Invece, nel
caso di un'azienda composita, bisogna determinare come sono
organizzate le varie parti dell'azienda e definire se si tratta di un'impresa
mista, ausiliaria o accessoria (DTF 113 V 327 consid. 7a).
65.
5.1 Nella fattispecie, non è contestato che la ditta A._______ è un'azienda.
Infatti, la ditta individuale, iscritta nel registro di commercio, ha due
dipendenti. È pure indiscutibile che si tratta di un'impresa unitaria. In
effetti, la ditta di A._______ si occupa di attività proprie a quelle di
un'azienda di pompe funebri e presenta un carattere omogeneo come
richiesto dalla giurisprudenza sopracitata (DTF 113 V 346 consid. 3b).
Per stabilire se la ditta di A._______ deve essere affiliata
obbligatoriamente alla SUVA resta da accertare se assume attività che
rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 66 LAINF. Ora, per sua stessa
ammissione, l'insorgente, oltre alle pratiche di inumazione, provvede al
trasporto delle salme. Certo, non effettua trasporti al di fuori del Canton
Ticino, limitandosi per lo più al Bellinzonese e al Locarnese, nondimeno
assume un compito tipico di un'azienda di pompe funebri. Il fatto che si
tratti di brevi spostamenti e che sia il titolare della ditta a effettuarli è
irrilevante ai sensi della giurisprudenza sopracitata. Pure di nessuna
importanza è la circostanza che si tratta di un'attività secondaria rispetto ai
compiti che svolge normalmente un'azienda di pompe funebri. Infatti, la
giurisprudenza sottopone all'obbligo di affiliazione anche l'azienda che
compie solo in minima parte un'attività che rientra nel campo di
applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LAINF.
5.2 Di nessun pregio è inoltre la circostanza che per alcuni anni la ditta di
A._______ non è stata affiliata alla SUVA. Infatti, spetta al datore di lavoro
annunciare alla SUVA l'apertura di un'azienda i cui lavoratori sottostanno
all'assicurazione obbligatoria (art. 59 LAINF). In mancanza di una tale
notifica, non può essere dedotto che la SUVA abbia implicitamente
accettato che l'insorgente poteva continuare a non essere assicurato
obbligatoriamente (su questa questione e sulla presunta violazione del
principio della buona fede, vedi giudizio del 24 febbraio 2005 della
Commissione federale di ricorso nella causa 588/4 consid. 3e).
5.3 L'insorgente domanda infine di potere affiliarsi presso un'istituto
d'assicurazione di categoria come lo permetterebbe l'art. 66 cpv. 3 LAINF.
Ora, come spiegato dalla SUVA nella risposta di causa, non esiste in
Svizzera un tale istituto per imprese analoghe a quelle della ditta
ricorrente. Questa conclusione è quindi manifestamente infondata.
6. Visto quanto precede, il ricorso del 22 febbraio 2006 deve essere respinto
e la decisione su opposizione del 25 gennaio 2006 confermata.
6.1 Le spese processuali ammontano a Fr. 2'000.- e sono poste a carico
dell'insorgente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). Questo importo è
compensato con l'anticipo già versato.
76.2 L'autorità di ricorso può assegnare alla parte vincente in causa un'indenni-
tà per le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Nella sua qualità di assicurato-
re sociale che assume un compito di diritto pubblico, la SUVA non ha tutta-
via diritto ad alcuna indennità (DTF 128 V 133 consid. 5; SUSANNE LEUZINGER-
NAEF, Bundesrechtliche Verfahrensforderungen betreffend Verfahrenskos-
ten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozial-
versicherungsrecht, SZS 1991 p. 131).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di Fr. 2'000.- sono messe a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo già versato.
3. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- alla parte ricorrente (raccomandata AG)
- alla SUVA (raccomandata AG)
- all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (raccomandata AG)
Rimedi giuridici
Questa sentenza può essere impugnata innanzi al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notifica (cfr. art. 42, 48 e 100 della Legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Data di spedizione: