B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3186/2015
Sen t en z a d e l 1 6 s e t t emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato INAS, Via Giuseppe Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo (deci-
sione del 15 aprile 2015).
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Visto
1.
Con decisione del 15 aprile 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A.________, cit-
tadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014 (doc. 68). Rimasto vit-
tima di un infortunio in data 27 gennaio 2010, l'assicurato aveva subito una
perforazione del bulbo oculare sinistro, recuperando l'acuità visiva del
100%, non tuttavia la visione stereoscopica per medie e lunghe distanze
(doc. TAF 8, annotazione allegato del medico SMR, dottor B.________).
2.
Contro la decisione dell'UAIE, il 19 maggio 2015 l'interessato, rappresen-
tato dal Patronato INAS di Mendrisio, interpone ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (doc. TAF 1), chiedendo d'accogliere il gravame,
d'annullare la decisione impugnata e di riconoscere il suo diritto ad una
rendita intera AI anche dal 1° gennaio 2015. Protesta spese e ripetibili e
chiede l'esenzione dall'anticipo delle spese processuali. A motivazione del
gravame il ricorrente precisa in sostanza che, se è vero, da una parte, che
l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha fondato il suo parere esclusivamente su
quanto è scaturito dalle risultanze dell'assicuratore infortuni, è pur vero che
l'assicurato non ha potuto riprendere il suo precedente lavoro per motivi
extra-infortunistici. Infatti, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione con-
tro gli infortuni (INSAI) ha chiuso il caso con effetto 31 dicembre 2014,
mentre da tempo, circostanza constatata anche dall'assicuratore infortuni,
l'assicurato soffre di patologie extra-infortunistiche. A suffragio delle sue
conclusioni, produce, segnatamente: un parere medico-legale del 15 mag-
gio 2015 ad opera del Dott. C.________, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni, il quale, oltre ad evocare la principale affezione infortu-
nistica di carattere oftalmologico, rileva anche diabete mellito e i postumi
non guariti di intervento di ernia inguinale. Soprattutto quest'ultima affe-
zione gli procura un notevole danno alla salute, peraltro ancora indenniz-
zato dalla propria Cassa malati al cento per cento fino al 23 maggio 2015,
affezione che ha richiesto due interventi (gennaio 2012 e giugno 2013), con
esito insoddisfacente e permanenza attuale di situazione di infezione pu-
rulenta resistente alle terapie; egli trasmette pure un'ecografia all'inguine
destro del 26 ottobre 2012 e un attestato del medico curante (Dott.
S.______) del 4 marzo 2015 ove si conferma lo stato di malattia perdurante
da gennaio 2015.
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Un complemento alla relazione medico-legale del Dott. C.________ è stato
inviato dal Patronato INAS il 1° giugno 2015 (doc. TAF 3), nel quale si af-
ferma che recenti analisi hanno rilevato la natura dell'infezione inguinale
consistente in uno stafilococco aureus.
3.
Con risposta al ricorso del 16 luglio 2015 (doc. TAF 8) l'UAIE ha proposto
l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il
rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conforme-
mente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 14 luglio
giugno 2015 che, aderendo alle conclusioni del Dott. B.________, propone
una valutazione specialistica chirurgica eventualmente in ambito SMR, in
relazione alle conseguenze dell'intervento di ernioplastica inguinale (doc.
TAF 8, annotazione allegata del Dott. B.________). Tuttavia, l'UAI ticinese
chiede che non gli vengano addossate le ripetibili dal momento che il ricor-
rente non avrebbe notificato, in procedura d'istruttoria, la patologia a livello
inguinale.
4.
Chiamato a pronunciarsi in merito alle prese di posizione dell'UAI canto-
nale e dell'UAIE (doc. TAF 9), il ricorrente, con scritto del 24 luglio 2015,
ha aderito alla soluzione indicata da dette autorità amministrative, riba-
dendo l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (doc. TAF 10), non
fosse altro per le spese sostenute per la refertazione medica esibita.
e considerato
5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
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5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
6.
Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.
8.1. Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento
della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 14 luglio 2015, a
cui ha aderito il ricorrente (doc. TAF 8, 10), dev'essere ammessa, in quanto
giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente. Nell'anno-
tazione del 12 luglio 2015 (doc. TAF 8 in toto), il medico SMR, Dott.
B.________, alla luce della nuova documentazione sanitaria trasmessa
dall'assicurato, in particolare della perizia del Dott. C.________ del 15
maggio 2015 (allegata al doc. TAF 1), ha infatti ritenuto indicato l'esperi-
mento di una perizia chirurgica eventualmente in sede SMR in relazione
alla problematica, consistente in persistente secrezione purulenta, insorta
in relazione all'intervento di ernioplastica eseguita nel gennaio 2012 (che
ha comportato un secondo intervento nel 2013).
In simili circostanze, trattandosi in concreto di aspetti non ancora esaminati
– in particolare l'accertamento della situazione patologica in sede inguinale
destra - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137
V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4, anche DTF 139 V 99 consid. 1)
si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento
istruttorio – fermo restando il diritto alla rendita intera AI dal 1° maggio 2013
al 31 dicembre 2014. Detta pretesa è infatti ammessa dall'amministrazione,
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non contestata e da imputare ad un'invalidità di origine infortunistica, la cui
esistenza è supportata dagli atti dell'incarto (DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).
In concreto è altresì riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario (si
confronti sia il rapporto del dottor C.________ che del dottor B.________
secondo cui il paziente soffre di altre patologie, in particolare diabete mel-
lito, ipertensione arteriosa e BPCO). In assenza di tale istruttoria comple-
mentare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità
lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza pre-
ponderante dopo il 1° gennaio 2015.
8.2. Da quanto esposto, discende che il ricorso dev'essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda a esperire la perizia medica consigliata dal Dott.
B.________ ed ogni altro accertamento dipendente dalla situazione di sa-
lute di A.________ di carattere extra-infortunistico. Alla luce di una valuta-
zione complessiva dello stato di salute che terrà conto anche delle conse-
guenze dell'infortunio subito nel 2010, l'UAIE si pronuncerà nuovamente
sul diritto dell'assicurato di percepire una rendita di invalidità dopo il 31 di-
cembre 2014.
9.
9.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA). La domanda di esenzione da tali spese, formulata
in sede ricorsuale, è pertanto priva di oggetto.
9.2. L'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'uffi-
cio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato (doc. 64 cpv. 1 PA).
9.2.1. Visto l'esito della procedura, di principio si giustifica l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, patrocinato in causa (art.
64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V
215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione).
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9.2.2. L'UAIE rinviando tuttavia a quanto esposto dall'UAI cantonale nel
proprio preavviso (allegato al doc. TAF 8), si oppone al riconoscimento
delle citate indennità, in quanto "la presente richiesta di rinvio è dovuta alla
necessaria indagine di una patologia addominale in precedenza non noti-
ficata (malgrado vi fossero state nel corso dell'istruttoria diverse occasioni
per segnalare l'esistenza di tale affezione), l'UAI postula altresì che non gli
vengano accollate tasse di giustizia o indennità".
9.2.3. Tale censura non può essere accolta. In primo luogo va infatti rilevato
che l'affezione infettiva inguinale destra era nota e segnalata da tempo. In
particolare si possono citare il rapporto del medico curante Dott.
S.________ del 12 dicembre 2012 (doc. 12), il certificato dello stesso me-
dico del 10 gennaio 2012 (doc. 14-63), il verbale di primo colloquio di ac-
certamento dell'Ufficio AI del 16 gennaio 2013 (doc. 17-2), un ulteriore rap-
porto detto "finale" del 5 marzo 2013 (doc. 20), ove l'interessato manife-
stava chiaramente la sua preoccupazione per il suo stato di salute anche
per la patologia inguinale, il verbale di chiusura dell'AI del 6 maggio 2013
(doc. 26-1), la chiara attestazione in sede di audizione che l'assicurato si
trovava in situazione di malattia anche dopo il 1° gennaio 2015 (doc. 60-1
e 61-1, certificato del Dott. S._______), la perizia medica particolareggiata
del 26 febbraio 2015 (doc. 62-3) e, nell'incarto INSAI, i doc. 22 e 38, solo
per segnalarne alcuni.
9.2.4. In secondo luogo, l'istruttoria non è stata effettuata in modo ade-
guato. Dal momento che sia dall'incarto AI che da quello INSAI si poteva
dedurre che vi erano affezioni che non riguardavano la problematica infor-
tunistica agli occhi, il dovere di diligenza imposto all'amministrazione
avrebbe dovuto indurla a effettuare perlomeno un riassunto della situa-
zione valetudinaria complessiva dell'assicurato da parte di un medico
SMR. Invece, l'Ufficio AI, senza un rapporto medico interno, ha semplice-
mente riportato le risultanze dell'assicuratore infortuni nel progetto di deci-
sione prima (17 febbraio 2015, doc. 56) e nella decisione qui impugnata
poi (doc. 74). Ora, un serio esame interno da parte dell'Ufficio AI avrebbe
permesso di comprendere che vi erano affezioni non infortunistiche da ve-
rificare e, eventualmente da approfondire, come appunto la situazione a
livello dell'inguine destro, il diabete mal compensato, e problemi cardiolo-
gici, come si deduce da una lettura completa dell'incarto.
9.2.5. In simili circostanze, l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente è
pertanto in concreto giustificata e viene quantificata d'ufficio, in assenza di
una nota dettagliata, (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del
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lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante
del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 15 aprile 2015
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al com-
pletamento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci nuovamente
sul diritto di A.________ di percepire una rendita di invalidità dopo il 31
dicembre 2014.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. AI ; Raccomandata; allegata: copia delle
presa di posizione del ricorrente del 24 luglio 2015, doc. TAF 11)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
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parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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